L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
(Copyright Immagine
Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
�
�
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui metodi di risoluzione delle controversie alternativi al ricorso al tribunale (ADR).
L'obiettivo è quello di aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico, assicurando una soluzione delle controversie più facile, economica e veloce.
La consultazione pubblica è destinata a chiudersi il 15 marzo 2011.
Dall'introduzione del
"DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie come strumento per risolvere le controversie relative alle transazioni e alle prassi commerciali nell'Unione europea":
« [...] 5. I meccanismi extra giudiziari di risoluzione delle controversie, definiti anche forme alternative di risoluzione delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) possono fornire soluzioni a buon mercato, semplici e rapide alle controversie in materia di consumo. Per le imprese ADR può costituire uno strumento per mantenere la reputazione commerciale e la fiducia dei clienti. La flessibilità degli ADR offre il vantaggio di un approccio mirato e su misura alle controversie. Gli ADR sono inoltre uno strumento per diminuire il carico sul sistema giudiziario.
6. Il presente documento si riferisce alle procedure di risoluzione delle controversie destinate ad essere un'alternativa alla risoluzione giudiziale. Queste procedure consentono ai consumatori di ottenere risarcimenti per i danni subiti in conseguenza di una prassi illegale da parte dell'operatore commerciale. La definizione comprende i meccanismi extra giudiziali che portano alla definizione di una controversia mediante l'intervento di un terzo. Il terzo può proporre o imporre una soluzione, o semplicemente riunire le parti e assistere nell'individuazione della soluzione. Il documento non comprende meccanismi di trattamento dei reclami della clientela gestiti da imprese o le composizioni amichevoli negoziate direttamente tra le parti.
7. Lo scopo del presente documento è di consultare le parti interessate in merito alle difficoltà identificate e ai possibili modi di migliorare il ricorso agli ADR nell'ambito dell'UE. Il documento dà inoltre alle parti interessate l'opportunità di completare i dati raccolti sino ad oggi dalla Commissione [...] ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Studio legale Avv. Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
L'attività dello Studio legale in materia di ADR
www.guidamediazionecivile.it - La tua guida on-line sulla mediazione!
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Nel febbraio 2011 l'Avvocato Giuseppe Briganti ha frequentato il corso di formazione professionale on-line, organizzato dall'Associazione Nazionale Forense sede di Roma e accreditato dal CNF, dal titolo:
"La giustizia alternativa: come gestire le novità della mediazione"
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Come si legge nella newsletter del Garante privacy n. 346 del primo marzo 2011, il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.
Il Garante privacy ha avuto occasione di chiarire quanto sopra decidendo sul ricorso di un dipendente, il quale chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel PC. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.
Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.
Il Garante privacy, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, si legge ancora nella newsletter, non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.
L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.itVisita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155:
« [...] 3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte dei primo Giudice, del fumus boni iuris.
Il secondo che la "definitivamente accertata diffamatorietà" delle frasi contenute nell'articolo pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall'articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.
Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: "si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina").
Il successivo secondo comma del suddetto articolo i costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).
4. Quanto al primo motivo, occorre ancora prendere le mosse dall'articolo 21 della Norma Fondamentale (ma anche in ambito sovranazionale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) che tutela l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero.
Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate.
Il sequestro preventivo, a sua volta, allorchè cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.
Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il chè si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.
A tal ultimo proposito si osserva come nell'impugnata ordinanza si faccia riferimento al "fumus commissi delicti", ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).
Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento [...] ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Slide della relazione dell'Avv. Giuseppe Briganti tenuta in occasione dell'evento formativo
"Utilizzo della videosorveglianza e dei nuovi sistemi di controllo a distanza in azienda, rapporti fra Statuto dei lavoratori e privacy"
organizzato da Digitrust presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro-Urbino in data 10 marzo 2011
Consulenza e formazione in materia di privacy
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Corte di giustizia dell'Unione europea: secondo l'avvocato generale Ján Mazák il rifiuto assoluto, da parte di una società di prodotti cosmetici, di consentire ai propri distributori francesi di vendere i propri prodotti su Internet è sproporzionato
A tale divieto non può essere applicata l'esenzione per categoria, ma esso potrebbe - a determinate condizioni - beneficiare dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE
Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-439/09
Nelle sue conclusioni l'avvocato generale Ján Mazák giunge in primo luogo alla conclusione che un divieto generale e assoluto di vendere su Internet nel contesto di una rete di distribuzione selettiva, che ecceda quanto obiettivamente necessario per distribuire prodotti in maniera adeguata tenendo conto delle loro caratteristiche materiali, della loro aura e della loro immagine, ha un oggetto restrittivo della concorrenza e rientra nell'art. 81, n. 1, CE.
A questo proposito, l'avvocato generale ritiene oggettivamente infondata l'affermazione secondo cui il divieto, nella fattispecie, sarebbe giustificato da motivi di sanità pubblica, in quanto l'uso corretto dei prodotti in questione richiederebbe il consiglio di un farmacista. Secondo l'avvocato generale, è chiaro che i prodotti in esame non sono prodotti medicinali e che non esistono disposizioni che obblighino a venderli in uno spazio fisico ed esclusivamente in presenza di un laureato in farmacia.
Per quanto riguarda l'obiettivo di preservare l'immagine di lusso dei prodotti di bellezza in questione, l'avvocato generale Mazák osserva che, in passato, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli accordi di distribuzione selettiva possono essere giustificati per preservare l'aura e l'immagine dei prodotti in esame.
Pur riconoscendo che i prodotti cosmetici e per l'igiene personale, in linea di principio, si prestano ad un accordo di distribuzione selettiva e che la presenza di un farmacista può migliorare l'immagine di tali prodotti, l'avvocato generale ritiene tuttavia che il giudice nazionale debba esaminare se un divieto generale ed assoluto di vendite su Internet sia proporzionato.
A suo avviso, dato che il produttore potrebbe imporre condizioni adeguate, ragionevoli e non discriminatorie sulle vendite via Internet, tutelando in tal modo l'immagine dei suoi prodotti, un divieto generale e assoluto di vendite su Internet potrebbe essere proporzionato solo in circostanze realmente eccezionali.
L'avvocato generale suggerisce che il giudice nazionale esamini se informazioni e consigli possano essere adeguatamente forniti via Internet.
Inoltre, l'avvocato generale rileva che un divieto di vendite su Internet esclude un moderno strumento di distribuzione, che consentirebbe ai clienti che si trovano al di fuori del bacino di riferimento di un punto di vendita fisico di acquistare tali prodotti, il che, insieme alla trasparenza dei prezzi che le vendite su Internet comportano, accresce la concorrenza all'interno del marchio.
L'avvocato generale Mazák afferma poi che, a suo parere, siffatto divieto di vendite su Internet restringe sia le vendite attive sia le vendite passive, impedendo di avvalersi di un moderno strumento di comunicazione e commercializzazione. Pertanto, esso costituisce una restrizione grave ai sensi del Regolamento sull'esenzione per categoria degli accordi verticali e, in quanto tale, non può beneficiare dell'esenzione da esso prevista.
Da ultimo, l'avvocato generale ricorda che qualsiasi accordo anticoncorrenziale che restringa la concorrenza e sia, in linea di principio, vietato dell'art. 81, n. 1, CE, può beneficiare, in linea di massima, dell'esenzione stabilita dell'art. 81, n. 3, CE.
Per determinare se tale situazione si verifichi, il giudice del rinvio deve verificare se l'accordo in oggetto soddisfa i quattro criteri contenuti in tale disposizione: in primo luogo, esso deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in oggetto o promuovere il progresso tecnico o economico; in secondo luogo, una congrua parte dell'utile che ne deriva deve essere riservata ai consumatori; in terzo luogo, non deve imporre alle parti dell'accordo restrizioni non indispensabili e, in quarto luogo, non deve fornire la possibilità di eliminare la concorrenza.
Tuttavia, dato che dal fascicolo sottoposto alla Corte non risultano elementi sufficienti sul punto, l'avvocato generale Mazák ritiene che la Corte non sia in condizione di fornire al giudice del rinvio indicazioni più specifiche al riguardo.
Fonte: http://curia.europa.eu
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
M. veniva ritenuto colpevole dalla Corte di Appello del reato di diffamazione, in quanto, attraverso l'utenza telefonica installata presso la propria abitazione e utilizzando il suo user-name si collegava con un sito web, inserendo stabilmente, nel forum intitolato "che si dice a (omissis)", frasi offensive dell'onore e del decoro di B.V. e della sua famiglia.
M. proponeva ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che la Corte di Appello non aveva tenuto conto degli accertamenti effettuati dal consulente dell'imputato, secondo cui era possibile modificare i messaggi già postati e soprattutto era impossibile attribuire con certezza un determinato messaggio a un certo utente.
La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8824, afferma:
« [...] i giudici di merito, con valutazioni pienamente fedeli alle risultanze processuali e improntate a evidente razionalità, sono giunti all'incontestabile dimostrazione che per l'invio del messaggio attribuito al M. è stato utilizzato il codice numerico IP (OMISSIS) , - fornito di XXXXXXXX - gestore del Forum, accessibile in internet, intitolato "che si dice a (OMISSIS) " Questo indirizzo IP è stato associato, attraverso il gestore del servizio telefonico, Wind Autostrada, alla linea telefonica (OMISSIS) , che è quella di casa M. ; il nick name utilizzato (OMISSIS) è intestato all'imputato. Lo stesso M. ha poi riconosciuto di utilizzare il sito XXXXXXX, con uno specifico username, ottenuto in abbonamento, servendosi di uno pseudonimo.
La corte, con adeguata e articolata argomentazione tecnica ha dimostrato il carattere irreale e irrazionale dell'assunto difensivo secondo cui un inverosimile personaggio si sia impegnato a trasformare un lecito messaggio del M. in uno strumento aggressivo e lesivo della reputazione delle parti civili.
L'accertamento tecnico - a cui la corte ha attribuito forza persuasiva con una articolata valutazione assolutamente incensurabile in questa sede- ha posto in luce che
a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;
b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa,dovrebbe esattamente conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;
c) questo scorretto utente avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo. La corte ha ritenuto contrario al senso comune che tanto impiego di tempo e tanto impegno tecnico siano stati profusi da questo sconosciuto per offendere i B.
La corte ha poi messo in luce - ai fini dell'identificazione del responsabile - che nella famiglia dell'imputato, il solo figlio era capace di utilizzare internet, ma non conosceva l'esistenza del "Forum", né l'username per accedervi.
L'identificazione nel M. dell'autore del messaggio offensivo è stata confermata dall'accertato movente costituito dal dissidio esistente tra questi e la famiglia B. - D.B. oltre che con lo stesso V.B. [...] ».
Leggi il testo completo della sentenza su dirittoeprocesso.com
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Come si legge nel comunicato del Garante privacy dell'11 marzo 2011, le società telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie.
Il Garante per la privacy lo ha stabilito con un provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La nuova normativa sul telemarketing prevede, infatti, che gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali debbano iscrivere la loro utenza telefonica nel Registro delle opposizioni, entrato in funzione il 1 febbraio scorso e gestito dalla Fondazione Bordoni.
E' dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalità da attivare per non essere disturbati.
A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le società dovranno utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni).
Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore richiedendo la cosiddetta "portabilità del numero". Il modulo dovrà essere fornito al momento della stipula del contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentirà, anche di decidere se comparire negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l'iniziale del nome).
Il secondo modello è relativo ai vecchi abbonati e dovrà essere inviato alla prima occasione utile di contatto (rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il modello dovrà specificare che l'abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi telefonici.
Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dunque non recheranno più il simbolo grafico della cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza per chiamate commerciali. D'ora in poi, infatti, non dipenderà dal simbolo la possibilità per le aziende di usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro delle opposizioni.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante, ricorda l'Autorità nel suo comunicato, comporta sanzioni da un minimo di 30mila ad un massimo di 180mila euro, che potranno raggiungere, nei casi piú gravi, i 300mila euro.
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Consulenza e formazione in materia di privacy
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Con provvedimento del 2 marzo 2011, il Garante privacy ha emanato le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
Con riguardo all'ambito di applicazione del provvedimento, il Garante, in particolare, afferma:
« L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.
La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti ».
Il sommario del provvedimento:
1. Ambito di applicazione
1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee guida
2. Premessa
2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali
2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
3. 1. Trasparenza
3. 2. Pubblicità
3. 3. Consultabilità
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
5. 1. Motori di ricerca
5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
5. 4. Dati esatti e aggiornati
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
A. Trasparenza
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
C. Consultabilità di atti e documenti
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Leggi il provvedimento su IRDoc
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Si segnala il seguente evento formativo, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nell'ambito del programma per la formazione professionale continua per l'anno 2011, al quale l'Avv. Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore, parteciperà come relatore:
Avvocati e procedimento di mediazione: aspetti pratici
(Mediation Advocacy)
31 marzo 2011, ore 16.00
Sala Serpieri, Piazza della Repubblica, Urbino
Evento formativo accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Urbino con attribuzione di n. 4 crediti formativi
Curriculum vitae Avv. Giuseppe Briganti
Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino