L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Con la sentenza n. 44840 del 21/12/2010 la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
« ... Motivi della decisione
II ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Deve infatti ritenersi la insussistenza, nel comportamento posto
in essere dal ..., del contestato reato di furto,
condividendo il Collegio il principio già espresso da questa Corte
(Sez. IV 13.11.2003 n.3449 del 2003 rv 229785) secondo cui è da
escludere la configurabilità del reato di furto nel caso di
semplice copiatura non autorizzata di "files" contenuti in un
supporto informatico altrui, non comportando tale attività la
perdita del possesso della "res" da parte del legittimo detentore.
Una tale interpretazione trova conferma nella esplicita volontà
del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733
(con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di
contrasto della criminalità informatica) ha espressamente
precisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi,
informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma
incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non
sono comprese nel concetto, pur ampio, di "cosa mobile" in essa
previsto; ed ha ritenuto altresì "non necessaria la creazione di
una nuova ipotesi di reato osservando che la sottrazione di dati,
quando non si estenda ai supporti materiali su cui i dati sono
impressi (nel qual caso si configura con evidenza il reato di
furto), altro non è che una 'presa di conoscenza' di notizie,
ossia un fatto intellettivo rientrante, se del caso, nelle
previsioni concernenti la violazione dei segreti. Ciò, ovviamente,
a parte la punibilità ad altro titolo delle condotte strumentali,
quali ad esempio, quelle di violazione di domicilio (art. 614
c.p.), eccetera".
Resta evidentemente preclusa, stante la intervenuta assoluzione e
l'assenza di ricorso per cassazione da parte del pubblico
ministero, ogni discussione in ordine alla possibilità di ritenere
il ... responsabile del reato di cui all'art. 615 ter
cod.pen., responsabilità che, secondo alcune pronunce di questa
Corte, sussiste anche nel caso del soggetto che, pur avendo titolo
per accedere al sistema, vi si introduca con la "password" di
servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle
ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione
dell'archivio informatico, dovendosi ritenere compresa nella
tutela di tale norma non soltanto l'accesso abusivo ad un
sistema informatico ma anche la condotta di chi vi si mantenga
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo.
Deve invece ritenersi che correttamente sia stata affermata la
responsabilità del medesimo per la violazione delle norme a tutela
di informazioni segrete e precisamente dell'art. 622 cod.pen..
... Risulta pertanto integrato il contestato reato che consiste non
solo nel rivelare il segreto professionale ma anche nell'
impiegarlo a proprio o altrui profitto, come nella specie appunto
avvenuto, atteso che i files acquisiti avevano sicuramente
contribuito a consentire al ... di formulare per la nuova
società condizioni più vantaggiose di quelle praticate in
precedenza ... »
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Gli Stati membri dell'UE non possono vietare la commercializzazione delle lenti
a contatto via Internet
La salute dei consumatori deve essere tutelata con misure meno restrittive
Sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea 02/12/2010
nella causa C-108/09
Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
« Secondo la normativa ungherese, la commercializzazione delle lenti a contatto richiede che essa
venga effettuata in un negozio specializzato avente una superficie minima di 18 m o un locale
separato dal laboratorio. Inoltre, nel contesto della vendita di tali prodotti, si deve ricorrere ai servizi
di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato in materia di lenti a contatto.
La società ungherese Ker-Optika commercializza lenti a contatto tramite il suo sito Internet. Le
autorità sanitarie ungheresi le hanno vietato di proseguire tale attività in quanto, in Ungheria, questi
prodotti non potevano essere venduti via Internet.
La Ker-Optika ha impugnato il provvedimento di divieto e il Baranya Megyei Bíróság (tribunale
provinciale per la Baranya, Ungheria), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di
giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa ungherese che autorizza la commercializzazione
di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati nella vendita di dispositivi medici e che ne
vieta, di conseguenza, la commercializzazione via Internet.
Nella sentenza odierna la Corte constata che il divieto, introdotto dalla normativa ungherese,
riguarda le lenti a contatto provenienti da altri Stati membri, vendute per corrispondenza e
consegnate presso il domicilio dei consumatori residenti in Ungheria. La Corte osserva che tale
divieto priva gli operatori degli altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di
commercializzazione di questi prodotti e, pertanto, ostacola considerevolmente il loro accesso al
mercato ungherese. Di conseguenza, tale normativa costituisce un ostacolo alla libera circolazione
delle merci nell'Unione europea.
Quanto alla giustificazione di questa restrizione, la Corte osserva che uno Stato membro può
imporre che le lenti a contatto siano consegnate da personale qualificato in grado di fornire al
cliente informazioni sul loro uso corretto e sulla loro manutenzione nonché sui rischi connessi al
loro uso. Pertanto, riservando la consegna di lenti a contatto ai negozi di ottica che offrono i servizi
di un ottico qualificato, la normativa ungherese è atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo di
assicurare la tutela della salute dei consumatori.
La Corte ricorda tuttavia che tali servizi possono anche essere forniti da un medico oftalmologo in
una sede diversa dai negozi di ottica. Inoltre, la Corte osserva che dette prestazioni s'impongono,
in linea di principio, soltanto all'atto della prima consegna delle lenti a contatto. Infatti, nel corso
delle successive forniture, è sufficiente che il cliente segnali al venditore il tipo di lenti
consegnategli durante la prima fornitura e gli comunichi eventuali variazioni della vista accertate da
un medico oftalmologo. Oltre a ciò, le informazioni e i consigli supplementari necessari per l'utilizzo
prolungato delle lenti a contatto possono essere messi a disposizione del cliente tramite elementi
interattivi presenti nel sito Internet del fornitore o da un ottico qualificato da quest'ultimo incaricato
di dare tali informazioni a distanza.
Pertanto, la Corte dichiara che l'obiettivo di garantire la tutela della salute degli utilizzatori di lenti a
contatto può essere raggiunto tramite misure meno restrittive di quelle risultanti dalla
normativa ungherese. Di conseguenza, il divieto di vendere lenti a contatto via Internet non è
proporzionato all'obiettivo di tutela della sanità pubblica e deve quindi essere considerato contrario
alle norme in materia di libera circolazione delle merci ».
Fonte: comunicato stampa Corte di giustizia dell'Unione europea
02/12/2010
Leggi il testo della sentenza (su curia.europa.eu)
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 2008, n. 29774:
« ...Occorre premettere che questa Corte ha avuto occasione di chiarire che in tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sè e per sè un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100, della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo (ex plurimis Cass. 16888/06; Cass. 17903/04; Cass. 1264/88; Cass. 841/72).
Proprio in ragione della natura distintiva della testata, questa Corte ha ritenuto in diverse occasioni di fare riferimento ai criteri stabiliti in tema di segni distintivi dell'impresa e dei suoi prodotti. A tale proposito, si è,ad esempio, precisato che "anche un titolo generico o meramente descrittivo può acquistare una funzione individualizzatrice se, per l'uso che di quel titolo sia stato fatto in relazione ad una certa opera, per il tempo in cui ciò si è verificato e per la notorietà che l'opera ha acquistato presso il pubblico, si determini diffusamente un fenomeno di associazione" che porta i fruitori dell'opera a collegare all'opera stessa quelle parole e quei segni, pure in sè privi di particolare originalità, dei quali il titolo si compone. (Cass. 1636/06).
Ne consegue, che "un titolo da principio dotato di una capacità distintiva debole, perchè costituto da una combinazione di parole ed altri segni grafici di significato relativamente comune, acquisti, per effetto dell'uso protratto nel tempo e del conseguente fenomeno di associazione cui dianzi si è fatto cenno, una valenza più forte" (Cass. 1636/06).
Nel caso inverso, invece, in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, il problema della sua contraffazione va valutato tenendo conto del fatto che anche una modesta modifica apportata dalla testata concorrente potrebbe impedire pericolo di confusione tra i due segni distintivi... »
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A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione in materia civile e commerciale, si cercherà di chiarire, in breve, quali sono i requisiti richiesti per esercitare l'attività di mediatore alla luce del D.M. 180/2010 entrato in vigore il 5/11/2010.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010, mediatore è
"la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo".
Si ricorda innanzitutto che il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 può essere gestito solo da appositi organismi di mediazione iscritti in apposito registro presso il Ministero della Giustizia e che il mediatore può operare solo se iscritto nelle liste di un organismo di mediazione (ciascun mediatore può iscriversi nelle liste di massimo 5 organismi di mediazione).
Secondo l'art. 4 D.M. 180/2010, i mediatori:
a) devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) devono essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 dello stesso decreto;
c) devono possedere i seguenti requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) i soli mediatori esperti nella materia internazionale devono inoltre essere in possesso di documentazione idonea a comprovarne le conoscenze linguistiche.
Ai sensi dell'art. 18 D.M. 180/2010, il percorso formativo per i mediatori, predisposto da enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia
- deve avere una durata complessiva non inferiore a 50 ore,
- deve essere articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.
I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operativita' delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita' del mediatore.
Il percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, deve essere articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui sopra.
E i conciliatori che hanno acquisito il titolo prima dell'entrata in vigore del D.M. 180/2010?
Per essi l'art. 20 del D.M. 180/2010 prevede quanto segue:
"I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile".
Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore
Per maggiori informazioni si invita a consultare
www.guidamediazionecivile.it
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