L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al tribunale (ADR).
L'obiettivo è quello di aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico, assicurando una soluzione delle controversie più facile, economica e veloce.
La consultazione pubblica è destinata a chiudersi il 15 marzo 2011.
Dall'introduzione del
"DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie come strumento per risolvere le controversie relative alle transazioni e alle prassi commerciali nell'Unione europea":
« [...] 5. I meccanismi extra giudiziari di risoluzione delle controversie, definiti anche forme alternative di risoluzione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) possono fornire soluzioni a buon mercato, semplici e rapide alle controversie in materia di consumo. Per le imprese ADR può costituire uno strumento per mantenere la reputazione commerciale e la fiducia dei clienti. La flessibilità degli ADR offre il vantaggio di un approccio mirato e su misura alle controversie. Gli ADR sono inoltre uno strumento per diminuire il carico sul sistema giudiziario.
6. Il presente documento si riferisce alle procedure di risoluzione delle controversie destinate ad essere un'alternativa alla risoluzione giudiziale. Queste procedure consentono ai consumatori di ottenere risarcimenti per i danni subiti in conseguenza di una prassi illegale da parte dell'operatore commerciale. La definizione comprende i meccanismi extra giudiziali che portano alla definizione di una controversia mediante l'intervento di un terzo. Il terzo può proporre o imporre una soluzione, o semplicemente riunire le parti e assistere nell'individuazione della soluzione. Il documento non comprende meccanismi di trattamento dei reclami della clientela gestiti da imprese o le composizioni amichevoli negoziate direttamente tra le parti.
7. Lo scopo del presente documento è di consultare le parti interessate in merito alle difficoltà identificate e ai possibili modi di migliorare il ricorso agli ADR nell'ambito dell'UE. Il documento dà inoltre alle parti interessate l'opportunità di completare i dati raccolti sino ad oggi dalla Commissione [...] ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
L'attività dello Studio legale in materia di ADR
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi del Codice della privacy.
Così Cassazione civile sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186:
« [...] 2.1.1. - Occorre premettere che i dati riferiti ai singoli partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica di cui all'art. 1117 c.c. e ss., ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b).
Infatti, l'elemento qualificante dell'informazione, perchè possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
La misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle regole generali per il trattamento che esso delinea.
Affinchè questa disciplina sia applicabile, non occorre che il dato sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora, idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacchè l'appartenenza dell'informazione alla sottoclasse dei dati sensibili comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, l'art. 26 del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di questi dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.
2.1.2. - In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz' altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del codice.
Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.
Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice).
Sull'amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio.
Ora, l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice [...] »
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Giurisprudenza
La presente sezione ha ad oggetto sentenze e altri provvedimenti venuti in rilievo relativamente ai casi e alle questioni trattati dallo studio legale o particolarmente interessanti con riferimento alle materie trattate dallo Studio legale
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Si segnala il seguente evento formativo gratuito, al quale l'Avv. Giuseppe Briganti parteciperà come relatore:
UTILIZZO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEI NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA IN
AZIENDA, RAPPORTI FRA STATUTO DEI LAVORATORI E PRIVACY.
LO STATO DELL'ARTE TRA ASPETTI NORMATIVI, APPLICATIVI E SANZIONATORI.
L'attuale interesse agli aspetti riguardanti la videosorveglianza in azienda e sistemi di geolocalizzazione
della flotta aziendale/dipendenti ci ha spinti ad organizzare questo incontro. E' importante non solo per
evitare sanzioni ma anche per avere consapevolezza della gestione e dei rischi che occorrono durante la
gestione dei dati raccolti per immagini o per georeferenza e delle azioni correttive da adottare per
rispettare le normative.
ASPETTI NORMATIVI
L'art.4 dello Statuto dei Lavoratori; le motivazioni che giustificano l'adozione di sistemi di videosorveglianza e di controllo;
Il provvedimento del Garante privacy dell'aprile 2010:
principi generali in materia di videosorveglianza
adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati (informativa, prescrizioni specifiche, misure di sicurezza)
durata dell'eventuale conservazione e diritti degli interessati
applicazione nel settore specifico dei rapporti di lavoro
Aspetti sanzionatori:
provvedimenti del Garante privacy
sanzioni amministrative e penali
Esame di casi pratici particolarmente interessanti:
il recente intervento del Garante privacy in materia di geolocalizzazione e controllo a distanza dei lavoratori
RELATORE : Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e conciliatore, esperto in diritto delle nuove tecnologie e privacy
ASPETTI APPLICATIVI E SANZIONATORI
La privacy del lavoratore in rapporto al patrimonio aziendale da proteggere
Funzioni deputate alla D.P.L.
Il rilascio del nulla osta per poter utilizzare gli impianti di videosorveglianza e di controllo, documentazione da presentare e
adempimenti da rispettare
Casi pratici di accoglimento/rigetto delle richieste con applicazione delle relative sanzioni civili e penali
RELATORE : Dott. Antonio Vincenzo Alessi, Responsabile della Linea Operativa Tutela del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro e Urbino
MODERATORE : Dr. Bruno Mongaretto, Dottore Commercialista
ORGANIZZAZIONE CORSO : DIGITRUST - Consulenza per protezione dati
DOVE E QUANDO
GIOVEDÌ 10 MARZO 2011 ORE : 09,30 - 12,00
PESARO - VIA A.DA VENTURA 2 Presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
CREDITI FORMATIVI
Il Seminario è gratuito ed è accreditato dall'ODCEC di Pesaro-Urbino. La partecipazione all'intero Seminario darà diritto a ricevere n. 2,5 crediti formativi.
Maggiori informazioni sull'evento
Curriculum vitae Avv. Giuseppe Briganti
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
In attesa di sapere se la "mediazione obbligatoria" sia o meno destinata al rinvio, e in che termini, è possibile effettuare simulazioni della procedura di mediazione dell'organismo di mediazione Camecon sul relativo sito web www.camecon.it.
Il sistema consente di effettuare esercitazioni sulle procedure informatiche mediante inserimento e modifiche di soggetti in anagrafica, creazione di nuove pratiche, collegamento a pratiche già esistenti e di gestione del fascicolo telematico.
Le procedure di simulazione sono quasi completamente identiche alle procedure reali. I controlli di congruenza dei dati sono limitati, per adattarli al sistema di esercitazione. Vengono, inoltre, saltate le fasi di verifica effettuate dall'organismo (verifica documentazione, designazione conciliatore, ecc..).
Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Il Garante privacy (newsletter 345 del 4 febbraio 2011) comunica che è stato varato il piano ispettivo per il primo semestre 2011. Nello scorso anno risultano applicate sanzioni per circa 3 milioni e 800 mila euro.
Si legge nella newsletter:
« Investigatori privati, servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), istituti bancari e carte di credito, marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali. E' su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l'attività di accertamento del Garante per la privacy nei primi sei mesi dell'anno.
Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante.
Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati ».
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Recentemente pubblicato un e-book dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo
Tutela del consumatore on-line
Presentazione dell'opera
Il presente e-book si pone come obiettivo specifico quello di illustrare, in particolare, la tutela offerta al consumatore dal Codice del Consumo sia con riferimento ai contratti a distanza in generale, soffermandosi sul diritto di recesso, sia con riferimento alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Saranno inoltre prese in esame le norme che mirano a proteggere il consumatore dal noto
quanto fastidioso fenomeno dello spamming, di cui ciascuno di noi fa purtroppo quotidianamente
esperienza ogni qualvolta accede alla propria casella di posta elettronica.
Dato lo stretto legame, sarà altresì per sommi capi esaminata la disciplina dettata per il commercio elettronico dal decreto legislativo 70/2003, con particolare riferimento agli obblighi di informazione posti a carico del prestatore del servizio della società dell'informazione a tutela del consumatore on-line.
Poiché, infine, le liti del commercio elettronico che coinvolgono i consumatori presentano spesso caratteri tali - modesto valore economico ed elementi di internazionalità - da rendere difficoltosa la via giudiziale per la parte debole, ci si soffermerà brevemente sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in ambito italiano ed europeo, con particolare riferimento alla recente introduzione nel nostro Paese della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
L'autore
Giuseppe Briganti è avvocato in Urbino e conciliatore. Dal 2001 cura il sito web giuridico www.iusreporter.it. Si occupa in particolare di diritto dell'Internet, privacy, diritto dei consumatori e ADR, con particolare riferimento alla mediazione. E' autore di numerose pubblicazioni specifiche in materia, sia on-line che cartacee. Ha svolto attività di docenza in materia di informatica giuridica presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Urbino.
La collana
Indice del volume
Prefazione ... 3
Capitolo I - I contratti a distanza ... 4
Capitolo II - Il diritto di recesso nei contratti a distanza ... 10
Capitolo III - Comunicazioni indesiderate e spamming ... 13
Capitolo IV - Il commercio elettronico ... 17
Capitolo V - La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ... 24
Capitolo VI - Risoluzione alternativa delle controversie e consumatore on-line, con particolare riferimento alla mediazione ... 31
Titolo
Tutela del consumatore on line
Autore
Giuseppe Briganti
Collana
Altalex eBook "Informatica Giuridica"
Edizione
2010
Prezzo
Euro 5,00
L'e-book può essere acquistato su Altalex
Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Recentemente pubblicato un nuovo contributo in materia di ADR dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo
Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico B2C, con particolare riferimento alla mediazione on-line
Abstract
« Le liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore, presentano caratteristiche, quali per esempio il modesto valore economico ed elementi di internazionalità, che le rendono particolarmente idonee ad essere risolte avvalendosi di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, e specificamente di procedure di mediazione on-line, che si svolgono nel medesimo ciberspazio nel quale hanno origine le liti stesse.
Saranno dunque brevemente esaminati quei provvedimenti, in ambito europeo ed italiano, che contengono disposizioni rilevanti per la composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico business to consumer tramite procedure telematiche. Si partirà dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, attuata in Italia con il d.lgs. 70/2003, per arrivare al recente e discusso d.lgs. 28/2010, che introduce il nuovo istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, il quale costituisce altresì attuazione nel nostro Paese della nota direttiva 2008/52/CE, della quale ugualmente si tratterà.
Sarà infine fornito un esempio di procedura di ODR italiana, quello di RisolviOnline della Camera di Commercio di Milano, attivo dal 2002. »
Il contributo è stato pubblicato in:
"Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione Alternativa delle Controversie (A.D.R.)"
Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Damiano Marinelli
Quaderni di Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi e-Campus
2010, Editore CESD srl, ISSN 2036-9190
Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Camecon - Camera di mediazione per la conciliazione
Valorizzare il ricorso alla conciliazione utilizzando le moderne tecnologie
La Camera di mediazione per la conciliazione (Camecon) è un organismo privato, operante a livello nazionale, anche in via telematica, iscritto al n. 109 del registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Camecon si pone l'obiettivo di valorizzare il ricorso alla conciliazione, come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, utilizzando le moderne tecnologie.
Le principali peculiarità, che contraddistinguono l'organismo rispetto agli altri che sono sorti o che stanno sorgendo, sono la totale trasparenza nell'assegnazione delle controversie, che avviene sulla base di graduatoria pubblica aggiornata in tempo reale secondo parametri predeterminati, e la possibilità di svolgere la procedura di mediazione in via telematica, oltre che in presenza, secondo opzione delle parti in conflitto.
Presentare una richiesta di avvio della procedura di mediazione, on-line o in forma documentale, è molto semplice. Ciascun soggetto identificato sul sito di Camecon ha la possibilità di inserire e gestire direttamente le proprie controversie e quelle dei propri clienti o datori di lavoro, con accesso diretto al fascicolo telematico della singola procedura.
L'Avv. Giuseppe Briganti è iscritto dal 2010 nell'elenco dei conciliatori dell'organismo Camecon, e dal 2011 è delegato regionale dell'organismo per la regione Marche.
Per maggiori informazioni sulle procedure di mediazione gestite dall'organismo Camecon, compilare e inviare senza impegno il modulo presente in questa pagina
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Post aggiornato alla data di pubblicazione
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle competenze alla medesima assegnate dal decreto legislativo 44/2010 (cosiddetto "decreto Romani"), ha approvato due regolamenti concernenti rispettivamente
- la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (in sostanza web-TV, IPTV e mobile TV),
- la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (video on demand).
Web-TV e Video On Demand: Regolamento AGCOM concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica - delibera n. 606/10/CONS - Leggi su IRDocumenti
Web-TV e Video On Demand: REGOLAMENTO AGCOM IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA - Delibera n. 607/10/CONS - Leggi su IRDocumenti
Le FAQ dell'AGCOM: Le Web Tv in 19 FAQ
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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