L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza 27/10/2015 depositata il 17/11/2015, conferma che l'attuale disciplina in materia di mediazione civile è conforme alla Costituzione:
nel senso che, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento cassatorio della Corte costituzionale con la richiamata sentenza nr. 272 del 2012, non è dato rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale.
Il testo completo della sentenza qui
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
La Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356) ha confermato la condanna per violenza privata (art. 610 cod. pen.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice privacy) inflitta a un uomo che, al fine di costringere una donna a intrattenere rapporti telematici con lui, aveva dapprima minacciato di divulgare su YouTube, e poi aveva effettivamente pubblicato on-line, ledendo così il diritto alla riservatezza dell’immagine, un video in cui la ragazza compariva con la gonna sollevata.
In particolare la Corte afferma che:
[…] Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita […]
[…] Nel reato di illecito trattamento di dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 […] il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui. Nel richiedere appunto il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze […]
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Pesaro-Urbino