L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Riprenderemo la nostra attività il 29 agosto 2011.
Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it.
Vi risponderemo non appena possibile.
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Pubblicato il 29 luglio 2011 in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011, previsto dal Regolamento 21 febbraio 2011 n.44, sulle nuove specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il provvedimento concerne in particolare:
- le tipologie di sistemi informatici del dominio giustizia
- le modalità di trasmissione di atti e documenti informatici
- le procedure di consultazione delle informazioni del dominio giustizia
- i metodi per effettuare pagamenti telematici
Con riferimento al Portale dei servizi telematici, l'art. 5 del provvedimento prevede quanto segue:
« Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:
Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
Raccolte giurisprudenziali;
Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese di-sponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).
Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie ».
Con riferimento invece al formato degli atti del processo, l'art. 12 del provvedimento stabilisce quanto segue:
« L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è privo di elementi attivi;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m;
è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple ».
Il testo del provvedimento su IRDoc
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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