Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Mediazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)Mediazione civile

Su Iusreporter.it e' in corso la pubblicazione della Guida breve gratuita sul decreto legislativo 28/2010 che introduce e regola la mediazione in materia civile e commerciale

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

www.iusreporter.it

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 20/03/2010 @ 15:03:38, in risposte, linkato 2249 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Secondo l'art. 44 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.

Stabilisce l'art. 45 della medesima legge che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la presunzione stabilita nell'articolo medesimo.

L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta (art. 46).

 

Avv. Giuseppe Briganti

marzo 2010

 

Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 16/03/2010 @ 17:48:43, in risposte, linkato 2674 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz)La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 del Codice civile).

Secondo l'art. 406 del Codice civile, il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Avv. Giuseppe Briganti

marzo 2010


Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 12/03/2010 @ 19:13:37, in risposte, linkato 2997 volte)

Secondo l'art. 78-ter della legge 633/1941 sul diritto d'autore:

"1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento".



Avv. Giuseppe Briganti

marzo 2010


Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

 La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

 

GU n. 53 del 5-3-2010

Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010

          

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della
mediazione in materia civile e commerciale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
    a) mediazione: l'attivita', comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu'  soggetti  sia
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa; 
    b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.  
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica .». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  19
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato ''Registro'', vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio
          2008. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  23  luglio
          2004, n. 222 reca: «Regolamento recante  la  determinazione
          dei criteri e delle  modalita'  di  iscrizione  nonche'  di
          tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
          all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.». 

        
      
          

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 2 
 
 
                 Controversie oggetto di mediazione 
 
  1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di
una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 3 
 
 
              Disciplina applicabile e forma degli atti 
 
  1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento
dell'organismo scelto dalle parti. 
  2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina
del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita'  e  l'idoneita'  al
corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 
  3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a
formalita'. 
  4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche
previste dal regolamento dell'organismo. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 4 
 
 
                       Accesso alla mediazione 
 
  1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un  organismo.  In  caso  di  piu'  domande  relative   alla   stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il
quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il  tempo
della  domanda  si  ha  riguardo  alla  data  della  ricezione  della
comunicazione. 
  2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le
ragioni della pretesa. 
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto  a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa  la  parte  della
facolta' di chiedere la mediazione. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 5 
 
 
                    Condizione di procedibilita' 
                     e rapporti con il processo 
 
  1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  ad  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla
circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita'  medica  e  da
diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'  tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a  procedere  alla
mediazione.  L'invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa.  Se  le
parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. 
  3. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
  4. I commi 1 e 2 non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione; 
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
    c)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
    d) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
  5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto  ovvero  l'atto  costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione  e  il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il  giudice  o  l'arbitro  fissa  la
successiva  udienza  quando  la  mediazione   o   il   tentativo   di
conciliazione  sono  iniziati,  ma  non  conclusi.  La   domanda   e'
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza,  davanti  ad  un  altro  organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le  parti  possono  concordare,  successivamente  al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione  di
un diverso organismo iscritto. 
  6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di
mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la  domanda  di  mediazione  impedisce
altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo  termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179  reca:
          «Istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,
          sistema  di  indennizzo  e  fondo   di   garanzia   per   i
          risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27,
          commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  128-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.): 
              «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.  I
          soggetti di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti ai sensi del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e  140-bis
          del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206  (Codice
          del consumo, a norma  dell'art.  7  della legge  29  luglio
          2003, n. 229.): 
              «Art. 37 (Azione  inibitoria).  -  1.  Le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, di cui  all'art.  137,  le
          associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
          convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
          professionisti   che   utilizzano,   o   che   raccomandano
          l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
          al giudice competente che inibisca l'uso  delle  condizioni
          di cui sia accertata l'abusivita'  ai  sensi  del  presente
          titolo. 
              2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando  ricorrono
          giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
          seguenti del codice di procedura civile. 
              3. Il giudice puo' ordinare che  il  provvedimento  sia
          pubblicato in uno o piu' giornali,  di  cui  uno  almeno  a
          diffusione nazionale. 
              4. Per quanto non previsto dal presente articolo,  alle
          azioni  inibitorie  esercitate   dalle   associazioni   dei
          consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
          dell'art. 140». 
              «Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          139 sono legittimati nei  casi  ivi  previsti  ad  agire  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori  e  degli
          utenti richiedendo al tribunale: 
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti; 
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 
                c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento  su
          uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale
          nei casi in  cui  la  pubblicita'  del  provvedimento  puo'
          contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle
          violazioni accertate. 
              2. Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
          soggetti di cui all'art. 139, comma  2,  possono  attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
          comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          nonche'    agli    altri    organismi    di    composizione
          extragiudiziale per la composizione delle  controversie  in
          materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura  e',
          in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 
              3. Il processo verbale di  conciliazione,  sottoscritto
          dalle  parti  e  dal   rappresentante   dell'organismo   di
          composizione  extragiudiziale  adito,  e'  depositato   per
          l'omologazione nella cancelleria del  tribunale  del  luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 
              4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
          la regolarita' formale del processo  verbale,  lo  dichiara
          esecutivo  con  decreto.  Il   verbale   di   conciliazione
          omologato costituisce titolo esecutivo. 
              5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'  essere
          proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla
          data in cui le associazioni abbiano richiesto  al  soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, la cessazione del  comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
              6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
          comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato
          chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
          procedura di conciliazione di cui al comma  2  senza  alcun
          pregiudizio per l'azione  giudiziale  da  avviarsi  o  gia'
          avviata.  La  favorevole  conclusione,  anche  nella   fase
          esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
          ai fini della cessazione della materia del contendere. 
              7. Con il provvedimento che definisce  il  giudizio  di
          cui  al  comma  1  il  giudice   fissa   un   termine   per
          l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su  domanda
          della parte che ha agito in giudizio, dispone, in  caso  di
          inadempimento, il pagamento di una somma di denaro  da  516
          euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno  di
          ritardo rapportati alla gravita'  del  fatto.  In  caso  di
          inadempimento degli  obblighi  risultanti  dal  verbale  di
          conciliazione di cui al comma 3 le parti possono  adire  il
          tribunale  con  procedimento   in   camera   di   consiglio
          affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
          delle dette somme di denaro.  Tali  somme  di  denaro  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze al  fondo  da  istituire  nell'ambito  di  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   per   finanziare
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di  urgenza,
          l'azione inibitoria si svolge a  norma  degli  articoli  da
          669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 
              9. Fatte salve  le  norme  sulla  litispendenza,  sulla
          continenza,  sulla  connessione  e   sulla   riunione   dei
          procedimenti, le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non  precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali   dei
          consumatori   che   siano   danneggiati   dalle    medesime
          violazioni. 
              10. Per le associazioni di cui  all'art.  139  l'azione
          inibitoria prevista dall'art. 37  in  materia  di  clausole
          vessatorie nei contratti stipulati con  i  consumatori,  si
          esercita ai sensi del presente articolo. 
              11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del  giudice
          amministrativo in materia  di  servizi  pubblici  ai  sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              12.  Restano  salve  le   procedure   conciliative   di
          competenza   dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della  legge  31
          luglio 1997, n. 249.». 
              «Art. 140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al comma 2 sono tutelabili  anche  attraverso  l'azione  di
          classe, secondo le previsioni del presente articolo. A  tal
          fine  ciascun  componente  della  classe,  anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire per l'accertamento della  responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
              2. L'azione tutela: 
                a)  i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione identica,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
                b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
          di un  determinato  prodotto  nei  confronti  del  relativo
          produttore, anche a  prescindere  da  un  diretto  rapporto
          contrattuale; 
                c) i diritti  identici  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore.  L'adesione  comporta
          rinuncia  a  ogni  azione   restitutoria   o   risarcitoria
          individuale  fondata  sul  medesimo  titolo,  salvo  quanto
          previsto dal comma  15.  L'atto  di  adesione,  contenente,
          oltre  all'elezione  di  domicilio,   l'indicazione   degli
          elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la
          relativa  documentazione  probatoria,  e'   depositato   in
          cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui  al
          comma 9, lettera b).  Gli  effetti  sulla  prescrizione  ai
          sensi  degli  articoli  2943  e  2945  del  codice   civile
          decorrono dalla notificazione della domanda e,  per  coloro
          che hanno aderito successivamente, dal  deposito  dell'atto
          di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non ravvisa l'identita' dei diritti individuali  tutelabili
          ai sensi del comma 2,  nonche'  quando  il  proponente  non
          appare in grado di curare adeguatamente  l'interesse  della
          classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice  di
          procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'  a
          cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
                a) definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
                b) fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
          105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza di condanna con cui liquida,  ai  sensi  dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il  criterio
          omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.  In
          caso di accoglimento di un'azione di  classe  proposta  nei
          confronti di gestori di  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          utilita', il tribunale tiene conto di  quanto  riconosciuto
          in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati  nelle
          relative  carte  dei  servizi  eventualmente  emanate.   La
          sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
          pubblicazione. I pagamenti delle  somme  dovute  effettuati
          durante  tale  periodo  sono  esenti  da  ogni  diritto   e
          incremento, anche per gli accessori di legge maturati  dopo
          la pubblicazione della sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'art. 283 del  codice  di  procedura  civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  667  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art.  667  (Mutamento  del  rito).  -  Pronunciati   i
          provvedimenti  previsti  dagli  articoli  665  e  666,   il
          giudizio prosegue nelle forme  del  rito  speciale,  previa
          ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  703  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 703 (Domande di reintegrazione e di  manutenzione
          nel  possesso).  -  Le  domande  di  reintegrazione  e   di
          manutenzione nel possesso  si  propongono  con  ricorso  al
          giudice competente a norma dell'art. 21. 
              Il giudice provvede ai sensi degli articoli  669-bis  e
          seguenti, in quanto compatibili. 
              L'ordinanza che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
          reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies. 
              Se richiesto da  una  delle  parti,  entro  il  termine
          perentorio   di   sessanta    giorni    decorrente    dalla
          comunicazione del provvedimento che ha deciso  sul  reclamo
          ovvero, in difetto,  del  provvedimento  di  cui  al  terzo
          comma, il giudice fissa dinanzi  a  se'  l'udienza  per  la
          prosecuzione del giudizio  di  merito.  Si  applica  l'art.
          669-novies, terzo comma.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 6 
 
 
                               Durata 
 
  1. Il procedimento di mediazione ha  una  durata  non  superiore  a
quattro mesi. 
  2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del
quinto periodo del  comma  1  dell'articolo  5,  non  e'  soggetto  a
sospensione feriale. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 7 
 
 
            Effetti sulla ragionevole durata del processo 
 
  1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio
disposto dal giudice ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  non  si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89. 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24  marzo
          2001, n. 89 (Previsione di  equa  riparazione  in  caso  di
          violazione del termine ragionevole del processo e  modifica
          dell'art. 375 del codice di procedura civile.): 
              «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione).  -  1.  Chi  ha
          subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
          di violazione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
          ai sensi della legge  4  agosto  1955,  n.  848,  sotto  il
          profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
          all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha  diritto  ad
          una equa riparazione. 
              2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
          complessita' del caso  e,  in  relazione  alla  stessa,  il
          comportamento delle parti e del giudice  del  procedimento,
          nonche'  quello  di  ogni  altra   autorita'   chiamata   a
          concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 
              3.  Il  giudice  determina  la  riparazione   a   norma
          dell'art.   2056   del   codice   civile,   osservando   le
          disposizioni seguenti: 
                a) rileva solamente il danno  riferibile  al  periodo
          eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; 
                b) il danno non patrimoniale e' riparato,  oltre  che
          con il pagamento di una somma di denaro,  anche  attraverso
          adeguate   forme   di   pubblicita'   della   dichiarazione
          dell'avvenuta violazione.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 8 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il
responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni  dal  deposito  della
domanda. La domanda e la data  del  primo  incontro  sono  comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie  che  richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'
mediatori ausiliari. 
  2. Il procedimento  si  svolge  senza  formalita'  presso  la  sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di
procedura dell'organismo. 
  3. Il mediatore  si  adopera  affinche'  le  parti  raggiungano  un
accordo amichevole di definizione della controversia. 
  4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo  periodo,
il mediatore puo'  avvalersi  di  esperti  iscritti  negli  albi  dei
consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti. 
  5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  al
procedimento di mediazione il  giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  116  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice  deve
          valutare le prove secondo il  suo  prudente  apprezzamento,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
              Il giudice  puo'  desumere  argomenti  di  prova  dalle
          risposte che le  parti  gli  danno  a  norma  dell'articolo
          seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a  consentire  le
          ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
          delle parti stesse nel processo.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 9 
 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di  mediazione
e' tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  alle  dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 10 
 
 
              Inutilizzabilita' e segreto professionale 
 
  1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della
parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  e'  ammessa
prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 
  2. Il mediatore non puo' essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto
delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le
garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  103  e  200  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
          ispezioni e le perquisizioni  negli  uffici  dei  difensori
          sono consentite solo: 
                a)  quando  essi  o  altre   persone   che   svolgono
          stabilmente attivita' nello stesso ufficio  sono  imputati,
          limitatamente ai  fini  dell'accertamento  del  reato  loro
          attribuito; 
                b) per rilevare tracce o altri effetti materiali  del
          reato  o  per  ricercare  cose  o  persone   specificamente
          predeterminate. 
              2. Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati
          autorizzati e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,
          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
          sequestro di carte o documenti relativi  all'oggetto  della
          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 
              3.  Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,   una
          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 
              4. Alle ispezioni, alle perquisizioni  e  ai  sequestri
          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
          ovvero, nel corso delle indagini preliminari,  il  pubblico
          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione
          del giudice. 
              5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa  a
          conversazioni  o   comunicazioni   dei   difensori,   degli
          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
          al procedimento, dei consulenti tecnici e  loro  ausiliari,
          ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 
              6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di  controllo
          della corrispondenza tra l'imputato e il proprio  difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di
          ritenere che si tratti di corpo del reato. 
              7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
          risultati  delle   ispezioni,   perquisizioni,   sequestri,
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere utilizzati.». 
              «Art. 200 (Segreto professionale).  -  1.  Non  possono
          essere obbligati a deporre su quanto hanno  conosciuto  per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i casi in cui hanno l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
          giudiziaria: 
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 
                b)   gli   avvocati,   gli   investigatori    privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
                c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i   farmacisti,   le
          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione
          sanitaria; 
                d) gli esercenti altri uffici o professioni ai  quali
          la legge riconosce la facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale. 
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 11 
 
 
                            Conciliazione 
 
  1. Se e'  raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13. 
  2. La proposta  di  conciliazione  e'  comunicata  alle  parti  per
iscritto. Le parti fanno pervenire  al  mediatore,  per  iscritto  ed
entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto  della  proposta.  In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si  ha  per  rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'  contenere
alcun  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  o  alle   informazioni
acquisite nel corso del procedimento. 
  3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono  alla  proposta  del  mediatore,  si  forma
processo verbale che deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo  le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la  sottoscrizione  del  processo  verbale  deve  essere
autenticata da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo
raggiunto,  anche  a  seguito  della  proposta,  puo'  prevedere   il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
  4. Se la conciliazione non  riesce,  il  mediatore  forma  processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e'  sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale  certifica  l'autografia  della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello  stesso  verbale,  il  mediatore   da'   atto   della   mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 
  5.  Il  processo  verbale  e'  depositato  presso   la   segreteria
dell'organismo e di esso  e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedono. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: 
              «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si  devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 
                1) i contratti che  trasferiscono  la  proprieta'  di
          beni immobili; 
                2) i contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto  di  superficie,  i  diritti   del   concedente   e
          dell'enfiteuta; 
                3) i contratti che  costituiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                4)  i  contratti  che  costituiscono   o   modificano
          servitu' prediali, il diritto di uso sopra  beni  immobili,
          il diritto di abitazione; 
                5)  gli  atti  tra  vivi  di  rinunzia   ai   diritti
          menzionati nei numeri precedenti; 
                6)  i  provvedimenti  con  i  quali   nell'esecuzione
          forzata si trasferiscono la proprieta' di beni  immobili  o
          altri diritti reali  immobiliari,  eccettuato  il  caso  di
          vendita seguita nel processo di liberazione degli  immobili
          dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 
                7) gli atti e le sentenze di affrancazione del  fondo
          enfiteutico; 
                8) i contratti di  locazione  di  beni  immobili  che
          hanno durata superiore a nove anni; 
                9) gli atti e le sentenze da cui risulta  liberazione
          o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni; 
                10) i contratti di societa' e di associazione  con  i
          quali si conferisce il godimento  di  beni  immobili  o  di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa' o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata; 
                11) gli atti di costituzione dei consorzi  che  hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente; 
                12) i contratti di anticresi; 
                13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                14) le  sentenze  che  operano  la  costituzione,  il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 12 
 
 
                  Efficacia esecutiva ed esecuzione 
 
  1. Il verbale  di  accordo,  il  cui  contenuto  non  e'  contrario
all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di
parte e previo accertamento  anche  della  regolarita'  formale,  con
decreto del presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui  all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2008,  il  verbale  e'  omologato  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
  2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

        
                    Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  direttiva
          2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
          in materia civile e commerciale): 
              «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1.  Ai  fini
          della presente direttiva per controversia  transfrontaliera
          si intende una controversia in cui almeno una  delle  parti
          e' domiciliata o risiede abitualmente in uno  Stato  membro
          diverso da quello di qualsiasi altra  parte  alla  data  in
          cui: 
                a) le parti concordano di ricorrere  alla  mediazione
          dopo il sorgere della controversia; 
                b) il ricorso  alla  mediazione  e'  ordinato  da  un
          organo giurisdizionale; 
                c) l'obbligo di ricorrere  alla  mediazione  sorge  a
          norma del diritto nazionale; 
              o 
                d) ai fini dell'art. 5, un  invito  e'  rivolto  alle
          parti. 
              2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
          8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una
          controversia  in  cui  un  procedimento  giudiziario  o  di
          arbitrato risultante da una  mediazione  tra  le  parti  e'
          avviato in uno Stato membro diverso da  quello  in  cui  le
          parti erano domiciliate  o  risiedevano  abitualmente  alla
          data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 
              3. Ai fini  dei  paragrafi  1  e  2,  il  domicilio  e'
          stabilito  in  conformita'  degli  articoli  59  e  60  del
          regolamento (CE) n. 44/2001.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 13 
 
 
                          Spese processuali 
 
  1. Quando il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la
ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha
rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4. 
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente. 
  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. 

        
                    Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
          di procedura civile: 
              «Art.  92  (Condanna  alle  spese  per  singoli   atti.
          Compensazione delle spese). - Il giudice,  nel  pronunciare
          la condanna di cui all'articolo precedente, puo'  escludere
          la  ripetizione   delle   spese   sostenute   dalla   parte
          vincitrice, se le ritiene eccessive o  superflue;  e  puo',
          indipendentemente dalla soccombenza, condannare  una  parte
          al rimborso delle spese, anche  non  ripetibili,  che,  per
          trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
          all'altra parte. 
              Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
          ed  eccezionali  ragioni,  esplicitamente  indicati   nella
          motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
          intero, le spese tra le parti.». 
              Se le parti si sono conciliate, le spese  si  intendono
          compensate, salvo che le parti stesse abbiano  diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.». 
              «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta  che
          la parte soccombente ha agito o resistito in  giudizio  con
          mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza  dell'altra
          parte, la condanna, oltre che alle spese,  al  risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'art. 91, il giudice, anche  d'ufficio,  puo'  altresi'
          condannare la parte  soccombente  al  pagamento,  a  favore
          della   controparte,   di   una    somma    equitativamente
          determinata.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 14 
 
 
                       Obblighi del mediatore 
 
  1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di
percepire compensi direttamente dalle parti. 
  2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'  designato,
una dichiarazione di imparzialita' secondo le  formule  previste  dal
regolamento di procedura applicabile, nonche' gli  ulteriori  impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
    b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle  ragioni
di possibile pregiudizio all'imparzialita'  nello  svolgimento  della
mediazione; 
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative; 
    d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa
del responsabile dell'organismo. 
  3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua
la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 15 
 
 
                  Mediazione nell'azione di classe 
 
  1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo
140-bis del codice del consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto
anche nei confronti  degli  aderenti  che  vi  abbiano  espressamente
consentito. 

        
                    Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art.  140-bis  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5. 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 16 
 
 
                       Organismi di mediazione 
                  e registro. Elenco dei formatori 
 
  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la
sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di
separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che
richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali
decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento
di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva
variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto
stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei
dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle
indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti  privati,
proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo  17.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della  giustizia  valuta
l'idoneita' del regolamento. 
  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della
giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la  mediazione.  Il  decreto
stabilisce  i  criteri  per  l'iscrizione,  la   sospensione   e   la
cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   per   lo    svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
di cui al presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
qualificazione professionale. 
  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,
presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

        
                    Note all'art. 16: 
              - Per il  decreto  del  Ministero  della  giustizia  23
          luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1. 
              Il decreto 23 luglio 2004, n.  223  reca:  (Regolamento
          recante  approvazione  delle  indennita'   spettanti   agli
          organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del  D.Lgs.
          17 gennaio 2003, n. 5). 
              - Si riporta il testo dell'art. 141 del citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art.   141   (Composizione    extragiudiziale    delle
          controversie).  -  1.  Nei  rapporti  tra   consumatore   e
          professionista,  le  parti  possono  avviare  procedure  di
          composizione  extragiudiziale  per  la  risoluzione   delle
          controversie  in  materia  di   consumo,   anche   in   via
          telematica. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          il Ministro della giustizia,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, detta  le  disposizioni  per  la  formazione
          dell'elenco degli organi  di  composizione  extragiudiziale
          delle controversie in materia di consumo che si  conformano
          ai   principi   della   raccomandazione   98/257/CE   della
          Commissione, del 30  marzo  1998,  riguardante  i  principi
          applicabili agli organi  responsabili  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
          della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del  4
          aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
          extragiudiziali   che    partecipano    alla    risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia  di  consumo.
          Il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero  della  giustizia,  comunica   alla   Commissione
          europea  gli  organismi  di  cui  al  predetto  elenco   ed
          assicura,  altresi',  gli  ulteriori  adempimenti  connessi
          all'attuazione della risoluzione del Consiglio  dell'Unione
          europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad  una
          rete comunitaria di organi  nazionali  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 
              3. In ogni caso, si considerano organi di  composizione
          extragiudiziale delle controversie ai  sensi  del  comma  2
          quelli costituiti ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite   nei
          contratti dei consumatori aventi ad oggetto il  ricorso  ad
          organi che  si  conformano  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              5. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun
          caso del diritto di adire il giudice  competente  qualunque
          sia    l'esito    della    procedura    di     composizione
          extragiudiziale.». 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 17 
 
 
               Risorse, regime tributario e indennita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal  presente
articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita'
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b),  del  decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi  3  e  4  dell'articolo  7  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127. 
  2.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di  registro  entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti  l'imposta  e'  dovuta
per la parte eccedente. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono
determinati: 
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
    b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
    c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennita'   dovute,   non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della
mediazione; 
    d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1. 
  5. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  all'organismo  non  e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni
per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine
la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione  puo'  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore,
nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',  se  l'organismo  lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato. 
  6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la  determinazione,
con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,  delle  indennita'
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il  costo
dell'attivita'  prestata  a  favore  dei  soggetti   aventi   diritto
all'esonero. 
  7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  Nazionale
di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
  8. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,   lettera   b)   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  che,  a  tale
fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui  ai  commi  2  e  3  ed  in  caso  si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  8,
resta  acquisito  all'entrata  l'ulteriore   importo   necessario   a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere  sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. 

        
                    Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato  «Registro»,  vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
          legge 16 settembre 2008,  n.  143  (Interventi  urgenti  in
          materia   di   funzionalita'   del   sistema   giudiziario)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). 
              1 - 6 (Omissis); 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis - 10 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7,  commi  3  e  4  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
          luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,
          comma 23, del decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  nonche'
          dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del   2008,   e
          successive modificazioni, in  materia  di  Fondo  unico  di
          giustizia.): 
              «Art. 7 (Destinazioni al Ministero  dell'interno  e  al
          Ministero della giustizia). 
              1-2 (Omissis); 
              3. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 1  sono  altresi'  determinate  le
          quote del Fondo unico giustizia da destinare  al  Ministero
          della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera  b),
          della legge n. 181 del 2008, per la  conseguente  immediata
          riassegnazione, da effettuarsi  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Il Ministro della giustizia, con propri  decreti  da
          comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
          l'Ufficio centrale del bilancio,  nonche'  alle  competenti
          Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  provvede
          alla ripartizione delle somme confluite nel fondo  previsto
          dalla legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  tra  le  unita'
          previsionali di base  interessate  del  medesimo  stato  di
          previsione, secondo le utilizzazioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 7, lettera b), della  legge  n.  181  del  2008,  con
          particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
          degli uffici giudiziari. 
              5 - (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  76,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia. (Testo A): 
              «Art. 76  (Condizioni  per  l'ammissione).  -  1.  Puo'
          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro
          10.628,16. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel  medesimo
          periodo  da  ogni  componente  della   famiglia,   compreso
          l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito  si
          ritiene superiore ai limiti previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice  penale  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto.». 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 18 
 
 
                    Organismi presso i tribunali 
 
  1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16. 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 19 
 
 
       Organismi presso i consigli degli ordini professionali 
                   e presso le camere di commercio 
 
  1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le
materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono
iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. 

        
                    Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.): 
              «Art. 2 (Compiti e funzioni). 
              1-3 (Omissis); 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5-9 (Omissis).». 

        
      
          

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA

                               Art. 20 
 
 
                          Credito d'imposta 
 
  1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti  abilitati
a svolgere il procedimento di  mediazione  presso  gli  organismi  e'
riconosciuto, in  caso  di  successo  della  mediazione,  un  credito
d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino  a  concorrenza  di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi  2  e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il  credito  d'imposta  e'
ridotto della meta'. 
  2. A decorrere dall'anno  2011,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  e'  determinato
l'ammontare delle risorse a  valere  sulla  quota  del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera   b),   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  destinato  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  concessione  del
credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell'anno precedente. Con  il  medesimo  decreto  e'  individuato  il
credito d'imposta effettivamente spettante in  relazione  all'importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato  l'importo
del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine  indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via  telematica,
all'Agenzia delle entrate  l'elenco  dei  beneficiari  e  i  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di  decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere  dalla
data di ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche', da  parte  delle  persone  fisiche  non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro  autonomo,  in  diminuzione
delle imposte sui redditi. Il  credito  d'imposta  non  da'  luogo  a
rimborso e non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  delle  minori  entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare
delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». 

        
                    Note all'art. 20: 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,  vedi
          note all'art. 17. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai  sensi  dell'art.  3  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui  al  secondo
          comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
          il versamento presso la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) (abrogato); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto  delle  imprese,  istituita  con  D.L.  30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis (abrogato).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi.): 
              «Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi).  -  1.  Gli
          interessi passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono
          deducibili per la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.». 
              «Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti  del
          reddito d'impresa). 
              1-4 (omissis); 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6-9 (omissis).». 

        
      
          

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA

                               Art. 21 
 
 
                      Informazioni al pubblico 
 
  1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. 

        
                    Note all'art. 21: 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  reca:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 22 
 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
  scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno
2009, n. 69;». 

        
                    Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo  (Attuazione  della  direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione.): 
              «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni  contenute
          nel presente decreto  si  applicano  ai  soggetti  indicati
          negli articoli 11, 12, 13 e 14. 
              2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,
          fatta eccezione  per  gli  obblighi  di  identificazione  e
          registrazione indicati nel Titolo  II,  Capi  I  e  II,  si
          applicano altresi': 
                a) alle societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari; 
                b)   alle   societa'   di   gestione   dei    mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari; 
                c)  alle  societa'  di  gestione   dei   servizi   di
          liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; 
                d)  alle  societa'  di  gestione   dei   sistemi   di
          compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in  strumenti
          finanziari; 
                e) alle seguenti attivita', il  cui  esercizio  resta
          subordinato al  possesso  di  licenze,  da  autorizzazioni,
          iscrizioni in  albi  o  registri,  ovvero  alla  preventiva
          dichiarazione  di  inizio   di   attivita'   specificamente
          richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 
                  1)    commercio,    comprese    l'esportazione    e
          l'importazione, di  oro  per  finalita'  industriali  o  di
          investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione  di
          cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                  2) fabbricazione, mediazione e commercio,  comprese
          l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il
          quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 
                  3) fabbricazione di oggetti preziosi  da  parte  di
          imprese  artigiane,  all'iscrizione  nel   registro   degli
          assegnatari dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                  4)  commercio  di  cose   antiche   di   cui   alla
          dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; 
                  5) esercizio di case d'asta o galleria  d'arte  per
          il quale e' prevista alla licenza  prevista  dall'art.  115
          del TULPS; 
                f) alle succursali  italiane  dei  soggetti  indicati
          nelle lettere precedenti aventi sede legale  in  uno  stato
          estero; 
                g) agli uffici della pubblica amministrazione. 
                5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della  legge
          18 giugno 2009, n. 69.». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 23 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti
obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,
nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione
relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto. 

        
                    Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  409  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                1) rapporti di lavoro subordinato privato,  anche  se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                2) rapporti di mezzadria, di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
                4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
                5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 24 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it. Consultazione gratuita, testi senza carattere di ufficialita'
 
 
 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale e' possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.

Aggiornamenti sulla mediazione sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 06/03/2010 @ 14:19:54, in risposte, linkato 2777 volte)

Diritto (Copyright immagine xlucas) Sono protette ai sensi della legge 633/1941 sul diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1).

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Aggiunge l'art. 2 della legge 633/1941 che, in particolare, sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

   

 

Avv. Giuseppe Briganti

marzo 2010


Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 03/03/2010 @ 14:21:48, in diritto*internet, linkato 2329 volte)

Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Come ormai noto, è stato approvato in data primo marzo 2010 il discusso Decreto Romani, ossia, secondo il comunicato del Governo, "un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/65 in materia di esercizio di attività televisiva, il cui obiettivo è creare un quadro moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, anche attraverso una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione".

 

L'art. 4 del provvedimento (non ancora pubblicato in GU) fornisce oggi la seguente definizione di "servizio di media audiovisivo":


"1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto
la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi
al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche . Per
siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del
presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il
lave streaming, la trasmissione televisiva s u Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il
near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
articolo".

 

Sempre secondo il citato art. 4 non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":

 
"- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la
radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di
contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di
interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,
quali, a titolo esemplificativo :
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi
spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo ;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di
fortuna ; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva".

 

Per "fornitore di servizi di media", secondo la disposizione citata, deve intendersi

"la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione ; sono escluse
dalla definizione di 'fornitore di servizi di media' le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi".

 

 

Per segnalazioni e aggiornamenti sul provvedimento, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge


Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Di Admin (del 25/02/2010 @ 19:33:18, in risposte, linkato 3576 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) In base all'articolo 6 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Stabilisce poi l'art. 7 della medesima legge che è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori (art. 10).

Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

Avv. Giuseppe Briganti

 

febbraio 2010

Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Diritto (Copyright immagine woodsy)

Il Tribunale di Milano ha oggi condannato tre dirigenti di Google accusati di diffamazione e violazione della privacy per non avere impedito nel 2006 la pubblicazione su YouTube del video del noto caso Vividown.

Per segnalazioni e aggiornamenti sulla sentenza segui Iusreporter.it su Twitter:

 

Follow iusreporter on Twitter

 

Avv. Giuseppe Briganti

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Il Consiglio dei Ministri (n. 83 del 19/02/2010) ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari

 

Consiglio dei Ministri n.83 del 19/02/2010

19 Febbraio 2010

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

Dopo aver ricordato la figura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la semplificazione normativa, Maurizio Balocchi, recentemente scomparso, il Presidente Berlusconi ha annunciato la nomina, in sua vece del dottor Francesco Belsito. Il Consiglio ha condiviso l'iniziativa.

E' stato avviato l'esame di un disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano ed al quale il Governo annette grande importanza, che contiene disposizioni tese a rafforzare il principio di legalità nella pubblica amministrazione attraverso l'ampliamento del novero delle sentenze di condanna ostative alle candidature ad elezioni amministrative e all'assunzione di cariche negli enti locali, nonché modifiche al codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ed aggravamento delle relative pene. Condividendone impianto e finalità, il Consiglio ha deciso di rendere il provvedimento più incisivo integrandolo con disposizioni che perseguano l'obiettivo di una efficienza sempre maggiore nella pubblica amministrazione e negli enti locali. L'esame del disegno di legge sarà pertanto completato nella prossima riunione.

Il Governo ha esaminato e deciso di presentare un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di missioni internazionali di pace, attualmente all'esame del Senato, che consentirà all'Italia di inviare 130 Carabinieri nell'isola di Haiti con il compito di assistere il Governo locale nell'ambito della missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti, sulla base di una Risoluzione del Consiglio di sicurezza.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta:

- uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il vigente Codice dell'amministrazione digitale, emanato nel 2005, alla luce della rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche che ha reso obsolete alcune definizioni e previsioni normative in esso contenute. Le modifiche organizzative intervenute nelle amministrazioni pubbliche rendono inoltre necessario l'adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici del Governo. Obiettivo principale del provvedimento è modernizzare l'apparato pubblico con l'individuazione e la diffusione dei più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese e fornire risposte sempre più tempestive. Sarà così possibile avvicinare di più la pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini, e, sotto il profilo economico, conseguire un forte recupero di produttività. Sul testo verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari di merito;

su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo:

- un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/60 per disciplinare l'attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurne le conseguenze per i cittadini e sul territorio, nonché per i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Il testo ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari;

su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari;

su proposta del Ministro della salute, Ferruccio Fazio:

- uno schema di disegno di legge che, al fine di consentire una più ampia informazione sugli effetti indesiderati, nonché sulle tipologie e sui materiali usati, istituisce i registri nazionali e regionali degli impianti protesici nel seno. L'obiettivo è fornire un ulteriore strumento di tutela della salute delle persone che fanno ricorso a questo tipo di intervento chirurgico, che recenti statistiche indicano solo in minima parte legato a patologie mediche. Il disegno di legge, sul quale è stato sentito il Garante per la privacy, vieta inoltre il ricorso all'intervento da parte di persone di minore età. Lo schema di disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere;

su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini:

- un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di co-produzione cinematografica fra l'Italia e la Cina.

Sono stati poi approvati due stati d'emergenza per i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato la provincia di Messina e la Calabria nei giorni scorsi. Al fine di completare gli interventi di contrasto ai danni da inquinamento di suoli ed acque in Sicilia, nonchè per le avverse condizioni del gennaio 2009 in Calabria, il Consiglio ha prorogato gli stati d'emergenza già dichiarati a tal fine.

Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha riferito al Consiglio sulle modalità di svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo prossimi. Il Consiglio ne ha preso atto.

Il Ministro Maroni ha altresì presentato al Consiglio l'aggiornamento del Rapporto sui risultati del Governo nella lotta alle mafie.

Il Consiglio ha infine deliberato, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, la conferma del dottor Arturo SEMERARI a Presidente dell'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e la nomina del dottor Tiziano BAGGIO a Presidente dell'UNIRE - Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

Su proposta del Ministro della difesa, Ignazio la Russa, il Consiglio ha altresì deliberato il conferimento dell'incarico di Vicesegretario generale del Ministero al generale di squadra aerea Claudio DEBERTOLIS.

Infine il Consiglio ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 11,45.

Governo Italiano - Comunicati stampa del Consiglio dei Ministri

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.


Aggiornamenti sulla mediazione
sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

 

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Articolo (p)Link   Storico Storico  Stampa Stampa
 
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



19/03/2024 @ 07:55:34
script eseguito in 104 ms