L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Il comunicato del CNF:
« 27/09/2011 - In attesa di auspicate modifiche della disciplina della mediazione, in particolare sul punto dell'obbligatorietà, il Consiglio nazionale forense oggi ha diramato agli Ordini forensi due circolari sulla mediazione: la prima da conto dell'integrazione del codice deontologico; la seconda suggerisce le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione in linea con il decreto ministeriale del 6 luglio n.145
Roma. Previsione di una adeguata competenza dell'avvocato che assuma l'incarico di mediatore e regole per evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle due diverse attività di difesa e di mediazione.
In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sull'eccezione di incostituzionalità delle norme sulla mediazione e che il legislatore apporti le necessarie modifiche all'istituto, più volte richieste dal Consiglio nazionale forense, il Cnf ha diramato ieri due circolari agli Ordini forensi per dare indicazioni utili a "governare" l'istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari, nell'ottica di maggiori garanzie per i cittadini utenti.
La prima circolare (n. C-24-2011) dà conto della integrazione del codice deontologico forense, decisa già il 15 luglio scorsa e sottoposta al parere degli stessi Ordini forensi, con l'introduzione di un nuovo articolo (il 55 bis) dedicato alla mediazione. I nuovi canoni introducono innanzitutto un dovere di "adeguata competenza" per l'avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell'avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l'accordo di mediazione.
I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l'avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l'obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all'avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: "La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell'organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato-mediatore", si legge sempre nella relazione. Altre modifiche riguardano l'articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l'articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà. Regolamenti di procedura.
Con la circolare C-26-2011, il Cnf richiama l'attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della "specifica competenza professionale"; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Tutte novità, rileva il Cnf, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell'Ordine, regolamenti approvato sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf.
Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti ».
Fonte: www.consiglionazionaleforense.it
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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Il Garante privacy, con un recente provvedimento, ha vietato a un ente alcuni trattamenti illeciti effettuati sui dati personali dei dipendenti.
La decisione è stata adottata dall'Autorità a seguito di accertamenti effettuati per verificare la corretta applicazione da parte dell'ente della normativa in materia di protezione dei dati personali riguardo all'utilizzo di Internet, posta elettronica aziendale, sistemi di telefonia su Internet (Voip), nonché per verificare la correttezza dell'operato degli amministratori di sistema. Il provvedimento del Garante è stato trasmesso alla magistratura per le valutazioni di competenza.
Nel corso degli accertamenti è emerso che, attraverso un sistema di filtraggio che consentiva la memorizzazione degli indirizzi delle pagine web effettivamente visitate o anche semplicemente richieste, l'ente monitorava in modo sistematico e a insaputa dei dipendenti le attività su Internet, conservando le informazioni per un ampio periodo di tempo. Venivano inoltre conservati per un tempo indeterminato i numeri di telefono chiamati da ogni dipendente tramite Voip e la durata delle singole conversazioni.
Trattamenti questi, evidenzia il Garante, non consentiti dallo Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, ammettendolo solo in casi particolari e con l'adozione di necessarie garanzie.
I dati trattati dall'ente in violazione di legge non potranno quindi essere più utilizzati. L'ente potrà conservare le informazioni finora raccolte solamente in vista di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.
Contestualmente al divieto, l'Autorità ha ordinato all'ente di informare dettagliatamente i propri dipendenti sulle modalità d'uso e di archiviazione della posta elettronica e di rendere conoscibili le identità degli amministratori di sistema, le cui operazioni dovranno essere tracciabili.
Con riferimento ai fatti accertati è stato infine avviato un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di informativa e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011
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Il Garante privacy ha elaborato una serie di riflessioni e indicazioni per il corretto e consapevole trattamento dei dati personali con riferimento all'erogazione di servizi informatici che comportano l'esternalizzazione di dati, documenti e procedure (cloud computing).
Le indicazioni del Garante:
. Ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti
. Effettuare una verifica in ordine all'affidabilità del fornitore
. Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati
. Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità
. Selezionare i dati da inserire nella cloud
. Non perdere di vista i dati
. Informarsi su dove risiederanno, concretamente, i dati
. Attenzione alle clausole contrattuali
. Verificare le politiche di persistenza dei dati legate alla loro conservazione
. Esigere e adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati
. Formare adeguatamente il personale
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Il Garante privacy rende noto di aver autorizzato una società che opera nel settore della componentistica elettronica a conservare per novanta giorni le immagini registrate mediante l'impianto di videosorveglianza
« Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto l'istanza di verifica preliminare, presentata dalla medesima società al fine di rafforzare i propri standard di sicurezza.
Il proposito di raggiungere un maggiore livello di tutela della proprietà aziendale risponde all'esigenza, da parte della società, di potersi uniformare ai criteri dettati da un protocollo di sicurezza più severo, dal rispetto del quale dipende l'ammissione alla qualifica di "fornitore" in favore di una multinazionale tedesca.
La società richiedente si avvale di un sistema di videosorveglianza costituito da 18 telecamere, debitamente segnalate prima del raggio di azione dei dispositivi, ed era stata autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro a conservare le immagini registrate per un tempo non superiore ai due giorni.
L'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui l'azienda opera e la peculiare attenzione posta a livello sia nazionale che internazionale rispetto alla fissazione comune di elevati parametri di sicurezza nel settore elettronico e informatico, giustificano - a parere del Garante - il prolungamento fino a novanta giorni della conservazione delle sole immagini relative a eventi che generano allarme (incidenti, porte di uscita emergenza aperte, porte e finestre forzate, allarme sensori sui vetri ecc.).
I filmati registrati su postazioni dedicate e conservati nei locali server con sistema a doppia password, saranno consultabili solo su specifica richiesta delle autorità inquirenti ».
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011
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« L'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.
Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.
Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14 ».
L'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 70/2003, prevede quanto segue:
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Il testo completo della sentenza su intertraders.eu
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Settembre 2011: Iusreporter.it, il diritto in un solo click, compie 10 anni!
Iusreporter.it e il suo curatore Giuseppe Briganti ringraziano tutti gli utenti!
Come eravamo: un salto indietro nel tempo con la "macchina del tempo" di Internet!
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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
Iusreporter.it - Documenti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita'
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e
dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione
delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
GU n. 258 del 4/11/2010
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010
Evidenziate in grassetto e sottolineate le modifiche apportate al suddetto decreto dal successivo
DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 6 luglio 2011, n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e dellemodalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi dimediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche'sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensidell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010
GU n. 197 del 25/08/2011
Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011
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