L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Nuove vie per l'avvocato
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale
(agosto 2012)
Dall'Introduzione:
Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.
L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".
Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.
L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.
Il Movimento offre pertanto pratiche che consentono alle persone coinvolte in problemi legali di
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affrontare le condizioni che hanno dato origine al conflitto
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e di affrontare il conflitto, una volta sorto, in un modo che consenta il ripristino del benessere della comunità e permetta a coloro che sono coinvolti nel conflitto di partecipare alla sua risoluzione in maniera significativa.
Alcuni si riferiscono ai modelli e agli approcci emergenti del Movimento come "vectors", sulla base del lavoro sul "Comprehensive Law Movement" di Susan Daicoff.
L'Integrative Law include però anche altri modelli e approcci oltre a quelli identificati da Daicoff.
Sono inclusi nel Movimento, per esempio:
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il Diritto collaborativo (Collaborative law)
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la Giustizia riparativa (Restorative justice)
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la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)
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altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti
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il Creative problem-solving nel diritto
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il Diritto preventivo (Preventive law)
Sebbene i vari approcci possano talvolta sembrare molto differenti tra loro, esiste una comunanza di valori e principi tra essi, come per esempio:
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focalizzarsi sul futuro e sulla riconciliazione, sull'ascolto e sul perdono, sul chiudere con il passato e andare avanti, piuttosto che limitarsi a guardare al passato e punire le violazioni
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approntare modelli che consentano proattivamente di identificare i rischi e di porre in essere iniziative idonee a prevenire il conflitto
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creare soluzioni "win/win/win" in cui non solo le parti coinvolte, ma anche la loro comunità e i valori dominanti della società sono tutti considerati e avvantaggiati
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un approccio umanistico alla pratica del diritto sensibile ai bisogni, ai valori e al bene supremo del cliente, della società e degli operatori del diritto
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la convinzione che i problemi legali si verificano all'interno di un sistema che costituisce un processo organico in grado di rispondere alle esigenze sia dei clienti che della società e degli avvocati
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definire un sistema legale basato non solo sulla risoluzione dei problemi, ma anche sul consentire a tutti di vivere e lavorare insieme in pace.
Sebbene sinora riferito specificamente all'esperienza statunitense, il Movimento presenta profili di sicuro interesse e spunti di riflessione anche per l'operatore del diritto italiano, impegnato a far fronte alle nuove sfide del diritto e della professione forense, soprattutto in un momento come quello attuale.
Alcuni dei "vettori" del Movimento, come per esempio la mediazione trasformativa e il diritto collaborativo, sono d'altronde già oggi oggetto di studio e applicazione anche nel nostro Paese.
Pesaro - Urbino
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Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Con la sentenza del 5 luglio 2012 nella causa C-49/11 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7 sui contratti a distanza conclusi dai consumatori debba essere interpretato nel senso che risponde al suo dettato una prassi commerciale consistente nel rendere accessibili al consumatore le informazioni richieste da tale direttiva solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata.
Nel caso sottoposto alla Corte, i consumatori, prima della conclusione di un contratto a distanza, non potevano accedere alle informazioni relative, segnatamente, al diritto di recesso se non cliccando su un link che rinviava a una parte del sito Internet dell'impresa. Risultava altresì che, dopo la registrazione, detti consumatori ricevevano dall'impresa un messaggio e-mail che non conteneva alcuna informazione riguardo a tale diritto, bensì solo un link verso il sito Internet sul quale poter ottenere talune informazioni in merito al diritto di recesso.
Rileva la Corte che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, il consumatore deve ricevere, per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, conferma delle informazioni pertinenti in tempo utile, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, prima della conclusione del contratto.
Quando dunque un professionista mette a disposizione del consumatore talune informazioni prima della conclusione del contratto non per iscritto o su supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile, detto professionista è tenuto a confermargli le informazioni pertinenti per iscritto o sull'altro supporto.
La questione che si poneva era pertanto quella di stabilire se la prassi commerciale dell'impresa comportasse la fornitura delle informazioni pertinenti al consumatore su un supporto duraturo prima della conclusione del contratto o, in un momento successivo, il ricevimento da parte del consumatore della conferma di tali informazioni su un supporto siffatto.
Secondo la Corte, si deve considerare che, quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né «fornite» a tale consumatore né «ricev[ute]» da quest'ultimo, come invece prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
In secondo luogo, occorreva esaminare se un sito Internet le cui informazioni sono accessibili al consumatore attraverso un link mostrato dal venditore debba essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
Dal fascicolo di causa non risultava però che il sito Internet del venditore al quale rinviava il link indicato al consumatore consentisse a quest'ultimo di conservare informazioni a lui personalmente dirette in modo da avervi accesso e da poterle riprodurre identiche per un periodo di congrua durata senza che il venditore potesse modificarne unilateralmente il contenuto.
La Corte constata perciò che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale, le cui informazioni sono accessibili ai consumatori solamente attraverso un link mostrato dal venditore, non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7.
Per questi motivi, con la sentenza citata la Corte dichiara:
« L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1 ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.
Mancano pochi giorni all'apertura delle scuole e il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile, come si legge nel comunicato stampa del 6/09/2012, fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.
Ecco dunque, in sintesi, le regole:
Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Consulenza e formazione in materia di privacy
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Credito al consumo, nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment), telemarketing tramite call center, ma anche sistemi informativi utilizzati da enti previdenziali e dall'amministrazione finanziaria.
Come si legge nella newsletter del 22 agosto 2012 del Garante per la protezione dei dati personali, e' su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l'attività di accertamento del Garante per la privacy nel secondo semestre del 2012.
Il piano appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante.
Sono 220 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.
Il bilancio sull'attività ispettiva dei primi sei mesi del 2012 registra 174 ispezioni effettuate e l'avvio di 255 procedimenti sanzionatori relativi, in larga parte, alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, al mancato rispetto delle norme in materia di telemarketing, alla mancata adozione di misure di sicurezza, alla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
Le ispezioni, si legge nella newsletter, hanno riguardato in particolare il settore telefonico, gli enti previdenziali e le società che gestiscono banche dati in outsourcing.
L'ammontare delle sanzioni incassate nel corso del semestre è stato di oltre 1,6 milioni di euro. Le segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 33, e hanno riguardato tra l'altro l'accesso abusivo a sistema informatico, la mancata adozione delle misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.
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