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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 31/01/2013 @ 19:38:28, in diritto*internet, linkato 1570 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)

Come riportato dalla newsletter del Garante per la protezione dei dati personali del 23/01/2013, non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona.

Il Garante privacy è intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza vietando a due amministrazioni pubbliche l'ulteriore diffusione su Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie.

Alle due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011 [doc. web n. 1793203], rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla salute.

Nel disporre i divieti il Garante ha dichiarato illecito il  trattamento di dati effettuato perché in contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere i dati da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici. Dagli accertamenti effettuati dal Garante a seguito di segnalazioni telefoniche è risultato infatti che sul sito di uno dei due enti era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l'elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nell'allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. non vedente) e  in alcuni casi anche la data di nascita e/o l'indirizzo della persona non autosufficiente.  Mentre sul sito dell'altro ente, nella sezione dedicata all'albo pretorio, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie (anche  a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano  in chiaro  il nominativo  e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.

Con un separato procedimento, si legge ancora nella newsletter, l'Autorità sta valutando gli estremi per contestare ai due enti una eventuale sanzione amministrativa.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it



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Di Admin (del 24/01/2013 @ 15:06:22, in diritto*internet, linkato 4487 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)Così GIP Livorno, sentenza n. 38912, ud. 02/10/2012, dep. 31/12/2012:

« Con richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.m. il 5.1.2012 [...] veniva tratta a giudizio con l'accusa di avere commesso il reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p. pubblicando su Facebook i messaggi offensivi descritti nel capo d'imputazione in epigrafe trascritti, a proposito del centro estetico gestito a L. dal querelante [...].

Quest'ultimo, ritenendosi leso nella sua reputazione, in data 10.5.2011 proponeva atto di querela contro la [...] affinché venisse perseguita penalmente per il reato di cui all'art. 595 e all'udienza preliminare si costituiva parte civile.

Il difensore dell'imputata nel corso dell'udienza preliminare otteneva che il procedimento venisse trattato con le forme del rito abbreviato e all'odierna udienza, udita la discussione e le conclusioni delle parti, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

Nell'atto di querela la persona offesa rappresentava in particolare che l'odierna prevenuta aveva prestato attività lavorativa alle sue dipendenze presso il centro estetico ma il rapporto aveva avuto breve durata essendo stata la dipendente licenziata per le inadempienze nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Lamentava il querelante che il successivo 9 maggio 2011 la ex dipendente aveva pubblicato un messaggio sulla "bacheca" del proprio profilo Facebook dal contenuto volgare e tenore chiaramente denigratorio a proposito dell'aspetto della professionalità del centro estetico [...] e [...] sconsigliando a chiunque di frequentarlo (cfr. doc. n. 5 allegato alla querela).

La [...], inoltre, nel conversare con altri "amici" sempre su facebook si esprimeva con epiteti offensivi con riferimento al gestore del centro estetico [...].

Valuta questo G.U.P. che le risultanze istruttorie siano idonee a fondare l'ipotesi accusatoria.

Non v'è dubbio che le espressioni sopra riportate provengano da [...].

Le argomentazioni difensive svolte in sede di discussione finale si sono incentrate essenzialmente sulla pretesa impossibilità di attribuire con certezza la paternità di uno scritto o un messaggio al titolare "apparente" del "profilo" dalla cui fonte quello scritto proviene potendo sotto quella apparente identità celarsi un soggetto autore diverso dal titolare del profilo che avrebbe operato sostanzialmente un "furto d'identità", scrivendo sotto falso nome utilizzando indebitamente l'altrui profilo.

La tesi difensiva non ha pregio.

[...] Non vi sono perciò dubbi sulla riferibilità soggettiva degli scritti incriminati all'odierna imputata e che i pregressi rapporti professionali tra le parti abbiano costituito il movente per l'uso improprio del mezzo informatico di comunicazione in danno del decoro e della reputazione del proprio ex datore di lavoro contro cui erano diretti i pubblici "sfoghi" manifestati dalla [...] nel trattare l'argomento con altri soggetti partecipanti e facenti parte del medesimo gruppo di amici.

Ai fini della valutazione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione in contestazione giova premettere brevi notazioni sul funzionamento del sito web denominato "Facebook" che oggi è considerato il più diffuso e popolare dei social network ad accesso gratuito, vale a dire una cosiddetta rete sociale in cui può essere coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet che tramite questo sito web entrano in relazione tra loro pubblicando e/o scambiandosi contenuti che sono visibili altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque a questo collegati. All'interno di esso gli utenti possono creare propri "profili personali" su cui pubblicare fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi e aderire ad un gruppo di cosiddetti "amici". Per ciò che qui maggiormente rileva, Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l'invio e la ricezione di messaggi, rilascio di commenti, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. È evidente che gli utenti del social network sono consapevoli, e anzi in genere tale effetto non è solo accettato ma è indubbiamente voluto, del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete. Infatti, è nota agli utenti di "Facebook" l'eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell'attività di cd. "tagging" che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in "chat", che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal social network. L'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione del profilo professionale della parte civile integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network.

Lo specifico episodio in trattazione va più esattamente qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall'avere arrecato l'offesa con un mezzo di pubblicità (fattispecie considerata al comma terzo dell'art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo sanzionatorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa).

Della diffamazione sussistono tutti gli estremi essenziali:

- la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose [...]

- la comunicazione con più persone alla luce del cennato carattere "pubblico" dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione.

- La coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Si giunge agevolmente a ritenere che l'utilizzo di Internet integri l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Affermata conclusivamente la penale responsabilità dell'imputata in riferimento al reato a lei contestato, in ragione della sua incensuratezza e del concreto contesto da cui ha preso spunto il fatto nonché valutato il concreto grado del dolo ,possono riconoscersi alla [...] le attenuanti generiche e quantificare la pena in quella di euro 1.000,00 di multa (per effetto della riduzione di un terzo per effetto della scelta del rito).

All'accertamento del reato consegue ex lege la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile nei termini di cui al dispositivo che segue ».

 

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Diritto (Copyright immagine woodsy)Così Cassazione penale, sez. III, sentenza 25/10/2012, n. 1164:

« Come si apprende dallo stesso provvedimento impugnato - e risulta incontestato dal ricorrente - ciò che di asseritamente criminoso è stato accertato dalla p.g. consisteva nel fatto che ciascuno dei coniugi, dopo avere attivato un "nickname" su c.d. chat lines della Telecom, inviava messaggi con i quali si faceva intendere la esistenza di una donna interessata a contattare uomini per scambi di foto e filmati a contenuto erotico. Una volta entrati in contatto con gli interessati, i ricorrenti chiedevano esplicitamente delle ricariche telefoniche in cambio delle immagini hard che talvolta si sostanziavano anche in video chiamate.

Ciò Che qualifica una condotta come prostituzione (come del resto dalla stessa matrice latina del termine) è il fatto di mettere il proprio corpo alla mercè altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso.

Sebbene, quindi, da un punto di vista morale, l'attività posta in essere dalla F. possa apparire così definibile (intesa, cioè, come il compimento di un qualsiasi atto sessuale, dietro pagamento di un corrispettivo e che risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione -interpretazione ormai consolidata di questa Corte, Sez. 3, 22.4.04 n. 534, Marinone; 22.4.2004, Verzetti; 3.6.2004 n. 737, Bongi), di certo, come spesso detto anche per altri settori dell'esistente, l'ordinamento giuridico penale non sempre si sovrappone a valutazioni di ordine etico. Tanto è vero che la prostituzione diviene di interesse del legislatore nella misura in cui si registri un approfittamento altrui (a vari titoli) nell'attività di meretricio che un soggetto può però, compiere liberamente (sempre che, in sé ciò non avvenga con modalità lesive di altre disposizioni di legge).

Diversamente opinando - se si eccettua il caso di soggetti minorenni dove la normativa è ovviamente e giustamente restrittiva e protettiva - si finirebbe per sanzionare penalmente anche la libera espressione della sessualità da parte di adulti che si realizza anche attraverso la produzione di fotogrammi o filmati erotici, nell'incontro in circoli provati per "scambi di coppie" o, più semplicemente, nell'apprezzamento di spettacoli in locali aperti al pubblico adulto ove si assiste alla c.d. lap-dance o a spettacoli di spogliarello (taluni perfino famosi nel mondo).

Il punto nodale della vicenda in esame è rappresentato dalla enucleazione, in capo al marito della F., degli estremi di un comportamento riconducibile ad una delle condotte descritte dalla L. n. 75 del 1958, art. 3.

Non essendo ancora stato formulato un capo di imputazione - vista la fase pre-processuale nella quale ci si trova - il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di individuare una sorta di "agevolazione" della prostituzione della moglie, da parte del V. nel fatto di avere curato l'attivazione di utenze su cui confluivano gli accrediti sotto forma di ricariche telefoniche o avere contribuito alla ricerca di clienti spingendoli a "chattare" con la moglie ovvero anche monetizzato i crediti sulle utenze ricevendo gli assegni circolari a suo nome e depositando i corrispettivi sul libretto postale.

Questa S.C. ha già avuto occasione di occuparsi di una vicenda analoga ma, proprio la caratteristica differenziale tra quel caso ed il presente convince della necessità di pervenire, nel presente ricorso alla conclusione che non ricorra il fumus del'ipotesi criminosa formulata.

Ed infatti, era stato affermato che (sez. 3, 21.3.06, Terrazzi, rv. 233929) le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web- chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su sè stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti.

Nella specie, però, non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell'indagato nei confronti della moglie, bensì, esattamente il contrario, vale a dire, una comune "intraprendenza" nell'avviare i contatti sulle chat-lines.

L'attività è risultata di comune accordo come riferisce la stessa ordinanza del Tribunale per il Riesame ove si dice che, dagli atti del P.M., risulta che "ciascuno dei coniugi, dopo aver attivato un "nickname" (videohot, videolina) sulla chat comunità on line "Tim cafè" della Telecom, inviava messaggi con cui faceva intendere, di essere una donna interessata a contattare uomini per scambiare foto e filmati a contenuto erotico - pornografico e per organizzare incontri; una volta ricontattati da persone presenti sulla chat-line, i due, all'inizio si limitavano a conversare, per poi esplicitamente richiedere ricariche telefoniche in cambio dell'invio di immagini e film hard".

Se ciò è indiscusso da parte dello stesso Tribunale e se, allo stato, è vero - per non essere stato smentito in alcun modo - che i proventi di tale attività confluivano su conti comuni (cointestati, cioè, ai due coniugi) non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti (che qui non competono) della lucrosa - ma non illecita (per lo meno, nei termini qui ipotizzati) - attività posta in essere dal V., d'intesa e con la collaborazione, della moglie.

Per l'effetto, il provvedimento di sequestro deve essere annullato senza rinvio perché adottato in assenza dei presupposti di legge e quanto appreso (denaro e materiale informatico) deve essere dissequestrato e restituito all'avente diritto ».

 

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Diritto (Copyright immagine woodsy)Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali

Il comunicato del Garante privacy:

« Si avvicinano le elezioni e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento [doc. web 2181429] (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale [doc. web 1165613] in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali  avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 aprile 2013.

Roma, 15 gennaio 2013 »

 

 

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Di Admin (del 10/01/2013 @ 13:00:55, in diritto*internet, linkato 1656 volte)

Il testo della lettera:

«Caro Ministro,

gli ultimi terribili casi di giovanissimi che hanno deciso di porre fine alla loro vita per essersi sentiti violati nella loro dignità da insulti e offese diffusi on line così laceranti per loro da indurli a questo gesto estremo, pongono con forza la necessità inderogabile di affrontare il tema dell'uso responsabile dei social network.

Questo rappresenta oggi per genitori, istituzioni scolastiche, organismi di garanzia e media, uno dei primi obiettivi da perseguire a salvaguardia innanzitutto dei nostri ragazzi.

Le nuove forme di comunicazione e condivisione, l'esito forse più rivoluzionario di cambiamento nei rapporti sociali, che giovani e meno giovani usano per dialogare, scambiarsi opinioni, cercare informazioni, esprimere idee ed emozioni, lavorare, essere in contatto con il mondo mettono sempre più in luce, brutalmente, anche un loro "lato oscuro" che è bene conoscere e prevenire. Lo sviluppo tecnologico è sempre connotato dall'endiadi "opportunità-rischi", ma mai come con l'avvento della Rete questa doppia faccia si mostra in tutta la sua evidenza. Non si vuole certo demonizzare i social network, ma evidenziare il bisogno di usarli senza nuocere a se stessi e agli altri.

Non si tratta solo dei pericoli legati all'autoesposizione, al divulgare senza remore anche gli aspetti più intimi, al "postare" foto e video di cui soprattutto i giovani potrebbero pentirsi in futuro. I rischi che stiamo sperimentando riguardano l'enorme potenziale di danno che, come nel caso del cyberbullismo, i nuovi strumenti di comunicazione, proprio per la loro stessa primaria qualità di raggiungere con un click un numero elevatissimo di persone, portano con sé.

È con questa preoccupazione, che so pienamente condivisa, che mi rivolgo a Lei, Signor Ministro, e a tutta la realtà della scuola, affinché il tema della tutela della riservatezza e della dignità delle persone nel mondo on line venga assunto come momento imprescindibile di formazione dei nostri giovani.

È aiutandoli a conoscere realmente gli strumenti che abitualmente usano, ma di cui spesso ignorano i pericoli, che potremmo garantire loro un'autentica capacità di costruire se stessi, di sviluppare in libertà e armonia la loro identità.

Il Garante per la privacy avverte forte l'esigenza di unire gli sforzi in una battaglia che deve vederci prevalere: quella per garantire il rispetto a ognuno di noi, a partire dai più giovani che sono i più esposti ai pericoli di una "terra incognita" qual è spesso Internet, e la cui fragilità è ora accentuata dalle sfide tecnologiche che stanno cambiando il nostro modo di essere.

La Sua adesione all'iniziativa dedicata proprio ai social network e al corretto uso delle nuove tecnologie, con la quale la nostra Autorità intende quest'anno celebrare il prossimo 28 gennaio la Giornata europea della protezione dei dati personali, è lì del resto a testimoniare, oltre che la Sua personale sensibilità sul tema e il concreto impegno fin qui prodigato, anche questo comune obiettivo.

Quella del 28 gennaio sarà anche l'occasione per il Garante, da sempre impegnato a sensibilizzare i giovani sul valore della protezione dei dati e sulla cultura del rispetto, di mettere a loro disposizione sul sito istituzionale dell'Autorità un video di "istruzioni per l'uso" dei social network. L'intento è quello di aiutare i nostri ragazzi a servirsi di questi strumenti di libertà in maniera consapevole e sicura.

Roma, 9 gennaio 2013

Antonello Soro»

Fonte: www.garanteprivacy.it

 

 

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Diritto (Copyright immagine woodsy)L'intervento dell'Autorità ha colpito un sito di vendita di farmaci on-line e il sito Private Outlet.

Si tratta, rende noto l'Autorità, dei primi due casi nei quali la medesima ha applicato la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l'accesso a siti web che ledono i diritti dei consumatori.

Di seguito il comunicato dell'Autorità del 29/12/2012:

« E-commerce più trasparente e più sicuro per i consumatori. E' l'obiettivo dell'azione dell'Antitrust che ha concluso due procedimenti per pratiche commerciali scorrette, sanzionando gli intestatari di due siti internet per complessivi 440mila euro. Uno dei due siti era già stato oscurato, con provvedimento cautelare assunto nel giugno scorso, perché vendeva, illegalmente, farmaci on line e, in particolare, farmaci soggetti all'obbligo di prescrizione medica e la cui assunzione al di fuori del controllo medico può esporre anche a gravi rischi per la salute.

Le due istruttorie sono le prime nel corso delle quali l'Autorità ha applicato, grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l'accesso ai siti web. L'Antitrust intende infatti lavorare perché i cittadini possano utilizzare il commercio elettronico, che rappresenta una leva importante per la crescita economica, senza incorrere in acquisti potenzialmente pericolosi o in atteggiamenti scorretti da parte degli operatori. In quest'ottica la scorsa settimana l'Autorità, come è noto, ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal sito Groupalia.

Di seguito, i due provvedimenti appena adottati dall'Autorità

VENDITA DI FARMACI ON LINE ILLEGALE E PERICOLOSA PER LA SALUTE

L'Antitrust, già in sede cautelare, ha interdetto l'accesso a un sito internet, riconducibile ad Alex Broek, che permetteva ai consumatori italiani l'acquisto on line di farmaci e, a conclusione dell'istruttoria, il professionista è stato sanzionato con una multa di 200.000 euro.

Attraverso il sito internet oscurato il professionista consentiva ai consumatori italiani di comprare medicine sulla base del falso presupposto della liceità e completa sicurezza per la salute della compravendita on line di farmaci, benché effettuata in assenza dell'intermediazione di un farmacista e, nel caso di farmaci cd. etici, senza la necessaria visita e prescrizione medica. L'intestatario del sito oscurato faceva, in particolare, leva sul particolare disagio psicologico, sociale e relazionale in cui versano i soggetti afflitti da alcune specifiche patologie, convincendoli della non necessità di un appropriato controllo medico: persone affette da disturbi psicologi, obesità o impotenza preferivano così acquistare on line, ritenendo meglio garantita la loro privacy ma mettendo a serio rischio la salute.

L'Antitrust ricorda che la vendita on line di farmaci non solo è illegale, visto che la legge italiana vieta il commercio a distanza di medicinali, ma, soprattutto, è pericolosa.

L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione congiunta pervenuta da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri), nel quadro di una più ampia collaborazione con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, e degli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio dall'Antitrust con la collaborazione investigativa del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, che ha, a seguito del provvedimento cautelare del giugno scorso, anche svolto gli adempimenti per procedere all'oscuramento del sito.

INFORMAZIONI CHIARE PER CHI COMPRA ON LINE

Il secondo provvedimento adottato dall'Autorità riguarda le pratiche commerciali di Private Outlet, sito francese dedicato alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, tramite siti internet accessibili da diversi paesi dell'Unione Europea e in diverse lingue, di articoli da confezione per uomini, donne e bambini di marchi rinomati, con prezzi ridotti con sconti fino al 70% rispetto a quelli praticati nella normale distribuzione.

Secondo l'Antitrust, che ha oscurato in via cautelare il sito, e lo ha poi riattivato per consentire la gestione dei reclami da parte dei consumatori, le società che gestiscono il sito Private Outlet Srl e Private Outlet SaS, hanno:

1) fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita attraverso Internet: molti consumatori hanno lamentato consegne di merce diversa da quella ordinata o arrivate ben oltre i tempi pattuiti;

2) opposto ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori: diverse segnalazioni evidenziavano la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato;

3) invitato all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l'esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo. Le società infatti si riforniscono direttamente presso i produttori acquistando un numero limitato di capi: sin dall'inizio dunque sanno che potrebbero non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto che peraltro vengono pagate contestualmente all'invio dell'ordine.

Alla luce dei comportamenti riscontrati, l'Antitrust ha sanzionato le due società per complessivi 240mila euro, diffidandole dalla prosecuzione di analoghi comportamenti ».



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Diritto (Copyright immagine woodsy)Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica in materia di cookie e privacy: entro 90 giorni i contributi di gestori e consumatori su informativa per gli utenti.

Dal comunicato del Garante (www.garanteprivacy.it):

« Chi naviga on line potrà presto decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo aiuterà un'informativa semplice, chiara e di immediata comprensione sull'uso dei cookie che il Garante sta mettendo a punto.

Sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2009/136, recepita di recente in Italia, l'Autorità ha infatti avviato una consultazione pubblica (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2012) diretta a tutti i gestori, grandi e piccoli, dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori allo scopo di acquisire contributi e suggerimenti.

Per fornire prime indicazioni sul tema e per agevolare l'elaborazione dei contributi e l'individuazione di una valida ed efficace informativa l'Autorità ha messo a punto, disponibile sul proprio sito, un documento contenente alcuni chiarimenti sulle principali questioni in materia di cookie (FAQ).

I cookie - si legge nel documento - sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook ecc.) dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti la navigazione on line (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire), ma sono molto spesso utilizzati dai siti per raccogliere importanti e delicate informazioni all'insaputa degli utenti sui loro gusti, sulle loro abitudini, sulle loro scelte.

Con le nuove regole europee - spiega l'Autorità - i cookie "tecnici" possono essere utilizzati anche senza consenso, ma rimane naturalmente fermo per i gestori dei siti l'obbligo di informare gli utenti della loro presenza in maniera il più possibile semplice, chiara e comprensibile.

E' obbligatorio invece - sottolinea l'Autorità - il consenso preventivo e informato dell'utente per tutti i cookie "non tecnici", quelli cioè che, monitorando i siti visitati, raccolgono dati personali che consentono la costruzione di un dettagliato profilo del consumatore, e che proprio per questo motivo presentano maggiori criticità per la privacy degli utenti.

I gestori dei siti non possono, dunque, installare cookie per finalità di profilazione e marketing sui terminali degli utenti senza averli prima adeguatamente informati e aver acquisito un valido consenso.

La consultazione avviata dal Garante si concluderà entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le proposte relative all'informativa semplificata potranno essere inviate all'Autorità per posta o in via telematica alla e-mail consultazionecookie@gpdp.it.

Il Garante si è riservato di valutare anche eventuali proposte che potrebbero pervenire da  università e centri di ricerca ».


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Diritto (Copyright immagine woodsy)

« RILEVATO che il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa, occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente  non risulta essere stato previamente informato in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo del personal computer concessogli in uso per esclusive finalità professionali, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per gli stessi; considerato infatti che nel "regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche" adottato dalla resistente il 15 febbraio 2002 e messo a disposizione dei dipendenti, nonché nel "documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento" (sottoscritto per accettazione dall'interessato), la società, pur avendo fatto riferimento alla necessità di effettuare - almeno settimanalmente - il salvataggio dei dati su copie di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell'operazione, non ha fornito un'idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali connesso ad eventuali attività di verifica e controllo effettuate dalla società stessa sui p.c. concessi in uso ai dipendenti (cfr. al riguardo anche il provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, punto 3);

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il trattamento dei dati relativi al ricorrente è stato effettuato in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice e ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente già acquisita in tale sede »

Provvedimento Garante privacy

18 ottobre 2012

www.garanteprivacy.it

 

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