L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza 27/10/2015 depositata il 17/11/2015, conferma che l'attuale disciplina in materia di mediazione civile è conforme alla Costituzione:
nel senso che, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento cassatorio della Corte costituzionale con la richiamata sentenza nr. 272 del 2012, non è dato rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale.
Il testo completo della sentenza qui
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Pesaro-Urbino
La Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356) ha confermato la condanna per violenza privata (art. 610 cod. pen.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice privacy) inflitta a un uomo che, al fine di costringere una donna a intrattenere rapporti telematici con lui, aveva dapprima minacciato di divulgare su YouTube, e poi aveva effettivamente pubblicato on-line, ledendo così il diritto alla riservatezza dell’immagine, un video in cui la ragazza compariva con la gonna sollevata.
In particolare la Corte afferma che:
[…] Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita […]
[…] Nel reato di illecito trattamento di dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 167 […] il concetto di nocumento è ben più ampio di quello di danno, volendo esso abbracciare qualsiasi effetto pregiudizievole che possa conseguire alla arbitraria condotta invasiva altrui. Nel richiedere appunto il nocumento, la legge vuole escludere dalla sfera del penalmente rilevante quelle condotte, pure intrusive, che tuttavia siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze […]
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Disponibili le slide dell'evento formativo dell'Ordine degli Avvocati di Urbino dello scorso 16 ottobre al quale l'Avv. Giuseppe Briganti ha partecipato come relatore.
Alcuni degli argomenti trattati:
procedure primarie di ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato) e loro vantaggi;
stato della normativa in materia di mediazione e arbitrato;
Codice deontologico forense e procedimenti di mediazione e arbitrato;
mediation advocacy;
parametri forensi e ADR;
l'Avvocato-Mediatore e gli Avvocati di parte in mediazione;
l'Avvocato-Arbitro;
questioni applicative e giurisprudenza in materia di procedimento di mediazione: partecipazione personale delle parti e effettività del tentativo di conciliazione.
Per consultare le slide cliccare qui
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E' entrato in vigore il 15/09/2015 il nuovo Regolamento Enac sui mezzi aerei a pilotaggio remoto (Edizione n. 2 del 16 luglio 2015).
Secondo l’articolo 743 del Codice della Navigazione rientrano nella nozione di aeromobile anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto.
Il Regolamento distingue i mezzi aerei a pilotaggio remoto in
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e
Aeromodelli.
I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal Regolamento.
Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.
Il Regolamento si applica dunque alle operazioni dei SAPR di competenza Enac e alle attività degli Aeromodelli.
Specificamente, il Regolamento definisce Aeromodello il dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Per Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) s'intende invece il mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
Il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) viene definito come il sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
L'art. 34 del Regolamento, in materia di protezione dei dati e privacy, prevede quanto segue:
1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.
In proposito si ricorda che le Autorità per la privacy europee, riunite nel "Gruppo Articolo 29", hanno recentemente adottato, in data 16/06/2015, un parere sull'impiego dei droni per tutti gli usi civili.
Il provvedimento, di cui è relatore il Garante italiano, dà indicazioni e raccomandazioni ai costruttori e agli operatori, al legislatore nazionale e europeo e ai regolatori del settore per la tutela della riservatezza delle persone.
Il WP29 chiarisce, in primo luogo, che non è l'impiego dei droni in sé ad essere problematico, quanto gli effetti potenzialmente invasivi che può produrre il loro uso e che sfuggono totalmente alla percezione delle persone. Nel caso dei droni poi, gli strumenti di tutela finora adottati risultano di ardua applicazione. A ciò si aggiunge l'attuale difficoltà di ricostruire con chiarezza la catena di responsabilità nell'utilizzo dei droni, ossia di chiarire chi fa cosa e per quali scopi: spesso i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in "outsourcing" ad altri soggetti, i quali sono i veri titolari del trattamento ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.
Per questi motivi il WP29 ha indicato una serie di misure alle parti interessate.
Gli operatori avranno l'obbligo di fornire un'informativa tenendo conto delle peculiarità delle operazioni svolte. E' consigliato un approccio multilivello: dai classici cartelli, ove possibile, a informative pubblicate sui siti di ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le informazioni sui voli – ad esempio su siti delle Autorità di aviazione competenti – fino all'adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone. Gli operatori inoltre dovranno scegliere una tecnologia che limiti la raccolta e il trattamento dei dati a quelli indispensabili alle loro finalità e adottare idonee misure di sicurezza.
Al legislatore nazionale ed europeo e ai regolatori di settore il WP29 raccomanda l'introduzione e/o il rafforzamento di norme che consentano l'utilizzo dei droni nel rispetto dei diritti fondamentali; lo sviluppo e l'introduzione (in collaborazione con i rappresentanti dell'industria, i costruttori e gli operatori di settore) di criteri per la valutazione di impatto privacy; l'individuazione di modalità di cooperazione tra autorità di protezione dei dati e autorità per l'aviazione civile; l'utilizzo dei fondi di ricerca EU per l'individuazione di strumenti tecnologicamente adeguati per fornire l'informativa agli interessati e favorire l'identificazione dei droni.
Ai costruttori, infine, il WP29 raccomanda l'adozione di misure di privacy by default, la promozione di codici deontologici, l'adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone.
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Nuove vie per l'avvocato. La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale
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Sinossi
Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.
L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".
Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.
L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.
Sono inclusi nel Movimento, per esempio:
il Diritto collaborativo (Collaborative law)
la Giustizia riparativa (Restorative justice)
la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)
altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti
il Creative problem-solving nel diritto
il Diritto preventivo (Preventive law)
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Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di 'gravità della lesione' (concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di 'serietà del danno' (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059 c.c., nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione.
Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento (siccome pienamente consentito all'interprete dal modo in cui si è realizzata nello specifico l'interpositio legislatoris) del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva.
L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi.
Un siffatto accertamento - che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno - è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato.
Così Cassazione civile, sez. III, 15/07/2014 (ud. 09/05/2014, dep. 15/07/2014), n. 16133.
Fattispecie relativa all'asserito illecito trattamento di dati personali ad opera di una Università. In particolare, risultava possibile, oltre che attraverso l'indirizzo, inserito direttamente in Internet, '(OMISSIS)', anche con la sola digitazione del nome e cognome o soltanto il cognome sul motore di ricerca 'Google', avere accesso al file excel '(OMISSIS)', recante il nominativo di 3.724 studenti specializzandi e/o ex studenti specializzati, tra cui quello dei ricorrenti, con evidenziazione dei relativi dati personali e cioè generalità, codice fiscale, attività di studio, posizione lavorativa e retributiva.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il Codice della privacy consente ai clienti delle banche l'accesso solo ai propri dati personali contenuti nella documentazione bancaria.
La richiesta avanzata ai sensi del Codice privacy non consente, invece, all'interessato, evidenzia il Garante privacy, di ottenere la copia integrale della documentazione bancaria come, ad esempio, la copia dell'estratto conto, del contratto, della convenzione sulla determinazione del tasso ultra legale, del piano di ammortamento di un mutuo.
Questo tipo di documenti può infatti essere ottenuto solo fondando la richiesta sulle norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), in base al quale il cliente, o colui che gli succede o subentra nell'amministrazione dei suoi beni, "può ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (art. 119, comma 4).
L'istanza presentata dal cliente ai sensi del Codice privacy comporta l'obbligo per la banca di estrarre dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati personali dell'interessato e di comunicarglieli gratuitamente e in modo intellegibile, con l'oscuramento dei dati di terzi.
Qualora l'estrazione dei dati risultasse particolarmente difficoltosa, la banca ha la facoltà di soddisfare la richiesta di accesso "attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", anche in questo caso con l'oscuramento dei dati riferiti a terzi.
Il Codice privacy, sottolinea il Garante, non può comunque essere invocato dalle persone giuridiche, dopo che una recente modifica apportata dal legislatore ha espunto dalla nozione di "interessato" società di persone e di capitali, enti e associazioni. Tali soggetti, non godendo più della tutela offerta dal Codice privacy, per accedere ai dati bancari devono pertanto necessariamente fare riferimento al Testo unico bancario.
Le richieste avanzate ai sensi del Codice Privacy e del Testo unico bancario devono essere inviate direttamente all'istituto di credito e non al Garante privacy.
Fonte: www.garanteprivacy.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il Ministro della Giustizia precisa i contenuti dell'annunciato intervento normativo sulla giustizia civile, che non sembra incidere su quanto già previsto in tema di mediazione civile dal d.lgs. 28/2010.
Arbitrato
In particolare, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate.
Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né riguardare la materia del lavoro, della previdenza e assistenza sociale.
Si ipotizza un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall'istituto: il trasferimento in sede arbitrale sarà possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione.
Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense in cui si trova l'ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.
Trasmesso il fascicolo all'arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre,
in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza.
Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
Si prevede inoltre l'introduzione di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato sarà definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.
Contenuto essenziale del predetto accordo sarà costituito dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall'oggetto della controversia. In generale che l'accordo, analogamente a quanto previsto per l'arbitrato, non potrà avere ad oggetto diritti indisponibili.
Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introdurrà una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.
La proposta di intervento normativo ipotizza il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.
In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Non sono sottoposte a tale regime le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.
Sono sempre procedibili, per l'evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex art. 696-bis c.p.c., possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell'ordinamento un precedente nell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione.
Andrà prevista la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).
In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell'istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Si dovranno regolare gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).
L'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo.
Poteri di certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.
L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell'autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
E' esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori, i di figli maggiorenni portatori di handicap grave e i figli maggiorenni non autosufficienti.
L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile.
La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Dovrà quindi inserirsi nell'art. 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.
Andranno individuati gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza).
Andranno introdotte norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate.
Andrà previsto in particolare:
che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto;
che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.
Fonte: www.giustizia.it, cui si rimanda per approfondimenti
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"L'art. 494 cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie delittuosa.
1.3 Nella specie, il ricorrente ha creato un profilo sul social network Badoo denominato (OMISSIS), riproducente l'effige della persona offesa, con una descrizione tutt'altro che lusinghiera (ad esempio nelle informazioni personali era riportata la dicitura 'Mangio solo cibo spazzatura e bevo birra... quando mi ubriaco vado su di giri') e con tale falsa identità usufruiva dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con gli altri iscritti (indotti in errore sulla sua identità) e di condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto ritraente il C.).
1.4 Il dolo specifico del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., consiste nel fine di procurare a se o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, oppure di recare ad altri un danno (Sez. 5, n. 13296 del 28/01/2013, Marino, Rv. 255344) e sul punto le decisioni di merito danno conto della sussistenza di entrambi i profili: dei vantaggi ritraibili dall'attribuzione di una diversa identità, che il ricorrente utilizzava per poter intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente ragazze) o per soddisfacimento di una propria vanità (vantaggio non patrimoniale); della idoneità della condotta a ledere l'immagine e la dignità del C. (come dimostrato dall'aggressione verbale dello sconosciuto, che lo accusò di aver insultato la propria fidanzata, minacciando di denunciarlo nonché dalle rimostranze della conoscente, che lo aveva accusato di non essere una persona seria).
1.3 Con riferimento al fenomeno della comunicazione a mezzo internet, questa Corte ha recentemente ritenuto sussistere il delitto di sostituzione di persona nella condotta di colui che crei ed utilizzi un 'account' ed una casella di posta elettronica, servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete (Sez. 3, n. 12479 del 15/12/2011 - dep. 03/04/2012, Armellini, Rv. 252227), nonché nella condotta di chi inserisca nel sito di una 'chat line' a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un 'nickname' di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale (Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012 - dep. 29/04/2013, Celotti, Rv. 255086).
1.4 Più aderente alla fattispecie oggetto di questo giudizio è però quella esaminata da una decisione meno recente di questa Sezione (Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Adinolfi, Rv. 238504), della condotta di colui che crei ed utilizzi un 'account' di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
In questa fattispecie, come in quella, infatti, la descrizione di un profilo poco lusinghiero, come sopra ricordato, consente di riconoscere, oltre all'intento di conseguire un vantaggio non patrimoniale, quello di recare un danno all'altrui reputazione, intesa come l'immagine di sé presso gli altri".
Così Cassazione penale, sez. V, 23/04/2014 (ud. 23/04/2014, dep. 16/06/2014), n. 25774
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Lo ha stabilito il Garante con un provvedimento generale [doc. web n. 3118884] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, adottato al termine di una consultazione pubblica, nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.
I cookie, spiega il Garante privacy, sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.
Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d'ora in poi quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di "terze parti";
4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie.
Per quanto riguarda l'obbligo di tener traccia del consenso dell'utente, al gestore del sito è consentito utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l'informativa breve alla seconda visita dell'utente.
L'utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.
A mero titolo di esempio, il Garante privacy ha predisposto un modello di banner disponibile sul proprio sito www.garanteprivacy.it
Fonte: www.garanteprivacy.it
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
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