L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce, come riportato nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012, che sulle buste utilizzate dall'Inps per l'invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari.
Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell'Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell'invalidità civile all'interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione.
L'Autorità ha ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che i plichi postali non devono recare, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario.
Dopo l'intervento del Garante, si legge ancora nella newsletter dell'Autorità, l'ente previdenziale ha provveduto a modificare le sue procedure e ha disposto che sulle buste utilizzate per l'invio di documentazione sanitaria sia apposto unicamente il timbro della filiale Inps mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio.
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012, ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati.
La decisione, si legge ancora nella newsletter, è stata assunta allo scopo di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni con le quali l'Autorità ha semplificato le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione, mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
La prima autorizzazione dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
La mediazione delle controversie civili, evidenzia l'Autorità, è una procedura obbligatoria affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.
Il nuovo istituto comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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