L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Web-TV: la Corte di Giustizia UE dovra' stabilire se il re-streaming di canali televisivi free-to-air e' legittimo
La Corte di Giustizia dell'Unione europea dovrà chiarire se il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle proprie opere, riconosciuto dall'art. 3, par. 1, della direttiva 2001/29/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 68/2003, si estenda o meno all'ipotesi in cui:
- l'autore autorizzi la trasmissione della sua opera da parte di un canale televisivo terrestre free-to-air visibile nel territorio di uno Stato membro o in una sua determinata area geografica
- e una terza parte fornisca un servizio per mezzo del quale gli utenti, che potrebbero legittimamente ricevere il segnale del canale televisivo nelle loro case con un televisore, possono invece accedere al server del fornitore del servizio per vedere in streaming su Internet il canale televisivo.
Le questioni sono state sollevate con riferimento alla vicenda giudiziaria che, nel Regno Unito, vede coinvolto il sito www.tvcatchup.com, il quale offre appunto ai suoi utenti la possibilità di vedere in streaming canali televisivi free-to-air.
Per maggiori informazioni si legga questo articolo (in inglese)
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Il Garante per la privacy comunica (newsletter n. 354 del 23 dicembre 2011) di aver vietato a una società concessionaria di pubblicità l'utilizzo di due banche dati contenenti gli indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone.
La società era stata sottoposta a una ispezione nell'ambito degli accertamenti effettuati dal Garante nel settore delle promozioni tramite posta elettronica.
Dalle verifiche era emerso che, in alcuni casi, la società aveva operato solamente come intermediario tra chi intendeva promuovere i propri prodotti e servizi e i titolari di alcuni database con liste di persone contattabili per finalità pubblicitarie, senza accedere ai dati personali degli interessati.
In altri casi invece la concessionaria di pubblicità aveva operato direttamente su due banche dati esterne, utilizzando così gli indirizzi e gli altri dati personali contenuti ma senza aver però rispettato l'obbligo di informare le persone registrate e richiedere il loro consenso.
La società inoltre non è risultata essere stata neppure designata come responsabile del trattamento dai titolari delle due banche dati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dunque vietato alla società ogni ulteriore trattamento dei dati personali presenti nei due archivi e ha avviato un autonomo procedimento al fine di valutare eventuali sanzioni amministrative per le violazioni commesse.
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Iusreporter.it e guidamediazionecivile.it, curati dall'Avv. Giuseppe Briganti, in occasione del secondo compleanno di www.guidamediazionecivile.it, guida on-line sulla mediazione civile, pubblicheranno su Twitter
"La mediazione civile in 140 caratteri"
Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010
La mini-guida sarà pubblicata da @iusreporter su Twitter a partire dal 6 febbraio 2012 e sarà contraddistinta dall' "etichetta" (hashtag) #irguidamediazione.
Sarà naturalmente possibile interagire in ogni momento con l'Avv. Giuseppe Briganti, autore della guida, tramite Twitter.
I tweet saranno diffusi anche tramite i profili facebook e linkedin dell'autore.
Anche chi non è iscrittto a Twitter potrà seguire la mini-guida collegandosi qui o tramite il box sottostante, che si aggiornerà automaticamente.
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Formatore nei corsi di formazione per mediatori civili e mediatore professionista
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
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Una notizia riguardante la salute di un minore è un dato personale e sensibile relativamente al minore. Essa è parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio.
La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale.
Così Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365:
« [...] 1.A. Ritiene il collegio che la doglianza, in qualche punto ripetitiva, individui, nel nucleo essenziale riassunto riguardante la distinzione tra dato sensibile e dato personale, la necessità di una migliore precisazione dei principi in gioco.
La trama normativa che consente di ricostruire sul piano giuridico la vicenda che ne occupa muove dall'art. 1 del D.Lgs. [196/2003] di cui si tratta.
Esso recita: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". E' di tutta evidenza la ampiezza dell'oggetto della protezione,giacchè l'uso della dizione "dati personali che lo riguardano" fa diventare "personali" tutti i dati che, per l'appunto, quale che ne sia l'origine ontologica, riguardano la persona che rivendica la protezione in questione.
L'art. 4, quindi, nel chiarire i concetti essenziali che strutturano la normativa alla lettera d) qualifica dato personale, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".
Ritiene il collegio che con tale espressione la legge ha inteso individuare ogni circostanza trattabile come dato, ovvero capace di essere raccolta in un archivio per qualsivoglia successivo trattamento, in quanto riferibile ad una persona e capace di consentirne la identificazione.
Infine, e per quanto riguarda la questione oggetto del motivo di ricorso, alla lett. d), l'articolo stesso definisce come dati sensibili, quelli, "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
Da tale previsione il Tribunale di [...] trae la conclusione che il dato relativo alla salute che rileva è quello riferibile alla sola persona del soggetto vittima di una condizione negativa di salute.
Il collegio ritiene siffatta distinzione eccessiva rispetto alla finalità della legge, e dunque arbitraria.
1.a. E' opportuno partire, per risolvere la questione, dalla differenza di regime giuridico attribuita al dato sensibile rispetto al più generico dato personale.
Per il secondo in via di principio va detto che l'interessato, ovvero il soggetto al quale il dato si riferisce e che il dato identifica, ha diritto di ottenere conferma della esistenza o meno "di dati che lo riguardano con l'indicazione dei medesimi, delle finalità e delle modalità del trattamento" art. 7 D.Lgs. del 2003). Ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione che ritiene o la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, ed in ogni caso i dati stessi devono essere trattati in modo lecito e secondo specifiche regole che si possono definire di correttezza. Essi devono essere espliciti, legittimi, esatti, aggiornati, per temi pertinenti, completi , e non eccedenti rispetto alla finalità dichiarata. I dati sono custoditi e controllati anche in relazione alla conoscenza acquisita sulla base del progresso tecnico, alla natura dei medesimi e alle caratteristiche del trattamento, così che si evitino rischi di distruzione, perdita, o diffusione; ed ovviamente, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati stessi è tenuto a risarcirlo anche se non patrimoniale.
I dati personali facenti parte della elencazione di cui alla lettera d) precedentemente citata, ovvero i dati sensibili, ricevono un ulteriore specifico trattamento, anzitutto con l'art. 20 del D.Lgs..
Il principio è quello espresso al numero 1 della norma suddetta, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonchè "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".
La restante parte dell'art. 20 disciplina quindi le specifiche modalità di operazioni eseguibili rispetto a tali dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Conclusione che se ne trae è che la storica esperienza dell'uso discriminante, arbitrario, oppressivo, di dati della persona che per la loro delicatezza, (si pensi a quelli che riguardano opinioni politiche, adesione a partiti, origine razziale, ovvero come dimostra anche la attualità, quelli relativi a specifiche malattie particolarmente invalidanti oppure ad una vita sessuale particolare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Governi, ha fatto prescrivere che qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare debbano essere autorizzati dalla legge.
Quindi la norma si preoccupa, per il caso in cui la legge specifichi la finalità di interesse pubblico che giustifica il trattamento ma non indichi le modalità nè i tipi di dati sensibili ai quali il trattamento si dovrebbe riferire, di stabilire l'intervento del Garante che, caso per caso, determina modi e tempi di particolare protezione. Infine la norma precisa che laddove la legge non prevede il trattamento di uno specifico dato, pur rientrante nella categoria della sensibilità, dovrà allora affidarsi al Garante l'individuazione, previo accertamento dell'interesse pubblico al trattamento stesso, dei modi nei quali esso può essere portato a termine.
1.b. Osserva il collegio che la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacchè sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Al punto che essa, in realtà, rende insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che pure riveste quella posizione culturale, religiosa, politica, oppure di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. Infatti l'art. 26, operante fuori del caso dell'utilizzo del dato sensibile da parte di una Pubblica Amministrazione, precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione del Garante. A dimostrazione che non si tratta solo di un interesse, per quanto fondamentale, del soggetto la cui situazione culturale, politica o sanitaria può essere racchiusa in un dato, ma si tratta invece di un princìpio generale di ordine pubblico delle relazioni tra i soggetti. Sinteticamente,dunque, ritiene il collegio possa dirsi che ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione e l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare, se non addirittura in via ed in misura prevalente. Esistono insomma particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato. In ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento.
Pertanto, che una notizia riguardante la salute di un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente al minore stesso, è fuori questione.
Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio. In definitiva lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso,appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza ed un disagio analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.
Esistono, insomma,a parere del collegio, informazioni che appartengono alla persona non tanto perchè attinenti la fisicità della stessa ma perchè la cultura, nel tempo, ha spinto, all'atto in cui essa individua il patrimonio giuridico della persona, a porre dentro di esso una particolare protezione a fronte della maturata consapevolezza sociale dell' esistenza di un peso meritevole di aiuto. Nel caso che ne occupa si tratta della protezione (prevista dalla L. n 104 del 1992, ma in generale tutte le provvidenze che il sistema giuridico riconosce alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap) che deriva dall'essere legato ad obblighi genitoriali di assistenza verso un ammalato. E', dunque, l'obbligo di assistenza che rende personale un dato che nasce sensibile nella situazione soggettiva di altra persona. E tale dato non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Dunque, e ciò va precisato anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte oltre che per la rilevanza che detta precisazione può rivestire nella soluzione della vicenda, la distinzione fatta dal Tribunale di [...], tra dati meramente personali e dati anche sensibili, certamente corretta sul piano esegetico e sistematico, non trova applicazione nella specie. Giacchè il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al padre lavoratore e pervaso dalla stessa delicatezza culturale, è anche dato sensibile riferibile a questi. La estensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta di una provvidenza quale quella di cui alla Legge n 104 citata, conduce ad una dolorosità ed a rischi di discriminazione sociale che riguardano appunto il genitore, cosicchè il trattamento di tali dati da parte di una PA deve rispondere alle cautele che la legge ha connesso a quei dati.
Conclusivamente deve dirsi che il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che per tale caratteristica necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti [...] ».
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La recente direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che dovrà essere recepita in Italia entro il 13 dicembre 2013, introduce nuove disposizioni che interessano anche i siti web di commercio elettronico B2C.
In particolare, con riguardo agli obblighi di informazione per i contratti a distanza, l'art. 6 della direttiva prevede quanto segue:
« 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
j) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
k) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
m) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
n) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
q) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
r) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
s) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
t) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente a tali direttive.
Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.
9. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista ».
L'articolo 8 della direttiva, con riguardo ai requisiti formali per i contratti a distanza, prevede inoltre quanto segue:
« 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 16, lettera m).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.
10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l'adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva ».
Novità anche con riguardo al diritto di recesso. L'articolo 9 della direttiva stabilisce in proposito, in particolare, che « il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti » dalla direttiva stessa.
In base all'articolo 11 della direttiva, il consumatore che intende esercitare il diritto di recesso deve informare nel termine previsto il professionista della sua decisione di esercitare tale diritto.
A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B della direttiva; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
Il professionista, oltre alle possibilità di cui sopra, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, della direttiva o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole.
L'allegato I, parte A, della direttiva, prevede delle "Istruzioni tipo sul recesso" che possono essere utilizzate dal professionista:
« Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno (1).
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci (2) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio (3).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso (4).
(5)
(6)
Istruzioni per la compilazione:
1. Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:
a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: "della conclusione del contratto.";
b) nel caso di un contratto di vendita: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.";
c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.";
d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.";
e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: "in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene."
2. Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.
3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: "Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica)."
4. Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: "Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente."
5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:
a) Inserire:
- "Ritireremo i beni."; oppure
- "È pregato di rispedire i beni o di consegnarli a noi o a . [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni."
b) Inserire:
- "I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.",
- "I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.",
- Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: "Il costo diretto di . EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico."; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: "Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa . EUR [inserire l'importo].", oppure
- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: "Ritireremo i beni a nostre spese."
c) inserire: "Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni."
6. In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto." »
Leggi il testo completo della direttiva su IRDoc
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Il comunicato del Garante privacy del 20/02/2012:
« Più tutele per chi è iscritto a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie. Da oggi in poi i gestori di questi siti saranno tenuti a fornire agli utenti una specifica "avvertenza", che informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia.
É quanto stabiliscono le "Linee guida" per i siti web dedicati alla salute (che non riguardano comunque i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina) varate dal Garante privacy e pubblicata oggi sulla G.U.
Il ricorso sempre più crescente alla rete da parte di persone che, nell'ambio di siti web, blog, forum, social network si scambiano informazioni, inviano commenti, chiedono consigli o consulenze, presenta, insieme ad un innegabile vantaggio per gli utenti, anche potenziali rischi connessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla loro salute.
In base alle Linee guida del Garante, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica "avvertenza di rischio", il cui scopo sarà quello di richiamare l'attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia. E questo anche alla luce della possibilità che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca generalisti o conosciuti dalla generalità degli utenti Internet e non dai soli iscritti al sito.
L'utente, così avvisato, potrà fare attenzione e decidere in modo più consapevole se inserire o meno dati personali (es. nome, cognome e-mail etc.) che possano rivelare, anche indirettamente, la propria identità o quella di terzi, così come se pubblicare foto o video che consentano di rendere identificabili persone e luoghi. L'utente sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell' "avvertenza di rischio", barrando un'apposita casella.
I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare, aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti, come previsto dal Codice privacy.
Il Garante ha stabilito, infine, che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati solo da personale autorizzato ».
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"La mediazione civile in 140 caratteri" è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall'autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione).
I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell'autore.
Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010.
Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti
L'autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento.
Scarica l'ebook
Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni
Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e mediatore professionista
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
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La recente Comunicazione della Commissione europea "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line" (COM(2011) 942 final dell'11/01/2012) identifica cinque principali ostacoli al mercato unico digitale e un piano d'azione per eliminarli:
- un'offerta di servizi on-line legali e transfrontalieri ancora insufficiente;
- una mancanza d'informazione degli operatori dei servizi on-line e di tutela degli utenti di internet;
- sistemi di pagamento e di consegna inadeguati;
- un numero eccessivo di abusi e di controversie di difficile composizione;
- una diffusione ancora insufficiente delle reti di comunicazione a banda larga e di soluzioni tecnologiche avanzate.
Con riguardo al quarto punto, nella Comunicazione si legge quanto segue:
« I servizi on-line devono continuare a offrire ai consumatori europei la straordinaria possibilità di comunicare e di svolgere più agevolmente le attività economiche nel rispetto della legalità. Le reti sociali e le piattaforme di vendita a distanza o di condivisione di video svolgono ormai un ruolo chiave nella società e nell'economia europee e permettono ai cittadini di essere più attivi, di dare il proprio parere su un bene o un servizio, di informarsi e di esprimersi. Ma i limiti imposti dalla legge vengono talvolta oltrepassati, oltretutto in settori sensibili, come la pedopornografia, le violenze in generale, l'istigazione all'odio razziale, la diffamazione, il terrorismo o anche il gioco illegale on-line e le pratiche criminali che possono esservi associate. Anche le violazioni della proprietà intellettuale sono fonte di preoccupazione.
Nonostante le garanzie che la direttiva sul commercio elettronico offre alle imprese che ospitano o "trasmettono" passivamente contenuti illegali, i prestatori intermedi di internet vivono nell'incertezza giuridica risultante da una frammentazione, all'interno dell'Unione europea, delle norme applicabili e delle pratiche che devono o possono applicare quando vengono a conoscenza di contenuti illegali sui loro siti. Questa frammentazione scoraggia le imprese che desiderano iniziare un'attività on-line o ne intralciano lo sviluppo.
Inoltre internet viene utilizzata come vettore di diffusione di prodotti o servizi che non rispettano i diritti di proprietà intellettuale, contraffatti o pirata. La difesa dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile nelle economie della conoscenza e l'Unione europea lotta strenuamente contro la contraffazione e la pirateria.
In generale, si verifica troppo spesso che le attività illegali non vengano bloccate in modo efficace e che i contenuti illegali non siano ritirati affatto o non abbastanza rapidamente. I cittadini si indignano, ad esempio, di fronte al fatto che talvolta si impieghi troppo tempo a sopprimere perfino contenuti palesemente vietati come i contenuti pedopornografici la cui presenza in rete è un fatto gravissimo. Questo mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nello strumento internet, il che si ripercuote sui servizi in linea come le piattaforme di vendita. Parallelamente, i cittadini a volte lamentano la mancanza di trasparenza o iniziative sbagliate (ad esempio il ritiro di un contenuto legale), sproporzionate o adottate senza tener conto del principio del contraddittorio da parte di alcuni prestatori di servizi in linea.
È dunque necessario rendere più efficaci i meccanismi di eliminazione degli abusi e delle informazioni illegali, in un contesto che garantisca al contempo la certezza del diritto, la proporzionalità delle norme applicabili alle imprese e il rispetto dei diritti fondamentali. I servizi della Commissione europea, nel documento allegato, descrivono dettagliatamente le divergenze interpretative che sono all'origine dei problemi sopra riportati. Di fronte al moltiplicarsi delle norme e della giurisprudenza negli Stati membri, emerge la necessità di predisporre un quadro europeo orizzontale per le procedure di notifica e di intervento.
Parallelamente, la Commissione procederà nel 2012 alla revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale allo scopo di combattere più efficacemente i contenuti illegali secondo modalità che rispettano il mercato interno e i diritti fondamentali migliorando il quadro procedurale civile. La creazione del quadro europeo di notifica e azione non pregiudicherà quest'ultima iniziativa. La collaborazione tra le parti in causa, in particolare tra i prestatori di internet, i soggetti interessati e i servizi di pagamento impegnati nell'Unione europea e negli Stati Uniti, può anch'essa contribuire alla lotta contro i contenuti illegali.
Inoltre, si devono contrastare le pratiche commerciali sleali di alcune imprese, in particolare l'utilizzo di comunicazioni commerciali discutibili o vietate ».
Relativamente alla composizione delle controversie, la Comunicazione afferma:
« D'altro canto, se emerge un problema nel contesto di un acquisto on-line, i consumatori devono avere a disposizione una soluzione rapida e poco onerosa. Le loro incertezze sulle azioni da intraprendere in caso di problemi rimangono un ostacolo fondamentale alla fiducia nei servizi on-line. Fino ad ora il ricorso ai tribunali non ha offerto una soluzione soddisfacente per la composizione delle controversie originate dalle transazioni commerciali on-line, in quanto le modalità giudiziarie classiche di composizione delle controversie comportano costi troppo elevati e tempi troppo lunghi. Occorre dunque potenziare l'efficacia dell'applicazione del diritto in generale e in particolare facilitare la composizione delle controversie on-line. I sistemi alternativi di composizione delle controversie sono strumenti più rapidi e meno onerosi da applicare per consentire uno sviluppo ottimale dei servizi on-line, tuttavia, attualmente sono ancora poco disponibili on-line, poco o mal conosciuti e non coprono tutti i settori. Per ovviare a questa situazione e in linea con l'Atto per il mercato unico, la Commissione ha proposto una direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e un regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno invitati ad adottare rapidamente queste proposte. La Commissione adotterà inoltre prossimamente un'iniziativa legislativa sulla composizione delle controversie tra imprese ».
Leggi il testo integrale della Comunicazione su IRDoc
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Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell'albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita.
Lo ha affermato il Garante privacy nel vietare ad un Comune di diffondere ulteriormente in Internet, oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, i dati personali di una donna contenuti in una deliberazione della Giunta comunale.
Il Comune inoltre, dovrà apportare le necessarie modifiche per mettersi in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti.
Come si legge nella newsletter del Garante, il caso è stato sollevato da una donna che si è rivolta all'Autorità lamentando una illecita diffusione di dati a causa della permanenza sul sito del Comune, oltre i termini di legge, di una delibera di giunta comunale contenente nome e cognome, indirizzo e dispositivo di una sentenza di rigetto di un ricorso presentato contro un accertamento Ici. Informazioni che anche dopo un primo intervento del Garante e nonostante le modifiche apportate dal Comune continuavano ad essere presenti sul sito.
Pur avendo infatti modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti i ricorsi, sostituendo i nominativi dei ricorrenti con degli omissis, la delibera con il nome della donna era sempre reperibile sul sito, determinando così una illecita diffusione di dati non consentita da alcuna norma.
Con separato provvedimento l'Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune una sanzione amministrativa per l'illecito commesso.
Fonte: www.garanteprivacy.it, newsletter n. 356 del 27 marzo 2012
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In un mio articolo del 2008, Avvocato non solo "guerriero": altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale", basato sul contributo di T.D. Barton e J.M. Cooper Preventive Law and Creative Problem solving: Multi-dimensional Lawyering, scrivevo quanto segue, che mi sembra più che mai attuale:
Procedure maggiormente collaborative vanno perciò affermandosi, quali mediazione, conciliazione, arbitrato. Nuove procedure di problem solving di carattere maggiormente partecipativo, più orizzontale, attendono ancora, d'altronde, di essere sviluppate e implementate.
Con il proliferare di siffatti metodi di risoluzione dei conflitti, agli avvocati sono sempre più richieste nuove abilità per poter soddisfare efficacemente le richieste dei clienti:
- migliori doti comunicative
- una comprensione globale dei contesti sociali, relazionali, finanziari ed emozionali dei problemi e delle connessioni tra le persone che influenzano quei contesti
- una miglior percezione dei cambiamenti ambientali e personali idonei a prevenire il ripresentarsi di un problema
- l'abilità di implementare i cambiamenti necessari.
Per l'affermarsi dell'avvocato multidimensionale occorrono sia riforme nelle procedure giudiziarie sia lo sviluppo di tali nuove abilità da parte dei professionisti.
Gli avvocati devono pertanto agire diversamente; e per far ciò, essi devono innanzitutto pensare diversamente. E questo, nell'opinione degli Autori citati, deve essere il punto di partenza: una nuova mentalità per gli avvocati e il pubblico circa le possibilità che offre il diritto per la salvaguardia delle relazioni tra individui e la risoluzione dei problemi.
Per trasformare in realtà la nuova mentalità, agli avvocati è richiesto poi di sviluppare, come accennato, nuove capacità di ascolto, di identificazione degli interessi, di inquadramento e investigazione dei problemi, e di elaborazione di sistemi di soluzioni che possano offrire vantaggi reciproci. Nel momento in cui gli avvocati utilizzeranno tali abilità, nuove strutture evolveranno spontaneamente attorno a esse.
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