L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
�
�
In un mio articolo del 2008, Avvocato non solo "guerriero": altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale", basato sul contributo di T.D. Barton e J.M. Cooper Preventive Law and Creative Problem solving: Multi-dimensional Lawyering, scrivevo quanto segue, che mi sembra più che mai attuale:
Procedure maggiormente collaborative vanno perciò affermandosi, quali mediazione, conciliazione, arbitrato. Nuove procedure di problem solving di carattere maggiormente partecipativo, più orizzontale, attendono ancora, d'altronde, di essere sviluppate e implementate.
Con il proliferare di siffatti metodi di risoluzione dei conflitti, agli avvocati sono sempre più richieste nuove abilità per poter soddisfare efficacemente le richieste dei clienti:
- migliori doti comunicative
- una comprensione globale dei contesti sociali, relazionali, finanziari ed emozionali dei problemi e delle connessioni tra le persone che influenzano quei contesti
- una miglior percezione dei cambiamenti ambientali e personali idonei a prevenire il ripresentarsi di un problema
- l'abilità di implementare i cambiamenti necessari.
Per l'affermarsi dell'avvocato multidimensionale occorrono sia riforme nelle procedure giudiziarie sia lo sviluppo di tali nuove abilità da parte dei professionisti.
Gli avvocati devono pertanto agire diversamente; e per far ciò, essi devono innanzitutto pensare diversamente. E questo, nell'opinione degli Autori citati, deve essere il punto di partenza: una nuova mentalità per gli avvocati e il pubblico circa le possibilità che offre il diritto per la salvaguardia delle relazioni tra individui e la risoluzione dei problemi.
Per trasformare in realtà la nuova mentalità, agli avvocati è richiesto poi di sviluppare, come accennato, nuove capacità di ascolto, di identificazione degli interessi, di inquadramento e investigazione dei problemi, e di elaborazione di sistemi di soluzioni che possano offrire vantaggi reciproci. Nel momento in cui gli avvocati utilizzeranno tali abilità, nuove strutture evolveranno spontaneamente attorno a esse.
Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell'albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita.
Lo ha affermato il Garante privacy nel vietare ad un Comune di diffondere ulteriormente in Internet, oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, i dati personali di una donna contenuti in una deliberazione della Giunta comunale.
Il Comune inoltre, dovrà apportare le necessarie modifiche per mettersi in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti.
Come si legge nella newsletter del Garante, il caso è stato sollevato da una donna che si è rivolta all'Autorità lamentando una illecita diffusione di dati a causa della permanenza sul sito del Comune, oltre i termini di legge, di una delibera di giunta comunale contenente nome e cognome, indirizzo e dispositivo di una sentenza di rigetto di un ricorso presentato contro un accertamento Ici. Informazioni che anche dopo un primo intervento del Garante e nonostante le modifiche apportate dal Comune continuavano ad essere presenti sul sito.
Pur avendo infatti modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti i ricorsi, sostituendo i nominativi dei ricorrenti con degli omissis, la delibera con il nome della donna era sempre reperibile sul sito, determinando così una illecita diffusione di dati non consentita da alcuna norma.
Con separato provvedimento l'Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune una sanzione amministrativa per l'illecito commesso.
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 356 del 27 marzo 2012
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
La recente Comunicazione della Commissione europea "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line" (COM(2011) 942 final dell'11/01/2012) identifica cinque principali ostacoli al mercato unico digitale e un piano d'azione per eliminarli:
- un'offerta di servizi on-line legali e transfrontalieri ancora insufficiente;
- una mancanza d'informazione degli operatori dei servizi on-line e di tutela degli utenti di internet;
- sistemi di pagamento e di consegna inadeguati;
- un numero eccessivo di abusi e di controversie di difficile composizione;
- una diffusione ancora insufficiente delle reti di comunicazione a banda larga e di soluzioni tecnologiche avanzate.
Con riguardo al quarto punto, nella Comunicazione si legge quanto segue:
« I servizi on-line devono continuare a offrire ai consumatori europei la straordinaria possibilità di comunicare e di svolgere più agevolmente le attività economiche nel rispetto della legalità. Le reti sociali e le piattaforme di vendita a distanza o di condivisione di video svolgono ormai un ruolo chiave nella società e nell'economia europee e permettono ai cittadini di essere più attivi, di dare il proprio parere su un bene o un servizio, di informarsi e di esprimersi. Ma i limiti imposti dalla legge vengono talvolta oltrepassati, oltretutto in settori sensibili, come la pedopornografia, le violenze in generale, l'istigazione all'odio razziale, la diffamazione, il terrorismo o anche il gioco illegale on-line e le pratiche criminali che possono esservi associate. Anche le violazioni della proprietà intellettuale sono fonte di preoccupazione.
Nonostante le garanzie che la direttiva sul commercio elettronico offre alle imprese che ospitano o "trasmettono" passivamente contenuti illegali, i prestatori intermedi di internet vivono nell'incertezza giuridica risultante da una frammentazione, all'interno dell'Unione europea, delle norme applicabili e delle pratiche che devono o possono applicare quando vengono a conoscenza di contenuti illegali sui loro siti. Questa frammentazione scoraggia le imprese che desiderano iniziare un'attività on-line o ne intralciano lo sviluppo.
Inoltre internet viene utilizzata come vettore di diffusione di prodotti o servizi che non rispettano i diritti di proprietà intellettuale, contraffatti o pirata. La difesa dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile nelle economie della conoscenza e l'Unione europea lotta strenuamente contro la contraffazione e la pirateria.
In generale, si verifica troppo spesso che le attività illegali non vengano bloccate in modo efficace e che i contenuti illegali non siano ritirati affatto o non abbastanza rapidamente. I cittadini si indignano, ad esempio, di fronte al fatto che talvolta si impieghi troppo tempo a sopprimere perfino contenuti palesemente vietati come i contenuti pedopornografici la cui presenza in rete è un fatto gravissimo. Questo mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nello strumento internet, il che si ripercuote sui servizi in linea come le piattaforme di vendita. Parallelamente, i cittadini a volte lamentano la mancanza di trasparenza o iniziative sbagliate (ad esempio il ritiro di un contenuto legale), sproporzionate o adottate senza tener conto del principio del contraddittorio da parte di alcuni prestatori di servizi in linea.
È dunque necessario rendere più efficaci i meccanismi di eliminazione degli abusi e delle informazioni illegali, in un contesto che garantisca al contempo la certezza del diritto, la proporzionalità delle norme applicabili alle imprese e il rispetto dei diritti fondamentali. I servizi della Commissione europea, nel documento allegato, descrivono dettagliatamente le divergenze interpretative che sono all'origine dei problemi sopra riportati. Di fronte al moltiplicarsi delle norme e della giurisprudenza negli Stati membri, emerge la necessità di predisporre un quadro europeo orizzontale per le procedure di notifica e di intervento.
Parallelamente, la Commissione procederà nel 2012 alla revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale allo scopo di combattere più efficacemente i contenuti illegali secondo modalità che rispettano il mercato interno e i diritti fondamentali migliorando il quadro procedurale civile. La creazione del quadro europeo di notifica e azione non pregiudicherà quest'ultima iniziativa. La collaborazione tra le parti in causa, in particolare tra i prestatori di internet, i soggetti interessati e i servizi di pagamento impegnati nell'Unione europea e negli Stati Uniti, può anch'essa contribuire alla lotta contro i contenuti illegali.
Inoltre, si devono contrastare le pratiche commerciali sleali di alcune imprese, in particolare l'utilizzo di comunicazioni commerciali discutibili o vietate ».
Relativamente alla composizione delle controversie, la Comunicazione afferma:
« D'altro canto, se emerge un problema nel contesto di un acquisto on-line, i consumatori devono avere a disposizione una soluzione rapida e poco onerosa. Le loro incertezze sulle azioni da intraprendere in caso di problemi rimangono un ostacolo fondamentale alla fiducia nei servizi on-line. Fino ad ora il ricorso ai tribunali non ha offerto una soluzione soddisfacente per la composizione delle controversie originate dalle transazioni commerciali on-line, in quanto le modalità giudiziarie classiche di composizione delle controversie comportano costi troppo elevati e tempi troppo lunghi. Occorre dunque potenziare l'efficacia dell'applicazione del diritto in generale e in particolare facilitare la composizione delle controversie on-line. I sistemi alternativi di composizione delle controversie sono strumenti più rapidi e meno onerosi da applicare per consentire uno sviluppo ottimale dei servizi on-line, tuttavia, attualmente sono ancora poco disponibili on-line, poco o mal conosciuti e non coprono tutti i settori. Per ovviare a questa situazione e in linea con l'Atto per il mercato unico, la Commissione ha proposto una direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e un regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno invitati ad adottare rapidamente queste proposte. La Commissione adotterà inoltre prossimamente un'iniziativa legislativa sulla composizione delle controversie tra imprese ».
Leggi il testo integrale della Comunicazione su IRDoc
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Consulenza e formazione in materia di internet
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità