Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la Relazione sul quattordicesimo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

La Relazione sull'attività 2010 traccia il bilancio del lavoro svolto dall'Autorità e indica le prospettive di azione verso le quali occorre muoversi nell'obiettivo di costruire una autentica ed effettiva protezione dei dati personali, in particolare riguardo all'uso delle nuove forme di comunicazione e dei nuovi sistemi tecnologici.


L'attività del Garante privacy nel 2010

Le telefonate pubblicitarie indesiderate; Internet e le nuove tecnologie cloud computing; i sistemi di videosorveglianza; il fenomeno sempre più esteso dei social network; la trasparenza on line della Pubblica amministrazione; il servizio di Google Street View; i nuovi servizi in farmacia. E ancora: il delicato settore della sanità; il corretto rapporto tra diritto di cronaca e dignità delle persone; la protezione dei dati giudiziari; la tutela dei minori; la ricerca scientifica e farmacologica; le esigenze di semplificazione per le imprese.

Sono solo alcuni dei principali e complessi ambiti nei quali il Garante ha assicurato il suo intervento nel corso del 2010 a difesa di singoli individui e collettività. Intervento rafforzato dai maggiori poteri sanzionatori ora a disposizione dell'Autorità.

Numerose sono state le Audizioni parlamentari: tra le più rilevanti, quelle sulle problematiche legate alle politiche di immigrazione, all'anagrafe tributaria, alla semplificazione dei rapporti tra Pa e cittadini.

Le cifre

I provvedimenti collegiali adottati nel 2010 sono stati circa 600.

Si è dato risposta a circa 4000 tra quesiti, reclami e segnalazioni (in particolare, riguardo a telefonia, credito, centrali rischi, marketing, videosorveglianza, Internet, assicurazioni).

I ricorsi decisi dal Garante sono stati 350 (in maggioranza relativi a banche e finanziarie, attività di marketing, datori di lavoro pubblici e privati, sistemi di informazioni creditizie, operatori telefonici e telematici), confermando il trend dello scorso anno.

Il Collegio ha reso 16 pareri al Governo e al Parlamento (in particolare in materia di attività di polizia e sicurezza, giustizia, Codice dell'amministrazione digitale, informatizzazione e banche dati della Pa, formazione).

Le ispezioni effettuate nel 2010 sono state circa 500. I controlli hanno riguardato numerosi settori: in particolare, gli operatori telefonici, le strutture sanitarie pubbliche e private, i sistemi di videosorveglianza, il sistema della fiscalità, le società di marketing, gli istituti di credito.

Le violazioni amministrative contestate, compreso il primo semestre 2011, sono state oltre 500: una parte consistente ha riguardato le attività promozionali indesiderate, l'attivazione di servizi non richiesti e le strutture sanitarie pubbliche e private.
55 le violazioni segnalate all'autorità giudiziaria nel 2010.

Tenendo conto anche del primo semestre 2011 ammontano a più di 4 milioni di euro le sanzioni amministrative già riscosse.

L'attività di relazione con il pubblico ha fatto registrare nel 2010 oltre 26.000 tra contatti telefonici ed e-mail esaminate, in particolare riguardo al telemarketing, alle e-mail e i fax indesiderati, alla videosorveglianza, a Internet, al lavoro pubblico e privato.

Linee guida e provvedimenti generali

Sono state approvate importanti linee guida in materia di informazione giuridica. Più di recente sono state approvate le linee guida in materia di pubblicazione e diffusione on line di atti e documenti della Pa e quelle sulla customer satisfaction in sanità.

Il Garante ha adottato anche alcuni provvedimenti generali per specifici settori: videosorveglianza; propaganda elettorale; tessera del tifoso; telemarketing; number portabilty; sistemi di informazione creditizia; "ricerca inversa" (la possibilità di risalire all'abbonato sulla base del numero telefonico); corretto uso dei dati del Pubblico registro automobilistico. Più recente è il provvedimento sulle nuove misure a protezione dei dati dei clienti nell'attività bancaria.

Gli interventi più rilevanti

Gli interventi più rilevanti hanno riguardato molteplici e delicati ambiti:

  • sanità (Fascicolo sanitario elettronico, referti medici via mail, prenotazione e ritiro analisi in farmacia, ricerca scientifica e farmacologica, progetto di sorveglianza epidemiologia sui militari in Bosnia, raccolta di dati sull' Hiv negli studi medici, riservatezza nelle strutture sanitarie, tenuta delle cartelle cliniche);

  • pubblica amministrazione (diffusione di dati su immobili di proprietà di enti pubblici, trasparenza degli emolumenti pubblici, pubblicazione e diffusione dei dati personali on line, banca dati sulla pedofilia, registri delle persone senza fissa dimora, misure di sicurezza per l'Anagrafe tributaria, interconnessione e sicurezza delle banche dati);

  • marketing (telefonate indesiderate e "Registro delle opposizioni", spam, fax e mail indesiderate);

  • telecomunicazioni (smartphone e tablet, conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia, "ricerca inversa", misure di sicurezza, "profilazione" dei clienti);

  • giornalismo e informazione (cronache giudiziarie, tutela dei minori e delle vittime di violenza, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale, adozioni, foto di persone arrestate, archivi storici on line);

  • lavoro (sistemi di rilevazione biometrica, localizzazione dei dipendenti, navigazione in Internet e controllo dei lavoratori, sistemi di videosorveglianza);

  • giustizia e polizia (mediazione civile; processo civile telematico, misure di sicurezza per gli uffici giudiziari, Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa, Ced del Dipartimento di P.s., dati dei passeggeri aerei, misure di sicurezza per l'Archivio Schengen);

  • Internet (motori di ricerca, Google Street View, Google Buzz, Facebook e social network, illegittima conservazione dei dati sulla navigazione in rete, forum e blog, semplificazioni per piccoli Internet provider, profilazione on line);

  • nuove tecnologie (geolocalizzazione, tecnologie a radiofrequenza - Rfid);

  • scuola e università (graduatorie scolastiche, anagrafe nazionale degli studenti, uso di telecamere, pubblicità scrutini e voti scolastici, preiscrizioni universitarie);

  • società (tessera del tifoso, agenzie matrimoniali, ski pass, condominio);

  • impresa (trasferimento di dati all'estero, previdenza, agenzie di rating e controlli sui conflitti di interesse, semplificazione degli adempimenti, informazioni commerciali);

  • banche, finanziarie e assicurazioni (accesso ai dati dei clienti delle banche, misure di protezione, sistemi di informazioni creditizie, accesso ai dati sul credito al consumo da parte di finanziatori Ue).

L'attività internazionale

Non meno rilevante l'attività del Garante a livello internazionale, a partire da quella svolta nel Gruppo delle Autorità per la privacy europee ("Gruppo Articolo 29"). I Garanti europei si sono occupati, in particolare, dei nuovi servizi offerti da Google; delle direttive del "Pacchetto Telecom" che introducono nuove regole relative anche all'uso dei cookies ed al tracciamento degli utenti; delle tecniche di profilazione legate alla "pubblicità comportamentale" (behavioural advertising); della riforma della direttiva Ue sulla privacy; delle "regole vincolanti di impresa" per i trasferimenti di dati all'interno delle multinazionali; dell'utilizzo negli Usa, a fini di lotta al terrorismo, della banca dati europea del sistema Swift sulle transazioni finanziarie; dello stato di attuazione della direttiva sulla conservazione dei dati di traffico (attraverso un'attività congiunta di indagine coordinata dall'Autorità italiana). Il Garante ha contribuito, inoltre, ai lavori dei gruppi che, in sede OCSE e presso il Consiglio d'Europa, si occupano di protezione dei dati, ed ha proseguito l'attività iniziata dalla Conferenza internazionale delle autorità di protezione dati tesa alla definizione di standard internazionali in questo ambito.

Intenso il lavoro nell' ambito delle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac e soprattutto nel WPPJ, il Gruppo di lavoro appositamente istituito dalle Autorità garanti europee per la tutela dei cittadini nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia, che ha visto riconfermata per il quinto anno consecutivo la Presidenza al Garante italiano.




RELAZIONE 2010
Evoluzione tecnologica e protezione dei dati

 

I. STATO DI ATTUAZIONE DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Principali interventi dell'Autorità nel 2010

1.1. Provvedimenti più significativi

1.1.1. Trattamenti collegati allo svolgimento di funzioni di giustizia
1.1.2. Pubblicazione di atti sul web da aprte di amministrazioni pubbliche
1.1.3. Trattamenti di dati sensibili, in particolare relativi allo stato di salute
1.1.4. Giornalismo e informazione online
1.1.5. Comunicazioni elettroniche e acquisizioni su larga scala di imagini per la pubblicazione online
1.1.6. Protezione dei dati dei lavoratori dipendenti
1.1.7. Iniziativa economica: telemarketing e profilazione di agenzie di rating
1.1.8. Trattamento di dati per la "tessera del tifoso"

1.2. Rapporti con il Parlamento e altre istituzioni

1.2.1. Le audizioni del Garante in Parlamento
1.2.2. L'Autorità e le attività di sindacato ispettivo e di indirizzo e controllo del Parlamento
1.2.3. L'attività consultiva del Garante sugli atti del Governo
1.2.3. Altri pareri

1.3. Leggi regionali

2. Quadro normativo in materia di protezione dei dati personali

2.1. Le garanzie previste nel Codice e alcuni recenti interventi modificativi

2.1.1. Le modifiche in materia di conoscibilità di notizie relative all'attività del personale addetto a una funzione pubblica
2.1.2. Le modifiche in materia di contrassegni di veicoli di persone invalide

2.2. Novità normative con riflessi in materia di protezione di dati personali

II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL GARANTE

3. Il Garante e le pubbliche amministrazioni

3.1. I regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari

3.1.1. I regolamenti delle autorità indipendenti

3.2. La trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi

3.3. La documentazione anagrafica e la materia elettorale

3.4. L'istruzione

3.4.1. La scuola 
3.4.2. L'università

3.5. Attività fiscale, tributaria e doganale

3.6. Trattamenti effettuati presso regioni ed enti locali

3.7. Comunicazioni di dati personali tra soggetti pubblici

3.8. L'attività giudiziaria

3.8.1. L'informazione giudiziaria
3.8.2. Trattamento di dati negli uffici giudiziari
3.8.3. Noticazioni di atti e comunicazioni

4. La sanità

4.1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute

4.1.1. I trattamenti per fini di cura della salute

4.1.1.1. Le linee-guida in tema di fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario
4.1.1.2. Consultazione online dei referti medici

4.1.2. I trattamenti per fini amministrativi 
4.1.3. I trattamenti di dati personali in occasione dell'accertamento dell'infezione da Hiv
4.1.4. Le strutture sanitarie e la tutela della dignità delle persone
4.1.5. La ricerca scientifica

5. I dati genetici

6. La ricerca statistica e storica

7. Attività di polizia

7.1. Il controllo sul Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza

7.2. Altri interventi in relazione ad ulteriori attività di forze di polizia

7.3. Il controllo sul Sistema di informazione Schengen

8. Attività giornalistica e tecnologie della comunicazione

8.1. Minori

8.2. Cronache giudiziarie

8.3. Dati sulla salute

8.4. Espressione artistica e letteraria

8.5. Informazioni relative a persone e fatti di interesse pubblico

8.6. Archivi storici e informazioni online

9. Trattamento di dati personali attraverso Internet e tecnologie della comunicazione

9.1. Diffusione di dati sensibili su Internet

9.2. Forum e blog

9.3. Facebook

9.4. Informativa e consenso nella compilazione di form di registrazione online

9.5. Google street view: la tutela dei "payload data", l'utilizzo delle Google car e l'obbligo informativo

9.6. Dati personali utilizzati a fini di profilazione e marketing

9.7. Uso della tecnologia RFID nelle tessere ski-pass

9.8. Trattamento di dati personali nel settore delle telecomunicazioni

9.9. "Nuove frontiere" del diritto alla protezione dei dati personali: approfondimento sull'utilizzo delle applicazioni per smartphone e tablet

10. Propaganda elettorale e associazioni

11. Le attività economiche e i rapporti di lavoro

11.1. Settore bancario

11.2. Trattamento di dati personali nell'ambito della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e dei sistemi di informazione creditizia (SIC)

11.3. Settore assicurativo

11.4. Rapporti di lavoro e previdenza

11.4.1. Rapporto di lavoro in ambito pubblico
11.4.2. Rapporto di lavoro in ambito privato
11.4.3. Previdenza

11.5. Altre attività imprenditoriali

11.6. Trattamento di dati per "tessera del tifoso"

12. Trasferimento di dati personali all'estero

13. Libere professioni

13.1. Ordini professionali

14. Trattamento dei dati personali in ambito condominiale
15. La videosorveglianza e la biometria

15.1. Videosorveglianza in ambito pubblico

15.2. Videosorveglianza in ambito privato

15.3. Biometria

16. Il registro dei trattamenti

17. La trattazione dei ricorsi

17.1. Considerazioni generali

17.2. Diritti esercitati, tipologia dei ricorsi, tipi di decisioni adottate

17.3. I profili procedurali

17.4. La casistica più significativa

17.2.1. Rapporto di lavoro
17.2.2. Trattamento di dati in ambito giornalistico
17.2.3. Trattamento di dati in ambito bancario e informazioni commerciali

18. Il contenzioso giurisdizionale

18.1. Considerazioni generali

18.2. Profili procedurali

18.3. Profili di merito

18.4. Le opposizioni ai provvedimenti del Garante

18.5. L'intervento del Garante nei giudizi relativi all'applicazione del Codice

19. L'attività ispettiva e le sanzioni

19.1. La programmazione dell'attività ispettiva

19.2. La collaborazione con la Guardia di finanza

19.3. I settori oggetto dei controlli e i casi più rilevanti

19.4. L'attività sanzionatoria del Garante

19.4.1. Violazioni penali e procedimenti relative alle misure minime di sicurezza 
19.4.2. Sanzioni amministrative

20. Le relazioni internazionali

20.1. Le conferenze delle autorità su scala internazionale

20.2. La cooperazione delle autorità garanti nell'UE: il gruppo art. 29

20.3. La cooperazione delle autorità di protezione dei dati nel settore libertà, giustizia e affari interni

20.4. La partecipazione ad altri comitati e gruppi di lavoro

21. Le attività di comunicazione, studio e ricerca

21.1. La comunicazione del Garante: profili generali

21.2. I prodotti informativi

21.3. Gli incontri internazionali

21.4. Le manifestazioni e le conferenze

21.5. Le relazioni con il pubblico

21.6. Il Servizio studi e documentazione

21.7. La Biblioteca

21.8. Le altre iniziative di comunicazione e ricerca

21.9.1. Il Laboratorio Privacy Sviluppo

III - L'UFFICIO DEL GARANTE

22. La gestione amministrativa dell'Ufficio

22.1. Il bilancio, gli impegni di spesa e l'attività contrattuale

22.2. Le novità legislative e regolamentari e l'organizzazione dell'Ufficio

22.3. Il personale e i collaboratori esterni

22.4. Il settore informatico e tecnologico

22.5. Il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza e il supporto al controllo interno

23. Dati statistici

IV - DOCUMENTAZIONE

24. Provvedimenti del Garante

25. Principali attività internazionali

25.1. Unione europea

25.2. Corte di giustizia delle Comunità europee

25.3. Il Gruppo Art. 29

25.4. Europol

25.5. Sistema informativo doganale

25.6. Schengen

25.7. 32esima conferenza delle autorità su scala internazionale

25.8. Spring conference

25.9. Gruppo di lavoro in materia di attività giudiziarie e di polizia - WPPJ

25.10. Gruppo di lavoro internazionale sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni - IWGDPT

25.11 Consiglio d'Europa

 

Fonte: www.garanteprivacy.it



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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy ha fissato con un provvedimento del 12/05/2011 rigorose misure a protezione dei dati dei correntisti

« Dati dei clienti più sicuri e al riparo da accessi non autorizzati e intrusioni indebite negli istituti bancari. Il Garante privacy ha fissato le regole alle quali dovranno attenersi banche e Poste Italiane spa (relativamente all'attività bancaria e finanziaria) per "blindare" il sistema informativo e garantire un corretto trattamento dei dati dei correntisti.

Il provvedimento generale tiene conto di numerose istanze pervenute al Garante, di accertamenti ispettivi effettuati tra il 2008 e il 2010 presso le maggiori banche o gruppi bancari e degli esiti di una ulteriore attività di rilevazione svolta in collaborazione con Abi che ha coinvolto 441 banche. Alcuni clienti, in particolare, avevano segnalato che i loro dati erano stati oggetto di accessi indebiti, presumibilmente da parte di dipendenti, e comunicati a terzi che li avevano poi utilizzati per scopi personali, in genere, in cause di separazioni giudiziali e in procedure esecutive (ad es. pignoramenti presso terzi).

In assenza di una normativa che obblighi le banche a tracciare tutte le operazioni l'Autorità ha ritenuto di prescrivere agli istituti bancari l'adozione di rigorose misure.

Ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all'interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l'ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale "consultato" (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli). In questo modo la banca saprà sempre chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi.

Le banche, inoltre, dovranno prevedere l'attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo).

Almeno una volta l'anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un'attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il controllo, adeguatamente documentato, dovrà essere eseguito da personale diverso da quello che ha accesso ai dati dei clienti. E verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi, sull'integrità dei dati e delle procedure informatiche dovranno essere effettuate anche a posteriori, sia a campione sia a seguito di allarme.

Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza (per quantità, qualità dei dati, numero dei clienti) ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 

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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)Provvedimento Garante privacy 7 aprile 2011

Registro dei provvedimenti n. 139 del 7 aprile 2011

« [...] Ciò nonostante, si deve rilevare che il trattamento operato dalla società in relazione ai dati personali dell'interessata non sia comunque lecito per le ragioni che seguono.

4.3. In primo luogo, sul piano sistematico, occorre evidenziare che questa Autorità, pur avendo rammentato più volte che il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti (artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.) (cfr., da ultimo, Provv. 10 giugno 2010, doc. web n. 1736780; Provv. 24 febbraio 2010, doc. webn. 1712856; Provv. 23 dicembre 2010, doc. web n. 1786116), ha comunque chiarito che, nell'esercizio di tale prerogativa, debbono essere salvaguardati la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi fissati dall'art. 11 del Codice sul trattamento dei dati personali, che impongono, tra l'altro, di rendere note ai lavoratori le caratteristiche essenziali dei trattamenti, soprattutto se effettuati per finalità di controllo (cfr. p. 5.2 e 6.1 delle citate Linee guida).

Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che la società ha trattato dati personali riferiti alla reclamante acquisendoli in occasione di una verifica effettuata sui propri sistemi informativi; tale attività, però, risulta compiuta senza che fosse stata fornita ai dipendenti -e quindi neanche all'odierna reclamante- un'idonea e preventiva informativa sul punto (art. 13 del Codice), non potendo a tal fine ritenersi sufficienti le scarne indicazioni contenute nel regolamento del 9 giugno 2008, unico documento avente contenuto informativo posto a conoscenza dell'interessata (l'altro regolamento richiamato dalla società, infatti, risulta predisposto ed entrato in vigore in data successiva al licenziamento della predetta). Difatti, benché il regolamento del giugno 2008 rechi un riferimento all'obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, esso non riporta alcuna indicazione circa la possibilità per la società di acquisire e conservare dati personali dei dipendenti anche per effetto di copie di backup (cfr. punto 3.2 delle Linee guida del 1° marzo 2007, cit.; cfr. altresì Provv. 2 febbraio 2006, doc. web n. 1229854), né sull'eventualità di trattare tali dati in vista di possibili controlli (anche occasionali), le cui modalità di effettuazione, peraltro, non risultano neanche adombrate.

Ne consegue che il trattamento operato dalla società, alla luce dei principi di correttezza e finalità posti dal Codice (art. 11, comma 1, lett. a) e b)) e richiamati nelle citate Linee guida, non può essere reputato conforme a legge.

Inoltre, il trattamento risulta essere anche eccedente rispetto alla finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

Infatti, fermo restando il diritto della società di verificare l'eventuale violazione, da parte della reclamante, degli obblighi cui la stessa era tenuta in qualità di prestatrice di lavoro (stante anche l'esplicito divieto contenuto nel regolamento del 9 giugno 2008 di utilizzare per motivi personali "tutta l'attrezzatura e strumentazione aziendale"), non può non rilevarsi che ai fini di tale accertamento, anziché prendere conoscenza degli specifici contenuti nella directory denominata "XY_personali" (circostanza, questa, non smentita dalla società), sarebbe stato sufficiente constatare l'esistenza della "cartella" stessa, la quale, già in ragione della sua denominazione, lasciava intuire la presenza di informazioni di carattere privato (cfr., in proposito, anche Provv. 10 giugno 2010, doc. web n. 1736780 e Provv. 18 maggio 2006, doc. web n. 1299082) [...] »


Leggi il testo integrale del provvedimento sul sito del Garante privacy



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Di Admin (del 22/06/2011 @ 19:04:02, in pubblicazioni, linkato 2185 volte)

Raccolta degli atti del Convegno tenutosi presso il Tribunale di Frascati il 14/04/2011 dal titolo:

"Conciliazione: Un'opportunità per il Sistema-Paese? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali".


Primo esperimento in Italia di Convegno ad uso professionale per avvocati e commercialisti ad andare in diretta Twitter e contemporaneamente in diretta audio-video su Internet in modalità live-streaming.



Il volume contiene anche la relazione dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo:

La mediazione telematica

Abstract dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti

Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l'acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l'intento di favorire l'affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.


Il volume può essere acquistato su Lulu cliccando qui



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Di Admin (del 12/06/2011 @ 14:56:36, in comprehensivelaw, linkato 2830 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Questo approccio cerca di evitare o prevenire la lite.

Si chiede quali misure possano essere approntate per prevenire future controversie o futuri problemi legali. Consente agli avvocati di intervenire nelle vite dei clienti prima dell'insorgere dei problemi; al cliente possono essere così risparmiati gli effetti traumatizzanti di un contenzioso.

Il preventive law enfatizza il ruolo della relazione avvocato-cliente, delle relazioni in generale e della pianificazione.

Esso prende inoltre in considerazione il fatto che le relazioni interpersonali, come quella tra marito e moglie, o tra datore di lavoro e lavoratore, potrebbero perdurare anche dopo le difficoltà contingenti, e dunque che una "soluzione" la quale comporti oggi una compromissione irreparabile del rapporto potrebbe condurre in futuro ad altri problemi legali, rivelandosi pertanto una non-soluzione.

Viene perciò dato il massimo risalto a un buono e duraturo rapporto tra avvocato e cliente ed a una comunicazione aperta.

E' probabilmente il più risalente dei vettori del Movimento, essendo emerso negli anni cinquanta del secolo scorso.

 

Tratto da: G. Briganti, Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006



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Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Dal maggio 2011, l'Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, collabora con lo Sportello di Fano (Pesaro - Urbino) dell'organismo di mediazione Camera Arbitrale e di Conciliazione


La Camera Arbitrale e di Conciliazione è un organismo di mediazione iscritto al n° 112 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Lo Sportello informativo ed operativo di Fano (Pesaro - Urbino), sito in Piazzale San Paolo n. 19/A (c/o Centro Commerciale Vallato), mette a disposizione la propria organizzazione fornendo la modulistica e l'assistenza per offrire ai suoi assistiti un servizio di mediazione celere e qualificato che comprende tutto l'iter della mediazione a partire dalla compilazione dell'istanza fino all'effettivo svolgimento delle sedute di mediazione.

Contattando lo Sportello di Fano alla casella di posta elettronica fano.conciliazioni@libero.it, si potrà, inoltre, richiedere la modulistica on-line ed avviare agevolmente le istanze di mediazione anche tramite procedure telematiche.

Il regolamento dell'organismo può essere consultato sul sito www.servizidimediazione.it


Contatti:

Dott. Luca Ciaschini 349.2976978

Dott.ssa Lucia Castigliego 340.7060903



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Di Admin (del 01/06/2011 @ 14:19:50, in comprehensivelaw, linkato 2709 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)Si tratta di un metodo utilizzato soprattutto nei casi di separazione e divorzio. Come può leggersi nel sito del Collaborative Law Institute of Minnesota (www.collaborativelaw.org), in queste ipotesi i soggetti coinvolti si trovano nella condizione di dover elaborare un modo per risolvere i loro contrasti su tutte le questioni rilevanti.

In siffatto contesto, il collaborative law è configurato per minimizzare il conflitto, lavorando allo stesso tempo per il conseguimento dell'obiettivo di cui sopra.

Le parti e i loro avvocati si impegnano dunque ad effettuare, in buona fede, un tentativo di raggiungere una soluzione accettabile da tutti senza dover instaurare una lite innanzi a un giudice. Lavorando insieme, si sforzano di giungere a un accordo che soddisfi gli interessi non solo giuridici e finanziari ma anche emotivi di ciascuno.

Preliminarmente, le parti e i loro avvocati sottoscrivono un accordo in base al quale si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni finanziarie pertinenti; a mantenere l'assoluta riservatezza riguardo tutto ciò che accadrà durante il procedimento, così che ciascun partecipante possa sentirsi libero di esprimere le proprie necessità e preoccupazioni; a tentare di raggiungere un accordo scritto su tutti i punti rilevanti al di fuori di un procedimento giudiziale contenzioso, autorizzando nel contempo gli avvocati ad utilizzare poi l'accordo eventualmente sottoscritto di fronte al giudice per ottenere il provvedimento di separazione o divorzio.

Gli avvocati si impegnano inoltre a rinunciare all'incarico nei confronti del proprio cliente nel caso non si riesca a siglare l'accordo. In tal modo, l'interesse dell'avvocato e del cliente vengono ad allinearsi perfettamente.


Tratto da: G. Briganti,
Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006

 

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Di Admin (del 01/06/2011 @ 14:12:10, in comprehensivelaw, linkato 2883 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Sebbene la "mediazione trasformativa" abbia origini che risalgono agli anni settanta del secolo scorso, il termine e l'approccio sono venuti alla ribalta solo a seguito della pubblicazione, nel 1994, del libro di Robert Baruch Bush e Joe Folger "The Promise of Mediation".

Questo libro contrappone due differenti approcci alla mediazione: problem solving e trasformativo.

Lo scopo del primo è quello di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile che ponga fine alla lite contingente. In esso gioca spesso un ruolo determinante il mediatore.

L'approccio trasformativo alla mediazione, invece, non ricerca la risoluzione del problema immediato, ma piuttosto persegue il "potenziamento" e il "reciproco riconoscimento" delle parti coinvolte.

Potenziamento (empowerment), secondo Bush e Folger, significa rendere le parti capaci di definire da sé le questioni che le interessano e di cercare da sé le relative soluzioni. Riconoscimento (recognition) significa invece mettere le parti in grado di diventare consapevoli del punto di vista dell'altro e di capirlo; di comprendere come l'altro concepisce il problema e perché ricerchi una data soluzione (senza che ciò, si sottolinea, comporti l'essere d'accordo con quel punto di vista).

Spesso, empowerment e recognition preparano la strada per una soluzione reciprocamente accettabile, ma questo, per la mediazione trasformativa, è solo un effetto secondario.

Lo scopo principale della mediazione trasformativa rimane infatti quello di promuovere il potenziamento e il reciproco riconoscimento delle parti, mettendole così in grado di affrontare il loro problema corrente, così come i problemi successivi, con una visione più forte e al contempo più aperta. Nella mediazione trasformativa, la responsabilità in ordine ai risultati ricade direttamente sulle parti.

 

Tratto da: G. Briganti, Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006



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