L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Ai sensi dell'art. 130 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti.
Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere di collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.
Avv. Giuseppe Briganti
maggio 2010
Risposte
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A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 16.7.2008
COM(2008) 466 definitivo
LIBRO VERDE
Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza
Il Libro verde intende promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione. Espone e discute varie questioni connesse al ruolo che svolge il diritto d'autore nella "economia della conoscenza" e intende lanciare una consultazione su questi punti.
Il Libro verde si articola in due parti. La prima riguarda questioni generali concernenti le eccezioni ai diritti esclusivi previste dal principale atto legislativo dell'UE in tema di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("la direttiva"). L'altro atto legislativo comunitario che assume rilievo per l'economia della conoscenza, la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, è stato analizzato in un'altra relazione. Nondimeno, alcuni aspetti di quest'ultima direttiva, come le eccezioni e le limitazioni, sono affrontati anche nel Libro verde.
La seconda parte del Libro verde affronta questioni specificamente connesse alle eccezioni e limitazioni che assumono particolare rilievo per la diffusione della conoscenza e pone la questione se sia opportuno che tali eccezioni vengano modificate nell'epoca della comunicazione digitale.
Il Libro verde affronta tutte le questioni in modo equilibrato, tenendo cioè conto dei punti di vista degli editori, delle biblioteche, degli istituti di istruzione, dei musei, degli archivi, dei ricercatori, dei portatori di handicap e del pubblico in generale.
Con riguardo in particolare alla digitalizzazione, il Libro verde afferma:
L'eccezione riguardo al diritto di riproduzione è limitata a "specifici atti di riproduzione". L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva si qualifica quindi come l'unica eccezione esplicitamente riferita alla prima parte del citato "test a tre fasi", sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, il quale prescrive che le eccezioni siano circoscritte a "determinati casi speciali". Di conseguenza - come del resto chiarisce il considerando n. 40 - quest'eccezione deve essere circoscritta soltanto a casi speciali e non comprende le utilizzazioni fatte nell'ambito della fornitura on line di opere o fonogrammi protetti.
L'attenta formulazione di questa eccezione implica quindi logicamente che le biblioteche o altri beneficiari non sono totalmente dispensati dall'obbligo di rispettare il diritto di riproduzione. Come si è detto, le riproduzioni sono permesse soltanto in casi specifici, che logicamente si riferiscono a determinati atti necessari per la conservazione di opere nei cataloghi delle biblioteche. D'altro lato, questa eccezione non contiene regole precise su questioni quali la conversione del formato o il numero autorizzato di copie. Una regolamentazione specifica di questi aspetti è frutto delle singole statuizioni del legislatore nazionale.
Alcuni Stati membri hanno adottato regole restrittive rispetto alle riproduzioni che le biblioteche sono autorizzate a effettuare. Il governo britannico sta attualmente effettuando una consultazione[12] allo scopo di modificare la Section 42 del Copyright Designs and Patents Act (CDPA) in modo da permettere alle biblioteche e agli archivi di fare un'unica copia di opere letterarie, teatrali o musicali presenti nella loro collezione permanente per fini di conservazione e sostituzione. Il governo propone di ampliare l'eccezione nel senso di consentire la copia e la conversione del formato di registrazioni sonore, di film e di emissioni radiotelevisive e di autorizzare la realizzazione di più copie qualora siano necessarie copie successive per mantenere le collezioni permanenti in un formato accessibile.
Per la conservazione di opere in formato durevole sono in prima linea le biblioteche, gli archivi e i musei. Tuttavia, anche soggetti privati, come i motori di ricerca, hanno dato vita a numerose iniziative di digitalizzazione su larga scala. A titolo di esempio, il progetto Google Book Search, lanciato nel 2005, è finalizzato a permettere la consultazione dei testi di libri su Internet[13]. Google e alcune biblioteche europee hanno stipulato accordi per la digitalizzazione di opere divenute di dominio pubblico[14]. Le case editrici, dal canto loro, stanno sperimentando l'accesso gratuito on line ad estratti o anche al testo integrale dei loro libri e sviluppano strumenti che consentono agli utenti di consultare il contenuto dei libri[15].
Occorre sottolineare che le attività di soggetti privati quali motori di ricerca non possono beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), che è limitata alle biblioteche accessibili al pubblico, agli istituti di istruzione, ai musei o agli archivi e riguarda solo gli atti che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto. La digitalizzazione presuppone il diritto di riproduzione[16], perché la modifica del formato di un'opera da analoga a digitale comporta un processo di riproduzione dell'opera stessa. Ad esempio, un libro deve essere scansionato prima di essere digitalizzato. Se la scansione è effettuata da soggetti ed in circostanze non contemplate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è necessaria la previa autorizzazione dei titolari dei diritti. Analogamente, affinché un'opera digitalizzata possa essere messa a disposizione on line occorre la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti.
La scansione di opere conservate nelle biblioteche per consentire una ricerca del loro contenuto su Internet va normalmente tenuta distinta dalla creazione di links, dal deep linking , dall' interlinking o dall'indicizzazione ( indexing ), che sono tutte attività riferite a opere già disponibili on line. Ad esempio, riguardo agli hyperlinks (collegamento elettronico ad un file posto su Internet), la Corte federale tedesca ha statuito che la creazione di un link o di un deep link (un link che rinvia l'utente di Internet a un'altra pagina web all'interno dello stesso sito) non costituisce riproduzione di un'opera[17]. Nella causa Perfect 10 c./Google e Amazon [18] un tribunale USA ha statuito che la creazione di un link interno ( inlinking ) che rinvia a un'immagine in grandezza originale posta su un altro sito web, in quanto non presuppone la riproduzione dell'immagine originale, non costituisce violazione del diritto esclusivo di riproduzione. Se alcuni tribunali ritengono che i thumbnails (cioè l'anteprima di un'immagine più grande presentata in formato ridotto, che facilita la connessione ad altri siti web su Internet) configurino una violazione del diritto esclusivo di riproduzione[19], il Tribunale regionale di Erfurt[20] ha statuito che l'utilizzazione di thumbnails per creare link non autorizza il titolare del diritto d'autore a chiedere il risarcimento del danno se l'opera è stata posta su Internet dallo stesso titolare o con il suo consenso[21].
Si sente spesso affermare tuttavia che la natura del progetto Google Book Search trascende il concetto di motore di ricerca sul quale si sono pronunciate la Corte federale tedesca nella causa Paperboy[22] o la Corte americana nella causa Perfect 10. Il motore di ricerca nella causa Paperboy creava link verso siti web che contenevano opere protette che erano state messe a disposizione on line con il consenso dei titolari dei relativi diritti. Poiché il servizio Paperboy dipende dalla presenza di opere messe a disposizione da terzi, esso non sarebbe più stato in grado di creare un link verso opere che fossero state ritirate dal titolare dei diritti. Inoltre, Paperboy non effettuava il caching (salvataggio temporaneo) dell'opera poiché il link non avrebbe più funzionato dal momento in cui l'originale fosse stato ritirato.
Consulta il Libro verde (Eur-lex)
Sulla direttiva 2001/29/CE, si veda l'articolo a firma del sottoscritto "Il diritto d'autore nella società dell'informazione" del 2002
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2010, n. 3817, ha avuto modo di affermare quanto segue:
"[...] In assenza di una definizione normativa del concetto di 'format', cioè della cd. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle opere dell'ingegno [...]
Per la SIAE 'si intende per formato l'opera d'ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi' [...]
Anche per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il contenuto dell'opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma, che nel caso si è negato esservi, con motivazione concisa ma sufficiente a escludere la tutela domandata (così con Cass. cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 24594 e 24 luglio 2006 n. 16888) [...]".
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L'art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede in proposito quanto segue:
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Avv. Giuseppe Briganti
maggio 2010
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Con riguardo alle possibili azioni a tutela del diritto d'autore illustrate con il documento "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva", pubblicato su www.agcom.it il 12 febbraio 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente agli obblighi sui fornitori di accesso ad Internet, afferma:
Ruolo centrale nella definizione delle possibili misure che l'Autorità può adottare è quella degli ISP, in quanto soggetti detentori delle informazioni sul traffico generato dagli utenti. Al fine di definire misure adeguate, proporzionate ed efficaci sul mercato è quindi necessario esplorare in primo luogo le possibilità di intervenire proprio sui fornitori di accesso ad Internet.Da una lettura del quadro comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, possono essere ricavati i principali parametri di legittimità cui dovrebbero essere informati eventuali interventi regolamentari tesi ad introdurre obblighi di monitoraggio e sorveglianza in capo agli ISP.
In particolare, questi riguardano il bilanciamento con i diritti alla tutela dei dati personali degli utenti, che possono subire limitazioni soltanto se proporzionate a quanto strettamente necessario ad assicurare una effettiva tutela del diritto d'autore, e che, in conformità con la tutela della privacy, devono garantire l'anonimato degli utenti (i cui dati personali possono essere quindi disvelati soltanto per effetto di un ordine della "pubblica autorità competente").
Inoltre, l'adozione di siffatti obblighi deve essere orientata al principio di proporzionalità e, quindi, rispettare i seguenti canoni interpretativi:
1) adeguatezza rispetto alle finalità dell'intervento: l'intervento regolamentare deve essere preceduto da opportune analisi volte a stabilire ex ante, in via previsionale, che gli obblighi suscettibili di essere posti a carico dell'ISP possono rivelarsi idonei a garantire una riduzione del fenomeno della pirateria. In questo senso, è perciò opportuna una previa attività di indagine, monitoraggio e sperimentazione, volta a quantificare il fenomeno e identificare le attività degli utenti potenzialmente lesive del diritto d'autore. Una volta identificato spessore e contenuti del fenomeno, sarà possibile stabilire quali misure si rivelino adeguate, in base a un ragionevole rapporto di causa-effetto tra gli interventi apprestati e tutela del diritto d'autore;
2) necessarietà: le restrizioni imposte alla privacy degli utenti non devono essere superiori alla misura strettamente necessaria ad assicurare il conseguimento dello scopo perseguito. Pertanto, l'imposizione degli obblighi dovrà essere corredata di verifiche periodiche per valutarne il conseguimento;
3) stretta proporzionalità: per scongiurare i rischi di un eccessivo sacrificio degli interessi configgenti, il bilanciamento deve fondarsi su valutazione quali-quantitativa in rapporto ad eventuali opzioni alternative di intervento, nonché su un approccio gradualistico che consenta la progressiva introduzione di misure via via più restrittive soltanto a seguito del previo espletamento di opportune verifiche sui risultati raggiunti.
Dalle indicazioni della giurisprudenza comunitaria emerge, quindi, la possibilità, per l'Autorità, di imporre in capo agli ISP un obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare all'Autorità, con cadenza periodica, dati sul traffico Internet (in forma anonima ed aggregati per servizio - peer-topeer, streaming, etc.), nel rispetto della normativa a tutela della privacy e nella salvaguardia del principio della neutralità della rete. L'opportunità di tale intervento è molteplice: gli ISP sono già in possesso di tali informazioni e i dati comunicati all'Autorità permetterebbero un'analisi sulla quantificazione del fenomeno (peer-to-peer, streaming, download) che, per quanto si è più volte detto, riveste valore propedeutico alla definizione di eventuali misure più puntuali per contrastare il fenomeno della pirateria.
Tale misura dovrebbe essere accompagnata da una adeguata e trasparente informativa agli utenti, attraverso:
1) l'indicazione, nei contratti di accesso ad Internet, dell'attività di sorveglianza da parte degli ISP sul traffico degli utenti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
2) una simile indicazione informativa circa l'imposizione di tale obbligo sul sito web dell'Autorità.Per quanto riguarda la legittimazione all'introduzione di un simile obbligo, si ritiene che l'Autorità abbia il potere di imporlo in virtù dei compiti ad essa affidati a tutela del diritto d'autore. In caso di inottemperanza alla decisione dell'Autorità, gli ISP sarebbero soggetti alla irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
In alternativa, si potrebbe avviare un dialogo con gli ISP finalizzato a sottoscrivere un protocollo d'intesa che definisca nel dettaglio le condizioni di fornitura delle informazioni sopra individuate, sì da pervenire al medesimo risultato senza imposizioni coercitive, attraverso un'attività "cooperativa" tra l'Autorità e i fornitori di accesso ad Internet.
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Come può leggersi nel comunicato del Garante privacy del 19 maggio 2010, il Garante ha avviato un'istruttoria nei confronti di Google per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del servizio Street View.
Il procedimento del Garante è stato aperto in merito alla raccolta di dati personali effettuata da Google sul territorio italiano e che, secondo quanto ammesso dalla stessa Google Italia, ha riguardato, oltre che immagini, anche dati relativi alla presenza di reti wireless e di apparati di rete radiomobile, nonché frammenti di comunicazioni elettroniche, eventualmente trasmesse dagli utenti su reti wireless non protette. Riguardo a quest'ultima tipologia di dati, l'Autorità ha invitato la società a sospendere qualsiasi trattamento fino a diversa direttiva dello stesso Garante.
Con particolare riferimento a tutti i dati eventualmente "captati" dalle "Google cars", si legge ancora nel comunicato del Garante, la società dovrà comunicare all'Autorità la data di inizio della raccolta delle informazioni, per quali finalità e con quali modalità essa è stata realizzata, per quanto tempo e in quali banche dati queste informazioni sono conservate.
Google dovrà chiarire, inoltre, l'eventuale impiego di apparecchiature o software "ad hoc" per la raccolta di dati sulle reti WiFi e sugli apparati di telefonia mobile.
La società dovrà comunicare, infine, se i dati raccolti siano accessibili a terzi e con quali modalità, o se siano stati ceduti.
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Come si legge sul sito del Registro .it (www.nic.it), il Registro mette a disposizione degli utenti uno strumento specifico in proposito: la procedura di opposizione.
La procedura di opposizione "congela" l'assegnazione del nome a dominio fino alla risoluzione della controversia e consente a chi ha promosso la procedura di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale nuova assegnazione.
L'opposizione non permette d'altra parte di ottenere automaticamente il dominio già registrato da altri, bensì permette l'accesso a due procedure, alternative al ricorso al giudice, per la risoluzione della controversia:
- l'arbitrato irrituale e
- la procedura di riassegnazione.
Per avviare la procedura di opposizione è necessario inviare al Registro .it una richiesta scritta contenente
- le generalità del mittente,
- il nome a dominio oggetto dell'opposizione,
- le motivazioni e
- i diritti che si presumono lesi.
Il Registro esamina la richiesta, ne valuta l'ammissibilità e, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, notifica l'esito alle parti.
La procedura di opposizione si considera iniziata nel momento in cui il Registro .it pone il dominio nello stato di "challenged".
Per maggiori informazioni: Contestare l'assegnazione di un dominio - Registro .it
Avv. Giuseppe Briganti
Maggio 2010
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Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 aprile 2010, ha disposto che, con esclusivo riferimento ai "vecchi" abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, possa essere attivata a partire dal 1° gennaio 2011 la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore.
Il Garante ha disposto inoltre che gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005 rendano nota a tali abbonati l'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti nei termini sopra indicati, mediante idonea informativa, da inserire nella bolletta contenente il conto telefonico entro il 31 dicembre 2010 e da pubblicare sui propri siti web entro il 31 maggio 2010.
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