L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
�
�
Bigamia nel caso di secondo matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano?
Il matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano, anche se non trascritto in Italia, spiega efficacia giuridica nel nostro Paese, in quanto la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa e certificativa.
Si ritiene pertanto configurabile il reato di bigamia (art. 556 codice penale) nei confronti del cittadino italiano, unito in matrimonio avente effetti civili in Italia, il quale abbia contratto all'estero un secondo matrimonio con cittadina straniera, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Uff. Indagini preliminari di Milano, 13 giugno 2007)
E' configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 9743)
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
aprile 2009
Altre risposte in tema di matrimonio
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
In linea generale, l'art. 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), stabilisce in proposito quanto segue:
"1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione".
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
aprile 2009
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
L'art. 650 del Codice penale stabilisce quanto segue:
"Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
[I]. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro".
Avv. Giuseppe Briganti
marzo 2009
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Le novità recentemente introdotte in materia sono circoscritte solo a determinate ipotesi e prevedono limiti temporali precisi.
Stabilisce infatti l'art. 44, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008 ("milleproroghe"), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14 che
i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005
sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.
Avv. Giuseppe Briganti
marzo 2009
Altre risposte in tema di privacy
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Che cos'e' il certificato di capacita' matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 1980?
Secondo l'art. 1 della Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale conclusa a Monaco il 5 settembre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 950/1984),
ciascuno Stato contraente della convenzione si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo previsto,
qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero
e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
marzo 2009
Altre risposte in tema di matrimonio
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Nel numero di gennaio 2009 della rivista "Il civilista" un contributo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo
"Pubblicazione non autorizzata dell'immagine altrui e risarcimento del danno"
Il contributo analizza due questioni rilevanti nel caso di accertata lesione del diritto all'immagine:
la risarcibilità del danno patrimoniale, sotto l'aspetto del c.d. "prezzo del consenso";
la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche ove il fatto non costituisca reato, alla luce in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali
Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), i diritti previsti in favore dell'interessato dall'articolo 7 del Codice possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria (tribunale) o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
(Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.)
L'art. 152 del Codice disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, prevedendo un procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica.
Si tratta, nelle intenzioni del Legislatore, di un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione.
Il procedimento
Secondo quanto disposto dall'art. 152 del Codice, dunque, tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
Per tutte le controversie di cui sopra l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
Se è presentato avverso un provvedimento del Garante, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
La sentenza
Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile,
- accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte,
- prescrive le misure necessarie,
- dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto,
- e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
gennaio 2009
Altre risposte in tema di privacy
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
I gravi motivi che, secondo la legge italiana (art. 111 cod. civ.), possono giustificare la celebrazione del matrimonio per procura in caso di residenza all'estero di uno degli sposi possono essere i più vari, e sono valutati caso per caso dal Tribunale competente.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
Altre risposte sul matrimonio per procura
gennaio 2009
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
La nuova newsletter dello Studio legale Briganti consente di rimanere gratuitamente aggiornati via e-mail sulle novità del sito web dello Studio legale
Con l'invio dei propri dati personali si autorizza espressamente il trattamento dei medesimi così come illustrato nell'Informativa sulla privacy, di cui occorre prendere previa visione
Per ogni chiarimento o richiesta potete sempre rivolgervi al webmaster
Note legali
Leggi con attenzione le istruzioni per l'iscrizione riportate qui sotto!
Iscriviti in 3 semplici passi:
1. Inserisci il tuo indirizzo e-mail nel modulo e clicca sul pulsante
2. Nella finestra che si aprirà, dai conferma inserendo il codice alfanumerico visibile sullo schermo e cliccando poi su "complete..."
3. Una e-mail verrà inviata all'indirizzo indicato (con oggetto: "Studio legale Briganti: conferma la tua iscrizione"). Per attivare l'iscrizione è sufficiente cliccare sul link contenuto nel messaggio.
Comincerai così a ricevere gli aggiornamenti del sito (ogni messaggio avrà come oggetto: "Studio legale Briganti newsletter")
Per cancellare la propria iscrizione è sufficiente cliccare sull'apposito link presente in calce a ogni e-mail ricevuta ("unsubscribe")
Avv. Giuseppe Briganti
Secondo quanto disposto dall'art. 145 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003), i diritti previsti in favore dell'interessato dall'articolo 7 del Codice possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
(Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.)
L'interpello preventivo
L'art. 146 del Codice ("Interpello preventivo") prescrive che, salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare del trattamento dei dati o al responsabile (ai sensi dell'art. 8, comma 1) e sono decorsi i termini previsti dall'articolo ora in esame, di cui appresso, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
In base al secondo comma della disposizione, il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile deve essere fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. Entro detto termine, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile devono darne comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Il contenuto del ricorso
Il ricorso è proposto nei confronti del titolare del trattamento e deve indicare (art. 147):
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, oppure il pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'art. 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'art. 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Il procedimento
Con riguardo al procedimento relativo al ricorso, l'art. 149 del Codice prescrive quanto segue.
Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare del trattamento entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
In caso di adesione spontanea, è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, inoltre, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui sopra è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
In base al successivo art. 150, se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento (art. 150, comma 1).
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto (art. 150, comma 2).
Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
Secondo quanto disposto dall'art. 151, avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'art. 150, comma 2, appena esaminato, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione dinanzi al tribunale con ricorso ai sensi del successivo art. 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sull'opposizione, il tribunale provvede nei modi di cui all'art. 152.
Avv. Giuseppe Briganti
gennaio 2009
Altre risposte in tema di privacy
Risposte
Leggi le altre risposte o proponi un quesito
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità