Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Diritto (Copyright immagine woodsy)L'intervento dell'Autorità ha colpito un sito di vendita di farmaci on-line e il sito Private Outlet.

Si tratta, rende noto l'Autorità, dei primi due casi nei quali la medesima ha applicato la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l'accesso a siti web che ledono i diritti dei consumatori.

Di seguito il comunicato dell'Autorità del 29/12/2012:

« E-commerce più trasparente e più sicuro per i consumatori. E' l'obiettivo dell'azione dell'Antitrust che ha concluso due procedimenti per pratiche commerciali scorrette, sanzionando gli intestatari di due siti internet per complessivi 440mila euro. Uno dei due siti era già stato oscurato, con provvedimento cautelare assunto nel giugno scorso, perché vendeva, illegalmente, farmaci on line e, in particolare, farmaci soggetti all'obbligo di prescrizione medica e la cui assunzione al di fuori del controllo medico può esporre anche a gravi rischi per la salute.

Le due istruttorie sono le prime nel corso delle quali l'Autorità ha applicato, grazie alla collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, la normativa che prevede la possibilità di richiedere agli Internet Service Providers di impedire l'accesso ai siti web. L'Antitrust intende infatti lavorare perché i cittadini possano utilizzare il commercio elettronico, che rappresenta una leva importante per la crescita economica, senza incorrere in acquisti potenzialmente pericolosi o in atteggiamenti scorretti da parte degli operatori. In quest'ottica la scorsa settimana l'Autorità, come è noto, ha accettato, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dal sito Groupalia.

Di seguito, i due provvedimenti appena adottati dall'Autorità

VENDITA DI FARMACI ON LINE ILLEGALE E PERICOLOSA PER LA SALUTE

L'Antitrust, già in sede cautelare, ha interdetto l'accesso a un sito internet, riconducibile ad Alex Broek, che permetteva ai consumatori italiani l'acquisto on line di farmaci e, a conclusione dell'istruttoria, il professionista è stato sanzionato con una multa di 200.000 euro.

Attraverso il sito internet oscurato il professionista consentiva ai consumatori italiani di comprare medicine sulla base del falso presupposto della liceità e completa sicurezza per la salute della compravendita on line di farmaci, benché effettuata in assenza dell'intermediazione di un farmacista e, nel caso di farmaci cd. etici, senza la necessaria visita e prescrizione medica. L'intestatario del sito oscurato faceva, in particolare, leva sul particolare disagio psicologico, sociale e relazionale in cui versano i soggetti afflitti da alcune specifiche patologie, convincendoli della non necessità di un appropriato controllo medico: persone affette da disturbi psicologi, obesità o impotenza preferivano così acquistare on line, ritenendo meglio garantita la loro privacy ma mettendo a serio rischio la salute.

L'Antitrust ricorda che la vendita on line di farmaci non solo è illegale, visto che la legge italiana vieta il commercio a distanza di medicinali, ma, soprattutto, è pericolosa.

L'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione congiunta pervenuta da parte dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dei NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri), nel quadro di una più ampia collaborazione con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, e degli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio dall'Antitrust con la collaborazione investigativa del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, che ha, a seguito del provvedimento cautelare del giugno scorso, anche svolto gli adempimenti per procedere all'oscuramento del sito.

INFORMAZIONI CHIARE PER CHI COMPRA ON LINE

Il secondo provvedimento adottato dall'Autorità riguarda le pratiche commerciali di Private Outlet, sito francese dedicato alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, tramite siti internet accessibili da diversi paesi dell'Unione Europea e in diverse lingue, di articoli da confezione per uomini, donne e bambini di marchi rinomati, con prezzi ridotti con sconti fino al 70% rispetto a quelli praticati nella normale distribuzione.

Secondo l'Antitrust, che ha oscurato in via cautelare il sito, e lo ha poi riattivato per consentire la gestione dei reclami da parte dei consumatori, le società che gestiscono il sito Private Outlet Srl e Private Outlet SaS, hanno:

1) fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita attraverso Internet: molti consumatori hanno lamentato consegne di merce diversa da quella ordinata o arrivate ben oltre i tempi pattuiti;

2) opposto ostacoli all'esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori: diverse segnalazioni evidenziavano la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato;

3) invitato all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l'esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo. Le società infatti si riforniscono direttamente presso i produttori acquistando un numero limitato di capi: sin dall'inizio dunque sanno che potrebbero non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto che peraltro vengono pagate contestualmente all'invio dell'ordine.

Alla luce dei comportamenti riscontrati, l'Antitrust ha sanzionato le due società per complessivi 240mila euro, diffidandole dalla prosecuzione di analoghi comportamenti ».



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Di Admin (del 03/01/2013 @ 13:06:07, in consulenza legale e formazione internet, linkato 1938 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy)Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica in materia di cookie e privacy: entro 90 giorni i contributi di gestori e consumatori su informativa per gli utenti.

Dal comunicato del Garante (www.garanteprivacy.it):

« Chi naviga on line potrà presto decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo aiuterà un'informativa semplice, chiara e di immediata comprensione sull'uso dei cookie che il Garante sta mettendo a punto.

Sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2009/136, recepita di recente in Italia, l'Autorità ha infatti avviato una consultazione pubblica (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2012) diretta a tutti i gestori, grandi e piccoli, dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori allo scopo di acquisire contributi e suggerimenti.

Per fornire prime indicazioni sul tema e per agevolare l'elaborazione dei contributi e l'individuazione di una valida ed efficace informativa l'Autorità ha messo a punto, disponibile sul proprio sito, un documento contenente alcuni chiarimenti sulle principali questioni in materia di cookie (FAQ).

I cookie - si legge nel documento - sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook ecc.) dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti la navigazione on line (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire), ma sono molto spesso utilizzati dai siti per raccogliere importanti e delicate informazioni all'insaputa degli utenti sui loro gusti, sulle loro abitudini, sulle loro scelte.

Con le nuove regole europee - spiega l'Autorità - i cookie "tecnici" possono essere utilizzati anche senza consenso, ma rimane naturalmente fermo per i gestori dei siti l'obbligo di informare gli utenti della loro presenza in maniera il più possibile semplice, chiara e comprensibile.

E' obbligatorio invece - sottolinea l'Autorità - il consenso preventivo e informato dell'utente per tutti i cookie "non tecnici", quelli cioè che, monitorando i siti visitati, raccolgono dati personali che consentono la costruzione di un dettagliato profilo del consumatore, e che proprio per questo motivo presentano maggiori criticità per la privacy degli utenti.

I gestori dei siti non possono, dunque, installare cookie per finalità di profilazione e marketing sui terminali degli utenti senza averli prima adeguatamente informati e aver acquisito un valido consenso.

La consultazione avviata dal Garante si concluderà entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le proposte relative all'informativa semplificata potranno essere inviate all'Autorità per posta o in via telematica alla e-mail consultazionecookie@gpdp.it.

Il Garante si è riservato di valutare anche eventuali proposte che potrebbero pervenire da  università e centri di ricerca ».


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Diritto (Copyright immagine woodsy)

« RILEVATO che il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa, occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente  non risulta essere stato previamente informato in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo del personal computer concessogli in uso per esclusive finalità professionali, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per gli stessi; considerato infatti che nel "regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche" adottato dalla resistente il 15 febbraio 2002 e messo a disposizione dei dipendenti, nonché nel "documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento" (sottoscritto per accettazione dall'interessato), la società, pur avendo fatto riferimento alla necessità di effettuare - almeno settimanalmente - il salvataggio dei dati su copie di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell'operazione, non ha fornito un'idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali connesso ad eventuali attività di verifica e controllo effettuate dalla società stessa sui p.c. concessi in uso ai dipendenti (cfr. al riguardo anche il provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, punto 3);

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il trattamento dei dati relativi al ricorrente è stato effettuato in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice e ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente già acquisita in tale sede »

Provvedimento Garante privacy

18 ottobre 2012

www.garanteprivacy.it

 

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Di admin (del 20/12/2012 @ 19:44:12, in avvisi, linkato 1434 volte)

Buone Feste!

 

 
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Diritto (Copyright immagine woodsy) Come si legge nella newsletter dell'Autorità, il Garante privacy ha avuto recentemente occasione di affermare che i dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie "centrali rischi" private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati.

In particolare, le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del  ricorso di un cittadino che si era rivolto all'Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.

Nonostante, infatti, come si legge ancora nella newsletter, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla "centrale rischi" privata,  la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l'archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l'affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.

E' stato quindi necessario l'avvio di un'istruttoria e l'invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha  aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza.

Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l'Autorità ha  dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.


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Diritto (Copyright immagine woodsy) Fornire una serie di indicazioni rivolte ai consumatori per orientarsi tra le offerte e la pubblicità dei prodotti cosmetici.

E' questo l'obiettivo del  vademecum pubblicato nel luglio 2012 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla luce dei principi applicati nei suoi provvedimenti degli ultimi quattro anni.


Ecco il vademecum:


1) UN COSMETICO NON È UN FARMACO
La natura cosmetica del prodotto deve risultare chiaramente: un cosmetico non può essere assimilato o comparato - esplicitamente o indirettamente - ad un farmaco o ad interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite - direttamente, indirettamente o in modo ambiguo - proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi.

2) MASSIMA ATTENZIONE ALLE PROMESSE DI RISULTATO
L'utilizzo di vanti di efficacia specifici e puntuali - espressi in termini assoluti o percentuali, con indicazione di tempi serrati o/e con corredo di immagini particolarmente suggestive - deve basarsi su un veridico e mirato supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate.
L'efficacia di un componente non supporta da sola e di per sé l'efficacia del prodotto.
Al riguardo, è meglio informarsi: per esempio, sul sito internet dell'azienda, sul sito www.agcm.it, al link
http://www.cosmeticseurope.eu/publications-cosmetics-europe-association/guidelines.html?view=item&id=23 ("linee guida per la valutazione di efficacia dei prodotti cosmetici", in inglese).

3) SÌ AI TEST CLINICI SOLO SE ATTINENTI E ACCESSIBILI
Se espressamente richiamati in pubblicità, i test clinici devono essere pertinenti e direttamente correlati con l'efficacia attribuita al prodotto; nel messaggio,  compatibilmente allo spazio disponibile, vanno specificati la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati (se addotte sperimentazioni in vitro, queste devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo, effettuate su un numero adeguato di volontari, individuati in base a idonei criteri di inclusione).
Gli studi scientifici richiamati in pubblicità a sostegno dei vanti prestazionali del cosmetico devono essere adeguatamente accessibili - in versione integrale o in esaustiva sintesi esplicativa - magari attraverso rinvio alle pagine web dedicate del sito internet aziendale.

4) IL VALORE MASSIMO OTTENUTO NELLE SPERIMENTAZIONI NON CORRISPONDE ALL'EFFICACIA DEL PRODOTTO
Non può essere vantato in pubblicità, neppure se presentato insieme a locuzioni quali "fino a.", il valore massimo risultante dalle sperimentazioni - tanto più se raggiunto in uno solo o in pochissimi casi - in quanto non esemplificativo dell'efficacia generale ascrivibile al cosmetico.

5) OCCHIO AI LIMITI DI EFFICACIA: DOVREBBERO ESSERE BEN VISIBILI
Non possono essere richiamati dalla pubblicità studi limitati a situazioni specifiche a supporto di più estesi vanti prestazionali del prodotto, né si possono omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne indebitamente la portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere affidati a super o note in calce - spesso con caratteri ridotti - precisazioni in grado di ridimensionare/smentire i  vanti principali dei messaggi.

6) VANTI DI INNOVATIVITA' SOLO SE SCIENTIFICAMENTE ASSODATI
Fare attenzione quando sono ascritti vanti di innovatività al cosmetico oppure questo viene presentato come frutto di nuove scoperte: al riguardo, infatti, non basta richiamare  studi in corso non ancora assodati e condivisi in seno alla comunità scientifica. Se possibile, informarsi su siti istituzionali o di riconosciuta autorevolezza scientifica.

7) IL BREVETTO SI PUO' VANTARE SOLO SE È STATO CONCESSO
Per vantare un brevetto, non basta aver presentato la domanda occorrendo, invece, che sia già rilasciata la concessione: al riguardo, si può controllare la banca dati tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico (al link 
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?64,9).
Fare attenzione anche al vanto di "approvazioni" o riconoscimenti scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati: meglio controllare sui siti di tali Istituzioni.

8) DISTINGUERE TRA TEST DI AUTOVALUTAZIONE E TEST SCIENTIFICI
I test di autovalutazione - in quanto esprimono soltanto valutazioni soggettive - non possono essere portati a supporto di oggettivi vanti di efficacia e vanno comunque tenuti distinti da test e sperimentazione scientifiche. In ogni caso, devono essere chiaramente presentati come tali e va evidenziato il loro contenuto con riferimento alla tipologia di domande e al campione utilizzato.



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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Guida breve alla tutela della privacy

e-book gratuito

dell'Avv. Giuseppe Briganti

(agosto 2012)

 

Questa guida si propone di offrire una semplice introduzione ai diritti riconosciuti all'interessato dal Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) e alle forme di tutela della privacy previste da detto Codice.

 

Indice

Premessa 5

1
Quali sono i miei diritti? 6

2
Come posso far valere i miei diritti? 8

3
Come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali? 12

4
Come posso tutelare la mia privacy? 13

5
Quali sono le forme di tutela dinanzi al Garante privacy? 14

6
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: per quali diritti è previsto e quando può essere proposto? 16

7
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: che cos'è l'interpello preventivo? 17

8
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: il contenuto del ricorso 18

9
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: come si svolge il procedimento? 21

10
Come tutelare i propri diritti innanzi al tribunale? 25

11
Link utili 28

 


La Guida può essere scaricata gratuitamente, ti chiediamo solo di aiutarci a farla conoscere condividendo questa pagina, grazie!

Scarica l'e-book gratuito cliccando
qui





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Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti





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Di Admin (del 13/10/2012 @ 14:55:02, in diritto*internet, linkato 5179 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Con la sentenza 24670/2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto non configurabile il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) nella condotta di chi invia messaggi e immagini a contenuto osceno a minore attraverso programmi di messaggistica istantanea (nel caso di specie MSN).

« [...] 3.5 - L'uso della messaggistica elettronica non costituisce invero comunicazione telefonica, nè è assimilabile alla stessa.

Tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni; e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario - in relazione al profilo saliente dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo.

Significativamente la Corte territoriale ha argomentato con riferimento al "carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi", se non a prezzo di disattivare la propria utenza (telefonica), con conseguente nocumento della libertà di comunicazione.

Ma siffatto rilievo non è pertinente al caso di specie delle comunicazioni (moleste) effettuate dal ricorrente mediante la messaggeria telematica (MSN).

Hanno, infatti, accertato i giudici di merito che l'invio dei messaggi e delle foto oscene da parte dell'imputato fu reso possibile solo grazie alla abilitazione allo scambio degli MSN, concessa dalla madre della persona offesa (sostituitasi alla figlia), in seguito alla "richiesta di contatto su MSN Messenger" inoltrata dal ricorrente (v. la sentenza di primo grado, p. 2); e che, non appena la vittima, inserì l'identificativo telematico del giudicabile "nella black list" dei mittenti indesiderati, pose immediatamente termine ad ogni contatto e invio da parte del prevenuto (v. ibidem p. 3).

A differenza della comunicazione fatta col mezzo del telefono, la messaggeria telematica non presenta, pertanto, il "carattere invasivo", erroneamente supposto dalla Corte territoriale, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all'impiego della particolare tecnologia in parola.

3.6 - Conclusivamente, escluso l'elemento della fattispecie penale del mezzo (tipizzato) del reato (in quanto, appunto, il messaggio telematico non è assimilabile alla comunicazione col mezzo del telefono), la contravvenzione non è configurabile.

Infatti, l'evento immateriale - o psichico - del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente della previsione di cui all'art. 660 c.p..

Per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p., devono, invero, concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).

E giova, in proposito, ricordare, infine, che questa Corte, nel fissare il principio di diritto della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. 3, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: "La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages System - SMS - trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi"), ha, per l'appunto, argomentato che "il destinatario di (detti SMS) è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario" [...] ».


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Di Admin (del 13/10/2012 @ 14:43:10, in diritto*internet, linkato 2302 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Con la sentenza n. 23798/2012, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso dell'invio da parte di una società di newsletter pubblicitarie non richieste, stabilendo che tale condotta configura il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del Codice della privacy, e chiarendo in particolare cosa debba intendersi per "nocumento" ai fini della disposizione citata.

« [...] In altri termini, si può dire che, ai fini della disposizione dell'art. 167 in esame, il richiamo al nocumento, evoca ed istituzionalizza il principio di offensività.

Il concetto, del resto, è stato già espresso da questa stessa S.C. (sez. 3^, 28.5.04, Barone, rv. 229472) con decisione che, molto opportunamente, il giudice di primo grado ricorda (f. 8).

In quel caso, infatti, si era sostenuto che la tipizzazione del "nocumento" comportava la non punibilità di violazione alla tutela dei dati personali colà contestata perchè aveva prodotto "un vulnus minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua privacy". In quella decisione, si soggiungeva come ulteriore connotazione del vulnus, che esso dovesse essere tale da determinare un danno patrimoniale apprezzabile ma, a ben vedere, si tratta di puntualizzazione eccessivamente restrittiva e dissonante con il concetto - pacifico - che il danno (ed, a fortori, il nocumento) possa essere anche diverso da quello patrimoniale.

Ciè è tanto vero che, in altra recente pronuncia (sez. 3^, 17.2.11, 1^, rv. 249991), questa S.C. ha ravvisato la tutelabilità degli interessi, sicuramente non strettamente economici, dei familiari di una persona, deceduta, la cui immagine in stato morente era stata illecitamente diffusa.

A tale stregua, considerata la molteplicità di forme di manifestazione del "nocumento" che può conseguire ad un illecito trattamento dei dati personali, sembra possibile concludere che, con l'inserimento della condizione obiettiva di punibilità di cui trattasi, il legislatore abbia inteso, in qualche modo, arretrare la soglia dell'intervento penale anche alla semplice esposizione al pericolo di una lesione dell'unico bene protetto dal D.Lgs. n. 196 del 1993 (vale a dire il diritto dell'interessato al controllo sulla circolazione delle sue informazioni personali) formulando la norma come se si fosse al cospetto di un reato di pericolo concreto con dolo di danno.

In altri termini, il reato è perfetto quando la condotta si sostanzia in un trattamento dei dati personali, in violazione di precise disposizioni di legge, effettuato con il fine precipuo di trame un profitto per sè o per altri o di recare ad altri un danno ma la sua punibilità discende dalla ricorrenza di un effettivo "nocumento" (nel senso, cioè, che il profitto conseguito o il danno causato siano apprezzabili sotto più punti di vista).

Si è, in altri termini, al cospetto di un reato di pericolo effettivo e non meramente presunto (così come detto da questa S.C. anche in tema di rivelazione di segreti d'ufficio - S.U. 27.10.11, Casani, rv. 251271) con il risultato che la illecita utilizzazione dei dati personali è punibile, non già in sè e per sè, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento (cosa che, ovviamente, deve essere valutata caso per caso) alla persona dell'interessato e/o al suo patrimonio.

Ciò vuoi dire che, per un verso, rimane tutelato l'imputato perchè l'oggettiva inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto lo salvaguarda anche nel caso in cui la sua azione sia stata animata da un chiaro intento di profitto, al contempo, però, garantisce la persona offesa con un raggio di azione più ampio, viste e considerate le peculiarità della fattispecie di cui si sta trattando.

Come bene ricorda il giudice di primo grado (f. 8), il nocumento che consegue all'illecito trattamento di dati personali è di vario genere "non solo economico, ma anche più immediatamente personale, quale ad esempio, la perdita di tempo nel vagliare mail indesiderate e nelle procedure da seguire per evitare ulteriori invii".

Ma la condotta descritte nell'art. 167 può causare un nocumento anche maggiore e più subdolo, vale a dire la esposizione al pericolo dell'interesse tutelato stante il rischio di finire nelle c.d. blacklist.

[...] Esattamente i ricorrenti ricordano quelle pronunzie di questa S.C. (f. 12 ric.) nelle quali si afferma che la violazione della normativa sulla tutela dei dati personali comporta una sanzione solo quando abbia prodotto un vulnus significativo alla persona offesa" ma, a maggior ragione, cadono in errore quando concludono che esso nella specie non si sarebbe verificato solo perchè le persone sentite sul punto hanno escluso di aver ricevuto un fastidio di qualsivoglia natura dalla percezione di mails della [...] da essi non previamente assentite.

[...] Il rischio, del resto, è in agguato visto che gli operatori del settore telematico mostrano sempre più spesso la tendenza a ribaltare i piani delle responsabilità.

Ciè è emblematico, ad esempio, nell'utilizzo - anche da parte degli odierni ricorrenti - dell'argomento rappresentato dalle c.d.mail "wellcome", vale a dire, quelle missive telematiche, senza alcun contenuto pubblicitario nelle quali sono spiegate all'utente le modalità di utilizzo del pannello di controllo per la gestione delle proprie iscrizioni o cancellazioni e viene preannunciato l'invio periodico di informazioni pubblicitarie.

Si tratta, all'evidenza, di argomento suggestivo e fuorviante perchè finisce per trasferire sull'utente - destinatario della mail indesiderata - l'onere di precisare (con procedure che, magari a chi non è tanto esperto possono anche risultare complicate) che non intende più ricevere altre mails da quel mittente.

Il vero è che la ed mail di wellcome ha un senso solo se rivolta a chi abbia già dato il proprio assenso a ricevere corrispondenza da quel certo mittente e non deve rappresentare l'abile escamotage per chi - come nel caso della [...] - si rivolga a soggetti dei cui dati si era impossessata abusivamente.

E' stato accertato che, nella specie, la newsletter (OMISSIS) della [...], veniva inviata ai destinatari individuati estrapolandoli dalla lista (OMISSIS), senza averne ottenuto il previo assenso ma semplicemente dando loro la possibilità di chiedere la cancellazione dalla lista stessa.

All'evidenza, però, il problema non deve ricadere su chi riceve la newsletter indesiderata (che, se non gradisce, si vede costretto a cancellarsi) ma solo su chi invia la mail (che ha il dovere di accertarsi previamente della disponibilità del destinatario a riceverla acquisendone, come prescritto dalla norma, il consenso).

[...] D'altro canto, deve ribadirsi, questo appare essere l'unico modo di interpretare la disposizione in esame (segnatamente il dato del "nocumento") se si vuole dare effettività alla tutela che la norma intende apprestare specie per coloro che decidano di inserire i propri dati personali in un circuito, come quello telematico, nel quale il rischio della diffusione indiscriminata ed abusiva (altrimenti detto "spamming") è costantemente in agguato [...] ».




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La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

dell'Avv. Giuseppe Briganti

(agosto 2012)

 

Dall'Introduzione:

Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.

L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".

Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.

L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.

Il Movimento offre pertanto pratiche che consentono alle persone coinvolte in problemi legali di

  • affrontare le condizioni che hanno dato origine al conflitto

  • e di affrontare il conflitto, una volta sorto, in un modo che consenta il ripristino del benessere della comunità e permetta a coloro che sono coinvolti nel conflitto di partecipare alla sua risoluzione in maniera significativa.

Alcuni si riferiscono ai modelli e agli approcci emergenti del Movimento come "vectors", sulla base del lavoro sul "Comprehensive Law Movement" di Susan Daicoff.

L'Integrative Law include però anche altri modelli e approcci oltre a quelli identificati da Daicoff.

Sono inclusi nel Movimento, per esempio:

  • il Diritto collaborativo (Collaborative law)

  • la Giustizia riparativa (Restorative justice)

  • la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)

  • altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti

  • il Creative problem-solving nel diritto

  • il Diritto preventivo (Preventive law)

Sebbene i vari approcci possano talvolta sembrare molto differenti tra loro, esiste una comunanza di valori e principi tra essi, come per esempio:

  • focalizzarsi sul futuro e sulla riconciliazione, sull'ascolto e sul perdono, sul chiudere con il passato e andare avanti, piuttosto che limitarsi a guardare al passato e punire le violazioni

  • approntare modelli che consentano proattivamente di identificare i rischi e di porre in essere iniziative idonee a prevenire il conflitto

  • creare soluzioni "win/win/win" in cui non solo le parti coinvolte, ma anche la loro comunità e i valori dominanti della società sono tutti considerati e avvantaggiati

  • un approccio umanistico alla pratica del diritto sensibile ai bisogni, ai valori e al bene supremo del cliente, della società e degli operatori del diritto

  • la convinzione che i problemi legali si verificano all'interno di un sistema che costituisce un processo organico in grado di rispondere alle esigenze sia dei clienti che della società e degli avvocati

  • definire un sistema legale basato non solo sulla risoluzione dei problemi, ma anche sul consentire a tutti di vivere e lavorare insieme in pace.

Sebbene sinora riferito specificamente all'esperienza statunitense, il Movimento presenta profili di sicuro interesse e spunti di riflessione anche per l'operatore del diritto italiano, impegnato a far fronte alle nuove sfide del diritto e della professione forense, soprattutto in un momento come quello attuale.

Alcuni dei "vettori" del Movimento, come per esempio la mediazione trasformativa e il diritto collaborativo, sono d'altronde già oggi oggetto di studio e applicazione anche nel nostro Paese.



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