Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

\\ Home Page : Storico per mese (inverti l'ordine)
Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali comunica di aver fissato le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

Dal comunicato diffuso dal Garante privacy:

« I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi - effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate.

Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali il Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti.

Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi  anonimi subito dopo la registrazione.

La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa.

Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare  materiale pubblicitario.

La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata.

Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla  fornitura di particolari ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un'indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate.

Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio.

Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall'Autorità, allegato alle Linee guida ».



A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter



Consulenza e formazione in materia di privacy

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Diritto (Copyright immagine woodsy) Dal sito web del Garante privacy:

« E' necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d'aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?

Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.

Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.

L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.

Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati ».




A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter



Consulenza e formazione in materia di privacy

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 17/05/2011 @ 17:45:41, in formazione giuridica, linkato 1997 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) In data 13 maggio 2011 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha tenuto lezioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Urbino (I anno) sui seguenti argomenti:

- introduzione all'informatica giuridica e al diritto dell'informatica

- il processo telematico

- ODR e mediazione telematica

- la ricerca giuridica on-line


Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti



Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Si segnala il seguente corso per mediatori professionisti, al quale l'Avv. Giuseppe Briganti parteciperà come docente per la parte teorica:

UNCI Formazione

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con PDG 8/10/2010
a tenere corsi di formazione in materia di mediazione previsti dall'art.4 c.4 del D.M. 23/7/2004 n. 222

Corso in materia di
MEDIAZIONE CONCILIATORI PROFESSIONISTI

Una nuova opportunità professionale:Il corso ha l'obiettivo di formare mediatori professionisti ex art 1 D. Lgs. 28/2010 attraverso il trasferimento delle necessarie conoscenze teoriche, e con il supporto di esercitazioni pratiche. Alla luce della nuova normativa in materia di cui al D. Lgs.28/2010 e del relativo regolamento di attuazione, della ormai obbligatorietà del ricorso alla procedura di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale in molteplici materie, la conoscenza delle modalità e l'acquisizione delle tecniche di gestione dei conflitti all'interno delle procedure divengono per un professionista aggiornato ed attento uno strumento di lavoro essenziale e un aspetto di qualificazione e distinzione in grado di determinare la differenza rispetto alle proposte del mercato. Il professionista così formato si potrà iscrivere negli elenchi dei mediatori presso gli organismi di mediazione riconosciuti.
Per acquisire il titolo, indispensabile per svolgere tale ruolo che può aprire concrete ed ampie prospettive di lavoro, è necessaria a norma di legge una formazione specifica presso Enti accreditati al Ministero della Giustizia.
Tale formazione è opportuna anche per coloro che, in relazione alle proprie attività professionali, sono interessati ad acquisire un'approfondita conoscenza del procedimento di mediazione per assistere le parti nella controversia.

Requisiti per l'accesso al corso:In base al regolamento emanato dal Ministero della Giustizia (decreto ministeriale del 18 Ottobre 2010, n.180) può accedere al Corso per Mediatore Professionista chi possiede un titolo di studio non inferiore al Diploma di Laurea Universitaria triennale ( in qualsiasi materia ) oppure, in alternativa, è iscritto a un ordine o collegio professionale

Obiettivi del corso:Il Corso ha come obiettivo quello di fornire il titolo indispensabile per esercitare l'attività di Mediatore.
Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso l'acquisizione della conoscenza sia teorica che pratica del procedimento di mediazione così come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e delle norme collegate ed in evoluzione.

Durata:Il Corso avrà una durata di 54 ore, suddivise in 28 ore di teoria, 22 ore di pratica e 4 ore per gli esami finali (suddivisi in due sessioni).
Per ottenere l'attestato finale riconosciuto dal Ministero di Giustizia è necessario frequentare tutte le 50 ore e superare l'esame di valutazione finale.

Attestati Finali: Il superamento degli esami finali conseguenti alla frequentazione del Corso fornirà il titolo valido per l'iscrizione presso un Organismo di Mediazione.

Materiale didattico: Nella prima lezione verrà consegnato materiale didattico, aggiornato alle ultime norme di legge, compreso del costo di iscrizione.

Luogo:Il Corso si svolgerà a Cesena sala Pasquale Rosati  c/o Azienda Sperimentale Martorano 5 - Via Calcinaro 1920  (vicino uscita Cesena )

Costo:Il costo di iscrizione per partecipante è di 750,00   euro  (esente IVA ex. Art.10. D.P.R. 633/72 ).

Numero Partecipanti:Il Corso è a numero chiuso. Possono essere ammessi fino a un massimo di 30 corsisti per ogni singola edizione del Corso.

Crediti formativi:Si è fatta richiesta di Accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

 

Programma

Sabato 21 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

Le origini, i principi e le finalità della mediazione
La mediazione e le ADR
Le tipologie di mediazione
L'etica del mediatore
I rapporti con il diritto e il processo

P: 14.00-18.30

Approfondimento del  D.Lgs28
Principi generali dell'Istituto della Mediazione Obbligatoria

Domenica 22 Maggio 2011 :

M: 09.00-13.00

Il DM 180/2010  ( Decreti attuativi )

P: 14.00-18.00

Applicazioni e regolamenti interni agli Organismi
Esempi di domanda all'Organismo
Esempi verbali  Accordo/Mancato Accordo

Sabato 28 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

Caratteristiche del conflitto  -
Analisi del conflitto

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche
La  Negoziazione Diretta

Domenica 29 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

La comunicazione : Ostacoli - Comportamenti.

P: 14.00-18.00

Esempi ed Esercitazioni sull'analisi dei comportamenti

Venerdì 03 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Il procedimento di Mediazione
Il ruolo del Mediatore

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche.
Caratteristiche del discorso introduttivo
Le fasi della Mediazione.

Sabato 04 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Esercitazioni pratiche
La chiusura: modalità

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche.
Chiarimenti, descrizione e organizzazione esami finali

Martedì 07 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Prima sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica)

P: 14.00-18.00

Seconda sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica).

 

Docenti: PROF. AVV.TO MICHELE GORGA
AVV.TO BRIGANTI GIUSEPPE
Consulente del Lavoro Alessandro SAGGINI
Durante le esercitazioni pratiche e durante gli esami, i Docenti saranno assistiti da altro personale qualificato

 

Per maggiori informazioni:  www.unciformazione.com

 

 

 

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti

« Con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" il Garante privacy ha semplificato procedure e  adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

La mediazione delle controversie civili è una procedura resa obbligatoria di recente e affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno  da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati ».

Fonte: www.garanteprivacy.it


A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore


La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter


Maggiori informazioni sulla mediazione in materia civile e commerciale - Elenco degli organismi di mediazione nelle cui liste di mediatori l'Avv. Giuseppe Briganti è iscritto


Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino




Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 11/05/2011 @ 12:59:11, in diritto*internet, linkato 2606 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011:

« [...] Passando quindi all'esame dei diversi profili di censura mossi da Google all'ordinanza reclamata, al punto 1) Google evidenzia come "le associazioni di parole visualizzate dagli utenti attraverso la funzionalità denominata "Autocomplete" non sono - contrariamente a quanto afferma l'Ordinanza _ "associazioni create dal software" di Google, bensì sono il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti".

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata. Il procedimento attraverso il quale opera il servizio Autocomplete è chiaro e può ritenersi assolutamente pacifico anche per il fatto che sin dal ricorso introduttivo lo stesso ricorrente (come evidenziato in premessa) ha dato atto alla pag. 4 dell'automatismo della ricerca compiuta dal software che raccoglie i termini di ricerca immessi dagli utenti nel web e provvede a restituirli in ordine di popolarità - mediante un algoritmo matematico. Altrettanto ha detto il giudice nel terzo capoverso della parte motiva del provvedimento. In coerenza con tale passo va inteso quello censurato dal reclamante e contenuto nel sesto capoverso dell' ordinanza, ove l'espressione "associazioni create dal proprio software" va inteso appunto come associazioni "elaborate" dal software attraverso il filtro dei termini di ricerca maggiormente utilizzati dagli utenti (come puntualmente descritto al richiamato terzo capoverso dell' ordinanza).

Quanto al punto 2) la società reclamante lamenta che il primo giudice abbia omesso di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità a suo carico, senza tenere conto delle diffuse argomentazioni che sul punto Google aveva articolato nella memoria di costituzione in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate all'Internet Service Provider dal D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico. In particolare osserva la reclamante che "non solo Google ha ampiamente dimostrato in fase cautelare la sua natura di ISP, ma lo stesso ricorrente espressamente riconosce che ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 Google è un hosting provider ed in quanto tale non è responsabile dei contenuti immessi in rete da terzi".

A tale proposito è opportuno inquadrare l'ambito e le modalità secondo le quali opera la società reclamante. Va anzitutto premesso che il termine "provider" si riferisce, in genere, ad un'azienda o ad un'organizzazione che fornisce un servizio e, in particolare, il termine può riferirsi ad un Internet Service Provider, che è un fornitore di servizi internet. Google è notoriamente un ISP (Internet Service Provider) vale a dire un provider che offre servizi di motore di ricerca. I motori di ricerca sono database che indicizzano i testi sulla rete e che offrono agli utenti un accesso per la consultazione: sono dunque sostanzialmente una banca dati + un software. Per tale ragione i motori di ricerca vengono qualificati come ISP ed operano come intermediari dell'informazione tipici dell'Internet, utilizzando vari strumenti per intermediare appunto le informazioni, tra cui a) una piattaforma tecnologica (il che comporta pagine di web, data-base e software necessari al funzionamento della piattaforma); b) databases e c) softwares (in particolare gli spiders). Il complesso di tale sistema consente di pervenire all'esito della ricerca che è una o più pagine web con una serie di informazioni organizzate dal meccanismo predisposto dal motore di ricerca.

I motori di seconda generazione come Virgilio, Yahoo, Google ecc.... sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web. Google in particolare è un'enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm.

Dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di "parole chiave".

Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, cosÌ organizzate, all'utente.

Google è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui propri servers.

Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica della posizione dei vari providers è dato dagli art. da 12 a 15 della direttiva comunitaria 2000/31/CE (recepita dal D. Lgs. n. 70/03) relativa ad aspetti giuridici del commercio elettronico e più in generale dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Con riferimento alI'host provider la disciplina normativa citata prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da altro soggetto (hosting) non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l'attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l'illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso (art. 14). L'art. 15 esclude poi un obbligo di sorveglianza generale a carico dei providers o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, ma prevede l'obbligo di informare l'autorità web dove le stesse figurano presenti) sono il risultato delle ricerche più frequenti e quindi più "popolari" effettuate in precedenza dagli utenti.

Se - come è pacifico -l'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore" è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l'accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l'operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l'utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l'applicazione di tale sistema può determinare.

Inconferente è l'obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider, di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti internet gestiti e di proprietà di terzi e che l'abbinamento dei termini non è frutto di una "scelta" del motore di ricerca o dei suoi gestori, bensì "è la semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi - gli utenti di internet che accedono al motore di ricerca - hanno ricercato con maggiore frequenza di recente" (pag.7 del reclamo).

Infatti il content provider è un fornitore di contenuti e - come più volte evidenziato - Google è solo un host provider ed in ogni caso nella specie il sig. B. non si lamenta del contenuto del materiale memorizzato sul web, bensì dell'abbinamento di parole che è il frutto del sistema adottato da Google e da intendersi dunque come prodotto di un'attività direttamente riconducibile, come tale, alla reclamante.

D'altro canto è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall'utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti - calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da Google che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all'utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave.

Dunque è la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare - a valle - l'addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l'evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l'utilizzo (così reso più facile e rapido per l'utente) del motore di ricerca gestito da Google.

D'altro canto è un falso problema quello prospettato dalla reclamante secondo la quale ove si pretendesse la rimozione a posteriori deIl'associazione censurata "Google che impedisse la visualizzazione di contenuti immessi dagli utenti potrebbe causare lamentele e richieste risarcitorie a carico del motore di ricerca proprio da parte degli utenti che vedrebbero un 'illegittima intromissione dell 'hosting provider nei contenuti da questi immessi nel sito" (pag. 7 della memoria di costituzione di prime cure).

Infatti - come si è descritto in precedenza - il servizio "Suggest/ Autocomplete" non compie alcun intervento diretto sui contenuti memorizzati nel web, ma si limita a compiere su di essi una rilevazione/estrapolazione meramente statistica (e dunque "esterna" rispetto al contenuto) dei dati oggettivi sulla base unicamente della frequenza (c.d. popolarità) dei termini usati dagli utenti nelle ricerche.

Si tratta perciò di un software che solo astrattamente è "neutro" in quanto basato su di un sistema automatico di algoritmi matematici, poiché esso perde tale neutralità ove produca - quale risultato dell'applicazione di tale automatismo basato sui criteri prescelti dal suo ideatore - un abbinamento improprio fra i termini di ricerca.

Né viceversa il solo fatto che la modalità operativa (software) del sistema crea l'abbinamento in maniera automatica può rendere "neutro" - in virtù della mera automaticità con la quale perviene all'associazione di parole - un abbinamento che di per sé non lo è.

Irrilevante ai fini che interessano è poi il rilievo per il quale - secondo Google - "trattandosi di un software completamente automatico,... è evidente l'impossibilità - senza compromettere l'intero servizio - di operare un discrimine tra termini "buoni" e termini "cattivi ", non solo in considerazione del numero indeterminabile di parole con un potenziale significato negativo, ma anche e soprattutto de/fatto che il medesimo termine potrebbe avere significati del tutto diversi se abbinati a parole diverse" (paggg. 12 e 13 del reclamo).

Anche in questo caso la reclamante si pone in una prospettiva diversa da quella introdotta dal ricorrente: ciò che quest'ultimo richiede non è il controllo preventivo sui dati presenti nel sistema, ma quello successivo a posteriori sui risultati della sua operatività. Sotto tale profilo, peraltro, è evidente che resta del tutto irrilevante in questa sede la problematica connessa ai rimedi operativi da adottare direttamente sul software per evitare in maniera sistematica che si pervenga al risultato di abbinamenti impropri - trattandosi chiaramente di aspetti estranei alla cognizione di cui il Tribunale è stato investito. Tanto più che Google ben potrebbe ritenere sufficiente in ipotesi intervenire soltanto in via successiva, provvedendo a rimuovere l'abbinamento solo nei casi in cui ciò fosse richiesto - a fronte di chiare violazioni di diritti di terzi.

Non si deve in ogni caso dimenticare che il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione (nei termini illustrati) offerto da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca.

Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale - irilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.

Quanto al punto 3) ritiene il collegio di condividere la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del B. delle parole "truffa" e "truffatore". Non pare revocabile in dubbio - anche solo sulla base della comune esperienza - che l'utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso.

Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo la circostanza (peraltro pacifica in causa) che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi.

A tale proposito non si può condividere la tesi di Google secondo la quale la suggestione iniziale sarebbe comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale raccolto all'interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall'utente, che deve digitare le parole del suggerimento per "entrare" nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all'evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico - in assenza del quale gli resta solo l'originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall'abbinamento di parole.

Obietta in proposito Google che "l'utente di internet è perfettamente in grado di filtrare e di interpretare i contenuti caricati sul web da terzi (a maggior ragione se tali contenuti si limitano ad una stringa di ricerca) e di discernere, vagliare e selezionare le informazioni a disposizione su internet" (pag. 17 del reclamo). Si tratta di affermazione sulla quale questo Tribunale non ritiene di concordare non solo perché priva di ogni riscontro obiettivo, ma anche perché, allo stato ed in considerazione del diverso livello culturale e delle capacità assai variegate in ambito informatico da parte degli utenti di internet, la tesi non appare condivisibile neppure secondo la comune esperienza e buon senso. Da parte di Google si ipotizza un utente smaliziato, che naviga abitualmente in internet, sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico, "perfettamente in grado di discernere i contenuti offerti dalla rete": che rappresenta un' immagine certamente corrispondente ad una fetta - ma minoritaria - degli utenti del sistema; utopistica con riguardo all'utente medio del sistema e certo alla grande maggioranza di essi.

Irrilevante è altresì la circostanza che le parole censurate siano state individuate dal sistema automatico di completamento della ricerca (secondo i criteri di operatività già descritti) essendo esse presenti in parte in un articolo redatto dallo stesso B. ed in parte in contenuti immessi nel sistema dagli utenti. Si tratta di un profilo da considerarsi pacifico ma ininfluente ad elidere la responsabilità di Google, per le considerazioni già espresse laddove si è evidenziato che è il risultato dell' operatività automatica del sistema - qualora determini associazioni improprie di termini - a fondare la responsabilità di Google.

La ritenuta valenza diffamatoria dell'associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente di per sé foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare - come fa Google - che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno alla sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata alla reclamante - suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell'impiego del motore di ricerca Google - giustifica il legittimo accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del ricorso in via d'urgenza pure sotto il profilo del periculum in mora; anche in considerazione della difficoltà obiettiva di provare e quindi liquidare il danno nella sua effettiva consistenza, avuto riguardo altresì alla circostanza (rilevabile dal sito del B. ed in ogni caso non contestata) che il reclamato utilizza il web per la propria attività professionale.

L'accertata infondatezza dei moti vi dedotti con il proposto reclamo ne comporta il rigetto, con la conseguente condanna di Google a rimborsare a controparte le spese della presente fase.

Esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate [...] »




A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge


Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su
Facebook

Follow iusreporter on Twitter




Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011 due autorizzazioni rilasciate dal Garante privacy con riguardo alla mediazione civile e commerciale:

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione n. 161/2011)

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione n. 162/2011)



A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore


La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter 



Maggiori informazioni sulla mediazione in materia civile e commerciale - Elenco degli organismi di mediazione nelle cui liste di mediatori l'Avv. Giuseppe Briganti è iscritto


Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20-22/03/2011, nel noto caso "About Elly", ha statuito quanto segue:

« [...] -Sul merito del caso e sulla sussistenza del fumus boni iuris: che, nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità alla parte resistente Yahoo, unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di provider gestore del servizio di Web Search, della responsabilità per contributory infringement per la attività di gestione del motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti "pirata", che permettono la visione in streaming o il downloading e peer to peer del film "About Elly" senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

-che non vi è contestazione tra le parti circa la liceità degli atti di pirateria digitale in sé, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verte piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;

-che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l'una reagisce sull'altra, di cui la prima è questione di fatto, e consiste nell'accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall'altro;

-che la seconda questione invece è questione di diritto, e consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall'altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt. 156 S.S. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs. 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

-che circa il funzionamento del sistema di Web Search, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell'utente di Internet, che inserisce alcune parole chiave (meta tags), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca- reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche- in forma di links con siti web, c.d. siti sorgente;

-che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai cd Urls (Uniform Resource locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo invece materia del contendere in difetto peraltro della partecipazione a giudizio del webmaster, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

-che la possibilità di rimozione dei collegamenti è comprovata dalla stessa risposta di MCS alla diffida di PFA, con cui la società si dichiara "disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni", richiedendo all'uopo la comunicazione degli URLs (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

- che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l'insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell'informazione regolano la responsabilità del provider rispetto agli artt. 14,15 e 16 dell'access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. Mere conduit), del caching providing , che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell'hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni;

-che l'art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell'informazione sopradescritti l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell'art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni nell'art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell'art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all'esercizio di una "autorità o controllo"sul destinatario del servizio, mentre l'Italia, a differenza di altri Paesi Europei (Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i cd hyperlinks;

-che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16 b) e 17 commi 2e 3 i prestatori di servizio sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predette autorità (sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 Fuvap c Telecom, in una fattispecie relativa ad access provider );

-che nel sottosistema speciale di nome sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria ratio nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che -questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al provider ma alle vittime dei medesimi,

-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra l'interesse alla libera circolazione delle informazioni (la c.d. libertà di Internet), anche quale profilo della libertà di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell'impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;

-che pertanto una interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

-che in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14 della direttiva sulle società dell'informazione in una fattispecie di remissione della Court de Cassation in tre controversie tra la Louis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest'ultima nella gestione del motore di ricerca AWords (CGE C236/08 e C238/08 Louis Vuitton Mallettier SA vs GoogleFrance);

-che infatti la Corte ha enunciato il principio secondo cui " l'art. 14 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati, Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato, salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (sottolineatura dell'estensore)

-che gli art. 14, 15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che "la autorità giudiziaria .. .può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività.. .impedisca o ponga fine alle violazioni commesse";

-che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta (vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all'hosting provider, ancora la responsabilità alla " conoscenza della esistenza di materiale sospetto" e, in termini, Court d'Appel de Paris- 19 marzo 2009,. SARL Publison vs SARL GoogleFrance e SAS Yahoo France, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta per i terzi al fine di . identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: "retrouver l'auteur des commentaires et agir a sono encontre" e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che "l'exploitant du moteur de recherche n'echappe pas a tuote responsabilit et celle ci peut etre engagée tant pour les fautes, imprudences ou negligences qu'il commet dans l'exercise de son activitè");

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del search engine, vi è invero un distinguo tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l'intermediario era a conoscenza dell'illecito (casi Godfrey v demon Intemet ltd e Bunt v Tilley, par. 35 ss.; lo stesso principio dell'esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la "conoscenza attuale" è affermato nella sentenza del Judgado de lo Mercantil di Madrid Palomo vGoogle Inc del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il Copyright Act, richiede, per la responsabilità del provider e la presenza di un direct infringement, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima (US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 10 marzo 2006, Parker v Google ;

-che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 156 lda, attuando la direttiva enforcement, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire "la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore di una violazione che dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione";

-che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell'informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei providers intermediari, fa superare l'apparente confitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva enforcement e tra le relative norme - di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso Lasedisken), da difendersi con un ricorso effettivo;

-che nel caso in esame Yahoo può essere definita come intermediario della società dell'informazione, e precisamente come caching provider che ha la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. crawling, alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

-che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell'esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave "About Elly" parte del consumatore navigatore il Web search fornisca una serie di links con siti che trasmettono in tutto o in parte il film, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di PFA, e quindi in contraffazione del diritto di autore sull'opera cinematografica, tutti siti quindi pirata, a eccezione di quello ufficiale del film;

-che tale circostanza è stata portata a conoscenza di Yahoo da una diffida di PFA (doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l'intermediario è stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui è speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l' accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

-che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;

-Conclusioni: che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly", mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono ,diversi da quello ufficiale del film, può essere accolta nei confronti di Yahoo, gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Google e MCS, che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

-che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei links possono richiedere un tempo tecnico non preventivabile in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perché non necessaria né per la informazione al consunatore-navigatore, a cui l'accesso al sito è comunque inibito dalla mancanza di collegamento, né per la prevenzione della ripetizione dell'illecito da parte di altri concorrenti, e cioè delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, né per la reintegrazione del patrimonio della società lesa, che la diffusione della informazione in sé non garantisce dallo sviamento di clientela [...] »

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



19/03/2024 @ 12:00:33
script eseguito in 79 ms