Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Diritto (Copyright immagine woodsy) Come si legge nella newsletter dell'Autorità, il Garante privacy ha avuto recentemente occasione di affermare che i dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie "centrali rischi" private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati.

In particolare, le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del  ricorso di un cittadino che si era rivolto all'Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.

Nonostante, infatti, come si legge ancora nella newsletter, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla "centrale rischi" privata,  la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l'archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l'affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.

E' stato quindi necessario l'avvio di un'istruttoria e l'invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha  aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza.

Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l'Autorità ha  dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.


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Diritto (Copyright immagine woodsy) Fornire una serie di indicazioni rivolte ai consumatori per orientarsi tra le offerte e la pubblicità dei prodotti cosmetici.

E' questo l'obiettivo del  vademecum pubblicato nel luglio 2012 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla luce dei principi applicati nei suoi provvedimenti degli ultimi quattro anni.


Ecco il vademecum:


1) UN COSMETICO NON È UN FARMACO
La natura cosmetica del prodotto deve risultare chiaramente: un cosmetico non può essere assimilato o comparato - esplicitamente o indirettamente - ad un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite - direttamente, indirettamente o in modo ambiguo - proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi.

2) MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROMESSE DI RISULTATO
L'utilizzo di vanti di efficacia specifici e puntuali - espressi in termini assoluti o percentuali, con indicazione di tempi serrati o/e con corredo di immagini particolarmente suggestive - deve basarsi su un veridico e mirato supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate.
L'efficacia di un componente non supporta da sola e di per sé l'efficacia del prodotto.
Al riguardo, è meglio informarsi: per esempio, sul sito internet dell'azienda, sul sito www.agcm.it, al link
http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 ("linee guida per la valutazione di efficacia dei prodotti cosmetici", in inglese).

3) SÌ AI TEST CLINICI SOLO SE ATTINENTI E ACCESSIBILI
Se espressamente richiamati in pubblicità, i test clinici devono essere pertinenti e direttamente correlati con l'efficacia attribuita al prodotto; nel messaggio,  compatibilmente allo spazio disponibile, vanno specificati la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati (se addotte sperimentazioni in vitro, queste devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo, effettuate su un numero adeguato di volontari, individuati in base a idonei criteri di inclusione).
Gli studi scientifici richiamati in pubblicità a sostegno dei vanti prestazionali del cosmetico devono essere adeguatamente accessibili - in versione integrale o in esaustiva sintesi esplicativa - magari attraverso rinvio alle pagine web dedicate del sito internet aziendale.

4) IL VALORE MASSIMO OTTENUTO NELLE SPERIMENTAZIONI NON CORRISPONDE ALL'EFFICACIA DEL PRODOTTO
Non può essere vantato in pubblicità, neppure se presentato insieme a locuzioni quali "fino a.", il valore massimo risultante dalle sperimentazioni - tanto più se raggiunto in uno solo o in pochissimi casi - in quanto non esemplificativo dell'efficacia generale ascrivibile al cosmetico.

5) OCCHIO AI LIMITI DI EFFICACIA: DOVREBBERO ESSERE BEN VISIBILI
Non possono essere richiamati dalla pubblicità studi limitati a situazioni specifiche a supporto di più estesi vanti prestazionali del prodotto, né si possono omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne indebitamente la portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere affidati a super o note in calce - spesso con caratteri ridotti - precisazioni in grado di ridimensionare/smentire i  vanti principali dei messaggi.

6) VANTI DI INNOVATIVITA' SOLO SE SCIENTIFICAMENTE ASSODATI
Fare attenzione quando sono ascritti vanti di innovatività al cosmetico oppure questo viene presentato come frutto di nuove scoperte: al riguardo, infatti, non basta richiamare  studi in corso non ancora assodati e condivisi in seno alla comunità scientifica. Se possibile, informarsi su siti istituzionali o di riconosciuta autorevolezza scientifica.

7) IL BREVETTO SI PUO' VANTARE SOLO SE È STATO CONCESSO
Per vantare un brevetto, non basta aver presentato la domanda occorrendo, invece, che sia già rilasciata la concessione: al riguardo, si può controllare la banca dati tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (al link 
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?64,9).
Fare attenzione anche al vanto di "approvazioni" o riconoscimenti scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati: meglio controllare sui siti di tali Istituzioni.

8) DISTINGUERE TRA TEST DI AUTOVALUTAZIONE E TEST SCIENTIFICI
I test di autovalutazione - in quanto esprimono soltanto valutazioni soggettive - non possono essere portati a supporto di oggettivi vanti di efficacia e vanno comunque tenuti distinti da test e sperimentazione scientifiche. In ogni caso, devono essere chiaramente presentati come tali e va evidenziato il loro contenuto con riferimento alla tipologia di domande e al campione utilizzato.



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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Guida breve alla tutela della privacy

e-book gratuito

dell'Avv. Giuseppe Briganti

(agosto 2012)

 

Questa guida si propone di offrire una semplice introduzione ai diritti riconosciuti all'interessato dal Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) e alle forme di tutela della privacy previste da detto Codice.

 

Indice

Premessa 5

1
Quali sono i miei diritti? 6

2
Come posso far valere i miei diritti? 8

3
Come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali? 12

4
Come posso tutelare la mia privacy? 13

5
Quali sono le forme di tutela dinanzi al Garante privacy? 14

6
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: per quali diritti è previsto e quando può essere proposto? 16

7
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: che cos'è l'interpello preventivo? 17

8
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: il contenuto del ricorso 18

9
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: come si svolge il procedimento? 21

10
Come tutelare i propri diritti innanzi al tribunale? 25

11
Link utili 28

 


La Guida può essere scaricata gratuitamente, ti chiediamo solo di aiutarci a farla conoscere condividendo questa pagina, grazie!

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Di Admin (del 13/10/2012 @ 14:55:02, in diritto*internet, linkato 5179 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Con la sentenza 24670/2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) nella condotta di chi invia messaggi e immagini a contenuto osceno a minore attraverso programmi di messaggistica istantanea (nel caso di specie MSN).

« [...] 3.5 - L'uso della messaggistica elettronica non costituisce invero comunicazione telefonica, nè è assimilabile alla stessa.

Tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni; e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in relazione al profilo saliente dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo.

Significativamente la Corte territoriale ha argomentato con riferimento al "carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi", se non a prezzo di disattivare la propria utenza (telefonica), con conseguente nocumento della libertà di comunicazione.

Ma siffatto rilievo non è pertinente al caso di specie delle comunicazioni (moleste) effettuate dal ricorrente mediante la messaggeria telematica (MSN).

Hanno, infatti, accertato i giudici di merito che l'invio dei messaggi e delle foto oscene da parte dell'imputato fu reso possibile solo grazie alla abilitazione allo scambio degli MSN, concessa dalla madre della persona offesa (sostituitasi alla figlia), in seguito alla "richiesta di contatto su MSN Messenger" inoltrata dal ricorrente (v. la sentenza di primo grado, p. 2); e che, non appena la vittima, inserì l'identificativo telematico del giudicabile "nella black list" dei mittenti indesiderati, pose immediatamente termine ad ogni contatto e invio da parte del prevenuto (v. ibidem p. 3).

A differenza della comunicazione fatta col mezzo del telefono, la messaggeria telematica non presenta, pertanto, il "carattere invasivo", erroneamente supposto dalla Corte territoriale, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all'impiego della particolare tecnologia in parola.

3.6 - Conclusivamente, escluso l'elemento della fattispecie penale del mezzo (tipizzato) del reato (in quanto, appunto, il messaggio telematico non è assimilabile alla comunicazione col mezzo del telefono), la contravvenzione non è configurabile.

Infatti, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente della previsione di cui all'art. 660 c.p..

Per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., devono, invero, concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).

E giova, in proposito, ricordare, infine, che questa Corte, nel fissare il principio di diritto della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. 3, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: "La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages System - SMS - trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi"), ha, per l'appunto, argomentato che "il destinatario di (detti SMS) è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario" [...] ».


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Di Admin (del 13/10/2012 @ 14:43:10, in diritto*internet, linkato 2302 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Con la sentenza n. 23798/2012, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso dell'invio da parte di una società di newsletter pubblicitarie non richieste, stabilendo che tale condotta configura il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del Codice della privacy, e chiarendo in particolare cosa debba intendersi per "nocumento" ai fini della disposizione citata.

« [...] In altri termini, si può dire che, ai fini della disposizione dell'art. 167 in esame, il richiamo al nocumento, evoca ed istituzionalizza il principio di offensività.

Il concetto, del resto, è stato già espresso da questa stessa S.C. (sez. 3^, 28.5.04, Barone, rv. 229472) con decisione che, molto opportunamente, il giudice di primo grado ricorda (f. 8).

In quel caso, infatti, si era sostenuto che la tipizzazione del "nocumento" comportava la non punibilità di violazione alla tutela dei dati personali colà contestata perchè aveva prodotto "un vulnus minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua privacy". In quella decisione, si soggiungeva come ulteriore connotazione del vulnus, che esso dovesse essere tale da determinare un danno patrimoniale apprezzabile ma, a ben vedere, si tratta di puntualizzazione eccessivamente restrittiva e dissonante con il concetto - pacifico - che il danno (ed, a fortori, il nocumento) possa essere anche diverso da quello patrimoniale.

Ciè è tanto vero che, in altra recente pronuncia (sez. 3^, 17.2.11, 1^, rv. 249991), questa S.C. ha ravvisato la tutelabilità degli interessi, sicuramente non strettamente economici, dei familiari di una persona, deceduta, la cui immagine in stato morente era stata illecitamente diffusa.

A tale stregua, considerata la molteplicità di forme di manifestazione del "nocumento" che può conseguire ad un illecito trattamento dei dati personali, sembra possibile concludere che, con l'inserimento della condizione obiettiva di punibilità di cui trattasi, il legislatore abbia inteso, in qualche modo, arretrare la soglia dell'intervento penale anche alla semplice esposizione al pericolo di una lesione dell'unico bene protetto dal D.Lgs. n. 196 del 1993 (vale a dire il diritto dell'interessato al controllo sulla circolazione delle sue informazioni personali) formulando la norma come se si fosse al cospetto di un reato di pericolo concreto con dolo di danno.

In altri termini, il reato è perfetto quando la condotta si sostanzia in un trattamento dei dati personali, in violazione di precise disposizioni di legge, effettuato con il fine precipuo di trame un profitto per sè o per altri o di recare ad altri un danno ma la sua punibilità discende dalla ricorrenza di un effettivo "nocumento" (nel senso, cioè, che il profitto conseguito o il danno causato siano apprezzabili sotto più punti di vista).

Si è, in altri termini, al cospetto di un reato di pericolo effettivo e non meramente presunto (così come detto da questa S.C. anche in tema di rivelazione di segreti d'ufficio - S.U. 27.10.11, Casani, rv. 251271) con il risultato che la illecita utilizzazione dei dati personali è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento (cosa che, ovviamente, deve essere valutata caso per caso) alla persona dell'interessato e/o al suo patrimonio.

Ciò vuoi dire che, per un verso, rimane tutelato l'imputato perchè l'oggettiva inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto lo salvaguarda anche nel caso in cui la sua azione sia stata animata da un chiaro intento di profitto, al contempo, però, garantisce la persona offesa con un raggio di azione più ampio, viste e considerate le peculiarità della fattispecie di cui si sta trattando.

Come bene ricorda il giudice di primo grado (f. 8), il nocumento che consegue all'illecito trattamento di dati personali è di vario genere "non solo economico, ma anche più immediatamente personale, quale ad esempio, la perdita di tempo nel vagliare mail indesiderate e nelle procedure da seguire per evitare ulteriori invii".

Ma la condotta descritte nell'art. 167 può causare un nocumento anche maggiore e più subdolo, vale a dire la esposizione al pericolo dell'interesse tutelato stante il rischio di finire nelle c.d. blacklist.

[...] Esattamente i ricorrenti ricordano quelle pronunzie di questa S.C. (f. 12 ric.) nelle quali si afferma che la violazione della normativa sulla tutela dei dati personali comporta una sanzione solo quando abbia prodotto un vulnus significativo alla persona offesa" ma, a maggior ragione, cadono in errore quando concludono che esso nella specie non si sarebbe verificato solo perchè le persone sentite sul punto hanno escluso di aver ricevuto un fastidio di qualsivoglia natura dalla percezione di mails della [...] da essi non previamente assentite.

[...] Il rischio, del resto, è in agguato visto che gli operatori del settore telematico mostrano sempre più spesso la tendenza a ribaltare i piani delle responsabilità.

Ciè è emblematico, ad esempio, nell'utilizzo - anche da parte degli odierni ricorrenti - dell'argomento rappresentato dalle c.d.mail "wellcome", vale a dire, quelle missive telematiche, senza alcun contenuto pubblicitario nelle quali sono spiegate all'utente le modalità di utilizzo del pannello di controllo per la gestione delle proprie iscrizioni o cancellazioni e viene preannunciato l'invio periodico di informazioni pubblicitarie.

Si tratta, all'evidenza, di argomento suggestivo e fuorviante perchè finisce per trasferire sull'utente - destinatario della mail indesiderata - l'onere di precisare (con procedure che, magari a chi non è tanto esperto possono anche risultare complicate) che non intende più ricevere altre mails da quel mittente.

Il vero è che la ed mail di wellcome ha un senso solo se rivolta a chi abbia già dato il proprio assenso a ricevere corrispondenza da quel certo mittente e non deve rappresentare l'abile escamotage per chi - come nel caso della [...] - si rivolga a soggetti dei cui dati si era impossessata abusivamente.

E' stato accertato che, nella specie, la newsletter (OMISSIS) della [...], veniva inviata ai destinatari individuati estrapolandoli dalla lista (OMISSIS), senza averne ottenuto il previo assenso ma semplicemente dando loro la possibilità di chiedere la cancellazione dalla lista stessa.

All'evidenza, però, il problema non deve ricadere su chi riceve la newsletter indesiderata (che, se non gradisce, si vede costretto a cancellarsi) ma solo su chi invia la mail (che ha il dovere di accertarsi previamente della disponibilità del destinatario a riceverla acquisendone, come prescritto dalla norma, il consenso).

[...] D'altro canto, deve ribadirsi, questo appare essere l'unico modo di interpretare la disposizione in esame (segnatamente il dato del "nocumento") se si vuole dare effettività alla tutela che la norma intende apprestare specie per coloro che decidano di inserire i propri dati personali in un circuito, come quello telematico, nel quale il rischio della diffusione indiscriminata ed abusiva (altrimenti detto "spamming") è costantemente in agguato [...] ».




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19/03/2024 @ 04:49:38
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