L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Riprenderemo la nostra attività il 25 agosto 2008.
Per qualsiasi necessità è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it. Vi risponderemo non appena possibile.
Con riguardo specifico al settore dell'abbigliamento, la Corte di Cassazione (sentenza 2648/2006) ha avuto occasione di affermare che integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 del Codice penale la commercializzazione di beni recanti la dicitura “Italy” che pur essendo prodotti da un'impresa italiana su disegno e tessuto italiani siano però confezionati all'estero da maestranze locali.
In questo particolare settore l'Italia gode infatti di una riconosciuta leadership in campo mondiale, dovuta anche alla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, non posseduta invece dalle maestranze straniere.
Sottacere la circostanza di cui sopra nell'etichetta apposta sui capi di abbigliamento, lasciando invece intendere che la produzione sia avvenuta in Italia, non può che avere dunque l'intento, secondo la Corte, di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promuovendone in definitiva l'acquisto.
Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il software è attualmente protetto in Italia dalla legge 633/1941 sul diritto d'autore.
Detta legge infatti, secondo il suo articolo 2, trova applicazione nei confronti di programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Stabilisce l'articolo 12 della legge citata che l'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla medesima legge.
In particolare, salve le eccezioni espressamente previste, i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare (art. 64 bis):
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
Oltre che dei diritti patrimoniali, l'autore è titolare anche del diritto morale d'autore (art. 20).
Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Rileva la materia della proprietà industriale, oggi disciplinata dal Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) nonché la materia del diritto d'autore, regolata dalla legge 633/1941.
Secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice della proprietà industriale, possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico (art. 38).
La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (art. 41). Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.
L'art. 2, primo comma, n. 10, della legge sul diritto d'autore stabilisce che sono comprese nella protezione accordata dalla predetta legge “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. La tutela offerta dal diritto d'autore va oggi ad aggiungersi a quella offerta dal Codice della proprietà industriale (tutela cumulativa).
Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Quali sono i reati che, principalmente, potrebbero interessare un sito adult?
Innanzitutto il reato di “pubblicazioni e spettacoli osceni” (art. 528 Codice penale).
Poi vi sono i ben più gravi reati relativi alla pedopornografia (artt. 600bis e seguenti c.p.) o al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (legge n. 75 del 1958).
La Corte di Cassazione afferma del resto che la vendita di prestazioni sessuali via Internet dietro corrispettivo è idonea ad assumere valore di atto di prostituzione.
Con la conseguenza che può configurarsi il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o ne abbiano consentito lo svolgimento, creando i necessari collegamenti via Internet, o ne abbiano tratto un guadagno (Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2004 n. 25464).
Avv. Giuseppe Briganti
agosto 2008
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Sito web: può essere equiparato alla “stampa”? Non sempre, secondo il Tribunale di Catania
Secondo il Tribunale per il Riesame di Catania (Trib. Catania, V Sez. pen., 30/06/2008), le disposizioni della legge 62/2001 sull'editoria, la quale fornisce la nozione di “prodotto editoriale”, vanno riferite ai soli “giornali on-line” o comunque ai siti qualificabili quale “testata giornalistica” ove l'informazione, quale interesse generale della collettività, è espressione del diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della libertà di espressione sancita al primo comma dell'art. 21 della Costituzione
“ed il fatto che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni a stampa e determinati siti web, ciò non significa che qualsiasi 'pagina web' possa analogicamente fruire delle guarentigie di cui gode 'la stampa cartacea' solo perché Internet è per sua natura veicolo di 'informazioni' (o meglio strumento di comunicazione), giacché non tutti i 'dati' immessi sulla rete hanno di per sé 'natura informativa'”.
Con la conseguenza, prosegue il Tribunale, anche alla luce della ratio legis sottesa alla legge 62/2001 ed a quella sulla stampa, che non può ritenersi, sic et simpliciter, una equiparazione della “diffusione telematica di notizie” alla “stampa”.
Ciò posto, afferma il Tribunale di Catania, le pagine web qualificabili come “forum”, ossia come aree di discussione in seno alle quali qualunque utente è libero di esprimere il proprio pensiero senza necessariamente offrire “informazione”, costituiscono solo una “modalità” (pagina elettronica) di espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita al primo comma dell'art. 21 Cost.
In altre parole, il Tribunale non ritiene che le espressioni contenute nei forum aperti su un sito web costituiscano manifestazione della “libertà di stampa” in conseguenza del mezzo di diffusione utilizzato per veicolare le proprie opinioni e, pertanto, il fondamento della non sequestrabilità della “stampa” ricavabile dai commi 3 e 4 dell'art. 21 Cost. non risulterebbe applicabile in relazione ai forum on-line.
Per maggiori informazioni sulla vicenda e per il testo integrale del provvedimento, leggi questo post su Iusreporter.it
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Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
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In data 30/06/2008 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua avente ad oggetto
Il Codice deontologico forense e le sue norme. In particolare: doveri e diritti nei confronti del cliente (il dovere di dare informazione, il dovere di segretezza e riservatezza, il dovere di fedeltà, il conflitto di interessi, il diritto al compenso)
Relatore: Prof. Avv. Ubaldo Perfetti
L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti, relativamente alle materie di propria competenza, la possibilità di stipulare
una convenzione-base per imprese per il servizio di consulenza e assistenza legale continuativa, con costi contenuti e chiari
Una corretta gestione degli aspetti legali può spesso essere idonea a prevenire, e dunque a scongiurare, l'insorgere di futuri problemi legali.
Attraverso il servizio, l'impresa cliente potrà usufruire, nella sostanza, di un ufficio legale in outsourcing il quale si occuperà di tutte le questioni legali, nei limiti sotto indicati.
La convenzione-base, di durata annuale e rinnovabile, prevede un costo mensile di 200 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese sostenute e documentate, e comprende le seguenti attività:
1) recupero crediti stragiudiziale (non sono compresi eventuali giudizi) (massimo n. 12 pratiche)
2) consulenze legali via e-mail, telefono, Skype, fax o posta (massimo n. 12)
3) redazione lettere (massimo n. 12)
4) redazione contratti e assistenza nella loro stipulazione (massimo n. 6)
5) incontri presso la sede del cliente (massimo n. 6)
6) assistenza stragiudiziale per pratiche amministrative, di risarcimento, rimborsi, opposizioni ecc. (non sono compresi eventuali giudizi) (massimo n. 6 pratiche)
Le attività che richiedono la presenza fisica del professionista sono prestate solo nella provincia di Pesaro-Urbino. Spetterà in ogni caso al professionista il diritto di percepire gli onorari stragiudiziali eventualmente riconosciuti e corrisposti in via bonaria dalla controparte.
Per attività prestate esclusivamente a distanza, il costo della convenzione scende a 150 euro mensili (Iva e Cassa avvocati comprese). Può essere in ogni caso richiesta l'elaborazione di convenzioni personalizzate, a seconda delle esigenze specifiche del singolo cliente.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, maggiori informazioni è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
Altri tipi di convenzione con lo Studio legale
Redazione contratti, statuti, regolamenti, testamenti, accordi di convivenza, transazioni. Valutazione contratti
L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti un puntuale e tempestivo
servizio a distanza di redazione contratti, statuti, regolamenti, testamenti, accordi di convivenza, transazioni
Tramite il servizio, è possibile ottenere in tempi brevi e a costi contenuti la redazione dell'atto richiesto da parte del professionista, con un costo a partire da 60 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese.
Non si tratta di atti “preconfezionati”! Tutti gli atti vengono infatti redatti solo dopo un attento esame del caso da parte del professionista, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dal cliente, al fine di tutelare al meglio i suoi interessi.
Un buon contratto può essere in molti casi idoneo a prevenire, e dunque a scongiurare, l'insorgere di future liti, ed è consigliabile pertanto dedicare alla sua stesura tutta l'attenzione possibile.
Il compenso varia in funzione del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
Il servizio potrà essere prestato comodamente a distanza, principalmente tramite e-mail.
E' possibile altresì richiedere una valutazione su contratti già esistenti, al fine di ottenere un puntuale parere legale sui problemi giuridici cui si potrebbe andare incontro.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, un preventivo gratuito in ordine a tempi e costi del servizio è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
Avv. Giuseppe Briganti
Redazione lettere e atti (diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce)
L'Avvocato Giuseppe Briganti, nel rispetto delle vigenti tariffe professionali e del Codice deontologico forense, mette a disposizione dei suoi clienti un puntuale e tempestivo
servizio a distanza di redazione di lettere e atti
Tramite il servizio, è possibile ottenere in tempi brevi e a costi contenuti
- la redazione di lettere da parte del professionista, atte a soddisfare le varie esigenze del cliente, con un costo a partire da 30 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso delle spese
-
la redazione di atti stragiudiziali da parte del professionista, quali diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce, con un costo a partire da 50 euro (Iva e Cassa avvocati comprese), oltre rimborso spese
Non si tratta di lettere e atti "preconfezionati"! Le lettere e gli atti vengono infatti redatti solo dopo un attento esame del caso da parte del professionista, alla luce di tutte le informazioni e della eventuale documentazione fornite dal cliente, al fine di tutelare al meglio i suoi interessi.
L'invio di lettere, solleciti di pagamento ecc., può, in molti casi, prevenire e dunque scongiurare l'insorgere di future liti, evitando così di rimanere coinvolti in lunghe battaglie legali.
Il compenso varia in funzione del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
Il servizio potrà essere prestato comodamente a distanza, principalmente tramite e-mail.
E' possibile richiedere solo la redazione della lettera, che sarà poi firmata e spedita per raccomandata a.r. direttamente dal cliente, o anche la firma e l'invio della lettera, con raccomandata a.r., da parte dell'avvocato. In tale ultimo caso, il servizio comprende esclusivamente la redazione e l'invio della lettera da parte del professionista. Per ogni ulteriore attività potrà eventualmente essere conferito un nuovo incarico sulla base del preventivo gratuito che sarà redatto a richiesta del cliente.
Spetterà in ogni caso al professionista il diritto di percepire gli onorari stragiudiziali eventualmente riconosciuti e corrisposti in via bonaria dalla controparte, con riguardo alla differenza con il compenso corrisposto dal cliente.
Per richiedere, senza impegno né per l'interessato né per il professionista, un preventivo gratuito in ordine a tempi e costi del servizio è sufficiente contattare lo Studio legale con le modalità e secondo le condizioni previste per il servizio di consulenza e assistenza legale on-line.
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