Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

\\ Home Page : Storico : conciliazione e mediazione (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)Il Ministro della Giustizia precisa i contenuti dell'annunciato intervento normativo sulla giustizia civile, che non sembra incidere su quanto già previsto in tema di mediazione civile dal d.lgs. 28/2010.

Arbitrato

In particolare, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate.

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né riguardare la materia del lavoro, della previdenza e assistenza sociale.
Si ipotizza un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall'istituto: il trasferimento in sede arbitrale sarà possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione.

Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense in cui si trova l'ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.

Trasmesso il fascicolo all'arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre, in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza.

Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)

Si prevede inoltre l'introduzione di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.

Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato sarà definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Contenuto essenziale del predetto accordo sarà costituito dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall'oggetto della controversia. In generale che l'accordo, analogamente a quanto previsto per l'arbitrato, non potrà avere ad oggetto diritti indisponibili.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introdurrà una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.

La proposta di intervento normativo ipotizza il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.

In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Non sono sottoposte a tale regime le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.
Sono sempre procedibili, per l'evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex art. 696-bis c.p.c., possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell'ordinamento un precedente nell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione.

Andrà prevista la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).
In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell'istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Si dovranno regolare gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).

L'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo.
Poteri di certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell'autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

E' esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori, i di figli maggiorenni portatori di handicap grave e i figli maggiorenni non autosufficienti.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile.

La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Dovrà quindi inserirsi nell'art. 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

Andranno individuati gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza).

Andranno introdotte norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate.
Andrà previsto in particolare:

che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto;
che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.


Fonte: www.giustizia.it, cui si rimanda per approfondimenti


A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro - Urbino
Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 
Di Admin (del 21/03/2014 @ 17:03:40, in conciliazione e mediazione, linkato 1692 volte)

Esistono mondi virtuali nei quali oggi le persone possono condurre vite parallele attraverso i propri avatar, ossia la propria rappresentazione grafica nell'ambiente digitale. In questi mondi virtuali(1), che ridefiniscono lo spazio e il tempo, le persone interagiscono, s'innamorano, si separano, e concludono contratti.

Virtual worlds are environments created out of informational tools. Dispute resolution processes are also created out of informational tools. The nature of a virtual world depends upon the tools provided and the manner in which the tools can be used. Much the same thing can actually be said about dispute resolution. A MMORPG or a virtual world may be more fun to engage in than a dispute resolution process but the fact that both are informational activities opens opportunities to experiment with new approaches to dispute resolution and to integrate new methods for resolving disputes into the fabric of the virtual world (Katsh, 2004: 272).

Sia con riferimento alle liti sorte in questi ambienti, che con riferimento alle controversie del mondo "reale", l'ambiente virtuale può senz'altro, dunque, essere uno degli strumenti a disposizione degli ODR provider.

Le parti, attraverso i propri avatar, siederanno pertanto al tavolo virtuale della mediazione insieme al mediatore, e potranno svolgere la sessione di mediazione nell'ambiente digitale, attraverso la voce o lo scambio di messaggi scritti, e condividendo file.

Particolarmente rilevanti saranno, in questo caso, come facilmente immaginabile, le ripercussioni sulla comunicazione non verbale, che avverrà attraverso l'avatar comandato dall'utente, rappresentazione grafica dotata di proprie e personalizzabili caratteristiche "fisiche" (anche, eventualmente, non umane), gestuali ecc., che possono differire enormemente da quelle dell'utente reale.

(1) Si ricordano i MMORPG (Multi-player Massive Online Role Playing Games). Si ricorda inoltre il noto Second Life (secondlife.com).




Tratto da: Giuseppe Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, 2013, youcanprint, ebook euro 1,99 disponibile su ibs.it
 
Di Admin (del 21/03/2014 @ 16:40:05, in conciliazione e mediazione, linkato 1822 volte)

La mediazione telematica (e-mediation) rientra tra i modi di risoluzione alternativa delle controversie che si svolgono per intero, o almeno parzialmente, on-line, definiti On-line Dispute Resolution (ODR) (Bruni, 2011: 255).

Nel procedimento che si svolge telematicamente, si assiste alla comparsa di quella che viene definita quarta parte, oltre alle parti in lite e al mediatore, ossia la tecnologia (Katsh e Rifkin, 2001), quale strumento a disposizione delle stesse parti e del mediatore(1).

Le tecnologie utilizzabili per dar modo alle parti e al mediatore di svolgere on-line le sessioni di mediazione sono già oggi numerose. Due sono le modalità attraverso le quali si possono svolgere i processi comunicativi in questo ambito: sincrona e asincrona.

E' possibile dunque utilizzare sistemi di audio-video conferenza, i quali normalmente consentono anche lo scambio di file di ogni tipo e di lavorare insieme, a distanza, sullo stesso documento. Così come possono essere utilizzati software di instant messaging e chat room dedicate; oppure può essere utilizzata la modalità asincrona attraverso uno scambio di e-mail. Oggi va del resto affermandosi anche l'uso dei dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e tablet.

La mediazione telematica può essere in linea di principio utilizzata con riferimento a qualunque tipo di controversia civile e familiare. Vi sono del resto tipologie di controversie che meglio di altre si prestano a essere gestite telematicamente (Ebner, 2012: 379-380).

In primo luogo, il ricorso alla mediazione on-line può essere consigliabile quando le parti e/o il mediatore si trovano geograficamente distanti tra loro, o addirittura in Paesi diversi, o quando gli spostamenti possono comunque rivelarsi difficoltosi o antieconomici. In secondo luogo, quando è la controversia stessa a sorgere on-line, a seguito per esempio della conclusione di un contratto telematico (commercio elettronico) o a seguito di una interazione avvenuta on-line (per es. diffamazione via Facebook). Oppure, allorché le parti non intendono incontrarsi faccia a faccia (per es. controversia familiare caratterizzata da alta conflittualità tra i coniugi).

Alcuni genitori e alcuni figli trovano addirittura più facile esprimere i propri sentimenti liberamente e spontaneamente via e-mail. A volte il contatto faccia a faccia è inibitore e non coincide con il momento in cui si desidererebbe condividere dei sentimenti (Parkinson, 2003: 297).

La modalità on-line e quella off-line possono del resto essere impiegate anche in fasi diverse del medesimo procedimento di mediazione.

D'altronde, l'e-mediation richiede che alcune pre-condizioni siano soddisfatte (Ebner, 2012: 380). Le parti e il mediatore dovranno pertanto avere comodo accesso all'hardware e software richiesti, nonché, naturalmente, alla Rete; le parti dovranno avere dimestichezza e sentirsi a proprio agio con le tecnologie che il servizio di mediazione propone loro; e dovrà essere assicurato un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

(1) La tecnologia può anche, del resto, prendere il posto della terza parte, il mediatore, come per esempio nella automated negotiation. A questo proposito, osserva David Allen Larson (2010: 105), "As technology has advanced, you may have wondered whether (or simply when) artificial intelligence devices will replace the humans who perform complex, interactive, interpersonal tasks such as dispute resolution. Has science now progressed to the point that artificial intelligence devices can replace human mediators, arbitrators, dispute resolvers, and problem solvers? Can humanoid robots, attractive avatars, and other relational agents create the requisite level of trust and elicit the truthful, perhaps intimate or painful, disclosures often necessary to resolve a dispute or solve a problem?".



Tratto da: Giuseppe Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, 2013, youcanprint, ebook euro 1,99 disponibile su ibs.it

 

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)Iusreporter.it e guidamediazionecivile.it, curati dall'Avv. Giuseppe Briganti, comunicano che è iniziata da oggi su Twitter la pubblicazione della tweet-guida

"La mediazione civile in 140 caratteri"

Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010

Edizione 2013


La mini-guida viene pubblicata su Twitter da @iusreporter. Hashtag ufficiale è #guidamediazione.

Follow iusreporter on Twitter

Sarà naturalmente possibile interagire in ogni momento con l'Avv. Giuseppe Briganti, autore della guida, tramite Twitter.

Anche chi non è iscrittto a Twitter può seguire la mini-guida collegandosi qui.

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter



Testi senza carattere di ufficialità

 
Di Admin (del 04/07/2012 @ 18:08:07, in conciliazione e mediazione, linkato 1869 volte)

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012, ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati.

La decisione, si legge ancora nella newsletter, è stata assunta allo scopo di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni con le quali l'Autorità ha semplificato le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione, mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

La prima autorizzazione dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.


La mediazione delle controversie civili, evidenzia l'Autorità, è una procedura obbligatoria affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

Il nuovo istituto comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).



A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista



La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter







Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 

Europa (Copyright immagine svilen001) Dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO del 29/11/2011 (COM(2011) 791 definitivo) sulla Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico:

« 1.2. REGOLAMENTO SULL'ODR

Il regolamento sull'ODR per i consumatori consentirà ai consumatori e ai professionisti di
accedere direttamente ad una piattaforma online che li aiuterà a risolvere le controversie
contrattuali connesse a operazioni transfrontaliere online grazie all'intervento di un organismo
ADR conforme alla direttiva.
 

Il regolamento istituisce una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online
(piattaforma ODR)
. Tale piattaforma, creata dalla Commissione, sarà direttamente accessibile
ai consumatori e ai professionisti e trasmetterà il reclamo automaticamente all'organismo
ADR competente a trattare la loro controversia. La piattaforma si baserà quindi sulla
disponibilità di ADR per le controversie dei consumatori in tutti gli Stati membri. 

La piattaforma ODR sarà un sito web interattivo che offre ai consumatori e ai professionisti
un punto d'ingresso unico per la risoluzione  delle controversie contrattuali riguardanti
operazioni commerciali transfrontaliere nell'ambito del commercio elettronico. La piattaforma
sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. Il suo
funzionamento sarà agevolato da una rete di assistenti ODR. 

I consumatori e i professionisti potranno presentare reclami attraverso uno specifico modulo
elettronico disponibile sul sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE
.

Attraverso i dati inseriti nel modulo di reclamo elettronico, la piattaforma sarà in grado di
identificare gli
organismi ADR potenzialmente  competenti a trattare la controversia e
trasmetterà automaticamente i reclamo all'organismo ADR che entrambe le parti riconoscono
come competente
. Tale organismo cercherà di risolvere la controversia secondo il proprio
regolamento interno. Tutti i reclami inoltrati  attraverso la piattaforma ODR devono però
essere trattati rapidamente, visto che riguardano il commercio elettronico. Per tale motivo il
regolamento fissa
scadenze più brevi rispetto  ai tempi normalmente necessari per risolvere
una controversia offline
.

La piattaforma fornirà anche informazioni su organismi ADR e sull'ADR in generale quale
strumento di composizione extragiudiziale delle controversie
. I consumatori potranno reperire
informazioni sulla piattaforma ODR, compreso un link verso la piattaforma, sui siti web dei
professionisti. I consumatori alla ricerca di beni o servizi sui siti pertinenti saranno quindi in
grado di sapere, prima di operare una transazione, quali sono i mezzi di ricorso disponibili in
caso di eventuali problemi connessi alla transazione prevista.
Essi saranno quindi più sicuri
nella decisione di acquistare online e in paesi diversi dal loro
.

Il regolamento affronterà quindi uno dei principali problemi nell'ambito degli acquisti e delle
vendite transfrontalieri online, consentendo di sfruttare appieno il potenziale del commercio
elettronico. In un mondo digitale è importante che i consumatori e i professionisti possano
presentare i loro reclami online e possano trattare le controversie mediante strumenti
elettronici. In tal modo si possono creare economie  di scala, si può semplificare la vita ed
accelerare la risoluzione dei casi transfrontalieri ».

Maggiori informazioni qui: http://ec.europa.eu/consumer-adr

 

 





A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista





La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter





Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 

 

Cos'e' Virtual Mediation Lab?


 

Le altre interviste sul canale youtube di Virtual Mediation Lab






Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su
Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Pesaro-Urbino

 

Europa (Copyright immagine svilen001) La recente proposta di Regolamento europeo relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD)) prevede l'istituzione della Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (Piattaforma ODR) (art. 5).


La Piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

La Piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento.

A tal proposito, l'art. 2 della proposta prevede che il Regolamento si applichi alla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.


Ai fini della proposta di regolamento (art. 4), per "procedura di risoluzione alternativa delle controversie" (procedura ADR) s'intende una procedura per la risoluzione extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole.

Pare rientrarvi pertanto anche la mediazione telematica.


La Piattaforma ODR ha, in particolare, le funzioni seguenti:

- mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;

- propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;

- riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;

- consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;

- mette a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9, lettera c);

- mette a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della Piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la loro controversia;

- fornisce informazioni generali sulla risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione delle controversie;

- offre accesso a statistiche sui risultati delle controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami tramite la Piattaforma ODR.


In base all'art. 6 della proposta di regolamento, ogni Stato membro UE designa un Punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti per la risoluzione delle controversie online ("Assistenti ODR").

Gli Assistenti ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la Piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti:

- all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente;

- informano i consumatori degli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la Piattaforma, ad esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR;

- presentano, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività alla Commissione e agli Stati membri;

- informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti.


In base all'art. 7 della proposta di regolamento, per presentare un reclamo alla Piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito web della Piattaforma.

La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo.

Le informazioni presentate dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente.

La Piattaforma ODR fornisce alle parti le informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla Piattaforma ODR; se sono disponibili più opzioni, gli Assistenti ODR degli Stati membri interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata.






A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista





La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter





Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Di Admin (del 03/04/2012 @ 19:27:44, in conciliazione e mediazione, linkato 2175 volte)

Nel mese di marzo 2012 ho partecipato alla fase sperimentale di Virtual Mediation Lab

Come si legge nel sito web del progetto:


Virtual Mediation Lab e' un progetto pilota ideato da Giuseppe Leone e sponsorizzato dalla Association for Conflict Resolution - Hawaii Chapter Il suo scopo e' di dimostrare come mediatori in tutto il mondo possono far pratica con le tecniche apprese durante i loro corsi di formazione partecipando - insieme ad altri mediatori - a simulazioni online di mediazione con Skype.

 

La fase sperimentale di Virtual Mediation Lab in Italia si e' conclusa con successo il 28 marzo 2012, dopo aver condotto 20 simulazioni online di mediazione con Skype per casi di natura commerciale, familiare, lavoro, Internazionale e RCA.



In due delle simulazioni online di mediazione alle quali ho partecipato ho rivestito il ruolo di una delle parti in lite, mentre nella terza simulazione ho rivestito il ruolo di mediatore in una controversia in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.

Dato anche il mio particolare interesse per la
mediazione telematica, l'esperimento si è rivelato molto interessante e stimolante e mi ha consentito di confrontarmi con altri colleghi mediatori superando ogni problema legato alla distanza fisica.


Colgo dunque l'occasione anche per ringraziare Giuseppe Leone, ideatore del progetto.



Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore



Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su
Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 

La Guida online sulla mediazione civile di Iusreporter.it





Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Di Admin (del 28/02/2012 @ 10:03:54, in conciliazione e mediazione, linkato 1768 volte)

La mediazione civile in 140 caratteri - La prima tweet-guida sulla mediazione (Copyright immagine khz) "La mediazione civile in 140 caratteri" è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall'autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione).

I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell'autore.

Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010.

Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti


L'autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento.


Scarica l'ebook
Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni






Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore professionista


Maggiori informazioni sulla mediazione in materia civile e commerciale - Elenco degli organismi di mediazione nelle cui liste di mediatori l'Avv. Giuseppe Briganti è iscritto



La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter







Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Pagine: 1 2 3 4 5


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Ottobre 2023
Novembre 2023
Dicembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



19/03/2024 @ 10:50:04
script eseguito in 248 ms