Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

Di seguito tutti gli interventi pubblicati sul sito, in ordine cronologico.

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il sistema introdotto con il Codice della privacy (d.lg. n. 196 del 2003), informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona (e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché dell'identità personale o morale del soggetto cui gli stessi pervengono), è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo (quest'ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali), che trova riscontro nella compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali, a quest'ultimo spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (art. 7 d.lgs. n. 196 del 2003), a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale e morale.

Pertanto, anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui appartengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.

In ipotesi di trasferimento ex art. 11, comma 1 lett. b), d.lg. n. 196 del 2003 di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico il titolare dell'organo di informazione, che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima notizia anche nella rete internet, è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente le mera generica possibilità di rinvenire all'interno del "mare di internet" ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corso o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendo il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, del giudice di merito.

Così si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (Cassazione civile  sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525)



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Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Prescrizioni del Garante privacy 22/04/2010:

« Come già affermato da questa Autorità nel provvedimento del 25 giugno 2002 (doc. web n. 29864), anche l'indirizzo e-mail di una persona fisica è da considerarsi un dato personale. Difatti, gli indirizzi e-mail [...] e [...], pur rappresentando un mezzo utilizzato dall'impresa per raccogliere gli ordini della clientela, contengono il nome e cognome delle signore [...] e sono ad esse comunque riferibili da oltre un decennio. L'indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina quindi una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, ma non garantisce la confidenzialità dei messaggi inviati e ricevuti tramite lo stesso, poiché l'account ad esso riferibile può essere eccezionalmente nella disponibilità di accesso da parte del datore di lavoro qualora ciò si renda necessario per improrogabili esigenze aziendali, come emerge anche nella deliberazione del 1 marzo 2007 (doc. web n. 1387522), con la quale questa Autorità ha indicato le linee guida per un corretto uso della posta elettronica e di Internet nell'ambito dei rapporti lavorativi.

Come è risultato dalla documentazione acquisita, lo stesso regolamento interno relativo all'uso degli strumenti elettronici messi a disposizione dalla [...] s.r.l., chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica è fornito dall'azienda al dipendente per realizzare "le sole finalità istituzionali dell'azienda", tuttavia la presenza di un disciplinare aziendale relativo all'uso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti, non esclude che all'interno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi.

Conseguentemente, l'esigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona.

L'interesse alla tutela dei dati personali delle persone coinvolte (ex dipendenti della [...] s.r.l. e terzi mittenti di e-mail) deve, in una corretta ottica di bilanciamento, essere contemperato con l'interesse della [...] s.r.l. a gestire le informazioni indispensabili all'efficiente attività aziendale, soprattutto in considerazione del fatto che gli indirizzi e-mail delle segnalanti erano utilizzati anche per raccogliere gli ordini della clientela.

Da quanto sopra evidenziato discende dunque la necessità che la [...] s.r.l. proceda alla disattivazione di tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio [...].it, attribuiti a soggetti che non fanno parte dell'attuale organizzazione imprenditoriale della società, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In detto periodo la società dovrà inoltre predisporre un sistema idoneo ad informare i terzi mittenti delle comunicazioni che tutti gli account del dominio [...].it, riferibili ad ex dipendenti dell'[...] s.r.l. che non svolgano attività lavorativa per conto della [...] S.r.l., saranno disattivati, con l'invito, quindi, ad inoltrare la corrispondenza di lavoro ad un indirizzo di posta elettronica alternativo ».



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Cos'e' Virtual Mediation Lab?


 

Le altre interviste sul canale youtube di Virtual Mediation Lab






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Europa (Copyright immagine svilen001) La recente proposta di Regolamento europeo relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD)) prevede l'istituzione della Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (Piattaforma ODR) (art. 5).


La Piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

La Piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento.

A tal proposito, l'art. 2 della proposta prevede che il Regolamento si applichi alla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.


Ai fini della proposta di regolamento (art. 4), per "procedura di risoluzione alternativa delle controversie" (procedura ADR) s'intende una procedura per la risoluzione extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole.

Pare rientrarvi pertanto anche la mediazione telematica.


La Piattaforma ODR ha, in particolare, le funzioni seguenti:

- mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;

- propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;

- riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;

- consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;

- mette a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9, lettera c);

- mette a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della Piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la loro controversia;

- fornisce informazioni generali sulla risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione delle controversie;

- offre accesso a statistiche sui risultati delle controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami tramite la Piattaforma ODR.


In base all'art. 6 della proposta di regolamento, ogni Stato membro UE designa un Punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti per la risoluzione delle controversie online ("Assistenti ODR").

Gli Assistenti ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la Piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti:

- all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente;

- informano i consumatori degli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la Piattaforma, ad esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR;

- presentano, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività alla Commissione e agli Stati membri;

- informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti.


In base all'art. 7 della proposta di regolamento, per presentare un reclamo alla Piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito web della Piattaforma.

La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo.

Le informazioni presentate dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente.

La Piattaforma ODR fornisce alle parti le informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla Piattaforma ODR; se sono disponibili più opzioni, gli Assistenti ODR degli Stati membri interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata.






A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista





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Di Admin (del 03/04/2012 @ 19:27:44, in conciliazione e mediazione, linkato 2175 volte)

Nel mese di marzo 2012 ho partecipato alla fase sperimentale di Virtual Mediation Lab

Come si legge nel sito web del progetto:


Virtual Mediation Lab e' un progetto pilota ideato da Giuseppe Leone e sponsorizzato dalla Association for Conflict Resolution - Hawaii Chapter Il suo scopo e' di dimostrare come mediatori in tutto il mondo possono far pratica con le tecniche apprese durante i loro corsi di formazione partecipando - insieme ad altri mediatori - a simulazioni online di mediazione con Skype.

 

La fase sperimentale di Virtual Mediation Lab in Italia si e' conclusa con successo il 28 marzo 2012, dopo aver condotto 20 simulazioni online di mediazione con Skype per casi di natura commerciale, familiare, lavoro, Internazionale e RCA.



In due delle simulazioni online di mediazione alle quali ho partecipato ho rivestito il ruolo di una delle parti in lite, mentre nella terza simulazione ho rivestito il ruolo di mediatore in una controversia in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Dato anche il mio particolare interesse per la
mediazione telematica, l'esperimento si è rivelato molto interessante e stimolante e mi ha consentito di confrontarmi con altri colleghi mediatori superando ogni problema legato alla distanza fisica.


Colgo dunque l'occasione anche per ringraziare Giuseppe Leone, ideatore del progetto.



Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore



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Di Admin (del 30/03/2012 @ 09:44:07, in comprehensivelaw, linkato 2009 volte)

In un mio articolo del 2008, Avvocato non solo "guerriero": altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale", basato sul contributo di T.D. Barton e J.M. Cooper Preventive Law and Creative Problem solving: Multi-dimensional Lawyering, scrivevo quanto segue, che mi sembra più che mai attuale:

Procedure maggiormente collaborative vanno perciò affermandosi, quali mediazione, conciliazione, arbitrato. Nuove procedure di problem solving di carattere maggiormente partecipativo, più orizzontale, attendono ancora, d'altronde, di essere sviluppate e implementate.

Con il proliferare di siffatti metodi di risoluzione dei conflitti, agli avvocati sono sempre più richieste nuove abilità per poter soddisfare efficacemente le richieste dei clienti:

  • migliori doti comunicative
  • una comprensione globale dei contesti sociali, relazionali, finanziari ed emozionali dei problemi e delle connessioni tra le persone che influenzano quei contesti
  • una miglior percezione dei cambiamenti ambientali e personali idonei a prevenire il ripresentarsi di un problema
  • l'abilità di implementare i cambiamenti necessari.

Per l'affermarsi dell'avvocato multidimensionale occorrono sia riforme nelle procedure giudiziarie sia lo sviluppo di tali nuove abilità da parte dei professionisti.

Gli avvocati devono pertanto agire diversamente; e per far ciò, essi devono innanzitutto pensare diversamente. E questo, nell'opinione degli Autori citati, deve essere il punto di partenza: una nuova mentalità per gli avvocati e il pubblico circa le possibilità che offre il diritto per la salvaguardia delle relazioni tra individui e la risoluzione dei problemi.

Per trasformare in realtà la nuova mentalità, agli avvocati è richiesto poi di sviluppare, come accennato, nuove capacità di ascolto, di identificazione degli interessi, di inquadramento e investigazione dei problemi, e di elaborazione di sistemi di soluzioni che possano offrire vantaggi reciproci. Nel momento in cui gli avvocati utilizzeranno tali abilità, nuove strutture evolveranno spontaneamente attorno a esse.



Avvocato Giuseppe Briganti,
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Di Admin (del 29/03/2012 @ 19:34:21, in diritto*internet, linkato 2097 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Trascorsi i tempi previsti dalla legge per pubblicare documenti nell'albo pretorio on line, il Comune deve rimuovere dal sito istituzionale quelli che contengono dati personali o renderli anonimi. La diffusione di informazioni in grado di identificare le persone oltre i termini stabiliti è illecita.

Lo ha affermato il Garante privacy nel vietare ad un Comune di diffondere ulteriormente in Internet, oltre i 15 giorni stabiliti dalla norma, i dati personali di una donna contenuti in una deliberazione della Giunta comunale.

Il Comune inoltre, dovrà apportare le necessarie modifiche  per mettersi in regola con le Linee guida adottate nel 2011 dal Garante in materia di pubblicazione on line dei documenti

Come si legge nella newsletter del Garante, il caso è stato sollevato da una donna che si è rivolta all'Autorità lamentando una illecita diffusione di dati a causa della permanenza sul sito del Comune, oltre i termini di legge, di una delibera di giunta comunale contenente nome e cognome, indirizzo e dispositivo di una sentenza di rigetto di un ricorso presentato contro un accertamento Ici.  Informazioni che anche dopo un primo intervento del Garante e nonostante le modifiche apportate dal Comune continuavano ad essere presenti sul sito.

Pur avendo infatti modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti i ricorsi, sostituendo i nominativi dei ricorrenti con degli omissis, la delibera con il nome della donna era sempre reperibile sul sito, determinando così una illecita diffusione di dati non consentita da alcuna norma.

Con separato provvedimento l'Autorità sta valutando gli estremi per contestare al Comune una sanzione amministrativa per l'illecito commesso.


Fonte:
www.garanteprivacy.it, newsletter n. 356 del 27 marzo 2012



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Europa (Copyright immagine svilen001) La recente Comunicazione della Commissione europea "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line" (COM(2011) 942 final dell'11/01/2012) identifica cinque principali ostacoli al mercato unico digitale e un piano d'azione per eliminarli:

- un'offerta di servizi on-line legali e transfrontalieri ancora insufficiente;

- una mancanza d'informazione degli operatori dei servizi on-line e di tutela degli utenti di internet;

- sistemi di pagamento e di consegna inadeguati;

- un numero eccessivo di abusi e di controversie di difficile composizione;

- una diffusione ancora insufficiente delle reti di comunicazione a banda larga e di soluzioni tecnologiche avanzate.



Con riguardo al quarto punto, nella Comunicazione si legge quanto segue:

« I servizi on-line devono continuare a offrire ai consumatori europei la straordinaria possibilità di comunicare e di svolgere più agevolmente le attività economiche nel rispetto della legalità. Le reti sociali e le piattaforme di vendita a distanza o di condivisione di video svolgono ormai un ruolo chiave nella società e nell'economia europee e permettono ai cittadini di essere più attivi, di dare il proprio parere su un bene o un servizio, di informarsi e di esprimersi. Ma i limiti imposti dalla legge vengono talvolta oltrepassati, oltretutto in settori sensibili, come la pedopornografia, le violenze in generale, l'istigazione all'odio razziale, la diffamazione, il terrorismo o anche il gioco illegale on-line e le pratiche criminali che possono esservi associate. Anche le violazioni della proprietà intellettuale sono fonte di preoccupazione.

Nonostante le garanzie che la direttiva sul commercio elettronico offre alle imprese che ospitano o "trasmettono" passivamente contenuti illegali, i prestatori intermedi di internet vivono nell'incertezza giuridica risultante da una frammentazione, all'interno dell'Unione europea, delle norme applicabili e delle pratiche che devono o possono applicare quando vengono a conoscenza di contenuti illegali sui loro siti. Questa frammentazione scoraggia le imprese che desiderano iniziare un'attività on-line o ne intralciano lo sviluppo.

Inoltre internet viene utilizzata come vettore di diffusione di prodotti o servizi che non rispettano i diritti di proprietà intellettuale, contraffatti o pirata. La difesa dei diritti di proprietà intellettuale è indispensabile nelle economie della conoscenza e l'Unione europea lotta strenuamente contro la contraffazione e la pirateria.

In generale, si verifica troppo spesso che le attività illegali non vengano bloccate in modo efficace e che i contenuti illegali non siano ritirati affatto o non abbastanza rapidamente. I cittadini si indignano, ad esempio, di fronte al fatto che talvolta si impieghi troppo tempo a sopprimere perfino contenuti palesemente vietati come i contenuti pedopornografici la cui presenza in rete è un fatto gravissimo. Questo mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nello strumento internet, il che si ripercuote sui servizi in linea come le piattaforme di vendita. Parallelamente, i cittadini a volte lamentano la mancanza di trasparenza o iniziative sbagliate (ad esempio il ritiro di un contenuto legale), sproporzionate o adottate senza tener conto del principio del contraddittorio da parte di alcuni prestatori di servizi in linea.

È dunque necessario rendere più efficaci i meccanismi di eliminazione degli abusi e delle informazioni illegali, in un contesto che garantisca al contempo la certezza del diritto, la proporzionalità delle norme applicabili alle imprese e il rispetto dei diritti fondamentali. I servizi della Commissione europea, nel documento allegato, descrivono dettagliatamente le divergenze interpretative che sono all'origine dei problemi sopra riportati. Di fronte al moltiplicarsi delle norme e della giurisprudenza negli Stati membri, emerge la necessità di predisporre un quadro europeo orizzontale per le procedure di notifica e di intervento.

Parallelamente, la Commissione procederà nel 2012 alla revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale allo scopo di combattere più efficacemente i contenuti illegali secondo modalità che rispettano il mercato interno e i diritti fondamentali migliorando il quadro procedurale civile. La creazione del quadro europeo di notifica e azione non pregiudicherà quest'ultima iniziativa. La collaborazione tra le parti in causa, in particolare tra i prestatori di internet, i soggetti interessati e i servizi di pagamento impegnati nell'Unione europea e negli Stati Uniti, può anch'essa contribuire alla lotta contro i contenuti illegali.

Inoltre, si devono contrastare le pratiche commerciali sleali di alcune imprese, in particolare l'utilizzo di comunicazioni commerciali discutibili o vietate ».



Relativamente alla composizione delle controversie, la Comunicazione afferma:

« D'altro canto, se emerge un problema nel contesto di un acquisto on-line, i consumatori devono avere a disposizione una soluzione rapida e poco onerosa. Le loro incertezze sulle azioni da intraprendere in caso di problemi rimangono un ostacolo fondamentale alla fiducia nei servizi on-line. Fino ad ora il ricorso ai tribunali non ha offerto una soluzione soddisfacente per la composizione delle controversie originate dalle transazioni commerciali on-line, in quanto le modalità giudiziarie classiche di composizione delle controversie comportano costi troppo elevati e tempi troppo lunghi. Occorre dunque potenziare l'efficacia dell'applicazione del diritto in generale e in particolare facilitare la composizione delle controversie on-line. I sistemi alternativi di composizione delle controversie sono strumenti più rapidi e meno onerosi da applicare per consentire uno sviluppo ottimale dei servizi on-line, tuttavia, attualmente sono ancora poco disponibili on-line, poco o mal conosciuti e non coprono tutti i settori. Per ovviare a questa situazione e in linea con l'Atto per il mercato unico, la Commissione ha proposto una direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e un regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno invitati ad adottare rapidamente queste proposte. La Commissione adotterà inoltre prossimamente un'iniziativa legislativa sulla composizione delle controversie tra imprese ».



Leggi il testo integrale della Comunicazione su IRDoc



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Di Admin (del 28/02/2012 @ 10:03:54, in conciliazione e mediazione, linkato 1768 volte)

La mediazione civile in 140 caratteri - La prima tweet-guida sulla mediazione (Copyright immagine khz) "La mediazione civile in 140 caratteri" è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall'autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione).

I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell'autore.

Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010.

Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti


L'autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento.


Scarica l'ebook
Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni






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Maggiori informazioni sulla mediazione in materia civile e commerciale - Elenco degli organismi di mediazione nelle cui liste di mediatori l'Avv. Giuseppe Briganti è iscritto



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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il comunicato del Garante privacy del 20/02/2012:

« Più tutele per chi è iscritto a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie. Da oggi in poi i gestori di questi siti saranno tenuti a fornire agli utenti una specifica "avvertenza", che informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia.

É quanto stabiliscono le "Linee guida" per i siti web dedicati alla salute (che non riguardano comunque i servizi di assistenza sanitaria on line e la telemedicina) varate dal Garante privacy e pubblicata oggi sulla G.U.

Il ricorso sempre più crescente alla rete da parte di persone che, nell'ambio di siti web, blog, forum, social network si scambiano informazioni, inviano commenti, chiedono consigli o consulenze, presenta, insieme ad un innegabile vantaggio per gli utenti, anche potenziali rischi connessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla loro salute.

In base alle Linee guida del Garante, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica "avvertenza di rischio", il cui scopo sarà quello di richiamare l'attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia. E questo anche alla luce della possibilità che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca generalisti o conosciuti dalla generalità degli utenti Internet e non dai soli iscritti al sito.

L'utente, così avvisato, potrà fare attenzione e decidere in modo più consapevole se inserire o meno dati personali (es. nome, cognome e-mail etc.) che possano rivelare, anche indirettamente, la propria identità o quella di terzi, così come se pubblicare foto o video che consentano di rendere identificabili persone e luoghi. L'utente sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell' "avvertenza di rischio", barrando un'apposita casella.

I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare, aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti, come previsto dal Codice privacy.

Il Garante ha stabilito, infine, che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati solo da personale autorizzato ».



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