L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Provvedimento Garante privacy 7 aprile 2011
Registro dei provvedimenti n. 139 del 7 aprile 2011
« [...] Ciò nonostante, si deve rilevare che il trattamento operato dalla società in relazione ai dati personali dell'interessata non sia comunque lecito per le ragioni che seguono.
4.3. In primo luogo, sul piano sistematico, occorre evidenziare che questa Autorità, pur avendo rammentato più volte che il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti (artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.) (cfr., da ultimo, Provv. 10 giugno 2010, doc. web n. 1736780; Provv. 24 febbraio 2010, doc. webn. 1712856; Provv. 23 dicembre 2010, doc. web n. 1786116), ha comunque chiarito che, nell'esercizio di tale prerogativa, debbono essere salvaguardati la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi fissati dall'art. 11 del Codice sul trattamento dei dati personali, che impongono, tra l'altro, di rendere note ai lavoratori le caratteristiche essenziali dei trattamenti, soprattutto se effettuati per finalità di controllo (cfr. p. 5.2 e 6.1 delle citate Linee guida).
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che la società ha trattato dati personali riferiti alla reclamante acquisendoli in occasione di una verifica effettuata sui propri sistemi informativi; tale attività, però, risulta compiuta senza che fosse stata fornita ai dipendenti -e quindi neanche all'odierna reclamante- un'idonea e preventiva informativa sul punto (art. 13 del Codice), non potendo a tal fine ritenersi sufficienti le scarne indicazioni contenute nel regolamento del 9 giugno 2008, unico documento avente contenuto informativo posto a conoscenza dell'interessata (l'altro regolamento richiamato dalla società, infatti, risulta predisposto ed entrato in vigore in data successiva al licenziamento della predetta). Difatti, benché il regolamento del giugno 2008 rechi un riferimento all'obbligo di utilizzare gli strumenti elettronici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, esso non riporta alcuna indicazione circa la possibilità per la società di acquisire e conservare dati personali dei dipendenti anche per effetto di copie di backup (cfr. punto 3.2 delle Linee guida del 1° marzo 2007, cit.; cfr. altresì Provv. 2 febbraio 2006, doc. web n. 1229854), né sull'eventualità di trattare tali dati in vista di possibili controlli (anche occasionali), le cui modalità di effettuazione, peraltro, non risultano neanche adombrate.
Ne consegue che il trattamento operato dalla società, alla luce dei principi di correttezza e finalità posti dal Codice (art. 11, comma 1, lett. a) e b)) e richiamati nelle citate Linee guida, non può essere reputato conforme a legge.
Inoltre, il trattamento risulta essere anche eccedente rispetto alla finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).
Infatti, fermo restando il diritto della società di verificare l'eventuale violazione, da parte della reclamante, degli obblighi cui la stessa era tenuta in qualità di prestatrice di lavoro (stante anche l'esplicito divieto contenuto nel regolamento del 9 giugno 2008 di utilizzare per motivi personali "tutta l'attrezzatura e strumentazione aziendale"), non può non rilevarsi che ai fini di tale accertamento, anziché prendere conoscenza degli specifici contenuti nella directory denominata "XY_personali" (circostanza, questa, non smentita dalla società), sarebbe stato sufficiente constatare l'esistenza della "cartella" stessa, la quale, già in ragione della sua denominazione, lasciava intuire la presenza di informazioni di carattere privato (cfr., in proposito, anche Provv. 10 giugno 2010, doc. web n. 1736780 e Provv. 18 maggio 2006, doc. web n. 1299082) [...] »
Leggi il testo integrale del provvedimento sul sito del Garante privacy
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Raccolta degli atti del Convegno tenutosi presso il Tribunale di Frascati il 14/04/2011 dal titolo:
"Conciliazione: Un'opportunità per il Sistema-Paese? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali".
Primo esperimento in Italia di Convegno ad uso professionale per avvocati e commercialisti ad andare in diretta Twitter e contemporaneamente in diretta audio-video su Internet in modalità live-streaming.
Il volume contiene anche la relazione dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo:
La mediazione telematica
Abstract dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti
Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l'acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l'intento di favorire l'affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.
Il volume può essere acquistato su Lulu cliccando qui
Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
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Questo approccio cerca di evitare o prevenire la lite.
Si chiede quali misure possano essere approntate per prevenire future controversie o futuri problemi legali. Consente agli avvocati di intervenire nelle vite dei clienti prima dell'insorgere dei problemi; al cliente possono essere così risparmiati gli effetti traumatizzanti di un contenzioso.
Il preventive law enfatizza il ruolo della relazione avvocato-cliente, delle relazioni in generale e della pianificazione.
Esso prende inoltre in considerazione il fatto che le relazioni interpersonali, come quella tra marito e moglie, o tra datore di lavoro e lavoratore, potrebbero perdurare anche dopo le difficoltà contingenti, e dunque che una "soluzione" la quale comporti oggi una compromissione irreparabile del rapporto potrebbe condurre in futuro ad altri problemi legali, rivelandosi pertanto una non-soluzione.
Viene perciò dato il massimo risalto a un buono e duraturo rapporto tra avvocato e cliente ed a una comunicazione aperta.
E' probabilmente il più risalente dei vettori del Movimento, essendo emerso negli anni cinquanta del secolo scorso.
Tratto da: G. Briganti, Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006
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Dal maggio 2011, l'Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, collabora con lo Sportello di Fano (Pesaro - Urbino) dell'organismo di mediazione Camera Arbitrale e di Conciliazione
La Camera Arbitrale e di Conciliazione è un organismo di mediazione iscritto al n° 112 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Lo Sportello informativo ed operativo di Fano (Pesaro - Urbino), sito in Piazzale San Paolo n. 19/A (c/o Centro Commerciale Vallato), mette a disposizione la propria organizzazione fornendo la modulistica e l'assistenza per offrire ai suoi assistiti un servizio di mediazione celere e qualificato che comprende tutto l'iter della mediazione a partire dalla compilazione dell'istanza fino all'effettivo svolgimento delle sedute di mediazione.
Contattando lo Sportello di Fano alla casella di posta elettronica fano.conciliazioni@libero.it, si potrà, inoltre, richiedere la modulistica on-line ed avviare agevolmente le istanze di mediazione anche tramite procedure telematiche.
Il regolamento dell'organismo può essere consultato sul sito www.servizidimediazione.it
Contatti:
Dott. Luca Ciaschini 349.2976978
Dott.ssa Lucia Castigliego 340.7060903
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
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Si tratta di un metodo utilizzato soprattutto nei casi di separazione e divorzio. Come può leggersi nel sito del Collaborative Law Institute of Minnesota (www.collaborativelaw.org), in queste ipotesi i soggetti coinvolti si trovano nella condizione di dover elaborare un modo per risolvere i loro contrasti su tutte le questioni rilevanti.
In siffatto contesto, il collaborative law è configurato per minimizzare il conflitto, lavorando allo stesso tempo per il conseguimento dell'obiettivo di cui sopra.
Le parti e i loro avvocati si impegnano dunque ad effettuare, in buona fede, un tentativo di raggiungere una soluzione accettabile da tutti senza dover instaurare una lite innanzi a un giudice. Lavorando insieme, si sforzano di giungere a un accordo che soddisfi gli interessi non solo giuridici e finanziari ma anche emotivi di ciascuno.
Preliminarmente, le parti e i loro avvocati sottoscrivono un accordo in base al quale si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni finanziarie pertinenti; a mantenere l'assoluta riservatezza riguardo tutto ciò che accadrà durante il procedimento, così che ciascun partecipante possa sentirsi libero di esprimere le proprie necessità e preoccupazioni; a tentare di raggiungere un accordo scritto su tutti i punti rilevanti al di fuori di un procedimento giudiziale contenzioso, autorizzando nel contempo gli avvocati ad utilizzare poi l'accordo eventualmente sottoscritto di fronte al giudice per ottenere il provvedimento di separazione o divorzio.
Gli avvocati si impegnano inoltre a rinunciare all'incarico nei confronti del proprio cliente nel caso non si riesca a siglare l'accordo. In tal modo, l'interesse dell'avvocato e del cliente vengono ad allinearsi perfettamente.
Tratto da: G. Briganti, Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006
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Sebbene la "mediazione trasformativa" abbia origini che risalgono agli anni settanta del secolo scorso, il termine e l'approccio sono venuti alla ribalta solo a seguito della pubblicazione, nel 1994, del libro di Robert Baruch Bush e Joe Folger "The Promise of Mediation".
Questo libro contrappone due differenti approcci alla mediazione: problem solving e trasformativo.
Lo scopo del primo è quello di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile che ponga fine alla lite contingente. In esso gioca spesso un ruolo determinante il mediatore.
L'approccio trasformativo alla mediazione, invece, non ricerca la risoluzione del problema immediato, ma piuttosto persegue il "potenziamento" e il "reciproco riconoscimento" delle parti coinvolte.
Potenziamento (empowerment), secondo Bush e Folger, significa rendere le parti capaci di definire da sé le questioni che le interessano e di cercare da sé le relative soluzioni. Riconoscimento (recognition) significa invece mettere le parti in grado di diventare consapevoli del punto di vista dell'altro e di capirlo; di comprendere come l'altro concepisce il problema e perché ricerchi una data soluzione (senza che ciò, si sottolinea, comporti l'essere d'accordo con quel punto di vista).
Spesso, empowerment e recognition preparano la strada per una soluzione reciprocamente accettabile, ma questo, per la mediazione trasformativa, è solo un effetto secondario.
Lo scopo principale della mediazione trasformativa rimane infatti quello di promuovere il potenziamento e il reciproco riconoscimento delle parti, mettendole così in grado di affrontare il loro problema corrente, così come i problemi successivi, con una visione più forte e al contempo più aperta. Nella mediazione trasformativa, la responsabilità in ordine ai risultati ricade direttamente sulle parti.
Tratto da: G. Briganti, Un nuovo approccio al diritto e alla professione legale: il "Comprehensive Law Movement", 2006
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Il Garante per la protezione dei dati personali comunica di aver fissato le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.
Dal comunicato diffuso dal Garante privacy:
« I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi - effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate.
Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali il Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti.
Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi anonimi subito dopo la registrazione.
La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa.
Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale pubblicitario.
La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata.
Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla fornitura di particolari ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un'indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate.
Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio.
Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall'Autorità, allegato alle Linee guida ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Dal sito web del Garante privacy:
« E' necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d'aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?
Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.
Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.
L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.
Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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In data 13 maggio 2011 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha tenuto lezioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Urbino (I anno) sui seguenti argomenti:
- introduzione all'informatica giuridica e al diritto dell'informatica
- il processo telematico
- ODR e mediazione telematica
- la ricerca giuridica on-line
Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti
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Si segnala il seguente corso per mediatori professionisti, al quale l'Avv. Giuseppe Briganti parteciperà come docente per la parte teorica:
UNCI Formazione
Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con PDG 8/10/2010
a tenere corsi di formazione in materia di mediazione previsti dall'art.4 c.4 del D.M. 23/7/2004 n. 222
Corso in materia di
MEDIAZIONE CONCILIATORI PROFESSIONISTI
Una nuova opportunità professionale:Il corso ha l'obiettivo di formare mediatori professionisti ex art 1 D. Lgs. 28/2010 attraverso il trasferimento delle necessarie conoscenze teoriche, e con il supporto di esercitazioni pratiche. Alla luce della nuova normativa in materia di cui al D. Lgs.28/2010 e del relativo regolamento di attuazione, della ormai obbligatorietà del ricorso alla procedura di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale in molteplici materie, la conoscenza delle modalità e l'acquisizione delle tecniche di gestione dei conflitti all'interno delle procedure divengono per un professionista aggiornato ed attento uno strumento di lavoro essenziale e un aspetto di qualificazione e distinzione in grado di determinare la differenza rispetto alle proposte del mercato. Il professionista così formato si potrà iscrivere negli elenchi dei mediatori presso gli organismi di mediazione riconosciuti.
Per acquisire il titolo, indispensabile per svolgere tale ruolo che può aprire concrete ed ampie prospettive di lavoro, è necessaria a norma di legge una formazione specifica presso Enti accreditati al Ministero della Giustizia.
Tale formazione è opportuna anche per coloro che, in relazione alle proprie attività professionali, sono interessati ad acquisire un'approfondita conoscenza del procedimento di mediazione per assistere le parti nella controversia.
Requisiti per l'accesso al corso:In base al regolamento emanato dal Ministero della Giustizia (decreto ministeriale del 18 Ottobre 2010, n.180) può accedere al Corso per Mediatore Professionista chi possiede un titolo di studio non inferiore al Diploma di Laurea Universitaria triennale ( in qualsiasi materia ) oppure, in alternativa, è iscritto a un ordine o collegio professionale
Obiettivi del corso:Il Corso ha come obiettivo quello di fornire il titolo indispensabile per esercitare l'attività di Mediatore.
Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso l'acquisizione della conoscenza sia teorica che pratica del procedimento di mediazione così come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e delle norme collegate ed in evoluzione.
Durata:Il Corso avrà una durata di 54 ore, suddivise in 28 ore di teoria, 22 ore di pratica e 4 ore per gli esami finali (suddivisi in due sessioni).
Per ottenere l'attestato finale riconosciuto dal Ministero di Giustizia è necessario frequentare tutte le 50 ore e superare l'esame di valutazione finale.
Attestati Finali: Il superamento degli esami finali conseguenti alla frequentazione del Corso fornirà il titolo valido per l'iscrizione presso un Organismo di Mediazione.
Materiale didattico: Nella prima lezione verrà consegnato materiale didattico, aggiornato alle ultime norme di legge, compreso del costo di iscrizione.
Luogo:Il Corso si svolgerà a Cesena sala Pasquale Rosati c/o Azienda Sperimentale Martorano 5 - Via Calcinaro 1920 (vicino uscita Cesena )
Costo:Il costo di iscrizione per partecipante è di 750,00 euro (esente IVA ex. Art.10. D.P.R. 633/72 ).
Numero Partecipanti:Il Corso è a numero chiuso. Possono essere ammessi fino a un massimo di 30 corsisti per ogni singola edizione del Corso.
Crediti formativi:Si è fatta richiesta di Accreditamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Programma
Sabato 21 Maggio 2011:
M: 09.00-13.00
Le origini, i principi e le finalità della mediazione
La mediazione e le ADR
Le tipologie di mediazione
L'etica del mediatore
I rapporti con il diritto e il processo
P: 14.00-18.30
Approfondimento del D.Lgs28
Principi generali dell'Istituto della Mediazione Obbligatoria
Domenica 22 Maggio 2011 :
M: 09.00-13.00
Il DM 180/2010 ( Decreti attuativi )
P: 14.00-18.00
Applicazioni e regolamenti interni agli Organismi
Esempi di domanda all'Organismo
Esempi verbali Accordo/Mancato Accordo
Sabato 28 Maggio 2011:
M: 09.00-13.00
Caratteristiche del conflitto -
Analisi del conflitto
P: 14.00-18.30
Esercitazioni pratiche
La Negoziazione Diretta
Domenica 29 Maggio 2011:
M: 09.00-13.00
La comunicazione : Ostacoli - Comportamenti.
P: 14.00-18.00
Esempi ed Esercitazioni sull'analisi dei comportamenti
Venerdì 03 Giugno 2011:
M: 09.00-13.00
Il procedimento di Mediazione
Il ruolo del Mediatore
P: 14.00-18.30
Esercitazioni pratiche.
Caratteristiche del discorso introduttivo
Le fasi della Mediazione.
Sabato 04 Giugno 2011:
M: 09.00-13.00
Esercitazioni pratiche
La chiusura: modalità
P: 14.00-18.30
Esercitazioni pratiche.
Chiarimenti, descrizione e organizzazione esami finali
Martedì 07 Giugno 2011:
M: 09.00-13.00
Prima sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica)
P: 14.00-18.00
Seconda sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica).
Docenti: PROF. AVV.TO MICHELE GORGA
AVV.TO BRIGANTI GIUSEPPE
Consulente del Lavoro Alessandro SAGGINI
Durante le esercitazioni pratiche e durante gli esami, i Docenti saranno assistiti da altro personale qualificato
Per maggiori informazioni: www.unciformazione.com
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti