Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Svolto ai sensi del DM 180/2010
Aggiornamento biennale obbligatorio per i mediatori professionisti

Docente:  Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, curatore di www.iusreporter.it e www.guidamediazionecivile.it


Sedi:
Roma, 5 novembre 2011

Milano, 3 dicembre 2011

(Il corso potrà essere ripetuto anche in altre date o in altre città)


6 ore (9:30-13:30 e 14:00-16:00)


Programma

Parte prima - Telecomunicazioni
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
Il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti approvato con Delibera AGCOM 173/07/CONS:
Definizioni adottate dal Regolamento
Ambito di applicazione
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
Competenza per territorio
Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
Procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com
Avviso di convocazione delle parti
Udienza di conciliazione
Riunione delle procedure pendenti
Limiti di utilizzabilità delle informazioni acquisite
Esito della conciliazione
Conciliazione presso altri organismi di conciliazione
Gli organismi di composizione extragiudiziale di cui al d.lgs. 206/2005
La "conciliazione paritetica"
Rapporti con il d.lgs. 28/2010
Definizione della controversia innanzi l'AGCOM
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Parte seconda  - Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico, con particolare
riferimento alla mediazione telematica
Presentazione di un caso
Aspetti normativi
L'attuazione in Italia della direttiva europea sul commercio elettronico e la composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di e-commerce
La Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie (EEJ-Net) e la Rete dei Centri europei
per i consumatori (ECC-Net)
Il Libro Verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale
La direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia  civile e commerciale
(cenni)
La composizione extragiudiziale delle controversie nel Codice del Consumo
La raccomandazione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (cenni)
La raccomandazione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (cenni)
Le controversie del commercio elettronico e il decreto legislativo 28/2010
On-line Dispute Resolution
Introduzione agli ODR
La mediazione telematica: tecnologie e peculiarità
Esempi di regolamento dell'organismo di mediazione in cui è prevista la mediazione telematica
Esercitazioni pratiche sul caso alla luce degli aspetti analizzati
Riassunto, conclusioni e discussione

©copyright - Avv. Giuseppe Briganti per CONCILIA s.r.l.

 

CONCILIA, organismo di mediazione ed ente di formazione leader in Italia sin dal 1999, offre a tutti i mediatori professionisti che vogliano permanere nella propria qualifica, la possibilità di aggiornarsi, migliorando le proprie capacità di mediazione, per il tramite di percorsi formativi di aggiornamento, previsti come obbligatori (nel corso di ogni biennio) dal legislatore.

Ogni corso di aggiornamento avrà la durata di una giornata, per n. 6 ore di alta formazione teorico pratica. Il mediatore potrà scegliere, tra una vasta gamma di giornate formative, quei corsi che più lo aggradano, soddisfacendo le proprie aspettative.

I corsi di aggiornamento CONCILIA, a numero chiuso, saranno periodicamente aggiunti da CONCILIA, al fine di fornire un servizio di formazione al passo con i tempi e con i mutamenti normativi.

Il singolo corsista mediatore, come da disposizione inserita nel DM 180/2010 (art. 18, co. 2, lett. g), dovrà partecipare nell'arco di ogni biennio a percorsi di aggiornamento della durata complessiva non inferiore a 18 ore.

Scegliendo di frequentare in tale arco temporale almeno 3 corsi di aggiornamento di CONCILIA, il corsista sarà in regola con le indicazioni normative e potrà essere valutato ai fini del possibile inserimento nella prestigiosa lista dei mediatori di CONCILIA, ente leader in Italia per l'erogazione dei servizi di mediazione ed ADR.

COSTO: 250,00 euro ESENTE IVA per ogni edizione di corso

A TUTTI I CORSISTI ISCRITTI VERRA' FORNITO IN OMAGGIO, COMPRESO NEL PREZZO DEL CORSO
IL MANUALE "MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI. 30 CASI DI SUCCESSO"




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Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista



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Di Admin (del 06/10/2011 @ 12:54:46, in giurisprudenza, linkato 2920 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Cassazione civile  sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157:

« [...] Va, anzitutto, osservato che in tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. Pen., Sez. 5^, 26 marzo 1998, n. 9839).

Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto.

Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio civile o penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa.

Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (Cass. Pen., Sez. 5^, 4 aprile 1995, n. 6062).

4.2. Da ciò consegue, come è stato esattamente rilevato in sede penale, che, la motivazione della decisione del giudice di merito in tema di diffamazione assume un aspetto tutto particolare perchè deve considerare che la materialità dell'illecito, avuto riguardo alla condotta ed all'evento - a differenza di altre figure in cui emerge come momento di modifica esteriore, in senso fisico, della realtà - è data da un ente puramente astratto (assimilabile per certi aspetti solo al falso ideologico), quale è il significato delle parole. Ora, poichè la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atta ad offendere l'altrui reputazione, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono, come l'effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata. Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuoi dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno" (Cass. Pen., Sez. 5^, 7 febbraio 1995, n. 3236, Scalari; conf. Cass. civ., Sez. 3^, 06/04/2001, n. 5146).

Pertanto è necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati:

sicchè ricostruire il dato materiale dell'illecito vuoi dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.

4.3. Il giudice può limitarsi al semplice accostamento di notizie, quando da esso non emerga un ulteriore significato che le trascenda e abbia in sè autonoma attitudine diffamatoria. Quando l'accorpamento produce un'espansione dei significati o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre avere riguardo al risultato. Se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

In altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sè che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio (Cass. civ., Sez. 3^, 26/09/2005, n. 18782) [...] ».

 

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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo Studio legale


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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Di Admin (del 29/09/2011 @ 14:37:24, in conciliazione e mediazione, linkato 2362 volte)

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il comunicato del CNF:

« 27/09/2011 - In attesa di auspicate modifiche della disciplina della mediazione, in particolare sul punto dell'obbligatorietà, il Consiglio nazionale forense oggi ha diramato agli Ordini forensi due circolari sulla mediazione: la prima da conto dell'integrazione del codice deontologico; la seconda suggerisce le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione in linea con il decreto ministeriale del 6 luglio n.145

Roma. Previsione di una adeguata competenza dell'avvocato che assuma l'incarico di mediatore e regole per evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle due diverse attività di difesa e di mediazione.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sull'eccezione di incostituzionalità delle norme sulla mediazione e che il legislatore apporti le necessarie modifiche all'istituto, più volte richieste dal Consiglio nazionale forense, il Cnf ha diramato ieri due circolari agli Ordini forensi per dare indicazioni utili a "governare" l'istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari, nell'ottica di maggiori garanzie per i cittadini utenti.

La prima circolare (n. C-24-2011) dà conto della integrazione del codice deontologico forense, decisa già il 15 luglio scorsa e sottoposta al parere degli stessi Ordini forensi, con l'introduzione di un nuovo articolo (il 55 bis) dedicato alla mediazione. I nuovi canoni introducono innanzitutto un dovere di "adeguata competenza" per l'avvocato che decida di assumere la funzione di mediatore; previsione questa, spiega la relazione di accompagnamento, che valorizza i requisiti di professionalità dell'avvocato-mediatore che non possono non esprimersi non solo nella capacità di dominare e padroneggiare le essenziali ed e imprescindibili tecniche di mediazione, ma anche nella capacità di evitare che i cittadini incorrano in irreversibili pregiudizi derivanti dalla scarsa conoscenza o valutazione degli elementi loro offerti per chiudere o no l'accordo di mediazione.

I nuovi canoni, ancora, stabiliscono una incompatibilità ad assumere la funzione di mediatore nel caso in cui l'avvocato, un suo socio o associato, abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. Stessa incompatibilità, ma ad assumere la difesa, copra i due anni successivi alla mediazione. Sempre con l'obiettivo di evitare possibili conflitti di interessi, il codice deontologico forense fa divieto all'avvocato di ospitare la sede di un organismo di conciliazione e viceversa: "La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell'organismo costituisce fattore in grado di profilare una ipotetica commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato-mediatore", si legge sempre nella relazione. Altre modifiche riguardano l'articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l'articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, mediatore consulenti tecnici, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà. Regolamenti di procedura.

Con la circolare C-26-2011, il Cnf richiama l'attenzione sul testo del decreto ministeriale del 6 luglio n.145, che ha innovato le norme regolamentari precedenti prevedendo la introduzione per il mediatore del tirocinio assistito; nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della "specifica competenza professionale"; lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria; nuovi criteri di determinazione delle indennità. Tutte novità, rileva il Cnf, che impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell'Ordine, regolamenti approvato sulla falsariga di quello tipo predisposto dal Cnf.

Da qui una serie di indicazione operative per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it


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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante privacy, con un recente provvedimento, ha vietato a un ente alcuni trattamenti illeciti effettuati sui dati personali dei dipendenti.

La decisione è stata adottata dall'Autorità a seguito di accertamenti effettuati per verificare la corretta applicazione da parte dell'ente della normativa in materia di protezione dei dati personali riguardo all'utilizzo di Internet, posta elettronica aziendale, sistemi di telefonia su Internet (Voip), nonché per verificare la correttezza dell'operato degli amministratori di sistema. Il provvedimento del Garante è stato trasmesso alla magistratura per le valutazioni di competenza.

Nel corso degli accertamenti è emerso che, attraverso un sistema di filtraggio che consentiva la memorizzazione degli indirizzi delle pagine web effettivamente visitate o anche semplicemente richieste, l'ente monitorava in modo sistematico e a insaputa dei dipendenti le attività su Internet, conservando le informazioni per un ampio periodo di tempo. Venivano inoltre conservati per un tempo indeterminato i numeri di telefono chiamati da ogni dipendente tramite Voip e la durata delle singole conversazioni.

Trattamenti questi, evidenzia il Garante, non consentiti dallo Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, ammettendolo solo in casi particolari e con l'adozione di necessarie garanzie.

I dati trattati dall'ente in violazione di legge non potranno quindi essere più utilizzati. L'ente potrà conservare le informazioni finora  raccolte solamente in vista di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Contestualmente al divieto, l'Autorità ha ordinato all'ente di informare dettagliatamente i propri dipendenti sulle modalità d'uso e di archiviazione della posta elettronica e di rendere conoscibili le identità degli amministratori di sistema, le cui operazioni dovranno essere tracciabili.

Con riferimento ai fatti accertati è stato infine avviato un procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi di informativa e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.


Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011


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Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Garante privacy ha elaborato una serie di riflessioni e indicazioni per il corretto e consapevole trattamento dei dati personali con riferimento all'erogazione di servizi informatici che comportano l'esternalizzazione di dati, documenti e procedure (cloud computing).

Le indicazioni del Garante:

. Ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti

. Effettuare una verifica in ordine all'affidabilità del fornitore

. Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati

. Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità

. Selezionare i dati da inserire nella cloud

. Non perdere di vista i dati

. Informarsi su dove risiederanno, concretamente, i dati

. Attenzione alle clausole contrattuali

. Verificare le politiche di persistenza dei dati legate alla loro conservazione

. Esigere e adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati

. Formare adeguatamente il personale

 

Approfondisci su www.garanteprivacy.it



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Di Admin (del 21/09/2011 @ 12:18:15, in consulenza legale e formazione privacy, linkato 1947 volte)

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante privacy rende noto di aver autorizzato una società che opera nel settore della componentistica elettronica a conservare per novanta giorni le immagini registrate mediante l'impianto di videosorveglianza

« Lo ha stabilito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto l'istanza di verifica preliminare, presentata dalla medesima società al fine di rafforzare i propri standard di sicurezza.

Il proposito di raggiungere un maggiore livello di tutela della proprietà aziendale risponde all'esigenza, da parte della società, di potersi uniformare ai criteri dettati da un protocollo di sicurezza più severo, dal rispetto del quale dipende l'ammissione alla qualifica di "fornitore" in favore di una multinazionale tedesca.

La società richiedente si avvale di un sistema di videosorveglianza costituito da 18 telecamere, debitamente segnalate prima del raggio di azione dei dispositivi,  ed era stata autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro a conservare le immagini registrate per un tempo non superiore ai due giorni.

L'ubicazione isolata del sito, il delicato settore produttivo in cui l'azienda opera e la peculiare  attenzione posta a livello sia nazionale che internazionale rispetto alla fissazione comune di elevati parametri di sicurezza nel settore elettronico e informatico, giustificano - a parere del Garante -  il prolungamento fino a novanta giorni della conservazione delle sole immagini relative a eventi che generano allarme (incidenti, porte di uscita emergenza aperte, porte e finestre forzate, allarme sensori sui vetri ecc.).

I filmati registrati su postazioni dedicate e conservati nei locali server con sistema a doppia password, saranno consultabili solo su specifica richiesta delle autorità inquirenti ».

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter 351 del 20 settembre 2011

 

 

 

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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) « L'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), deve essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato online qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati.

Detto gestore svolge un ruolo attivo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle.

Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14 ».

L'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 70/2003, prevede quanto segue:

"Hosting"

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.


Il testo completo della sentenza su
intertraders.eu

 



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Diritto e Internet (Copyright immagine khz)Settembre 2011: Iusreporter.it, il diritto in un solo click, compie 10 anni!

Iusreporter.it e il suo curatore Giuseppe Briganti ringraziano tutti gli utenti!


Come eravamo: un salto indietro nel tempo con la "macchina del tempo" di Internet!


 

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Iusreporter.it - Documenti


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita'
di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di  mediazione  e
dell'elenco dei formatori per la mediazione,  nonche'  l'approvazione
delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo  16
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

GU n. 258 del 4/11/2010

Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2010

 

Evidenziate in grassetto e sottolineate le modifiche apportate al suddetto decreto dal successivo


DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 6 luglio 2011, n. 145

Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e dellemodalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi dimediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche'sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensidell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010

GU n. 197 del 25/08/2011

Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

 

Leggi su Iusreporter.it Doc

 

 

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Buone vacanze! (Copyright immagine Zela)

Riprenderemo la nostra attività il 29 agosto 2011.


Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
avv.briganti@iusreporter.it.

Vi risponderemo non appena possibile.



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