L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO del 29/11/2011 (COM(2011) 791 definitivo) sulla Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico:
« 1.2. REGOLAMENTO SULL'ODR
Il regolamento sull'ODR per i consumatori consentirà ai consumatori e ai professionisti di
accedere direttamente ad una piattaforma online che li aiuterà a risolvere le controversie
contrattuali connesse a operazioni transfrontaliere online grazie all'intervento di un organismo
ADR conforme alla direttiva.
Il regolamento istituisce una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online
(piattaforma ODR). Tale piattaforma, creata dalla Commissione, sarà direttamente accessibile
ai consumatori e ai professionisti e trasmetterà il reclamo automaticamente all'organismo
ADR competente a trattare la loro controversia. La piattaforma si baserà quindi sulla
disponibilità di ADR per le controversie dei consumatori in tutti gli Stati membri.
La piattaforma ODR sarà un sito web interattivo che offre ai consumatori e ai professionisti
un punto d'ingresso unico per la risoluzione delle controversie contrattuali riguardanti
operazioni commerciali transfrontaliere nell'ambito del commercio elettronico. La piattaforma
sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. Il suo
funzionamento sarà agevolato da una rete di assistenti ODR.
I consumatori e i professionisti potranno presentare reclami attraverso uno specifico modulo
elettronico disponibile sul sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Attraverso i dati inseriti nel modulo di reclamo elettronico, la piattaforma sarà in grado di
identificare gli organismi ADR potenzialmente competenti a trattare la controversia e
trasmetterà automaticamente i reclamo all'organismo ADR che entrambe le parti riconoscono
come competente. Tale organismo cercherà di risolvere la controversia secondo il proprio
regolamento interno. Tutti i reclami inoltrati attraverso la piattaforma ODR devono però
essere trattati rapidamente, visto che riguardano il commercio elettronico. Per tale motivo il
regolamento fissa scadenze più brevi rispetto ai tempi normalmente necessari per risolvere
una controversia offline.
La piattaforma fornirà anche informazioni su organismi ADR e sull'ADR in generale quale
strumento di composizione extragiudiziale delle controversie. I consumatori potranno reperire
informazioni sulla piattaforma ODR, compreso un link verso la piattaforma, sui siti web dei
professionisti. I consumatori alla ricerca di beni o servizi sui siti pertinenti saranno quindi in
grado di sapere, prima di operare una transazione, quali sono i mezzi di ricorso disponibili in
caso di eventuali problemi connessi alla transazione prevista. Essi saranno quindi più sicuri
nella decisione di acquistare online e in paesi diversi dal loro.
Il regolamento affronterà quindi uno dei principali problemi nell'ambito degli acquisti e delle
vendite transfrontalieri online, consentendo di sfruttare appieno il potenziale del commercio
elettronico. In un mondo digitale è importante che i consumatori e i professionisti possano
presentare i loro reclami online e possano trattare le controversie mediante strumenti
elettronici. In tal modo si possono creare economie di scala, si può semplificare la vita ed
accelerare la risoluzione dei casi transfrontalieri ».
Maggiori informazioni qui: http://ec.europa.eu/consumer-adr
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e mediatore professionista
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12479/2012:
« [...] 3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si deduce l'erronea applicazione dell'articolo 494 cod. pen., perché l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia - è infondato.
Deve rilevarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - la partecipazione ad aste on-line con l'uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8 novembre 2007, n. 46674, Rv. 238504).
Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui risulta pacifico che l'imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria, e non su se stesso, le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete [...] ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Si segnala il seguente evento formativo, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua per l'anno 2012, al quale l'Avv. Giuseppe Briganti parteciperà come relatore:
"Aspetti pratici del procedimento di mediazione
Presentazione dell'Organismo di Mediazione del Foro di Urbino"
28 maggio 2012, ore 16.00
Sala Serpieri, Piazza della Repubblica, Urbino
Relatore: Avv. Giuseppe Briganti, Segretario dell'Organismo di Mediazione del Foro di Urbino
Durante l'incontro sarà presentato l'Organismo di Mediazione del Foro di Urbino, prossimo a entrare nella sua fase operativa, e ne sarà illustrato il relativo regolamento di procedura
Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Urbino con attribuzione di n. 3 crediti formativi
Curriculum vitae Avv. Giuseppe Briganti
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Pesaro - Urbino