L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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L'Avv. Giuseppe Briganti dal 2002 si occupa degli aspetti deontologici della professione forense, studiando in particolare quegli aspetti relativi alla "pubblicità informativa" degli avvocati.
Ciò quale autore di pubblicazioni sul tema e quale curatore dell'Osservatorio di Iusreporter.it dedicato alla professione forense.
E' stato altresì fatto oggetto di studio il Comprehensive Law Movement, un vasto movimento sorto negli USA fondato su un approccio al diritto e alla professione legale integrato, umanistico, interdisciplinare, riparativo e terapeutico, il quale si propone di esplorare e sviluppare nuove vie della professione legale.
Sulla base dell'esperienza maturata e delle questioni di notevole interesse suscitate dalle recenti evoluzioni normative, l'Avv. Giuseppe Briganti si rende disponibile, via e-mail, a rispondere ai quesiti dei colleghi avvocati e praticanti sui temi di cui sopra.
Il servizio, prestato con riferimento a quesiti semplici e a situazioni generali, non richiede naturalmente compenso e non comporta l'instaurarsi di un rapporto di consulenza legale.
I quesiti devono essere inviati all'indirizzo e-mail avv.briganti@iusreporter.it.
Per forme di consulenza/assistenza che abbisognano invece di un esame specifico e approfondito di singoli casi, dovranno essere concordati compensi proporzionati all'impegno richiesto, così come previsto dalle vigenti norme deontologiche.
Grazie alla sinergia con altri professionisti qualificati, è altresì possibile richiedere una consulenza a tutto campo sulle più efficaci strategie di legal marketing disponibili oggi per i professionisti, entro i limiti posti dal Codice deontologico forense.
Negli ultimi anni è crescente la spinta verso modi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).
Le ragioni del fenomeno sono varie; la principale è senz'altro la difficoltà dei sistemi istituzionali di amministrazione della giustizia civile di far fronte alla domanda di giustizia.
L'informatica, in particolare, è una materia, oltre che complessa, non di rado poco conosciuta nella aule dei tribunali.
Il ricorso ai modi alternativi di risoluzione delle controversie gestiti dall'Avv. Giuseppe Briganti, nelle materie di propria competenza, e specificamente con riguardo al diritto delle nuove tecnologie informatiche, consente di risolvere rapidamente e con costi ridotti una lite.
Con l'arbitrato irrituale le parti conferiscono all'Avv. Giuseppe Briganti il compito di comporre la controversia tra loro insorta mediante determinazione contrattuale.
La composizione della controversia (lodo contrattuale)
- è vincolante per le parti come un contratto
- è operata dall'arbitro entro breve tempo (90 giorni circa)
- comporta costi ridotti rispetto a una causa innanzi al giudice, in quanto, tra l'altro, le parti non sono obbligate ad avvalersi di un avvocato.
L'avvenuta abrogazione delle disposizioni che prevedevano per i professionisti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime consente inoltre oggi di contenere ancor più i costi dell'arbitrato.
La procedura adottata prevede infatti oggi, considerata anche la sua natura estremamente semplificata, essendo destinata a svolgersi a distanza e solo documentalmente, un compenso per l'arbitro variabile tra i 200 e i 1.500 euro (oltre Iva e CPA) a seconda della complessità della controversia e del suo valore (che non può superare i 25.000 euro).
Presupposto imprescindibile per l'attivazione della procedura è che la controparte accetti di sottoporsi ad essa. Nel caso non sia possibile accordarsi per l'arbitrato, un'alternativa è il parere pro veritate.
Il lodo dell'arbitro irrituale è impugnabile solo in limitate ipotesi e non è idoneo a diventare esecutivo, ma potrà, se necessario, essere posto a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo.
L'arbitro irrituale compone la controversia secondo diritto o secondo equità, a scelta delle parti, tramite una semplice e celere procedura fondata su documenti e tecniche di comunicazione a distanza, disciplinata dal Regolamento per arbitrato irrituale documentale, di seguito riportato, al quale si rimanda per ogni approfondimento.
(in vigore dal primo settembre 2007)
Articolo 1. Natura irrituale dell'arbitrato.
1. Con l'accettazione del presente Regolamento, le parti conferiscono, quale mandatario unico (arbitro irrituale), all'Avvocato Giuseppe Briganti, nato in Urbino il 9 maggio 1972, Ordine degli Avvocati di Urbino, numero di iscrizione all'Albo 182, il mandato di comporre stragiudizialmente la controversia tra loro insorta secondo diritto o secondo equità, in base alla volontà concordemente espressa dalle parti medesime in sede di compromesso. Ai sensi dell'art. 808ter c.p.c., pertanto, le parti stabiliscono che, in deroga all'art. 824bis c.p.c., la controversia sia definita dall'arbitro mediante determinazione contrattuale.
2. L'arbitro irrituale conserva in ogni caso gli stessi poteri dispositivi dei mandanti in ordine alla definizione del rapporto controverso. Il mandato conferito all'arbitro irrituale non postula pertanto necessariamente la stipulazione di una transazione, ma può consistere anche in un mero accertamento, rivolto alla rimozione di uno stato di incertezza tramite operazioni logico-giuridiche spazianti, esemplificativamente, dalla rinunzia al pieno riconoscimento della fondatezza o infondatezza delle pretese di una parte.
3. L'arbitro irrituale è imparziale e favorisce, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
Articolo 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento è applicato se il compromesso o altra convenzione tra le parti ne prevede l'applicazione. L'arbitro irrituale risolve tutte le questioni rilevanti per la composizione della lite, entro i limiti di legge.
2. Il presente Regolamento trova applicazione solo con riferimento a controversie non riguardanti beni immobili il cui valore economico non superi la somma di euro venticinquemila. Per determinare il valore economico della controversia si fa riferimento all'ammontare indicato dal richiedente l'arbitrato nella domanda. Eventuali domande riconvenzionali non vengono prese in considerazione per la determinazione del predetto limite di valore. Successivamente alla proposizione della domanda, la parte richiedente l'arbitrato non può aumentare il valore economico delle proprie pretese oltre il predetto limite.
3. L'arbitro irrituale rimane libero di non accettare l'incarico o di rinunciare ad esso per giustificato motivo, in particolare, allorché risulti che la controversia non possa formare oggetto di arbitrato secondo la legge o allorché l'arbitro ritenga la controversia, a suo insindacabile giudizio, non idonea ad essere composta senza alcuna audizione orale e discussione orale e/o si presenti comunque troppo complessa per essere composta solo sulla base di documenti.
1. La parte che intende instaurare il procedimento di arbitrato irrituale deve inoltrare la propria richiesta all'arbitro irrituale via e-mail all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it o via fax o posta, previa lettura e accettazione dell'informativa sulla privacy, indicando quanto segue:
- generalità del richiedente; suo indirizzo e-mail
- generalità della controparte
- sommaria descrizione dei fatti e valore economico stimato della controversia
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 sulla base dell'informativa resa
2. Il preventivo non è vincolante per l'arbitro. Ai fini della liquidazione delle spese dell'arbitrato in sede di composizione della controversia si farà infatti in ogni caso riferimento al valore economico della lite calcolato secondo le vigenti tariffe forensi sulla base di quanto indicato dal richiedente l'arbitrato nella sua domanda.
3. Se il compromesso, per qualunque ragione, non viene firmato da tutte le parti, l'arbitrato irrituale non può essere attivato, senza oneri a carico del richiedente.
Articolo 5. Termini per la domanda e per la risposta.
1. Dalla data di stipulazione del compromesso, la parte richiedente l'arbitrato (per mera comodità definita anche attore) ha quindici giorni di tempo per proporre la sua domanda ai sensi dell'art. 7.
2. La controparte (per mera comodità definita anche convenuto), a sua volta, ha quindici giorni di tempo decorrenti dal giorno in cui ha conoscenza della domanda dell'attore per proporre la sua risposta ai sensi dell'art. 8.
1. L'onorario preventivato dell'arbitro deve essere anticipato dalle parti in quote uguali. In caso di mancato versamento all'arbitro delle spese della procedura nei modi di cui alle disposizioni che seguono, l'arbitro non è tenuto a dar corso all'arbitrato.
2. Le parti hanno la facoltà di farsi assistere da un avvocato.
3. In sede di composizione della controversia, l'arbitro irrituale liquida le spese della procedura nonché le eventuali spese di difesa delle parti, stabilendo a carico di chi debbano essere poste. L'arbitro può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
4. Le parti sono obbligate in solido al pagamento delle spese e dell'onorario dell'arbitro irrituale, salvo rivalsa tra loro.
5. Le parti si impegnano espressamente ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia di imposta di bollo e di registro, esonerando l'arbitro irrituale da ogni responsabilità in ordine ad esse. Le parti danno atto che l'arbitro irrituale agisce nell'esclusivo interesse delle medesime.
6. Ai sensi delle vigenti tariffe forensi (DM 8/04/2004 n. 127), e a seguito dell'avvenuta abrogazione delle disposizioni che prevedevano per i professionisti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, all'avvocato in veste di arbitro unico, oltre il rimborso delle spese documentate, è dovuto nella presente procedura il seguente onorario:
valore della controversia determinato ex DM 127/2004
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on. minimo
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on. massimo
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fino a euro 25.900,00
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200,00
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1.500,00
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all'onorario di cui sopra deve in ogni caso aggiungersi: CPA (2%) e Iva (20%)
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Articolo 7. Requisiti della domanda.
1. La domanda proposta dall'attore deve essere spedita all'arbitro irrituale e al convenuto tramite raccomandata con avviso di ricevimento e contiene:
- indicazione del nome e cognome delle parti e loro residenza; in caso di enti: denominazione o ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante; codice fiscale o partita Iva; alla domanda deve essere allegata copia di documento d'identità del richiedente l'arbitrato o, per gli enti, del suo legale rappresentante nonché visura dalla quale emerga anche la qualità di legale rappresentante dell'ente
- indicazione di numero telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
- esposizione dei fatti, precisa formulazione delle richieste e indicazione del valore economico della controversia
- indicazione del compromesso, che deve essere allegato in originale unitamente all'originale dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali
- nome, cognome e indirizzo dell'eventuale difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
- indicazione dei documenti offerti all'arbitro, da allegare in copia alla domanda (in originale se si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti dalla parte o da terzi)
- indicazione dell'avvenuto versamento della propria quota del costo preventivato della procedura arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto versamento.
3. L'attore non può proporre domande nuove successivamente alla proposizione della domanda, anche oltre il termine previsto, di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità delle stesse.
Articolo 8. Requisiti della risposta.
1. La risposta del convenuto deve essere spedita all'arbitro irrituale e alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento e contiene:
- indicazione del nome e cognome delle parti e loro residenza; in caso di enti: denominazione o ditta, sede, nome e cognome del legale rappresentante; codice fiscale o partita Iva; alla risposta deve essere allegata copia di documento d'identità del convenuto o, per gli enti, del suo legale rappresentante nonché visura dalla quale emerga anche la qualità di legale rappresentante dell'ente
- indicazione di numero telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail ai fini dell'arbitrato
- esposizione precisa delle proprie difese e delle proprie richieste
- l'eventuale domanda riconvenzionale (controdomanda)
- l'indicazione del compromesso
- nome, cognome e indirizzo dell'eventuale difensore, eventuale elezione di domicilio e indicazione della procura, da allegare se rilasciata con atto separato
- indicazione dei documenti offerti all'arbitro, da allegare in copia alla risposta (in originale se si tratta di attestazioni scritte autenticate provenienti dalla parte o da terzi)
- indicazione dell'avvenuto versamento della propria quota del costo preventivato della procedura arbitrale, con allegazione di attestazione dell'avvenuto versamento.
3. Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali successivamente alla proposizione della risposta, anche oltre il termine previsto, di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità delle stesse.
Articolo 9. Accettazione dell'arbitro.
1. Entro cinque giorni dalla data in cui ha conoscenza della risposta del convenuto, l'arbitro irrituale comunica alle parti, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'incarico o la sua mancata accettazione, esponendone i motivi.
2. Se l'arbitro non accetta l'incarico, la procedura arbitrale non può essere attivata, senza oneri per le parti.
3. L'arbitrato irrituale s'intende avviato dalla data di accettazione dell'arbitro.
Articolo 10. Memorie.
1. Dalla data in cui ha conoscenza dell'accettazione di cui all'art. 9, l'attore, entro dieci giorni, può far pervenire all'arbitro irrituale e al convenuto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una memoria con la quale formula definitivamente le proprie richieste e difese e allega gli ulteriori documenti ritenuti utili.
2. Dalla data in cui ha conoscenza della memoria dell'attore, il convenuto, entro dieci giorni, può, a sua volta, far pervenire all'arbitro e all'attore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una memoria con la quale formula definitivamente le proprie richieste e difese e allega gli ulteriori documenti ritenuti utili.
3. Alle suddette memorie, o a quelle di cui al comma seguente, le parti possono allegare una nota nella quale sono specificate definitivamente tutte le spese di cui chiedono il rimborso all'altra parte.
4. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui l'attore ha conoscenza della memoria del convenuto, ciascuna delle parti può richiedere via fax all'arbitro la concessione di termine per la proposizione di nuove memorie al fine di ulteriormente precisare le proprie richieste e difese nonché di successivo termine per replicare alla richieste e difese così precisate dall'altra parte.
Articolo 11. Procedura.
1. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, l'arbitro irrituale è libero di regolare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e considerata la natura semplificata dell'arbitrato irrituale documentale.
2. Tutti i termini si intendono ordinatori, vale a dire non previsti a pena di decadenza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Regolamento o, quando necessario, dall'arbitro irrituale. Al fine della verifica del rispetto dei termini in relazione all'invio di raccomandate, per il mittente fa fede la data di spedizione.
3. Tutti gli atti della procedura arbitrale possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salvo che il presente Regolamento o, quando necessario, l'arbitro impongano il rispetto di determinati requisiti a pena di nullità.
4. L'incompetenza dell'arbitro irrituale deve essere fatta valere, a pena di decadenza, nel primo atto di parte successivo alla domanda cui l'incompetenza si riferisce.
5. Ove non diversamente stabilito, le comunicazioni tra l'arbitro e le parti avvengono via e-mail o fax o posta agli indirizzi dichiarati. Ogni comunicazione deve essere portata a conoscenza dell'arbitro e di tutte le parti a cura del mittente.
6. Tutti i documenti prodotti dalle parti devono essere fatti conoscere a tutte le altre parti e all'arbitro a cura di chi li produce.
7. Con l'accettazione del presente Regolamento, le parti esonerano espressamente l'arbitro irrituale dal sentirle personalmente e dall'ascoltare testimoni e si obbligano a svolgere solo per iscritto tutte le proprie argomentazioni.
8. L'arbitrato ha sede presso lo studio dell'arbitro irrituale in Fermignano (PU), via Mazzini n. 30, tel. 0722330597, fax 0722334385, e-mail: avv.briganti@iusreporter.it, sito web: http://avvbriganti.iusreporter.it. E' fatto uso della lingua italiana.
9. Ove una domanda sia stata comunque proposta, l'inattività delle parti, o di alcune di loro, successiva alla firma del compromesso, non impedisce lo svolgersi della procedura arbitrale, salvo il caso di concorde revoca dell'incarico all'arbitro da inoltrarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Tutti gli avvisi di ricevimento relativi alla spedizione tramite raccomandata degli scritti alla controparte devono essere fatti pervenire in copia all'arbitro non appena possibile.
Articolo 12. Dichiarazioni scritte delle parti e di terzi.
1. L'arbitro irrituale non assume prove testimoniali. Le parti possono allegare ai propri atti anche attestazioni scritte proprie o di terzi, con sottoscrizione autenticata, contenenti l'esposizione dei fatti ritenuti rilevanti per la composizione della lite, con in calce la dichiarazione che il firmatario è a conoscenza dell'uso che verrà fatto delle proprie dichiarazioni e autorizza tale uso e con la dichiarazione che quanto attestato dal firmatario corrisponde a verità.
Articolo 13. Composizione della controversia.
1. L'arbitro irrituale compone la controversia entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data in cui ha conoscenza dell'ultima memoria di parte di cui all'art. 10, o comunque entro novanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico, salva la facoltà per l'arbitro di prorogare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento tale ultimo termine per un massimo di ulteriori trenta giorni.
2. La composizione della controversia (lodo contrattuale) viene redatta per iscritto in tanti originali quante sono le parti, più un originale per l'arbitro, e viene spedita entro cinque giorni dalla sottoscrizione alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La composizione della controversia da parte dell'arbitro irrituale è inappellabile.
4. Con l'accettazione del presente Regolamento, tutte le parti rinunciano espressamente a tutti i mezzi di ricorso, impugnazione e invalidazione rinunciabili con riguardo al lodo, e si obbligano a dare al lodo spontanea, integrale ed immediata esecuzione come manifestazione della propria volontà.
5. Le parti espressamente accettano e riconoscono altresì che la composizione della controversia possa essere posta a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo.
Articolo 14. Riservatezza.
1. L'avvocato in qualità di arbitro è tenuto al rispetto del Codice deontologico forense, del segreto professionale e della normativa posta a protezione dei dati personali.
2. Le parti hanno l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo in ordine al procedimento arbitrale.
3. La pubblicazione del lodo a fini divulgativi, con omissione degli elementi identificativi delle parti, può avvenire solo dietro autorizzazione di tutte le parti e dell'arbitro, data anche via e-mail.
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(testo aggiornato al 12/06/2008)
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
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ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela.
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I - L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III - E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV - E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
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