L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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L'Avvocato Giuseppe Briganti, conciliatore professionista dal 2009 e mediatore professionista dal 2011, dal 2011 è altresì formatore accreditato per i corsi di formazione per mediatori professionisti
Per informazioni sui corsi per mediatori professionisti nei quali l'Avv. G. Briganti svolge attività di docenza, si invita a consultare www.guidamediazionecivile.it
Per proposte di collaborazione con organismi di mediazione in qualità di mediatore e enti di formazione per mediatori in qualità di docente, inviare un messaggio a avv.briganti@iusreporter.it
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Con il D.M. 44/2011 vengono dettate le nuove regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il nuovo Regolamento prevede in particolare l'utilizzo della PEC.
Secondo l'art. 13 del Regolamento, per esempio:
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono
trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti
privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata
risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici,
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio
destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
L'art. 20 del Regolamento fissa i requisiti della casella di PEC:
1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto
ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software
antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta
elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di
posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui
all'articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio
automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire dall'1 al
31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la
modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione
dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24
(G.U. 89 del 18/04/2011)
Leggi il testo completo del provvedimento su IRDoc
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail
« Si avvicinano le elezioni provinciali e comunali e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento, in corso di pubblicazione su G.U., che conferma le regole già previste dal provvedimento generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale, l'Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).
Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l'abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 settembre 2011 ».
Fonte: www.garanteprivacy.it
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Consulenza e formazione in materia di privacy
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Il video dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo "La mediazione telematica", al convegno "CONCILIAZIONE, Un'opportunità per il Sistema-Paese? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali" organizzato da PaxLAB (www.paxlab.it) e tenutosi il 14 aprile 2011 a Frascati (RM).
Il Convegno ha avuto una presenza in sala di circa 150 persone e una presenza online assai più estesa, in quanto primo esperimento in Italia di evento professionale per avvocati e commercialisti in diretta su Twitter e - contemporaneamente - in diretta streaming su Internet
Abstract dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti
Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l'acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l'intento di favorire l'affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.
Gli atti del Convegno, tutti i video degli interventi e l'elenco dei tweet dell'evento sono disponibili su www.paxlab.it
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Si segnala il volume "Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico", curato da Michele Iaselli, Collana "Altalex Professionale", Altalex, 2011, 446 pagg., alla realizzazione del quale l'Avv. Giuseppe Briganti ha collaborato come coautore del capitolo dedicato al commercio elettronico e alla risoluzione alternativa delle controversie.
Indice del volume
PREFAZIONE
CAPITOLO I
LA RICERCA DEI DOCUMENTI GIURIDICI
di Michele Iaselli
1. La logica di Boole
2. Le tecniche informatiche applicate ai testi giuridici
3. Tecniche di classificazione dei documenti
4. Le banche dati e criteri distintivi rispetto agli archivi tradizionali
5. Le banche dati in Italia
6. Le principali fonti di informazione giuridica
7. Ricerca normativa, giurisprudenziale e dottrinale su banche dati on-line ed off-line
8. Ricerca dei documenti giuridici su Internet
9. Nascita di una nuova concezione della Rete
10. Ricerca giuridica in rete ed intelligenza artificiale
CAPITOLO II
DIRITTO E WEB 2.0
di Giuliano De Luca
1. Web 2.0 e tutela dei dati personali
1.1. Da Orwell al Web 2.0
1.2. Privacy e Social Networks
1.3. Privacy e siti User-generated Content
1.4. Marc L. ed il "Ritratto Google"
1.5. Strategie di difesa
1.6. Il suicidio 2.0
2. Web 2.0 ed Amministrazione Digitale
2.1. Il Web nel Codice dell?Amministrazione Digitale
2.2. Digital Divide
2.3. Siti Web pubblici ed accessibilità
2.4. Siti Web pubblici: i contenuti
2.5. Il Web 2.0 nella Pubblica Amministrazione
3. Web 2.0 e Pirateria
3.1. Pirateria informatica: origini
3.2. Web 2.0 e pirateria
3.3. Web 2.0 e pirateria: conseguenze giuridiche
4. Web 2.0 e tutela dei diritti dei terzi
4.1. Web 2.0 e diffamazione
4.2. Web 2.0 e diritto all?immagine
CAPITOLO III
DIRITTO D'AUTORE E SITI WEB
di Gerardo Antonio Cavaliere
1. Brevi cenni sulla storia del diritto d'autore
1.1. Gutenberg e gli stampatori
1.2. Lo Statute of Anne e la nostra legislazione
2. Il Diritto d'Autore applicato a Internet
2.1. I diritti patrimoniali
2.1.1. Diritto di riproduzione
2.1.2. Diritto di rappresentazione in pubblico
2.1.3. Diritto di comunicazione al pubblico
2.1.4. Diritto di distribuzione
2.1.5. Diritto di traduzione e di elaborazione
3. Diritti non patrimoniali
3.1. Diritto di rivendicare la paternità dell'opera
3.2. Diritto all'integrità dell'opera
3.3. Diritto a rivelarsi autore
3.4. Diritto al ritiro dell'opera dal commercio
4. Diritti connessi e libere utilizzazioni
4.1. Diritti connessi
4.2. Le libere utilizzazioni
5. Le opere tutelate dal diritto d'autore
5.1. Il software
5.2. Il firmware
5.3. Le banche di dati
5.4. Le pagine web
5.5. I links e la violazione del diritto d'autore
5.6. Le immagini
5.7. Le opere musicali
5.8. Le opere multimediali
6. Fare un sito web, le implicazioni col diritto d'autore
6.1. Come si configura un sito web per il diritto d'autore?
6.2. Quale disclaimer riportare sul sito?
6.3. Fare un sito web: si possono copiare testi da altri siti?
6.4. (segue) Si possono copiare grafica, immagini e suoni da altri siti?
6.5. (segue) Si possono copiare codici di un sito altrui?
6.6. (segue) Si può realizzare una rassegna di stampe?
6.7. (segue) Si può linkare a pagine di altri siti?
6.8. (segue) Si possono inserire le licenze Creative Commons?
CAPITOLO IV
PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE
di Michele Iaselli
1. Principi generali in materia di privacy
2. I diritti dell?interessato
3. Gli amministratori di sistema
4. Privacy e nuove tecnologie. Concetti fondamentali
5. RFID (Radio Frequency ID Devices)
6. I sistemi biometrici
7. La videosorveglianza
8. Il cloud computing
9. Il web 2.0
10. La sicurezza informatica
11. Le transazioni on-line
CAPITOLO V
I NUOVI CONTRATTI INFORMATICI
di Michele Iaselli
1. Cosa si intende per contratto informatico
2. Caratteri distintivi del contratto informatico
3. Aspetti disciplinari dei contratti di informatica
4. La tipologia dei contratti informatici
5. Nascita di nuove figure di contratti informatici: i contratti telematici ed i contratti cibernetici
6. I contratti che hanno per oggetto i servizi telematici: caratteristiche generali
7. I contratti telematici tra professionisti e consumatori. La disciplina dell?e-commerce
8. (segue): Profili di privacy in materia di transazioni on-line
9. Nuove tipologie contrattuali connesse ad Internet
9.1. Il contratto di accesso ad Internet
9.2. Il contratto di hosting
9.3. Il contratto di housing
9.4. Il contratto di inclusione nel portale Internet
9.5. Il contratto di sviluppo e gestione di un sito web
9.6. Il contratto di bannering
9.7. Il contratto di trading on-line
9.8. Il contratto di Internet banking
9.9. Il contratto di Application Service Provisioning
10. Il cloud computing
CAPITOLO VI
IL COMMERCIO ELETTRONICO
di Maria Rosaria Baldascino e Giuseppe Briganti
1. Principi generali
2. Normativa civilistica
2.1. La Direttiva n. 31/2000/UE
2.2. Il Decreto Legislativo n. 70/2003
2.3. Il Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del Consumo
3. La risoluzione alternativa delle controversie e consumatore on-line
3.1. La composizione extragiudiziale delle controversie del commercio elettronico
3.2. La Rete dei Centri europei per i consumatori (ECC-Net)
3.3. La composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
3.4. Camere di Commercio
3.5. Composizione extragiudiziale delle controversie e azioni inibitorie
3.6. Non vessatorietà delle clausole di ricorso a organi di composizione extragiudiziale delle controversie e diritto dei consumatori di rivolgersi al giudice
3.7. Composizione extragiudiziale delle controversie nelle liti relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
3.8. La Raccomandazione n. 98/257/CE
3.9. La Raccomandazione n. 2001/310/CE
3.10. Il formulario europeo di reclamo per il consumatore
3.11. La Direttiva n. 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale . 350
3.12. Il Decreto Legislativo n. 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
3.13. Le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
3.14. Esempi italiani di ODR
4. Il regime fiscale
4.1. La Direttiva n. 2008/8/CE
CAPITOLO VII
LA PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
di Emilio Robotti
1. Come funziona la PEC
1.1. La PEC dal punto di vista del mittente e del destinatario
2. Punti di forza della PEC
3. Punti deboli della PEC
4. La normativa italiana sulla PEC
5. Utilizzo della PEC tra privati; tra privati e Pubblica Amministrazione; tra le Pubbliche Amministrazioni
5.1. In generale, l?utilizzo della PEC tra privati e tra questi e le P.A., tra le P.A.
6. La (dura) realtà della Pubblica Amministrazione
7. La possibilità per i cittadini di richiedere ed ottenere gratuitamente una casella PEC dalla P.A., obblighi per imprese e professionisti
7.1. Il D.P.C.M. 6 maggio 2009
7.2. La CEC - PAC ed altre iniziative in ordine sparso delle singole pubbliche amministrazioni
7.3. Ancora sui rapporti tra Privati e tra questi e le Pubbliche Amministrazioni e la riforma del Codice dell?Amministrazione Digitale
8. Istanze alla P. A. tramite PEC: PEC e firma digitale
9. La PEC, il Processo Telematico e le notificazioni in ambito Civile, Penale ed Amministrativo
10. Come funziona la PEC: regole tecniche e definizione normativa del servizio 10.1. In generale: modalità di erogazione del servizio
11. Il riferimento temporale del messaggio e dei suoi allegati, obblighi dei gestori in materia di conservazione e sicurezza e di livello minimo di servizio
12. Norme tecniche di riferimento e compatibilità operativa degli standards internazionali
BIBLIOGRAFIA
Per maggiori informazioni sul volume: Altalex
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Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
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La Parte III del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) si occupa del "rapporto di consumo" dettando innanzitutto una serie di disposizioni sui "contratti del consumatore in generale" (artt. 33-38).
Il principio fondamentale in materia è quello secondo cui nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso (art. 33).
L'articolo 33 del Codice del Consumo prevede inoltre una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, da fornirsi da parte del professionista. Tali clausole sono quelle che hanno per oggetto o per effetto di (co. 2):
escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. Viene fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del Codice civile.
Secondo l'articolo 34 del Codice del Consumo, la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene invece alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea stessa.
Non sono vessatorie nemmeno le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune di esse siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 35).
In caso di dubbio sul senso di una clausola, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.
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Pesaro - Urbino
"CONCILIAZIONE, UN'OPPORTUNITA' PER IL SISTEMA-PAESE? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali", che si svolgerà giovedì 14 aprile 2011 dalle ore 15.00 alle 19.00 presso il Tribunale di Frascati (Corso Italia 18 III° Piano - Sala udienze penali, Frascati-RM)
al quale l'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, parteciperà come co-relatore con un intervento in tema di mediazione telematica.
Il Convegno andrà in diretta su Twitter grazie a un hashtag dedicato (#paxlab) che consentirà anche a chi non si trova in sala di interagire sull'argomento: se volete dire la vostra basta seguire @pax_lab su Twitter.
Relatori saranno Andrea Buti, avvocato, che interverrà sul valore aggiunto della mediazione, Gian Marco Boccanera, dottore commercialista che parlerà di un nuova visione della conciliazione per il Sistema-Paese, Giuseppe Briganti, avvocato esperto in mediazione telematica, e Patrizia Bonaca, dottore commercialista, che discuterà di tecniche di counseling nella mediazione. Modera Francesco Posati, responsabile Sala Avvocati Frascati. Modera la parte on-line Valentino Spataro di Iusondemand da Milano con la collaborazione di studioboccanera.com da Roma. Sono previsti interventi esterni in diretta telefonica in sala.
L'evento è stato organizzato da PaxLab, laboratorio creativo di idee sulla mediazione e conciliazione per il miglioramento del nostro Sistema-Paese.
Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Velletri con attribuzione di n. 4 crediti formativi
Per informazioni sull'evento: www.paxlab.it
Curriculum vitae Avv. Giuseppe Briganti
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