Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Europa (Copyright immagine svilen001) La Commissione europea ha ribadito con un comunicato del 20 agosto 2010 il potenziale delle norme UE vigenti in materia di mediazione nelle controversie transfrontaliere e ha ricordato agli Stati membri che l'efficacia di tali disposizioni dipende esclusivamente dalla loro attuazione a livello nazionale.

« Risolvere le controversie ricorrendo al giudice non solo è lungo e costoso, ma può anche rovinare proficui rapporti commerciali. Nelle controversie transfrontaliere la situazione è complicata dalla diversità delle legislazioni e giurisdizioni nazionali e da aspetti pratici come i costi e la lingua. La risoluzione alternativa delle controversie attraverso mediatori imparziali può far fronte a tali problemi e contribuire a soluzioni costruttive. Sono però necessari mediatori qualificati e norme chiare su cui entrambe le parti possano fare affidamento. La mediazione transfrontaliera è più delicata, in quanto deve tenere conto di culture imprenditoriali diverse e le parti devono poter contare su norme comuni. Per questo motivo le norme UE sulla mediazione sono entrate in vigore nel maggio 2008 e vanno attuate entro maggio 2011. Esse creano garanzie giuridiche per la mediazione e ne assicurano la qualità tramite codici di condotta e la formazione dei mediatori. Ad oggi quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione l'attuazione nel diritto interno delle norme UE sulla mediazione.

"Queste misure UE sono molto importanti perché promuovono un accesso alternativo e aggiuntivo alla giustizia nella vita quotidiana. I sistemi giudiziari consentono ai cittadini di far valere i loro diritti. L'accesso effettivo alla giustizia è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. I cittadini e le imprese non dovrebbero rinunciare ai loro diritti semplicemente perché per loro è difficile ricorrere alla giustizia o perché i procedimenti giudiziari costano troppo, sono troppo lenti o richiedono troppa burocrazia", ha dichiarato Viviane Reding, Commissaria europea per la Giustizia. "Esorto gli Stati membri ad essere ambiziosi nell'attuare rapidamente le norme UE sulla mediazione: il minimo richiesto è consentire che le controversie transfrontaliere possano essere composte in via amichevole. Ma perché fermarsi qui? Perché non prevedere le stesse misure a livello nazionale? Alla fine sono i cittadini e le imprese, le società e le economie e lo stesso sistema giuridico a trarne vantaggi".

La direttiva UE sulla mediazione si applica quando due parti coinvolte in una controversia transfrontaliera concordano volontariamente di risolvere la lite ricorrendo ad un mediatore imparziale. Gli Stati membri devono garantire che gli accordi risultanti dalla mediazione possano essere resi esecutivi. Stando a un recente studio finanziato dall'UE, non usare la mediazione fa aumentare i tempi medi di 331 - 446 giorni nell'UE, con spese legali aggiuntive che vanno dai 12 471 ai 13 738 euro per causa.

La mediazione può risolvere i problemi che sorgono tra imprese, datori di lavoro e dipendenti, locatori e locatari o tra familiari, consentendo al loro rapporto di continuare e perfino di rafforzarsi costruttivamente, risultato questo non sempre raggiungibile in via giudiziale. La risoluzione stragiudiziale permette ai sistemi giudiziari di risparmiare risorse e può potenzialmente ridurre le spese legali. Grazie alla possibilità di comporre le controversie online la mediazione a distanza diventa sempre più accessibile. Quello che manca sono norme transfrontaliere che diano alle parti certezza quanto al processo di mediazione e all'esecutività dell'accordo raggiunto.

Un elemento fondamentale della mediazione è la fiducia nel processo, soprattutto quando le parti vengono da paesi diversi. Le norme UE incoraggiano quindi gli Stati membri a prevedere controlli della qualità, a elaborare codici di condotta e a fornire formazioni ai mediatori, in modo da garantire un sistema di mediazione efficace. Un gruppo di parti interessate ha elaborato con l'assistenza della Commissione europea un codice europeo di condotta per mediatori che è stato presentato il 2 luglio 2004. Tale codice stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire. Si tratta di principi in materia di competenza, nomina e onorari dei mediatori, promozione dei loro servizi, indipendenza e imparzialità dei mediatori, accordo e riservatezza.

L'elenco delle organizzazioni che hanno sottoscritto il codice è pubblicato all'indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_list_org_en.pdf

Se la mediazione risulta infruttuosa, le parti possono sempre adire un organo giurisdizionale.

La Commissione si aspetta che entro maggio 2011 ventisei Stati membri abbiano attuato tali norme UE (la Danimarca ha scelto di non applicarle in virtù di una prerogativa prevista da un protocollo allegato ai trattati). Ad oggi quattro paesi (Estonia, Francia, Italia e Portogallo) hanno comunicato alla Commissione di aver attuato tali norme. Inoltre, la Lituania e la Slovacchia hanno notificato i nomi degli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi transfrontalieri risultanti dalla mediazione.

Sebbene nella maggior parte degli Stati membri fossero in vigore norme analoghe già prima dell'adozione della direttiva sulla mediazione, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione entro il 21 maggio 2011 le disposizioni adottate per attuarla (che devono specificamente menzionare la direttiva). Alcuni paesi dispongono già di norme sulla mediazione in determinati settori; ad esempio l'Irlanda e la Danimarca per i rapporti di lavoro, laFinlandia per le controversie dei consumatori, la Svezia per gli incidenti stradali e la Francia e l'Irlanda per il diritto di famiglia. Il Portogallo prevede programmi di formazione per i mediatori dal 2001.

Gli Stati membri sono tenuti a fornire le informazioni sugli organi giurisdizionali competenti a rendere esecutivi gli accordi risultanti dalla mediazione in una data anteriore (21 novembre 2010), in modo che la Commissione possa pubblicarle e aiutare così i cittadini e le imprese ad usare la mediazione ».

 

Fonte: http://europa.eu

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it  
Visita
www.guidamediazionecivile.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter 


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator) A partire dal prossimo ottobre sarà possibile monitorare le prestazioni della propria connessione ad internet da postazione fissa attraverso un software certificato e gratuito che il consumatore potrà utilizzare sul proprio personal computer.

«Si chiamerà "Misura Internet" il progetto, lanciato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (FUB), che fornisce un innovativo strumento di controllo attraverso il quale il consumatore potrà avere maggiore consapevolezza delle prestazioni offerte dagli operatori e orientarsi tra le offerte di mercato, verificando di persona la qualità della propria linea e confrontandola con quella "promessa" dall'operatore al momento della stipula del contratto. Gli operatori saranno infatti tenuti ad indicare il valore della velocità minima di trasmissione dati dalla rete verso l'utente (download) oltre al valore di velocità massima teorica.

Il software messo a disposizione degli utenti, denominato NEMESYS, potrà essere scaricato gratuitamente dal sito www.misurainternet.it in via di realizzazione.

Il logo "Misura Internet" (con relativo link alla pagina di download) sarà pubblicato, oltre che sui siti dell'Autorità, della Fub e dell'Iscom (l'organo tecnico/scientifico che opera nell'ambito del Ministero dello Sviluppo economico), anche su quelli delle Associazioni dei consumatori (AA.CC.), in attuazione del protocollo d'intesa tra Agcom e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) per migliorare trasparenza, completezza e adeguatezza delle condizioni precontrattuali e contrattuali rivolte agli utenti dei servizi di comunicazioni.

Al fine di favorire un corretto utilizzo del nuovo strumento di misura e di contribuire alla sua diffusione, è previsto, per metà settembre, un incontro con le AA.CC., già informate sulle finalità del software.

L'introduzione di questo innovativo sistema di monitoraggio è frutto dell'attività già svolta, in via sperimentale in quattro regioni italiane (Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto), dall'Agcom in collaborazione con la FUB per verificare la velocità di download e upload nel trasferimento dati e del ritardo di trasferimento per le connessioni internet da postazione fissa. I dati preliminari della verifica sperimentale sono consultabili sul sito www.agcom.it alla pagina relativa alla "Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazione elettronica", sezione "Accesso a internet da postazione fissa"».

 

Fonte: www.agcom.it

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Internet e diritto (Copyright immagine spekulator)

Annunciato lo scorso 4 agosto l'avvio del progetto Codice Azuni:

«Su iniziativa del Ministro Brunetta, è partita l'operazione "Codice Azuni" per promuovere un processo "dal basso" di raccolta e organizzazione delle principali regole e prassi della Rete.

Come fece il giurista sardo Azuni nel XIX secolo, l'obiettivo è individuare le "regole di navigazione" condivise a livello transanazionale, che consentano ad Internet di esprimere al meglio il suo potenziale di crescita e di garantire, in ogni luogo del mondo, il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.

A dare il via all'operazione è un primo documento "Codice Azuni - versione Beta": nello spirito di Internet, si dà voce agli utenti della Rete raccogliendo osservazioni, punti di vista, esperienze e proposte di tutti coloro che sono interessati a contribuire al dibattito sulla governance di Internet.

Per partecipare a questa prima fase che durerà un mese, l'indirizzo web è www.azunicode.it. Il prossimo appuntamento è a settembre».


L'obiettivo dell'iniziativa, viene precisato sul relativo sito web, «non è fare nuove norme ma costruire una tassonomia dei problemi percepiti e delle opportunità che offre la rete e successivamente una mappatura delle relative best practices mondiali».


Si legge ancora sul sito web del progetto Codice Azuni:

«Il tema della governance di Internet è oggetto di attenzione da parte dei policy makers di tutto il mondo.

Per assicurare il necessario supporto tecnico ai lavori del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, in Italia nel novembre 2009 è stato istituito un Gruppo, cui partecipano rappresentanti del mondo della ricerca, dell'università e delle imprese, oltre che di amministrazioni pubbliche.

Occuparsi oggi della governance di Internet significa adoperarsi per garantire uno sviluppo continuo e democratico della Rete. Solo così il potenziale di crescita economica e culturale che essa può esprimere potrà realizzarsi fino in fondo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.

In tale prospettiva, si è ritenuto opportuno avviare con questo primo documento ("versione Beta") un dibattito, avente come scopo la raccolta delle opinioni e dei punti di vista di tutti coloro che intendono partecipare a questo processo.

È solo il primo passo di un percorso di confronto e di condivisione di idee all'interno di spazi di analisi per molti versi ancora inesplorati, per affrontare i quali è necessario un approccio bottom-up.

Nel ringraziarvi fin d'ora per i contributi, si dà appuntamento a settembre per fare il punto su quanto sarà emerso da ciò che ci si augura sia una vivace e proficua discussione».

 

Fonte: www.azunicode.it

 

 

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 04/08/2010 @ 14:21:56, in avvisi, linkato 2043 volte)

Buone vacanze! (Copyright immagine Zela)

Riprenderemo la nostra attività il 23 agosto 2010.


Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo
avv.briganti@iusreporter.it.

Vi risponderemo non appena possibile.



Avv. Giuseppe Briganti

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Prevede in proposito l'articolo 50 della legge 633/1941 sul diritto d'autore che se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

Occorre d'altra parte considerare anche i diritti dell'autore del soggetto.

 

Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
agosto 2010



Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter



Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 28/07/2010 @ 14:12:44, in giurisprudenza, linkato 2797 volte)

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità, è recentemente intervenuto per bloccare le videoriprese effettuate dalla titolare di una ditta che aveva installato una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma senza rispettare le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti.

Intervenuto a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, il Garante ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori.

Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro.

La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.

L'Autorità ha osservato, inoltre, si legge ancora nella newsletter, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 340 del 19 luglio 2010

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 21/07/2010 @ 18:58:52, in diritto*internet, linkato 2546 volte)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) L'art. 21 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) prevede in proposito che i diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Sempre secondo il richiamato art. 21, è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.


Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it

luglio 2010


Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) In data 29 maggio 2003, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di spamming effettuato tramite posta elettronica con un provvedimento di carattere generale.

Con il provvedimento generale l'Autorità ha inteso, con riferimento al quadro giuridico previgente, "indicare le misure che gli operatori del settore devono adottare al fine di conformarsi alla disciplina generale sull'uso dei dati personali, specie nel settore delle comunicazioni".


Per quanto riguarda "Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati", nel provvedimento si legge quanto segue.

In alcuni casi portati all'attenzione del Garante, l'invio di messaggi pubblicitari era stato effettuato, per conto di terzi committenti, da società specializzate che utilizzano indirizzi di posta elettronica contenuti in proprie banche dati.

Tali società, da considerarsi titolari o contitolari del trattamento dei dati a seconda del rapporto che si instaura con il committente e delle modalità di concreta utilizzazione dei dati, sono, secondo il Garante, tenute a rispettare le disposizioni in tema di informativa e specifico consenso, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione di dati personali ai committenti medesimi e le relative finalità.

Ciò comporta un quadro di obblighi e possibili responsabilità anche penali che gli operatori devono verificare con attenzione, anche quando la società specializzata incaricata sia stabilita fuori dell'Unione europea.

Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari.

In questi casi, secondo l'Autorità, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati oggi nell'art. 13 del Codice della privacy, comprensivi di un riferimento di luogo - e non solo di posta elettronica - presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.




Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
luglio 2010


Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

 

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 13/07/2010 @ 12:53:40, in diritto*internet, linkato 2613 volte)

Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) L'art. 20 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) prevede in proposito che i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Sempre secondo il richiamato art. 20, il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.



Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it

luglio 2010


Visita  diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

 

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 13/07/2010 @ 12:41:34, in diritto*internet, linkato 2480 volte)

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2010 ha presentato la Relazione sul 13mo anno di attività e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda Internet, la Relazione riassume come segue l'attività svolta dal Garante nel 2009:

8.5. informazioni e servizi online

Sono pervenute al Garante numerose segnalazioni allo scopo di ottenere la cancellazione di dati e di immagini personali diffusi e in vario modo reperibili su internet (ad es., su E-mule, Youtube, forum, blog) e reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti.
Nei casi in cui ricorrevano i presupposti, e il titolare del trattamento del sito internet segnalato risultava residente in Italia, il Garante è intervenuto chiedendo e ottenendo la cancellazione dei dati personali eccedenti.
In numerosi casi, invece, da verifiche effettuate dall'Ufficio, è risultato che il titolare del trattamento del sito internet interessato non risiedeva in Italia: pertanto, non è stato possibile applicare le tutele previste dal Codice (art. 5, comma 1).
In queste situazioni, al fine di fornire comunque una tutela all'interessato, è stata fornita agli interessati l'indicazione del soggetto titolare, estratto dai registri "Whois", a cui il segnalante potesse direttamente richiedere la rimozione immediata dei contenuti ritenuti illeciti in quanto diffamatori. Ciò, in ottemperanza a una prassi nota come "notice and take down", riconosciuta sia negli Usa sia in ambito comunitario (cfr. Direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003).


In misura superiore rispetto all'anno precedente, nel 2009 sono pervenute segnalazioni con le quali si è lamentato il trattamento illecito dei dati personali su Facebook.
Al riguardo si è ritenuto in via preliminare che, ove le immagini e le informazioni restino all'interno di un profilo o di un gruppo chiuso, il trattamento rientra tra quelli per fini esclusivamente personali, non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, indicati all'art. 5, comma 3, del Codice, e perciò esclusi dall'applicazione della disciplina codicistica; qualora, invece, le informazioni siano visibili in rete in modo libero, e rinvenibili anche tramite i comuni motori di ricerca, poiché si tratta di diffusione, è da ritenersi applicabile integralmente il Codice.
In questo quadro l'Autorità, in un'ottica di collaborazione, in un caso ha contattato il titolare del trattamento (Facebook), chiedendo e ottenendo la rimozione dell'indirizzo dell'abitazione della protagonista di uno spot televisivo, indirizzo che era liberamente rinvenibile all'interno di un gruppo aperto.
Inoltre sono state ritenute fondate due segnalazioni con cui veniva lamentato che alcuni giornali ed emittenti televisive, a corredo della notizia del decesso di due persone, avevano pubblicato fotografie acquisite direttamente da Facebook, attribuendole erroneamente, per pura omonimia, ai deceduti. L'Autorità ha riscontrato in siffatte pubblicazioni una violazione delle disposizioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e dell'identità personale, essendo state raccolte informazioni non adeguatamente verificate e diffusi dati personali errati (Provvedimenti 6 maggio 2009 [doc. web nn. 1615317 e 1615339]).
In seguito a queste due segnalazioni, il Garante ha inviato una lettera all'Ordine nazionale dei giornalisti e alla Federazione italiana editori giornali richiamando l'attenzione sui rischi dell'uso della rete internet come fonte di informazioni e di dati personali.
Nel quadro delle medesime problematiche è stata esaminata anche la segnalazione di un professore universitario che ha lamentato un trattamento illecito di dati personali in relazione alla diffusione, nel corso di alcune edizioni di un telegiornale, di una sua fotografia associata al nome di uno sconosciuto, proclamatosi su Facebook vincitore al concorso Superenalotto.
L'Ufficio, in considerazione del fatto che l'emittente televisiva ha assicurato di non diffondere  in futuro la fotografia, non ha ritenuto di intervenire con un provvedimento inibitorio (Nota 24 settembre 2009).
Infine, in seguito alla creazione di un gruppo choc contro i bambini down apparso su Facebook in cui appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte il Garante è intervenuto con un comunicato stampa (22 febbraio 2010), invitando i mezzi di informazione che avevano ripreso la foto a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio.

Anche nel 2009 il Garante ha ricevuto diverse segnalazioni e ricorsi concernenti la libera disponibilità degli archivi storici online.
Il Garante ha al riguardo rilevato che la diffusione, sul sito internet di un quotidiano online, di un articolo contenente informazioni su fatti anche molto delicati e piuttosto risalenti nel tempo, parte integrante dell'archivio storico della testata, non integrava un illecito trattamento di dati personali.
L'articolo infatti era riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico, sia con riferimento al tempo della pubblicazione, sia attualmente per ricerche relative alla vicenda in questione.
In altri casi invece il Garante, tenendo conto delle peculiarità del funzionamento della rete, che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti, e in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto che una perenne associazione all'interessato della vicenda stessa può comportare  un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti.
L'Autorità in alcuni provvedimenti ha indicato pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web contenente i dati personali del ricorrente (qual è il suo nominativo) sia sottratta alla diretta individuabilità all'atto della ricerca sui comuni motori di ricerca, pur restando tale pagina inalterata nel contesto dell'archivio e consultabile telematicamente accedendo all'indirizzo web dell'editore (Provv. 25 giugno 2009 [doc. web. n. 1635966], Provv. 8 aprile 2009 [doc. web n. 1617673], Provv. 19 novembre 2009 [doc. web n. 1689109], Provv. 22 dicembre 2009 [doc. web n. 1695208]).
In altri casi, invece, il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento di dati personali effettuato mediante la riproposizione online dell'articolo, in quanto riferito a fatti di persistente interesse pubblico, non ravvisando, pertanto, ragioni per sottrarre l'articolo stesso alla disponibilità dei motori di ricerca.
In particolare, il Garante (Provv. 22 maggio 2009 [doc. web n. 1635938]) ha dichiarato infondato il ricorso di un politico candidato alle elezioni europee, volto ad ottenere il blocco dei dati personali, pubblicati sul sito di un quotidiano online, e relativi alla sua passata attività politica a livello locale e nazionale. Il Garante, infatti, ha ricordato che "rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano (...) di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie, in particolare nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica" (art. 6 del codice di deontologia).

Nel 2009 si è constatata una maggiore sensibilità degli utenti del web, nel vigilare e segnalare all'Autorità la non conformità di siti internet alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Sono infatti pervenute diverse segnalazioni relative sia alle informazioni rese agli interessati, sia alle modalità di acquisizione del consenso mediante l'utilizzo di form online. Spesso, infatti, le informative pubblicate sui siti sono risultate non sufficientemente chiare  e in diversi casi si è riscontrato che la modulistica da compilare per il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati è stata predisposta con formulazioni generiche tese a ricomprendere più finalità, tra loro diverse e spesso incompatibili.
L'Autorità ha quindi proceduto alla verifica della conformità dei trattamenti effettuati e talvolta, d'ufficio, delle modulistiche pubblicate sul web. Le risultanze di tali accertamenti hanno determinato, per l'anno di riferimento, l'emanazione di due provvedimenti contenenti divieto di ulteriore trattamento dei dati e prescrizioni dirette ai titolari del trattamento.
In particolare, a seguito di una segnalazione e al successivo accertamento ispettivo svolto dal Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza in ordine al servizio di biglietteria messo a disposizione su un sito web, è risultato che veniva effettuata la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità e veniva richiesto un unico consenso indicato come obbligatorio ai fini della registrazione. Il medesimo consenso veniva inoltre richiesto anche con riguardo ai trattamenti effettuati per adempiere  alle obbligazioni contrattuali.
Al riguardo con provvedimento del 5 marzo 2009 [doc. web n. 1615731], l'Autorità ha essenzialmente ribadito che il titolare del trattamento può prescindere dal consenso per i trattamenti effettuati per eseguire contratti di cui è parte l'interessato (art. 24, comma 1, lett. b ), del Codice); il consenso, invece, deve essere specificamente acquisito relativamente ai trattamenti per finalità di profilazione e marketing (art. 23, comma 3 del Codice).
Il Garante, nel suddetto provvedimento, in particolare ha prescritto l'adozione di alcune modifiche al modello per la manifestazione del consenso del trattamento dei dati, affinché quest'ultimo possa essere prestato dagli interessati distintamente per ciascuna diversa finalità perseguita.
Inoltre, si segnala che da accertamenti di carattere ispettivo, è risultato che una società fornitrice di energia raccoglieva, conservava e elaborava dati personali dei clienti in relazione a diverse finalità, tra le quali la realizzazione di attività di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, l'analisi delle abitudini e scelte di consumo, nonché l'invio di materiale pubblicitario, anche da parte di terzi, richiedendo, però, un unico consenso.
Quindi con provvedimento del 16 dicembre 2009 [doc. web n. 1688999], accertati l'illiceità e il carattere sistematico del trattamento dei dati personali effettuato dalla società, i l Garante ha vietato l'ulteriore trattamento risultato illecito, e stabilito un termine per documentare l'avvenuta modifica del modello di raccolta del consenso.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti,
avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 



Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



19/03/2024 @ 09:36:24
script eseguito in 66 ms