L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Che cos'e' il certificato di capacita' matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco del 1980?
Secondo l'art. 1 della Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale conclusa a Monaco il 5 settembre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 950/1984),
ciascuno Stato contraente della convenzione si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo previsto,
qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero
e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.
Avv. Giuseppe Briganti
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marzo 2009
Altre risposte in tema di matrimonio
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Le novità recentemente introdotte in materia sono circoscritte solo a determinate ipotesi e prevedono limiti temporali precisi.
Stabilisce infatti l'art. 44, comma 1-bis, del decreto legge 207/2008 ("milleproroghe"), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 14 che
i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005
sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.
Avv. Giuseppe Briganti
marzo 2009
Altre risposte in tema di privacy
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L'art. 650 del Codice penale stabilisce quanto segue:
"Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
[I]. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro".
Avv. Giuseppe Briganti
marzo 2009
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In linea generale, l'art. 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), stabilisce in proposito quanto segue:
"1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione".
Avv. Giuseppe Briganti
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aprile 2009
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Bigamia nel caso di secondo matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano?
Il matrimonio contratto all'estero da cittadino italiano, anche se non trascritto in Italia, spiega efficacia giuridica nel nostro Paese, in quanto la trascrizione non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa e certificativa.
Si ritiene pertanto configurabile il reato di bigamia (art. 556 codice penale) nei confronti del cittadino italiano, unito in matrimonio avente effetti civili in Italia, il quale abbia contratto all'estero un secondo matrimonio con cittadina straniera, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Uff. Indagini preliminari di Milano, 13 giugno 2007)
E' configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge.
(Così Cassazione penale, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 9743)
Avv. Giuseppe Briganti
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aprile 2009
Altre risposte in tema di matrimonio
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L’articolo 7 del decreto legislativo 70/2003 sul commercio elettronico stabilisce le informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal soggetto che svolge attività di commercio elettronico ai suoi utenti.
Detto articolo prevede infatti che il prestatore del servizio, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, debba rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio medesimo e alle autorità competenti, le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda in particolare le professioni regolamentate (come definite dall’art. 2 del decreto): 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Il prestatore del servizio è tenuto a mantenere aggiornate le informazioni di cui sopra.
Le violazioni degli obblighi di informazione posti dal decreto sul commercio elettronico, appena illustrati, salvo che il fatto costituisca reato (nel qual caso si applicheranno le sanzioni penali), sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro (art. 21 d.lgs. 70/2003). Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
aprile 2009
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
In data 23/04/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo promosso dall'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua avente ad oggetto
Decisioni mediche e responsabilità penale
Relatore: Prof. Avv. Gabriele Marra
Il contratto di edizione è regolato dagli articoli 118 e seguenti della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941).
In linea generale, l'art. 118 stabilisce che il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali e particolari previste dalla richiamata legge 633/1941.
Secondo l'art. 119 della legge sul diritto d'autore:
"Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive".
Ai sensi dell'art. 122 della legge, inoltre, il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".
Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione "a termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Con riguardo al compenso spettante all'autore, l'art. 130 della legge sul diritto d'autore prevede quanto segue:
"Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute".
Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it
maggio 2009
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Il regolamento europeo 2201/2003, in quanto tale, in linea generale, direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (salvo la Danimarca), stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio i giudici dello Stato membro (art. 3):
"a) nel cui territorio si trova:
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto [il coniuge 'citato' in giudizio], o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore [il coniuge che dà avvio al giudizio] se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio domicile;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi".
Ai fini del Regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
La competenza di cui sopra è esclusiva relativamente al coniuge convenuto che risieda abitualmente in uno Stato membro o di uno Stato membro abbia la cittadinanza o in esso abbia il proprio domicile (art. 6 del Regolamento).
Avv. Giuseppe Briganti
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maggio 2009
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In data 12/06/2009 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha partecipato all'evento formativo organizzato in Ancona da Milano Conference e accreditato presso il CNF avente ad oggetto
Recupero crediti: dal contratto al processo esecutivo
Relatore: Avv. Cesare Bruzzone
Programma del Corso
"Le attività preventive: Check-up aziendale e motivi per cui si forma l'insolvenza; Clausole contrattuali di
prevenzione (penale-confirmatoria- penitenziale - risolutive espresse- solve et repete- clausola di risarcimento
onere di recupero-patto di riservato dominio).
Le garanzie del credito: pegno - ipoteca - fideiussione-avallo-lettera di patronage-diritto di ritenzione.
La prevenzione in fase normativa: dlgs 231/2002-ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; legge
182/98-sub fornitura.
Le informazioni ed investigazioni economico - finanziarie: come, dove e quali informazioni raccogliere.
Il credito e il decorso del tempo: Debiti di valore e debiti di valuta; Debiti in valuta estera; Gli interessi; Danni
nelle obbligazioni pecuniarie; La prescrizione; Sospensione ed interruzione; Rinunzia.
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: L'azione surrogatoria; L'azione revocatoria; Il sequestro
conservativo; Diritto di ritenzione.
La cessione del credito, il factoring e le figure affini.
Cessione d'azienda.
Il processo esecutivo: il titolo esecutivo, il precetto, le procedure esecutive individuali
Il pignoramento e l'espropriazione mobiliare presso il debitore, l'espropriazione mobiliare, il pignoramento
presso terzi, le opposizioni".