Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Di Admin (del 14/09/2009 @ 12:43:13, in risposte, linkato 1922 volte)

Europa (Copyright immagine svilen001) Il regolamento europeo 2201/2003 stabilisce in proposito, in via generale, quanto segue:



"Articolo 21

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta [...]".



"Articolo 22

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto".

 

 

Avv. Giuseppe Briganti

avvbriganti.iusreporter.it


settembre 2009




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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

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Diritto (Copyright immagine woodsy) Art. 473 Cod. pen. (sostituito dalla L. 99/2009)

"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

 



Avv. Giuseppe Briganti
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settembre 2009

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Di Admin (del 07/08/2009 @ 17:14:53, in avvisi, linkato 2065 volte)

Riprenderemo la nostra attività il 31 agosto 2009.

Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it. Vi risponderemo non appena possibile.


Avv. Giuseppe Briganti

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Di Admin (del 25/07/2009 @ 12:00:21, in curriculum vitae, linkato 2481 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) In data 24 luglio 2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha tenuto lezioni presso la Scuola per le professioni legali dell'Università di Urbino (I anno) sui seguenti argomenti:

- introduzione all'informatica giuridica e al diritto dell'informatica

- il processo telematico

- la ricerca giuridica on-line



Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti

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Di Admin (del 21/07/2009 @ 18:42:02, in curriculum vitae, linkato 1983 volte)

Legge (Copyright immagine dynamix) In data 2/07/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua avente ad oggetto

Riforma del processo civile

Relatore: Prof. A. Giussani


Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti

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Di Admin (del 21/07/2009 @ 18:19:53, in curriculum vitae, linkato 3457 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) In data 12/06/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo organizzato in Ancona da Milano Conference e accreditato presso il CNF avente ad oggetto

Recupero crediti: dal contratto al processo esecutivo

Relatore: Avv. Cesare Bruzzone

Programma del Corso

"Le attività preventive: Check-up aziendale e motivi per cui si forma l'insolvenza; Clausole contrattuali di
prevenzione (penale-confirmatoria- penitenziale - risolutive espresse- solve et repete- clausola di risarcimento
onere di recupero-patto di riservato dominio).
Le garanzie del credito: pegno - ipoteca - fideiussione-avallo-lettera di patronage-diritto di ritenzione.
La prevenzione in fase normativa: dlgs 231/2002-ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; legge
182/98-sub fornitura.
Le informazioni ed investigazioni economico - finanziarie: come, dove e quali informazioni raccogliere.
Il credito e il decorso del tempo: Debiti di valore e debiti di valuta; Debiti in valuta estera; Gli interessi; Danni
nelle obbligazioni pecuniarie; La prescrizione; Sospensione ed interruzione; Rinunzia.
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: L'azione surrogatoria; L'azione revocatoria; Il sequestro
conservativo; Diritto di ritenzione.
La cessione del credito, il factoring e le figure affini.
Cessione d'azienda.
Il processo esecutivo: il titolo esecutivo, il precetto, le procedure esecutive individuali
Il pignoramento e l'espropriazione mobiliare presso il debitore, l'espropriazione mobiliare, il pignoramento
presso terzi, le opposizioni".


Curriculum vitae completo Avv. Giuseppe Briganti

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Di Admin (del 16/05/2009 @ 12:10:48, in risposte, linkato 2719 volte)

Europa (Copyright immagine svilen001) Il regolamento europeo 2201/2003, in quanto tale, in linea generale, direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (salvo la Danimarca), stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio i giudici dello Stato membro (art. 3):


"a) nel cui territorio si trova:

- la residenza abituale dei coniugi, o

- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

- la residenza abituale del convenuto [il coniuge 'citato' in giudizio], o

- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

- la residenza abituale dell'attore [il coniuge che dà avvio al giudizio] se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio domicile;

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi".


Ai fini del Regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.


La competenza di cui sopra è esclusiva relativamente al coniuge convenuto che risieda abitualmente in uno Stato membro o di uno Stato membro abbia la cittadinanza o in esso abbia il proprio domicile (art. 6 del Regolamento).



Avv. Giuseppe Briganti
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maggio 2009



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Di Admin (del 16/05/2009 @ 11:31:21, in risposte, linkato 4007 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)

Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 118 e seguenti della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941).

In linea generale, l'art. 118 stabilisce che il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali e particolari previste dalla richiamata legge 633/1941.

Secondo l'art. 119 della legge sul diritto d'autore:

"Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive".

Ai sensi dell'art. 122 della legge, inoltre, il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".

Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.

Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.

Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.

Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;

schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;

lavori di cartografia;

opere drammatico-musicali e sinfoniche.

In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.

Con riguardo al compenso spettante all'autore, l'art. 130 della legge sul diritto d'autore prevede quanto segue:

"Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;

discorsi o conferenze;

opere scientifiche;

lavori di cartografia;

opere musicali o drammatico-musicali;

opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute".


Avv. Giuseppe Briganti
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maggio 2009




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Di Admin (del 08/05/2009 @ 12:41:59, in curriculum vitae, linkato 2029 volte)

Legge (Copyright immagine dynamix) In data 23/04/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua avente ad oggetto

Decisioni mediche e responsabilità penale

Relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra


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Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) L’articolo 7 del decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico stabilisce le informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal soggetto che svolge attività di commercio elettronico ai suoi utenti.

Detto articolo prevede infatti che il prestatore del servizio, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, debba rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio medesimo e alle autorità competenti, le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;

b) il domicilio o la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate (come definite dall’art. 2 del decreto): 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;

h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.

Il prestatore del servizio è tenuto a mantenere aggiornate le informazioni di cui sopra.

Le violazioni degli obblighi di informazione posti dal decreto sul commercio elettronico, appena illustrati, salvo che il fatto costituisca reato (nel qual caso si applicheranno le sanzioni penali), sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro (art. 21 d.lgs. 70/2003). Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it

aprile 2009


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