L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Riprenderemo la nostra attività il 3 settembre 2012.
Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it.
Vi risponderemo non appena possibile.
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 26 luglio 2012, ha adottato le Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali.
In base ad esse, società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima protezione ai dati personali perché, come si legge nel comunicato stampa del Garante del primo agosto 2012, tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.
In attuazione della direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, di recente recepita dall'Italia, il Garante per la privacy ha fissato un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa Autorità, anche agli utenti le "violazioni di dati personali" ("data breaches") che i loro data base dovessero subire a seguito di attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.
Le Linee guida adottate dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all'obbligo di comunicare, in quali casi scatta l'obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche e organizzative da mettere in atto per avvisare l'Autorità e gli utenti di un avvenuto "data breach", i tempi e i contenuti della comunicazione.
Al fine di armonizzare le procedure e le modalità di notifica, l'Autorità ha comunque deciso di avviare una consultazione pubblica (con pubblicazione sulla G.U.), per acquisire da parte delle società telefoniche e degli Isp elementi utili a valutare l'adeguatezza delle misure individuate.
Ecco in sintesi i punti principali delle Linee guida del Garante.
Chi deve comunicare le violazioni
L'obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L'adempimento non riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca, i siti Internet che diffondono contenuti.
La comunicazione al Garante
La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva: entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, aziende tlc e Internet provider dovranno fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell'entità della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione, indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata. Per agevolare l'adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione disponibile on line sul suo sito (www.garanteprivacy.it).
All'esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne di nuove.
La comunicazione agli utenti
Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e gli Isp avranno l'obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul grado di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare (furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla "attualità" dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari etc.), sulla quantità dei dati coinvolti.
La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.
I controlli del Garante
Per consentire l'attività di accertamento del Garante, i provider dovranno tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
Le sanzioni
Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici, privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell'inventario aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
In considerazione del grande interesse suscitato dalla materia, si forniscono alcune indicazioni di carattere generale sui servizi prestati dallo Studio Legale Briganti in tema di separazione personale dei coniugi.
Lo Studio Legale privilegia e sostiene, per quanto possibile, le soluzioni tese ad evitare lunghe "battaglie giudiziarie", anche tramite il ricorso, qualora ne ricorrano le condizioni, ai più innovativi metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).
Lo Studio Legale opera, avvalendosi anche delle più moderne tecnologie e di una fidata rete di collaboratori, in tutto il territorio nazionale.
La separazione personale dei coniugi è un rimedio previsto dall'ordinamento giuridico italiano nei casi in cui il rapporto di coppia entra in crisi.
La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.
Il periodo di separazione legale può portare, in caso di superamento della crisi, alla riconciliazione dei coniugi o, nel caso di crisi irreversibile, al divorzio.
La separazione legale può essere
- consensuale, quando vi è accordo tra i coniugi sulla separazione e su tutte le condizioni di essa
- giudiziale, quando vi è disaccordo dei coniugi sulla decisione di separarsi o sul regolamento dei loro rapporti personali e patrimoniali
Per addivenire a una separazione consensuale, occorre che i coniugi raggiungano un accordo sui seguenti aspetti principali:
a) entrambi i coniugi devono essere d'accordo sulla decisione di separarsi
b) i coniugi devono essere d'accordo sul regime e sulle modalità di affidamento dei figli
c) i coniugi devono essere d'accordo sull'ammontare del contributo economico che il coniuge non convivente con i figli dovrà versare all'altro per il mantenimento di questi ultimi
d) deve esservi accordo dei coniugi sull'assegnazione della casa familiare, normalmente in favore del coniuge convivente con i figli minori, o su altra soluzione relativa alla casa familiare, come per esempio la vendita dell'immobile
e) i coniugi devono essere d'accordo sull'eventuale assegno di mantenimento che dovrà essere versato in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri, salva naturalmente la possibilità di concordare che ciascuno dei coniugi provvederà da sé al proprio mantenimento
Al fine di addivenire a una separazione consensuale, è altresì possibile intraprendere un percorso di mediazione familiare.
Secondo la Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari operanti nelle situazioni di divorzio e separazione del 1992, la mediazione familiare nella separazione personale dei coniugi e nel divorzio, o nella cessazione di rapporti di convivenza, consente alle parti di richiedere l'intervento di un soggetto terzo (il mediatore), dotato delle necessarie competenze, al fine di aiutarle nella riorganizzazione dei loro rapporti resa necessaria dalla chiusura della relazione, nel rispetto del vigente quadro normativo.
Il mediatore familiare cerca di ristabilire la comunicazione tra le parti per aiutarle a prendere decisioni concrete con riguardo ai loro rapporti conseguenti alla chiusura della relazione, sia relativamente ai figli sia relativamente agli aspetti economici.
Lo Studio Legale Briganti è in grado di prestare assistenza nelle pratiche di separazione personale dei coniugi su tutto il territorio nazionale, con l'ausilio anche delle più moderne tecnologie e della propria rete di fidati corrispondenti presso tutti i tribunali italiani.
Presso lo Studio Legale, sito in Provincia di Pesaro-Urbino, è inoltre possibile avvalersi di un servizio di mediazione familiare. E' attivo altresì un servizio di mediazione familiare on-line in video-conferenza, che annulla i problemi legati alla distanza.
Lo Studio Legale, in particolare, si occupa anche dei casi che presentano elementi di internazionalità rispetto all'ordinamento giuridico italiano, per esempio quando i coniugi hanno diverse cittadinanze o hanno contratto il matrimonio all'estero o hanno ottenuto un provvedimento di separazione all'estero.
Lo Studio Legale è altresì disponibile a seguire le pratiche di separazione personale secondo gli innovativi principi del diritto collaborativo.
Anche in materia familiare, infine, è sempre possibile avvalersi di una consulenza legale a pagamento telefonica, on-line (Skype, MSN) o in studio.
Per quanto riguarda i costi dei servizi, è possibile richiedere senza impegno un preventivo gratuito. La separazione consensuale consente in ogni caso l'applicazione di tariffe particolarmente convenienti.
Allorché ricorrano le condizioni previste dalla legge, sarà possibile altresì avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
Per richiedere i servizi, un preventivo gratuito o semplicemente avere maggiori informazioni, contatta senza impegno alcuno lo Studio Legale Briganti tramite il modulo qui sotto.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Fermignano (Pesaro - Urbino)
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