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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e conciliatore professionista dal 2009. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie informatiche e di Internet. E' autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche on-line e cartacee
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Mediazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com)Mediazione civile

Su Iusreporter.it e' in corso la pubblicazione della Guida breve gratuita sul decreto legislativo 28/2010 che introduce e regola la mediazione in materia civile e commerciale

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 

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 La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

 

GU n. 53 del 5-3-2010

Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010

          

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della
mediazione in materia civile e commerciale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
    a) mediazione: l'attivita', comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu'  soggetti  sia
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa; 
    b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222. 

        
                    Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.  
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica .». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  19
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato ''Registro'', vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio
          2008. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  23  luglio
          2004, n. 222 reca: «Regolamento recante  la  determinazione
          dei criteri e delle  modalita'  di  iscrizione  nonche'  di
          tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
          all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.». 

        
      
          

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 2 
 
 
                 Controversie oggetto di mediazione 
 
  1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di
una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 3 
 
 
              Disciplina applicabile e forma degli atti 
 
  1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento
dell'organismo scelto dalle parti. 
  2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina
del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita'  e  l'idoneita'  al
corretto e sollecito espletamento dell'incarico. 
  3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a
formalita'. 
  4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche
previste dal regolamento dell'organismo. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 4 
 
 
                       Accesso alla mediazione 
 
  1. La domanda di  mediazione  relativa  alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un  organismo.  In  caso  di  piu'  domande  relative   alla   stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il
quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il  tempo
della  domanda  si  ha  riguardo  alla  data  della  ricezione  della
comunicazione. 
  2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le
ragioni della pretesa. 
  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto  a
informare   l'assistito   della   possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa  la  parte  della
facolta' di chiedere la mediazione. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 5 
 
 
                    Condizione di procedibilita' 
                     e rapporti con il processo 
 
  1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  ad  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla
circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita'  medica  e  da
diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di
pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e'  tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi  regolate.  L'esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, il giudice,  anche  in  sede  di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a  procedere  alla
mediazione.  L'invito  deve   essere   rivolto   alle   parti   prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni  ovvero,  quando  tale
udienza non e' prevista, prima della discussione della causa.  Se  le
parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. 
  3. Lo svolgimento della mediazione non preclude  in  ogni  caso  la
concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la
trascrizione della domanda giudiziale. 
  4. I commi 1 e 2 non si applicano: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione; 
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile; 
    c)  nei  procedimenti  possessori,  fino   alla   pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile; 
    d) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    e) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    f) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
  5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo  quanto  disposto  dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto  ovvero  l'atto  costitutivo
dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione  e  il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 6. Allo stesso modo il  giudice  o  l'arbitro  fissa  la
successiva  udienza  quando  la  mediazione   o   il   tentativo   di
conciliazione  sono  iniziati,  ma  non  conclusi.  La   domanda   e'
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza,  davanti  ad  un  altro  organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
1. In ogni caso, le  parti  possono  concordare,  successivamente  al
contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione  di
un diverso organismo iscritto. 
  6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di
mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la  domanda  di  mediazione  impedisce
altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo  termine
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo. 

        
                    Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179  reca:
          «Istituzione di procedure di conciliazione e di  arbitrato,
          sistema  di  indennizzo  e  fondo   di   garanzia   per   i
          risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27,
          commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  128-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.): 
              «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1.  I
          soggetti di  cui  all'art.  115  aderiscono  a  sistemi  di
          risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie   con   la
          clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2   non
          pregiudicano  per  il  cliente  il  ricorso,  in  qualunque
          momento,  a   ogni   altro   mezzo   di   tutela   previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti ai sensi del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e  140-bis
          del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206  (Codice
          del consumo, a norma  dell'art.  7  della legge  29  luglio
          2003, n. 229.): 
              «Art. 37 (Azione  inibitoria).  -  1.  Le  associazioni
          rappresentative dei consumatori, di cui  all'art.  137,  le
          associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
          convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
          professionisti   che   utilizzano,   o   che   raccomandano
          l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
          al giudice competente che inibisca l'uso  delle  condizioni
          di cui sia accertata l'abusivita'  ai  sensi  del  presente
          titolo. 
              2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando  ricorrono
          giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
          seguenti del codice di procedura civile. 
              3. Il giudice puo' ordinare che  il  provvedimento  sia
          pubblicato in uno o piu' giornali,  di  cui  uno  almeno  a
          diffusione nazionale. 
              4. Per quanto non previsto dal presente articolo,  alle
          azioni  inibitorie  esercitate   dalle   associazioni   dei
          consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
          dell'art. 140». 
              «Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          139 sono legittimati nei  casi  ivi  previsti  ad  agire  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori  e  degli
          utenti richiedendo al tribunale: 
                a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti; 
                b) di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere  o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 
                c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento  su
          uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale
          nei casi in  cui  la  pubblicita'  del  provvedimento  puo'
          contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle
          violazioni accertate. 
              2. Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
          soggetti di cui all'art. 139, comma  2,  possono  attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
          comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          nonche'    agli    altri    organismi    di    composizione
          extragiudiziale per la composizione delle  controversie  in
          materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura  e',
          in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 
              3. Il processo verbale di  conciliazione,  sottoscritto
          dalle  parti  e  dal   rappresentante   dell'organismo   di
          composizione  extragiudiziale  adito,  e'  depositato   per
          l'omologazione nella cancelleria del  tribunale  del  luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 
              4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
          la regolarita' formale del processo  verbale,  lo  dichiara
          esecutivo  con  decreto.  Il   verbale   di   conciliazione
          omologato costituisce titolo esecutivo. 
              5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'  essere
          proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla
          data in cui le associazioni abbiano richiesto  al  soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, la cessazione del  comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
              6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
          comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato
          chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
          procedura di conciliazione di cui al comma  2  senza  alcun
          pregiudizio per l'azione  giudiziale  da  avviarsi  o  gia'
          avviata.  La  favorevole  conclusione,  anche  nella   fase
          esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
          ai fini della cessazione della materia del contendere. 
              7. Con il provvedimento che definisce  il  giudizio  di
          cui  al  comma  1  il  giudice   fissa   un   termine   per
          l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su  domanda
          della parte che ha agito in giudizio, dispone, in  caso  di
          inadempimento, il pagamento di una somma di denaro  da  516
          euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno  di
          ritardo rapportati alla gravita'  del  fatto.  In  caso  di
          inadempimento degli  obblighi  risultanti  dal  verbale  di
          conciliazione di cui al comma 3 le parti possono  adire  il
          tribunale  con  procedimento   in   camera   di   consiglio
          affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
          delle dette somme di denaro.  Tali  somme  di  denaro  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze al  fondo  da  istituire  nell'ambito  di  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   per   finanziare
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di  urgenza,
          l'azione inibitoria si svolge a  norma  degli  articoli  da
          669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 
              9. Fatte salve  le  norme  sulla  litispendenza,  sulla
          continenza,  sulla  connessione  e   sulla   riunione   dei
          procedimenti, le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non  precludono  il  diritto  ad  azioni  individuali   dei
          consumatori   che   siano   danneggiati   dalle    medesime
          violazioni. 
              10. Per le associazioni di cui  all'art.  139  l'azione
          inibitoria prevista dall'art. 37  in  materia  di  clausole
          vessatorie nei contratti stipulati con  i  consumatori,  si
          esercita ai sensi del presente articolo. 
              11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del  giudice
          amministrativo in materia  di  servizi  pubblici  ai  sensi
          dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              12.  Restano  salve  le   procedure   conciliative   di
          competenza   dell'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della  legge  31
          luglio 1997, n. 249.». 
              «Art. 140-bis  (Azione  di  classe).  -  1.  I  diritti
          individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di  cui
          al comma 2 sono tutelabili  anche  attraverso  l'azione  di
          classe, secondo le previsioni del presente articolo. A  tal
          fine  ciascun  componente  della  classe,  anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire per l'accertamento della  responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
              2. L'azione tutela: 
                a)  i  diritti  contrattuali  di  una  pluralita'  di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione identica,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
                b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
          di un  determinato  prodotto  nei  confronti  del  relativo
          produttore, anche a  prescindere  da  un  diretto  rapporto
          contrattuale; 
                c) i diritti  identici  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore.  L'adesione  comporta
          rinuncia  a  ogni  azione   restitutoria   o   risarcitoria
          individuale  fondata  sul  medesimo  titolo,  salvo  quanto
          previsto dal comma  15.  L'atto  di  adesione,  contenente,
          oltre  all'elezione  di  domicilio,   l'indicazione   degli
          elementi  costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la
          relativa  documentazione  probatoria,  e'   depositato   in
          cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui  al
          comma 9, lettera b).  Gli  effetti  sulla  prescrizione  ai
          sensi  degli  articoli  2943  e  2945  del  codice   civile
          decorrono dalla notificazione della domanda e,  per  coloro
          che hanno aderito successivamente, dal  deposito  dell'atto
          di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non ravvisa l'identita' dei diritti individuali  tutelabili
          ai sensi del comma 2,  nonche'  quando  il  proponente  non
          appare in grado di curare adeguatamente  l'interesse  della
          classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice  di
          procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'  a
          cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
                a) definisce  i  caratteri  dei  diritti  individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
                b) fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore  a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
          105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza di condanna con cui liquida,  ai  sensi  dell'art.
          1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
          che hanno  aderito  all'azione  o  stabilisce  il  criterio
          omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.  In
          caso di accoglimento di un'azione di  classe  proposta  nei
          confronti di gestori di  servizi  pubblici  o  di  pubblica
          utilita', il tribunale tiene conto di  quanto  riconosciuto
          in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati  nelle
          relative  carte  dei  servizi  eventualmente  emanate.   La
          sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
          pubblicazione. I pagamenti delle  somme  dovute  effettuati
          durante  tale  periodo  sono  esenti  da  ogni  diritto   e
          incremento, anche per gli accessori di legge maturati  dopo
          la pubblicazione della sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'art. 283 del  codice  di  procedura  civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che definisce  il  giudizio  fa'  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  667  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art.  667  (Mutamento  del  rito).  -  Pronunciati   i
          provvedimenti  previsti  dagli  articoli  665  e  666,   il
          giudizio prosegue nelle forme  del  rito  speciale,  previa
          ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  703  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 703 (Domande di reintegrazione e di  manutenzione
          nel  possesso).  -  Le  domande  di  reintegrazione  e   di
          manutenzione nel possesso  si  propongono  con  ricorso  al
          giudice competente a norma dell'art. 21. 
              Il giudice provvede ai sensi degli articoli  669-bis  e
          seguenti, in quanto compatibili. 
              L'ordinanza che  accoglie  o  respinge  la  domanda  e'
          reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies. 
              Se richiesto da  una  delle  parti,  entro  il  termine
          perentorio   di   sessanta    giorni    decorrente    dalla
          comunicazione del provvedimento che ha deciso  sul  reclamo
          ovvero, in difetto,  del  provvedimento  di  cui  al  terzo
          comma, il giudice fissa dinanzi  a  se'  l'udienza  per  la
          prosecuzione del giudizio  di  merito.  Si  applica  l'art.
          669-novies, terzo comma.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 6 
 
 
                               Durata 
 
  1. Il procedimento di mediazione ha  una  durata  non  superiore  a
quattro mesi. 
  2. Il termine di cui al comma 1  decorre  dalla  data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del
quinto periodo del  comma  1  dell'articolo  5,  non  e'  soggetto  a
sospensione feriale. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 7 
 
 
            Effetti sulla ragionevole durata del processo 
 
  1. Il periodo di  cui  all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio
disposto dal giudice ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  non  si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89. 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24  marzo
          2001, n. 89 (Previsione di  equa  riparazione  in  caso  di
          violazione del termine ragionevole del processo e  modifica
          dell'art. 375 del codice di procedura civile.): 
              «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione).  -  1.  Chi  ha
          subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
          di violazione della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
          ai sensi della legge  4  agosto  1955,  n.  848,  sotto  il
          profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
          all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha  diritto  ad
          una equa riparazione. 
              2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
          complessita' del caso  e,  in  relazione  alla  stessa,  il
          comportamento delle parti e del giudice  del  procedimento,
          nonche'  quello  di  ogni  altra   autorita'   chiamata   a
          concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 
              3.  Il  giudice  determina  la  riparazione   a   norma
          dell'art.   2056   del   codice   civile,   osservando   le
          disposizioni seguenti: 
                a) rileva solamente il danno  riferibile  al  periodo
          eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1; 
                b) il danno non patrimoniale e' riparato,  oltre  che
          con il pagamento di una somma di denaro,  anche  attraverso
          adeguate   forme   di   pubblicita'   della   dichiarazione
          dell'avvenuta violazione.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 8 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. All'atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il
responsabile dell'organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo
incontro tra le parti non oltre quindici giorni  dal  deposito  della
domanda. La domanda e la data  del  primo  incontro  sono  comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione,
anche a cura della parte istante. Nelle controversie  che  richiedono
specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'
mediatori ausiliari. 
  2. Il procedimento  si  svolge  senza  formalita'  presso  la  sede
dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di
procedura dell'organismo. 
  3. Il mediatore  si  adopera  affinche'  le  parti  raggiungano  un
accordo amichevole di definizione della controversia. 
  4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo  periodo,
il mediatore puo'  avvalersi  di  esperti  iscritti  negli  albi  dei
consulenti  presso  i  tribunali.   Il   regolamento   di   procedura
dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti. 
  5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  al
procedimento di mediazione il  giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  116  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice  deve
          valutare le prove secondo il  suo  prudente  apprezzamento,
          salvo che la legge disponga altrimenti. 
              Il giudice  puo'  desumere  argomenti  di  prova  dalle
          risposte che le  parti  gli  danno  a  norma  dell'articolo
          seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a  consentire  le
          ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
          delle parti stesse nel processo.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 9 
 
 
                       Dovere di riservatezza 
 
  1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di  mediazione
e' tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  alle  dichiarazioni
rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 
  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite
nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 10 
 
 
              Inutilizzabilita' e segreto professionale 
 
  1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o
proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della
parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  e'  ammessa
prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. 
  2. Il mediatore non puo' essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto
delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel
procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le
garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. 

        
                    Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  103  e  200  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
          ispezioni e le perquisizioni  negli  uffici  dei  difensori
          sono consentite solo: 
                a)  quando  essi  o  altre   persone   che   svolgono
          stabilmente attivita' nello stesso ufficio  sono  imputati,
          limitatamente ai  fini  dell'accertamento  del  reato  loro
          attribuito; 
                b) per rilevare tracce o altri effetti materiali  del
          reato  o  per  ricercare  cose  o  persone   specificamente
          predeterminate. 
              2. Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati
          autorizzati e  incaricati  in  relazione  al  procedimento,
          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
          sequestro di carte o documenti relativi  all'oggetto  della
          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. 
              3.  Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,   una
          perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un  difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio  dell'ordine  forense  del   luogo   perche'   il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e  ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 
              4. Alle ispezioni, alle perquisizioni  e  ai  sequestri
          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
          ovvero, nel corso delle indagini preliminari,  il  pubblico
          ministero in forza di motivato  decreto  di  autorizzazione
          del giudice. 
              5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione  relativa  a
          conversazioni  o   comunicazioni   dei   difensori,   degli
          investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
          al procedimento, dei consulenti tecnici e  loro  ausiliari,
          ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. 
              6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di  controllo
          della corrispondenza tra l'imputato e il proprio  difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che  l'autorita'  giudiziaria  abbia  fondato   motivo   di
          ritenere che si tratti di corpo del reato. 
              7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
          risultati  delle   ispezioni,   perquisizioni,   sequestri,
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,  eseguiti
          in violazione delle disposizioni  precedenti,  non  possono
          essere utilizzati.». 
              «Art. 200 (Segreto professionale).  -  1.  Non  possono
          essere obbligati a deporre su quanto hanno  conosciuto  per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i casi in cui hanno l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
          giudiziaria: 
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 
                b)   gli   avvocati,   gli   investigatori    privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
                c)  i  medici  e  i  chirurghi,  i   farmacisti,   le
          ostetriche  e  ogni   altro   esercente   una   professione
          sanitaria; 
                d) gli esercenti altri uffici o professioni ai  quali
          la legge riconosce la facolta'  di  astenersi  dal  deporre
          determinata dal segreto professionale. 
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia infondata, provvede  agli  accertamenti  necessari.  Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano ai giornalisti professionisti iscritti  nell'albo
          professionale, relativamente ai nomi  delle  persone  dalle
          quali  i  medesimi  hanno  avuto   notizie   di   carattere
          fiduciario nell'esercizio della loro professione.  Tuttavia
          se le notizie sono indispensabili ai fini della  prova  del
          reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
          accertata solo  attraverso  l'identificazione  della  fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 11 
 
 
                            Conciliazione 
 
  1. Se e'  raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13. 
  2. La proposta  di  conciliazione  e'  comunicata  alle  parti  per
iscritto. Le parti fanno pervenire  al  mediatore,  per  iscritto  ed
entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto  della  proposta.  In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si  ha  per  rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'  contenere
alcun  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  o  alle   informazioni
acquisite nel corso del procedimento. 
  3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
tutte le parti aderiscono  alla  proposta  del  mediatore,  si  forma
processo verbale che deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal
mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo  le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
dello stesso la  sottoscrizione  del  processo  verbale  deve  essere
autenticata da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo
raggiunto,  anche  a  seguito  della  proposta,  puo'  prevedere   il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza
degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 
  4. Se la conciliazione non  riesce,  il  mediatore  forma  processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e'  sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale  certifica  l'autografia  della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello  stesso  verbale,  il  mediatore   da'   atto   della   mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 
  5.  Il  processo  verbale  e'  depositato  presso   la   segreteria
dell'organismo e di esso  e'  rilasciata  copia  alle  parti  che  lo
richiedono. 

        
                    Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile: 
              «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si  devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 
                1) i contratti che  trasferiscono  la  proprieta'  di
          beni immobili; 
                2) i contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto  di  superficie,  i  diritti   del   concedente   e
          dell'enfiteuta; 
                3) i contratti che  costituiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                4)  i  contratti  che  costituiscono   o   modificano
          servitu' prediali, il diritto di uso sopra  beni  immobili,
          il diritto di abitazione; 
                5)  gli  atti  tra  vivi  di  rinunzia   ai   diritti
          menzionati nei numeri precedenti; 
                6)  i  provvedimenti  con  i  quali   nell'esecuzione
          forzata si trasferiscono la proprieta' di beni  immobili  o
          altri diritti reali  immobiliari,  eccettuato  il  caso  di
          vendita seguita nel processo di liberazione degli  immobili
          dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 
                7) gli atti e le sentenze di affrancazione del  fondo
          enfiteutico; 
                8) i contratti di  locazione  di  beni  immobili  che
          hanno durata superiore a nove anni; 
                9) gli atti e le sentenze da cui risulta  liberazione
          o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni; 
                10) i contratti di societa' e di associazione  con  i
          quali si conferisce il godimento  di  beni  immobili  o  di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa' o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata; 
                11) gli atti di costituzione dei consorzi  che  hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente; 
                12) i contratti di anticresi; 
                13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
                14) le  sentenze  che  operano  la  costituzione,  il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 12 
 
 
                  Efficacia esecutiva ed esecuzione 
 
  1. Il verbale  di  accordo,  il  cui  contenuto  non  e'  contrario
all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di
parte e previo accertamento  anche  della  regolarita'  formale,  con
decreto del presidente del tribunale  nel  cui  circondario  ha  sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui  all'articolo
2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 21 maggio 2008,  il  verbale  e'  omologato  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
  2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

        
                    Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  direttiva
          2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
          in materia civile e commerciale): 
              «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1.  Ai  fini
          della presente direttiva per controversia  transfrontaliera
          si intende una controversia in cui almeno una  delle  parti
          e' domiciliata o risiede abitualmente in uno  Stato  membro
          diverso da quello di qualsiasi altra  parte  alla  data  in
          cui: 
                a) le parti concordano di ricorrere  alla  mediazione
          dopo il sorgere della controversia; 
                b) il ricorso  alla  mediazione  e'  ordinato  da  un
          organo giurisdizionale; 
                c) l'obbligo di ricorrere  alla  mediazione  sorge  a
          norma del diritto nazionale; 
              o 
                d) ai fini dell'art. 5, un  invito  e'  rivolto  alle
          parti. 
              2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
          8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una
          controversia  in  cui  un  procedimento  giudiziario  o  di
          arbitrato risultante da una  mediazione  tra  le  parti  e'
          avviato in uno Stato membro diverso da  quello  in  cui  le
          parti erano domiciliate  o  risiedevano  abitualmente  alla
          data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). 
              3. Ai fini  dei  paragrafi  1  e  2,  il  domicilio  e'
          stabilito  in  conformita'  degli  articoli  59  e  60  del
          regolamento (CE) n. 44/2001.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 13 
 
 
                          Spese processuali 
 
  1. Quando il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la
ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha
rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4. 
  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente. 
  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. 

        
                    Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
          di procedura civile: 
              «Art.  92  (Condanna  alle  spese  per  singoli   atti.
          Compensazione delle spese). - Il giudice,  nel  pronunciare
          la condanna di cui all'articolo precedente, puo'  escludere
          la  ripetizione   delle   spese   sostenute   dalla   parte
          vincitrice, se le ritiene eccessive o  superflue;  e  puo',
          indipendentemente dalla soccombenza, condannare  una  parte
          al rimborso delle spese, anche  non  ripetibili,  che,  per
          trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
          all'altra parte. 
              Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
          ed  eccezionali  ragioni,  esplicitamente  indicati   nella
          motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
          intero, le spese tra le parti.». 
              Se le parti si sono conciliate, le spese  si  intendono
          compensate, salvo che le parti stesse abbiano  diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.». 
              «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta  che
          la parte soccombente ha agito o resistito in  giudizio  con
          mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza  dell'altra
          parte, la condanna, oltre che alle spese,  al  risarcimento
          dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'art. 91, il giudice, anche  d'ufficio,  puo'  altresi'
          condannare la parte  soccombente  al  pagamento,  a  favore
          della   controparte,   di   una    somma    equitativamente
          determinata.». 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 14 
 
 
                       Obblighi del mediatore 
 
  1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere
diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di
percepire compensi direttamente dalle parti. 
  2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'  designato,
una dichiarazione di imparzialita' secondo le  formule  previste  dal
regolamento di procedura applicabile, nonche' gli  ulteriori  impegni
eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
    b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle  ragioni
di possibile pregiudizio all'imparzialita'  nello  svolgimento  della
mediazione; 
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
dell'ordine pubblico e delle norme imperative; 
    d) corrispondere immediatamente a  ogni  richiesta  organizzativa
del responsabile dell'organismo. 
  3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede
alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua
la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione
e' svolta dal responsabile dell'organismo. 

        
      
          

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

                               Art. 15 
 
 
                  Mediazione nell'azione di classe 
 
  1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo
140-bis del codice del consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto
anche nei confronti  degli  aderenti  che  vi  abbiano  espressamente
consentito. 

        
                    Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art.  140-bis  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5. 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 16 
 
 
                       Organismi di mediazione 
                  e registro. Elenco dei formatori 
 
  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la
sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di
separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che
richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali
decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento
di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva
variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto
stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei
dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle
indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti  privati,
proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo  17.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della  giustizia  valuta
l'idoneita' del regolamento. 
  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della
giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la  mediazione.  Il  decreto
stabilisce  i  criteri  per  l'iscrizione,  la   sospensione   e   la
cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   per   lo    svolgimento
dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
di cui al presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
qualificazione professionale. 
  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,
presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

        
                    Note all'art. 16: 
              - Per il  decreto  del  Ministero  della  giustizia  23
          luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1. 
              Il decreto 23 luglio 2004, n.  223  reca:  (Regolamento
          recante  approvazione  delle  indennita'   spettanti   agli
          organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del  D.Lgs.
          17 gennaio 2003, n. 5). 
              - Si riporta il testo dell'art. 141 del citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art.   141   (Composizione    extragiudiziale    delle
          controversie).  -  1.  Nei  rapporti  tra   consumatore   e
          professionista,  le  parti  possono  avviare  procedure  di
          composizione  extragiudiziale  per  la  risoluzione   delle
          controversie  in  materia  di   consumo,   anche   in   via
          telematica. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          il Ministro della giustizia,  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare, detta  le  disposizioni  per  la  formazione
          dell'elenco degli organi  di  composizione  extragiudiziale
          delle controversie in materia di consumo che si  conformano
          ai   principi   della   raccomandazione   98/257/CE   della
          Commissione, del 30  marzo  1998,  riguardante  i  principi
          applicabili agli organi  responsabili  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
          della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del  4
          aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
          extragiudiziali   che    partecipano    alla    risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia  di  consumo.
          Il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero  della  giustizia,  comunica   alla   Commissione
          europea  gli  organismi  di  cui  al  predetto  elenco   ed
          assicura,  altresi',  gli  ulteriori  adempimenti  connessi
          all'attuazione della risoluzione del Consiglio  dell'Unione
          europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad  una
          rete comunitaria di organi  nazionali  per  la  risoluzione
          extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 
              3. In ogni caso, si considerano organi di  composizione
          extragiudiziale delle controversie ai  sensi  del  comma  2
          quelli costituiti ai sensi  dell'art.  2,  comma  4,  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Non  sono  vessatorie  le  clausole  inserite   nei
          contratti dei consumatori aventi ad oggetto il  ricorso  ad
          organi che  si  conformano  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              5. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun
          caso del diritto di adire il giudice  competente  qualunque
          sia    l'esito    della    procedura    di     composizione
          extragiudiziale.». 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 17 
 
 
               Risorse, regime tributario e indennita' 
 
  1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal  presente
articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita'
del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b),  del  decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2008, n. 181, e dei commi  3  e  4  dell'articolo  7  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127. 
  2.  Tutti  gli  atti,  documenti  e   provvedimenti   relativi   al
procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta  di  bollo  e  da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 
  3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di  registro  entro
il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti  l'imposta  e'  dovuta
per la parte eccedente. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   sono
determinati: 
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti; 
    b) i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati; 
    c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennita'   dovute,   non
superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della
mediazione; 
    d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1. 
  5. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  all'organismo  non  e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni
per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine
la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione  puo'  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore,
nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',  se  l'organismo  lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato. 
  6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei
risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la  determinazione,
con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,  delle  indennita'
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il  costo
dell'attivita'  prestata  a  favore  dei  soggetti   aventi   diritto
all'esonero. 
  7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato  ogni  tre
anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto  Nazionale
di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
  8. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  dei
commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e  7,018
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2011,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della quota delle risorse del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,   lettera   b)   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  che,  a  tale
fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui  ai  commi  2  e  3  ed  in  caso  si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al  comma  8,
resta  acquisito  all'entrata  l'ulteriore   importo   necessario   a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere  sulla
stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8. 

        
                    Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato  «Registro»,  vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
          legge 16 settembre 2008,  n.  143  (Interventi  urgenti  in
          materia   di   funzionalita'   del   sistema   giudiziario)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). 
              1 - 6 (Omissis); 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis - 10 (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7,  commi  3  e  4  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
          luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,
          comma 23, del decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n.  133  del  2008,  nonche'
          dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  n.  181  del   2008,   e
          successive modificazioni, in  materia  di  Fondo  unico  di
          giustizia.): 
              «Art. 7 (Destinazioni al Ministero  dell'interno  e  al
          Ministero della giustizia). 
              1-2 (Omissis); 
              3. Con il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 1  sono  altresi'  determinate  le
          quote del Fondo unico giustizia da destinare  al  Ministero
          della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera  b),
          della legge n. 181 del 2008, per la  conseguente  immediata
          riassegnazione, da effettuarsi  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
          esigenze  correnti  connesse  all'acquisizione  di  beni  e
          servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Il Ministro della giustizia, con propri  decreti  da
          comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
          l'Ufficio centrale del bilancio,  nonche'  alle  competenti
          Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  provvede
          alla ripartizione delle somme confluite nel fondo  previsto
          dalla legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  tra  le  unita'
          previsionali di base  interessate  del  medesimo  stato  di
          previsione, secondo le utilizzazioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 7, lettera b), della  legge  n.  181  del  2008,  con
          particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
          degli uffici giudiziari. 
              5 - (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  76,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia. (Testo A): 
              «Art. 76  (Condizioni  per  l'ammissione).  -  1.  Puo'
          essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
          imponibile ai  fini  dell'imposta  personale  sul  reddito,
          risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro
          10.628,16. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel  medesimo
          periodo  da  ogni  componente  della   famiglia,   compreso
          l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito  si
          ritiene superiore ai limiti previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          609-bis, 609-quater e 609-octies  del  codice  penale  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto.». 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 18 
 
 
                    Organismi presso i tribunali 
 
  1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire
organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale
e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del
tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
cui all'articolo 16. 

        
      
          

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

                               Art. 19 
 
 
       Organismi presso i consigli degli ordini professionali 
                   e presso le camere di commercio 
 
  1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le
materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del
Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono
iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. 

        
                    Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.): 
              «Art. 2 (Compiti e funzioni). 
              1-3 (Omissis); 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5-9 (Omissis).». 

        
      
          

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA

                               Art. 20 
 
 
                          Credito d'imposta 
 
  1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti  abilitati
a svolgere il procedimento di  mediazione  presso  gli  organismi  e'
riconosciuto, in  caso  di  successo  della  mediazione,  un  credito
d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino  a  concorrenza  di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi  2  e
3. In caso di insuccesso della mediazione, il  credito  d'imposta  e'
ridotto della meta'. 
  2. A decorrere dall'anno  2011,  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,  e'  determinato
l'ammontare delle risorse a  valere  sulla  quota  del  «Fondo  unico
giustizia»  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera   b),   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  destinato  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  concessione  del
credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
nell'anno precedente. Con  il  medesimo  decreto  e'  individuato  il
credito d'imposta effettivamente spettante in  relazione  all'importo
di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato  l'importo
del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine  indicato
al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via  telematica,
all'Agenzia delle entrate  l'elenco  dei  beneficiari  e  i  relativi
importi a ciascuno comunicati. 
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di  decadenza,
nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere  dalla
data di ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  comma  3,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche', da  parte  delle  persone  fisiche  non
titolari di redditi d'impresa o di lavoro  autonomo,  in  diminuzione
delle imposte sui redditi. Il  credito  d'imposta  non  da'  luogo  a
rimborso e non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne' del valore della produzione  netta  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  delle  minori  entrate
derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
annualmente al versamento dell'importo  corrispondente  all'ammontare
delle risorse  destinate  ai  crediti  d'imposta  sulla  contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». 

        
                    Note all'art. 20: 
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,  vedi
          note all'art. 17. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni.): 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai  sensi  dell'art.  3  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui  al  secondo
          comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
          il versamento presso la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato; in tal  caso  non  e'  ammessa  la
          compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) (abrogato); 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto  delle  imprese,  istituita  con  D.L.  30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
              2-bis (abrogato).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma  5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi.): 
              «Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi).  -  1.  Gli
          interessi passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono
          deducibili per la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
          l'ammontare dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito d'impresa o che  non  vi  concorrono  in
          quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i  ricavi
          e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.». 
              «Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti  del
          reddito d'impresa). 
              1-4 (omissis); 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6-9 (omissis).». 

        
      
          

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA

                               Art. 21 
 
 
                      Informazioni al pubblico 
 
  1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,
in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo. 

        
                    Note all'art. 21: 
              - La legge 7 giugno  2000,  n.  150  reca:  «Disciplina
          delle attivita' di informazione e  di  comunicazione  delle
          pubbliche amministrazioni». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 22 
 
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
  scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
  1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno
2009, n. 69;». 

        
                    Note all'art. 22: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo  (Attuazione  della  direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione.): 
              «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni  contenute
          nel presente decreto  si  applicano  ai  soggetti  indicati
          negli articoli 11, 12, 13 e 14. 
              2. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,
          fatta eccezione  per  gli  obblighi  di  identificazione  e
          registrazione indicati nel Titolo  II,  Capi  I  e  II,  si
          applicano altresi': 
                a) alle societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari; 
                b)   alle   societa'   di   gestione   dei    mercati
          regolamentati di strumenti finanziari  e  ai  soggetti  che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari; 
                c)  alle  societa'  di  gestione   dei   servizi   di
          liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; 
                d)  alle  societa'  di  gestione   dei   sistemi   di
          compensazione e  garanzia  delle  operazioni  in  strumenti
          finanziari; 
                e) alle seguenti attivita', il  cui  esercizio  resta
          subordinato al  possesso  di  licenze,  da  autorizzazioni,
          iscrizioni in  albi  o  registri,  ovvero  alla  preventiva
          dichiarazione  di  inizio   di   attivita'   specificamente
          richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 
                  1)    commercio,    comprese    l'esportazione    e
          l'importazione, di  oro  per  finalita'  industriali  o  di
          investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione  di
          cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                  2) fabbricazione, mediazione e commercio,  comprese
          l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il
          quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 
                  3) fabbricazione di oggetti preziosi  da  parte  di
          imprese  artigiane,  all'iscrizione  nel   registro   degli
          assegnatari dei  marchi  di  identificazione  tenuto  dalle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
                  4)  commercio  di  cose   antiche   di   cui   alla
          dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; 
                  5) esercizio di case d'asta o galleria  d'arte  per
          il quale e' prevista alla licenza  prevista  dall'art.  115
          del TULPS; 
                f) alle succursali  italiane  dei  soggetti  indicati
          nelle lettere precedenti aventi sede legale  in  uno  stato
          estero; 
                g) agli uffici della pubblica amministrazione. 
                5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della  legge
          18 giugno 2009, n. 69.». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 23 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
decreto. 
  2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti
obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,
nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione
relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di
procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono
esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto. 

        
                    Note all'art. 23: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  409  del  codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 409 (Controversie individuali di  lavoro).  -  Si
          osservano  le  disposizioni   del   presente   capo   nelle
          controversie relative a: 
                1) rapporti di lavoro subordinato privato,  anche  se
          non inerenti all'esercizio di una impresa; 
                2) rapporti di mezzadria, di  colonia  parziaria,  di
          compartecipazione  agraria,  di   affitto   a   coltivatore
          diretto, nonche'  rapporti  derivanti  da  altri  contratti
          agrari, salva la  competenza  delle  sezioni  specializzate
          agrarie; 
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed altri rapporti di collaborazione che  si  concretino  in
          una  prestazione  di  opera  continuativa   e   coordinata,
          prevalentemente  personale,  anche  se  non   a   carattere
          subordinato; 
                4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          che svolgono  esclusivamente  o  prevalentemente  attivita'
          economica; 
                5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
          ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non  siano
          devoluti dalla legge ad altro giudice.». 

        
      
          

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                               Art. 24 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
          Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Fonte: www.gazzettaufficiale.it. Consultazione gratuita, testi senza carattere di ufficialita'
 
 
 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale e' possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.

Aggiornamenti sulla mediazione sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it

 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Il Consiglio dei Ministri (n. 83 del 19/02/2010) ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari

 

Consiglio dei Ministri n.83 del 19/02/2010

19 Febbraio 2010

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

Dopo aver ricordato la figura del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la semplificazione normativa, Maurizio Balocchi, recentemente scomparso, il Presidente Berlusconi ha annunciato la nomina, in sua vece del dottor Francesco Belsito. Il Consiglio ha condiviso l'iniziativa.

E' stato avviato l'esame di un disegno di legge, su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano ed al quale il Governo annette grande importanza, che contiene disposizioni tese a rafforzare il principio di legalità nella pubblica amministrazione attraverso l'ampliamento del novero delle sentenze di condanna ostative alle candidature ad elezioni amministrative e all'assunzione di cariche negli enti locali, nonché modifiche al codice penale in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ed aggravamento delle relative pene. Condividendone impianto e finalità, il Consiglio ha deciso di rendere il provvedimento più incisivo integrandolo con disposizioni che perseguano l'obiettivo di una efficienza sempre maggiore nella pubblica amministrazione e negli enti locali. L'esame del disegno di legge sarà pertanto completato nella prossima riunione.

Il Governo ha esaminato e deciso di presentare un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di missioni internazionali di pace, attualmente all'esame del Senato, che consentirà all'Italia di inviare 130 Carabinieri nell'isola di Haiti con il compito di assistere il Governo locale nell'ambito della missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti, sulla base di una Risoluzione del Consiglio di sicurezza.

Il Consiglio ha poi approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta:

- uno schema di decreto legislativo, che integra e modifica il vigente Codice dell'amministrazione digitale, emanato nel 2005, alla luce della rapidissima evoluzione delle tecnologie informatiche che ha reso obsolete alcune definizioni e previsioni normative in esso contenute. Le modifiche organizzative intervenute nelle amministrazioni pubbliche rendono inoltre necessario l'adeguamento ai criteri di efficienza ed efficacia che permeano i nuovi indirizzi strategici del Governo. Obiettivo principale del provvedimento è modernizzare l'apparato pubblico con l'individuazione e la diffusione dei più evoluti strumenti tecnologici in modo da semplificare i rapporti con cittadini ed imprese e fornire risposte sempre più tempestive. Sarà così possibile avvicinare di più la pubblica amministrazione alle esigenze dei cittadini, e, sotto il profilo economico, conseguire un forte recupero di produttività. Sul testo verrà sentito il Garante per la protezione dei dati personali e saranno acquisiti i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari di merito;

su proposta del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo:

- un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2007/60 per disciplinare l'attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurne le conseguenze per i cittadini e sul territorio, nonché per i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Il testo ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari;

su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano:

- un decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari;

su proposta del Ministro della salute, Ferruccio Fazio:

- uno schema di disegno di legge che, al fine di consentire una più ampia informazione sugli effetti indesiderati, nonché sulle tipologie e sui materiali usati, istituisce i registri nazionali e regionali degli impianti protesici nel seno. L'obiettivo è fornire un ulteriore strumento di tutela della salute delle persone che fanno ricorso a questo tipo di intervento chirurgico, che recenti statistiche indicano solo in minima parte legato a patologie mediche. Il disegno di legge, sul quale è stato sentito il Garante per la privacy, vieta inoltre il ricorso all'intervento da parte di persone di minore età. Lo schema di disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere;

su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini:

- un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di co-produzione cinematografica fra l'Italia e la Cina.

Sono stati poi approvati due stati d'emergenza per i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato la provincia di Messina e la Calabria nei giorni scorsi. Al fine di completare gli interventi di contrasto ai danni da inquinamento di suoli ed acque in Sicilia, nonchè per le avverse condizioni del gennaio 2009 in Calabria, il Consiglio ha prorogato gli stati d'emergenza già dichiarati a tal fine.

Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha riferito al Consiglio sulle modalità di svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo prossimi. Il Consiglio ne ha preso atto.

Il Ministro Maroni ha altresì presentato al Consiglio l'aggiornamento del Rapporto sui risultati del Governo nella lotta alle mafie.

Il Consiglio ha infine deliberato, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, la conferma del dottor Arturo SEMERARI a Presidente dell'ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e la nomina del dottor Tiziano BAGGIO a Presidente dell'UNIRE - Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

Su proposta del Ministro della difesa, Ignazio la Russa, il Consiglio ha altresì deliberato il conferimento dell'incarico di Vicesegretario generale del Ministero al generale di squadra aerea Claudio DEBERTOLIS.

Infine il Consiglio ha esaminato alcune leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

La seduta ha avuto termine alle ore 11,45.

Governo Italiano - Comunicati stampa del Consiglio dei Ministri

 

 

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Di Admin (del 09/02/2010 @ 12:38:27, in conciliazione e mediazione, linkato 324 volte)

Diritto delle nuove tecnologie (Copyright immagine ba1969) L'OUA CONTRO L'OBBLIGATORIETA' DEL RICORSO ALLA MEDIAZIONE: NON SERVE E NON CONVINCE GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA

L'OUA ha più volte espresso il convincimento negativo all'obbligatorietà del ricorso alla mediazione, mezzo improprio e coercitivo che non risolve alcun problema di deflazione del carico giudiziario in quanto le parti non compaiono e lasciano trascorrere il termine fissato dalla legge. Sono, poi, arrivati pure i pareri critici della Commissione Giustizia del Senato e del Csm. Un fronte ampio che chiede una netta modifica

«Si rischia fondamentalmente di perdere tempo - spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua - l'obbligatorietà si risolve in un procrastinarsi dell'inizio dell'azione giudiziaria senza alcun risultato pratico. Della stessa opinione è anche il C.S.M, che ha affermato che l'aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie.

Ed anche la Commissione Giustizia del Senato ha bocciato lo schema legislativo sulla obbligatorietà del previo procedimento di mediazione in numerose materie.

«Il tentativo di conciliazione - continua - può infatti avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo.

In questo caso si trasformerebbe in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici proposti ritardando la definizione della controversia e sottraendo energie  allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio garantire il rafforzamento della finalità cui lo strumento stesso è preordinato. Il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di locazione (che è stato abrogato) è una chiara conferma».

Maurizio de Tilla ha quindi chiesto che si accolgano le modifiche richieste perchè «la conciliazione va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del contenzioso civile, ma perché rappresenti uno strumento di ampliamento dell'area della tutela per il cittadino».

Roma, 8 febbraio 2010

Comunicato OUA, www.oua.it



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Diritto e Internet (Copyright immagine khz)Senato 27 gennaio 2010

Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente (Giustizia)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della  legge 18 giugno 2009, n. 60,

considerato  che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori  che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali,  costituisce tuttavia  una forma di volontaria giurisdizione;

il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16,  anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l'articolo 5  regola i rapporti tra procedimento di mediazione  ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;

il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità;

sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed  è regolato  il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega,  da un lato,  prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non  deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non  sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione;   questione,  peraltro,  sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito;

gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g),  che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali,  è volto a  rendere rapide le soluzioni per le controversie  in determinate materie tecniche;

esprime

parere favorevole

formulando le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell'organismo di conciliazione nell'ambito del circondario del tribunale competente per la causa di merito e, solo in via subordinata, del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale stesso. Dovrebbe in ogni caso essere fatta salva la facoltà delle parti di derogarvi concordemente. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l'obbligo informativo gravante sull'avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell'obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l'assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l'avvocato inottemperante;

con riferimento all'articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l'inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all'istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l'esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme procedimentali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili;

con riguardo all'articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere perentorio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d'accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall'infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

in relazione all'articolo 8 si invita il Governo a valutare l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

con riferimento all'articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l'inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio;

in relazione all'articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l'individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l'introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l'organismo svolge la propria attività.

 

Fonte: www.senato.it

 

Camera 20 gennaio 2010

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;

che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;

al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;

la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;

risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare

Pag. 47

il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;

l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;

l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;

l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;

appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione;

risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;

all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;

la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;

2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte

Pag. 48

d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;

b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia denominata «patti di famiglia»;

c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;

d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

 

Fonte: www.camera.it

 

 

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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) "Parere allo schema di decreto legislativo: «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali.»."
(Delibera del 4 febbraio 2010)


Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha
adottato, il seguente parere:
«1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera dell'11 marzo 2009, ha
espresso il proprio parere sulla delega contenuta nell'art. 39 del disegno di legge n. 1441
bis C, norma sostanzialmente recepita nell'art. 60 della legge delegata n. 69/2009. Nel corpo
di tale delibera, ricostruita la cornice normativa vigente in materia e chiariti i principi
ispiratori delle forme alternative di risoluzione della controversia, il Consiglio dava
favorevolmente atto dell'introduzione del nostro sistema giudiziario della possibilità di
ricorrere in via generale, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali relative a
diritti disponibili, ad uno strumento alternativo rispetto alla giurisdizione.
Nell'occasione il Consiglio ha espresso la propria favorevole valutazione con riguardo
alle previsioni contenute nell'art. 39, secondo comma, lett. b) e c), sottolineando che "il
tentativo di conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà
conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso si trasforma in un
mero adempimento formale, che ingolfa gli uffici preposti, ritardando la definizione della
controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di conciliazione seriamente
intenzionati. Pertanto, la facoltatività del ricorso alla mediazione sembra poter meglio
garantire il raggiungimento delle finalità cui lo strumento stesso è preordinato".
Il C.S.M. ha mostrato apprezzamento anche per le previsioni di cui alle lettere o), q)
ed r) del medesimo comma, sottolineando che "l'individuazione del termine massimo di
quattro mesi entro il quale il procedimento di conciliazione deve chiudersi nonché la
prescrizione di forme di agevolazioni di carattere fiscale appaiono misure idonee a
promuovere ed a facilitare l'accesso alla procedura in oggetto, giacché prospettano il
contenimento sia dei tempi sia dei costi, disposizioni tanto più efficaci a fronte della notevole
durata ed onerosità del processo civile. Sotto altro aspetto, la previsione che il verbale di
conciliazione abbia efficacia esecutiva consente di evitare che la mediazione venga ritenuta
un'alternativa meno utile rispetto al procedimento giudiziario, cosa che accadrebbe se
l'esecuzione dell'accordo raggiunto fosse rimesso alla buona volontà delle parti".
A fronte di tali positività, il C.S.M. rilevava che la legge delega non fissava "neanche
sotto forma di principi - i criteri per l'attivazione ed il funzionamento del meccanismo
conciliativo, né tanto meno ne definisce i rapporti con il giudizio ordinario" e che mancavano
disposizioni di carattere generale per l'indicazione dei "requisiti per l'iscrizione nel Registro
e per la sua conservazione". Tali disposizioni, a parere del Consiglio, erano assolutamente
2
indispensabili, "proprio perché è con la legge delega in esame che si introduce nel sistema
italiano la generale possibilità di ricorrere all'ADR per le controversie civili e commerciali
aventi ad oggetto diritti disponibili", di talché "sembra quanto mai necessario che il
legislatore fissi una cornice normativa completa ed unitaria, nell'ambito della quale vanno
poi collocate le specifiche disposizioni relative alla conciliazione stragiudiziale,
eventualmente avendo anche cura di effettuare un coordinamento con norme già vigenti
relative alla medesima materia".
Il C.S.M. segnalava al legislatore delegante l'opportunità di integrare la disciplina
proposta con particolare riguardo ad alcuni aspetti, indispensabili per promuovere una
migliore definizione delle "caratteristiche strutturali e funzionali della conciliazione, che, per
essere apprezzata e dunque, conseguire le finalità cui è preposta, deve caratterizzarsi come
professionale, strutturata e tecnicamente organizzata, non affidata, quindi, alla sola
improvvisazione creativa del mediatore, che pure ha un ruolo importante. Solo in tal modo,
infatti, le parti potranno superare la preoccupazione che al di fuori del giudizio ordinario
non siano rispettate le garanzie giurisdizionali, dalle stesse ritenute indispensabili per la
"giusta" definizione della controversia. Non sfugge, d'altronde, che la previsione della
conciliazione stragiudiziale nel sistema ordinamentale italiano costituisce l'espressione di
una nuova impostazione culturale, che, seppure rimessa all'intervento legislativo, necessita
di tempi lunghi per poter compiutamente essere compresa ed accettata. Ciò non toglie,
tuttavia, che alcune precisazioni sul piano tecnico nonché facilitazioni sul piano operativo
possano contribuire in maniera determinante a superare pregiudizi e diffidenze nei confronti
dell'ADR".
2. Lo schema di decreto persegue l'obiettivo di "garantire alla nuova disciplina una
reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa
delle controversie", nonché "di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare
l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione". Esso si
compone di 24 articoli, distinti in cinque diversi capi.
Secondo le definizioni dell'art. 1, per "mediazione" deve intendersi "l'attività,
comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"; la "conciliazione"
rappresenta invece "la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione". In tal modo operando, il legislatore utilizza il termine "mediazione" per
identificare la procedura conciliativa ed il termine "conciliazione" per rappresentarne l'esito
positivo.
Gli articoli 1 e 2 definiscono la funzione della mediazione.
Si segnala al riguardo l'opportunità che legislatore delegato definisca anche la figura
del "mediatore", persona fisica distinta dall'organismo abilitato a svolgere la mediazione, e
3
ciò al fine di stabilire requisiti professionali nonché per distinguerlo dal "mediatore" definito
dall'art. 1754 del codice civile.
Gli articoli dal 3 al 15 disciplinano il procedimento di mediazione.
L'art. 5, definisce l'ambito applicativo della mediazione. Esso introduce una sorta
di doppio binario per l'accesso alla mediazione, distinguendo le controversie civili per le quali
il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda e quelle
per le quali, al contrario, la scelta di ricorrere a tale procedimento è rimessa alla
discrezionalità delle parti.
Il legislatore delegato ha previsto che tutte le controversie giudiziarie in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari debbano essere precedute dall'esperimento del procedimento di
mediazione.
Sotto un primo aspetto, la legge delega non sembra contenere alcun riferimento alla
possibilità di introdurre un doppio binario di procedibilità con riguardo all'oggetto della
controversia Infatti, l'art. 60, terzo comma, lett. a) L. n. 69/2009 prescrive che il Governo,
nell'esercizio delle delega di cui al primo comma del medesimo articolo, preveda ".che la
mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia.".
L'aver configurato l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di
procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale consente il superamento delle
obiezioni - già sollevate in dottrina - concernenti il mancato rispetto della legge delega,
laddove prevede che la mediazione non precluda "l'accesso alla giustizia" . Infatti, la verifica
dell'omesso espletamento del tentativo di conciliazione impone al giudice non la declaratoria
di improcedibilità della domanda ma soltanto il rinvio dell'udienza ad una data successiva
rispetto alla scadenza del termine fissato dall'art. 6 per la durata della mediazione, senza
ulteriori conseguenze sul processo.
Ciò non toglie, tuttavia, che l'introduzione del cd. doppio binario non trovi
giustificazione nel testo della legge delega e, soprattutto, non appaia razionale avuto presente
l'ampio ed eterogeneo elenco delle materie per le quali è stato configurato l'obbligo di
ricorrere preventivamente alla mediazione.
È evidente, infatti, che l'indicazione di cui al primo comma dell'art. 5 è di tale
ampiezza da riguardare la maggior parte del contenzioso civile, così ricomprendendo
tipologie di controversie non assimilabili, con caratteristiche ontologiche e difficoltà di
gestione del tutto peculiari.
Le indicazioni fornite nella relazione illustrativa non appaiono utili a giustificare la
scelta compiuta dal legislatore delegato, il quale ha previsto la mediazione obbligatoria per
controversie di tale complessità anche istruttoria - come possono essere quelle in materia
4
ereditaria ovvero dirette all'accertamento della responsabilità medica - che difficilmente si
prestano ad una rapida soluzione in sede conciliativa.
Non sembra possibile, poi, accomunare - così come risulta aver fatto il legislatore
delegato - in un'unica categoria, vale a dire quella dei "rapporti particolarmente conflittuali,
rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno
della composizione stragiudiziale", le controversie relative a responsabilità medica ed a
diffamazione a mezzo stampa, giacché è evidente la disomogeneità sostanziale sia dei diritti
lesi (non potendosi assimilare il diritto alla vita ed all'integrità fisica con il diritto
all'onorabilità), sia delle attività connesse all'accertamento delle lamentate lesioni.
Sotto diverso aspetto si ritiene opportuno segnalare che l'aver reso obbligatorio, per le
materie elencate al primo comma dell'art. 5, il ricorso alla mediazione non sembra la
soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa
delle controversie. Come già rilevato dal C.S.M. nel parere reso in data 11 marzo 2009, il
tentativo di conciliazione può avere successo solo se è sostenuto da una reale volontà
conciliativa e non se è svolto per ottemperare ad un obbligo. In questo caso si trasformerebbe
in un mero adempimento formale, che ingolferebbe gli uffici preposti, ritardando la
definizione della controversia e sottraendo energie allo svolgimento dei tentativi di
conciliazione seriamente intenzionati. Conseguentemente, la facoltatività del ricorso alla
mediazione sembra poter meglio garantire il raggiungimento delle finalità cui lo strumento
stesso è preordinato.
La conciliazione, d'altra parte, va promossa non per realizzare un effetto deflattivo del
contenzioso civile ma perché rappresenta uno strumento di ampliamento dell'area della tutela,
vale a dire "uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società
moderna, che può essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per
tutte" (cfr. paragrafo 1.1.4 della relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva
europea in tema di mediazione in materia civile e commerciale).
Non si tratta di scegliere e promuovere la mediazione perché il sistema processuale dei
singoli paesi incontra difficoltà sempre maggiori a trattare in modo rapido ed efficiente le
cause. Al contrario, la mediazione ha caratteristiche positive in sé e, se mai, richiede un
sistema giudiziario efficiente come migliore incentivo per il suo sviluppo.
La mediazione (come più in generale tutte le forme alternative di risoluzione della
controversia), invero, può divenire uno strumento importante per una trasformazione della
giustizia civile ed una sua evoluzione verso un sistema più flessibile e più attento alle
caratteristiche del caso concreto, nell'ambito di un sistema integrato di giustizia che tenda
sempre più a specializzare la funzione dei vari strumenti di definizione, articolando non solo
gli strumenti alternativi alla decisione ma anche la gamma di quelli decisionali in senso
stretto.
Non sfugge, infatti, che la mediazione ha il pregio di consentire "la continuazione dei
rapporti tra le parti" e, pertanto, evita quel clima di agone proprio del ricorso alla
5
giurisdizione, che determina inevitabilmente la conflittualità di tali rapporti e, dunque,
ostacola la possibilità stessa di conciliare la controversia; tuttavia, l'affermazione nel
panorama ordinamentale della mediazione passa necessariamente per un cambiamento di
prospettiva culturale prima ancora che tecnico-giuridica.
Le considerazioni svolte sulla previsione contenuta nell'art. 5, primo comma, dello
schema di decreto legislativo in esame, sotto un profilo strettamente tecnico nonché alla luce
della ratio sottesa alla mediazione, inducono ad esprimere un giudizio contrario alla
configurazione di ipotesi di mediazione obbligatoria, tanto più allorquando, come nella
fattispecie in esame, tali ipotesi riguardino materie profondamente disomogenee, che non si
prestano ad alcuna forma di omologazione neanche sotto l'aspetto della prognosi sulla loro
preventiva conciliabilità.
Merita, ancora, di essere rilevato che la norma in esame non chiarisce se l'intervento
del terzo, che non abbia partecipato alla mediazione, imponga al giudice di azionare il
meccanismo processuale previsto dal primo comma .
Nel proseguire la valutazione sulle ricadute ordinamentali dell'art. 5, non è
condivisibile neanche la previsione contenuta nel secondo comma di tale disposizione, che
estende la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa anche nel corso del giudizio
regolarmente instaurato e ne disciplina le modalità.
Non è quindi condivisibile la previsione secondo la quale il giudice, nel corso del
giudizio, può "invitare" le parti a procedere alla mediazione e, in caso di adesione all'invito,
fissa la successiva udienza all'esito della scadenza del termine di durata del relativo
procedimento.
Il meccanismo così elaborato non è, infatti, funzionale allo scopo.
È sì verosimile che nel corso del giudizio - anche alla luce delle eventuali risultanze
istruttorie acquisite - maturino le condizioni per la conciliazione della causa, fallita
precedentemente. In tal caso, tuttavia, sembra opportuno prevedere anche la possibilità che sia
lo stesso giudice procedente, con il supporto dei difensori ed eventualmente di un mediatore
designato ad hoc quale suo ausiliario, ad esperire il tentativo di conciliazione, per evitare
inutili dilazioni temporali. Il giudice, infatti, è già a conoscenza dello stato della causa ed è in
grado di indirizzare le parti verso un accordo che tenga conto anche delle emergenze
processuali, in maniera tale che l'attività fino ad allora compiuta non vada dispersa.
Pertanto, risulta più utile per la diffusione della mediazione rafforzare i "poteri
conciliativi" del giudice, al quale deve essere riconosciuta la possibilità di avvalersi,
eventualmente, anche di un mediatore per giungere alla conciliazione della controversia.
Condivisibile è, invece, la previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 5, in base
alla quale "Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari". È così consentito alle parti di poter godere della tutela
d'urgenza anche in caso di ricorso alla mediazione, il che costituisce un incentivo ad essa,
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giacché l'esperimento del tentativo di conciliazione preventivo rispetto alla presentazione
della domanda giudiziale non si risolve in un diniego di tutela delle ragioni delle parti.
Per le medesime ragioni è utile la previsione di cui al sesto comma, per la quale "Dal
momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente
dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".
Risulta, tuttavia, necessario che sia meglio coordinata la previsione in esame con
quella contenuta nell'art. 4 dello schema di decreto legislativo con riguardo alla
determinazione della litispendenza ed alla produzione degli effetti sostanziali della domanda.
Nel comma in esame, infatti, la produzione dei "medesimi effetti della domanda giudiziale"
viene fatta scaturire dalla comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, la
quale - secondo la previsione di cui all'art. 8 - deve avvenire a cura del responsabile
dell'organismo abilitato a svolgere il procedimento de quo. L'art. 4, sul quale ci si soffermerà
di seguito, prevede che "per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
della recezione della comunicazione". È bene, dunque, chiarire se la pendenza della domanda
di mediazione coincida con la comunicazione a cura del responsabile ovvero con la recezione
della stessa da parte degli interessati. Sarebbe utile, per maggiore trasparenza e per evitare che
effetti rilevanti come quelli in esame possano essere pregiudicati da colpose inerzie di terzi,
che la litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda siano collegati al
deposito della domanda di mediazione effettuata dalla parte ai sensi dell'art. 4.
La soluzione proposta è, peraltro, in linea con quanto previsto dall'art. 6 in tema di
decorrenza del termine di durata della mediazione, di cui si dirà commentando tale norma.
Il quarto comma dell'art. 5 enuclea i procedimenti in cui la mediazione è esclusa. Tale
previsione ha il pregio di valorizzare le caratteristiche strutturali e funzionali di alcuni
procedimenti civili, le quali risultano fisiologicamente incompatibili con la mediazione.
Sarebbe opportuno che si chiarisca che per tali procedimenti è esclusa l'obbligatorietà della
mediazione anche per la fase successiva a quella "interinale" ovvero "d'urgenza", nel corso
della quale spetterà al giudice verificare se vi siano o meno margini per la conciliazione ed
orientare di conseguenza l'andamento giudiziale della controversia.
Sarebbe, inoltre, utile ampliare l'elencazione di cui al quarto comma, in maniera tale
da comprendere anche il procedimento sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis
c.p.c. e ss., che pure si contraddistingue per la celerità della definizione del giudizio,
risultando diversamente vanificato lo scopo stesso per cui esso è stato introdotto nel codice di
rito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il quinto comma dell'art. 5 disciplina l'ipotesi in cui la clausola di mediazione o di
conciliazione sia contenuta in un contratto ovvero in uno statuto societario e ad essa non sia
stata data esecuzione. La disposizione persegue la condivisibile finalità di prevedere anche per
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la mediazione "pattizia" il medesimo procedimento giurisdizionale da seguirsi per l'ipotesi in
cui le parti non abbiano dato attuazione alla clausola di mediazione.
Il settimo ed ultimo comma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5 ai
procedimenti promossi davanti agli arbitri. Si tratta di una previsione incongrua e non
condivisibile, non solo perché appare affetta da eccesso di delega, ma anche perché i processi
arbitrali trovano fondamento nell'autonomia negoziale, integrano giudizi privati e sono
potenzialmente idonei a consentire la conciliazione. Si evidenzia in proposito che, secondo
l'insegnamento del giudice delle leggi, il previo esperimento del tentativo di conciliazione
può essere imposto, in via generale, per fini di economia processuale da ritenere prevalente;
fine non rilevabile per i giudizi arbitrale non gravanti per natura su strutture pubbliche.
3. L'art. 3 dello schema di decreto legislativo, rubricato "Disciplina applicabile e
forma degli atti", regolamenta la disciplina applicabile alla mediazione. La scelta di fondo,
calata nel primo e secondo comma, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e
di minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di
mediazione.
E' senz'altro condivisibile la scelta legislativa di non disciplinare in maniera
particolareggiata il procedimento di mediazione, in linea con la natura duttile dello strumento
conciliativo in oggetto. Ciò non toglie, tuttavia, che sia necessaria l'individuazione ad opera
del legislatore delegato di un nucleo di regole minime e comuni che devono essere inserite
dai singoli organismi di conciliazione nei relativi regolamenti.
Per un verso, infatti, risulta indispensabile che il legislatore, coerentemente con le
scelte effettuate nel decreto legislativo in commento, fornisca precise indicazioni sulla natura
e sul contenuto delle disposizioni che non possono mancare in ciascun regolamento. A titolo
esemplificativo, appare fondamentale che il decreto legislativo prescriva che nei singoli
regolamenti siano presenti norme dirette a garantire la professionalità e la terzietà dei
mediatori, secondo criteri che devono essere individuati nel decreto legislativo stesso. Del
pari, non possono mancare disposizioni di carattere generale funzionali a chiarire quali atti,
nel corso del procedimento di mediazione, debbano avere la forma scritta e, soprattutto, a
quali incontri debbano inderogabilmente partecipare le parti personalmente, al fine di
verificare la reale volontà conciliativa delle stesse. Non sfugge, infatti, che in alcune fasi del
procedimento non si può prescindere dalla presenza degli interessati, sia per acquisire
informazioni utili per giungere alla conciliazione, sia per verificare i reali termini delle
questioni in atto ed i possibili margini di trattativa con le parti. Di conseguenza, si rileva pure
indispensabile l'individuazione di alcune formalità, che è opportuno siano seguite nella
mediazione, per garantire sia le parti sia la serietà del procedimento.
Per altro verso, l'individuazione di un nucleo di regole minime e comuni è determinata
dalla necessità di evitare disparità di trattamento a fronte di analoghe situazioni e finalità,
tanto più nel caso in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio.
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Va infine rilevato, a conclusione dell'esame dell'art. 3, che nel ricorso alle "modalità
telematiche", previste dall'ultimo comma della disposizione, deve tenersi conto sia delle
esigenze di riservatezza del procedimento, sia della necessità di interlocuzioni dirette e
personali con le parti. Pertanto, sarebbe opportuno che il legislatore chiarisse in quali termini
le modalità in oggetto vadano raccordate con le illustrate esigenze.
4. L'art. 4 dello schema di decreto legislativo, rubricato "Accesso alla mediazione",
delinea le modalità di accesso al procedimento di mediazione e configura in merito anche un
obbligo di informazione a carico dell'avvocato.
Nel decreto legislativo non è fissato alcun criterio di competenza territoriale o per
materia, utile per individuare l'organismo di conciliazione competente in relazione all'oggetto
della domanda di mediazione. Nella relazione illustrativa è dato atto che il meccanismo
elaborato dal legislatore delegato per il radicamento della competenza costituisce espressione
di una scelta di metodo ben precisa.
La scelta operata dal legislatore delegato appare irrazionale e inidonea a garantire il
funzionamento della mediazione. E' evidente che il buon esito del procedimento è legato
anche alla localizzazione degli organismi di conciliazione in relazione alla domanda
presentata; il luogo in cui la mediazione si svolge deve essere facilmente accessibile alle parti,
diversamente risolvendosi in un ulteriore ostacolo al raggiungimento dell'accordo, per
favorire il quale è necessario limitare al minimo sia i disagi sia le spese che gli interessati
devono affrontare per la conciliazione.
La strutturazione della norma si presta a strumentalizzazioni nel momento della scelta
dell'organismo di conciliazione, così da favorire indebite individuazioni di tale organismo che
ne potrebbero pregiudicare la terzietà e l'imparzialità. In merito non si può condividere
l'impostazione del legislatore delegato, il quale ritiene che in virtù della disposizione in
commento "Le parti saranno così libere di investire concordemente o singolarmente
l'organismo ritenuto maggiormente affidabile". Costituisce insanabile contraddizione logica
adottare politiche normative per la promozione della mediazione e, al contempo, consentire la
differenziazione degli organismi di conciliazione in base alla loro affidabilità: il quadro di
normazione primaria deve essere in grado di garantire che tutti gli organismi di conciliazione
presentino il medesimo qualificato livello di affidabilità, a maggior ragione allorquando le
parti siano obbligate al preventivo tentativo di conciliazione.
Da un punto di vista processuale, peraltro, non si comprende secondo quale logica e
coerenza normativa possa imporsi il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità
e, contestualmente, sganciare il relativo procedimento da ogni collegamento territoriale con
l'autorità giudiziaria procedente, tenuta - in caso di mancato espletamento della mediazione -
a fissare una nuova udienza innanzi a sé all'esito del decorso del termine fissato dall'art. 6.
L'applicazione della disposizione in commento consentirebbe alla parte, in relazione ad una
domanda correttamente proposta innanzi al Tribunale di Palermo ma non preceduta
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dall'espletamento dell'obbligatorio procedimento di mediazione, di rivolgersi ad un
organismo di conciliazione con sede in Milano.
Risulta, poi, difficilmente ipotizzabile, così come affermato nella relazione illustrativa,
che il "semplice" meccanismo predisposto dal legislatore sia, proprio per la sua essenzialità,
utile ad evitare contrasti. Il sorgere dei conflitti sarà inevitabile allorquando, ad esempio, più
istanze di conciliazione riguarderanno solo in parte la stessa domanda o quando tali istanze
siano connesse l'una all'altra, di talché il criterio della priorità non sarà da solo sufficiente a
dirimere i contrasti originatisi, perché l'oggetto della mediazione risulterà diverso.
Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di domande giudiziali che coincidono solo in parte
con riguardo al petitum o alla causa petendi: non può parlarsi di identità delle stesse e,
tuttavia, il decreto legislativo non fornisce gli strumenti necessari per individuare l'organismo
di conciliazione competente, nel caso in cui le parti abbiano già avviato il procedimento di
mediazione innanzi ad organismi diversi.
Si tratta di ipotesi che il legislatore non poteva non prevedere, attesa la loro diffusione
nella pratica e per le quali devono essere individuati idonei strumenti di coordinamento
nell'azione degli organismi di conciliazione. Peraltro l'art. 4 non disciplina né in quale modo
debba essere fatta valere l'incompetenza dell'organismo di conciliazione successivamente
adito, né la sanzione per l'ipotesi in cui la mediazione prosegua innanzi all'organismo
incompetente.
Per quanto concerne la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 4, sembra
opportuna una sua integrazione nel senso di imporre alle parti di allegare alla domanda di
mediazione la documentazione posta a sostegno della pretesa azionata. Tale allegazione
agevolerebbe la conciliazione della controversia, perché consentirebbe al mediatore di avere
immediata piena cognizione della materia del contendere e, al contempo, dimostrerebbe la
reale volontà conciliativa degli interessati.
In ordine, infine, al terzo comma dell'art. 4, deve rilevarsi che la legge delega non
prevedeva alcuna nullità del contratto eventualmente stipulato in violazione del condivisibile
obbligo di informazione gravante sull'avvocato. Nella relazione illustrativa si legge che "Si
tratta di una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura, in linea
con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità". Sarebbe opportuno che tale
precisazione fosse inserita anche nel testo normativo e, comunque, alla luce di essa risulta,
francamente, ancor meno comprensibile la scelta della cd. "nullità di protezione". Infatti, per
un verso, l'avvocato è responsabile di non aver informato il proprio assistito della possibilità
di avvalersi del procedimento di mediazione, il che comporta la nullità del contratto concluso
con il proprio assistito e, per altro verso, il medesimo avvocato può continuare a difendere la
parte in giudizio sulla base di un rapporto fiduciario, qual è quello originato dalla procura,
viziato sin dall'origine nella sua causa.
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5. Gli artt. 6 e 7 disciplinano, secondo diversi aspetti, la durata del procedimento di
mediazione. Entrambe le disposizioni in commento non appaiono condivisibili.
Invero, per quanto concerne la previsione di cui all'art. 6, seppure risulta pregevole lo
sforzo legislativo di contenere i tempi per la definizione della procedura, in piena coerenza
con quanto stabilito dalla legge delega, tuttavia non appare realistico prevedere un termine
unico e fisso per tutti i procedimenti di mediazione, a prescindere dalla loro complessità e
dagli approfondimenti che essi impongono. Inoltre, se l'intento del legislatore è quello di
imporre termini ristretti per la conciliazione, sembra indispensabile che venga chiarita la
natura perentoria del termine in esame, atteso che in nessuna disposizione dello schema di
decreto legislativo tale natura è affermata, sebbene nella relazione illustrativa si legga "si fissa
in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione".
Da ultimo, deve sottolinearsi che l'art. 6 fissa il termine a quo per la decorrenza del
termine massimo di durata del procedimento nella "data di deposito della domanda di
mediazione"; in tal modo gli effetti della domanda di mediazione vengono collegati al mero
deposito della relativa istanza, diversamente da quanto è stabilito dall'art. 4, primo comma, e
dall'art. 5, sesto comma, che invece, come detto, riconnettono la rilevanza della medesima
domanda alla sua comunicazione. Per garantire maggiore trasparenza al procedimento ed in
un'ottica di semplificazione normativa, sarebbe auspicabile una disciplina unitaria in ordine al
termine di decorrenza di tutti gli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di
mediazione.
Per quanto concerne l'art. 7, deve osservarsi che la sottrazione "del periodo di cui
all'art. 6" dal computo del termine oltre il quale il processo è da considerarsi irragionevole, ai
sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89, è in contraddizione con la previsione contenuta nel
primo comma dell'art. 5. Se, infatti, la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, l'arco temporale necessario per il suo espletamento deve
obbligatoriamente rientrare nel calcolo imposto dalla legge in tema di equa riparazione,
costituendo il procedimento per la conciliazione un passaggio indispensabile per
l'ottenimento della pronuncia giurisdizionale sulla domanda proposta.
Non sfugge che i "tempi" della mediazione dipendono da un terzo, che non esercita
funzioni giurisdizionali; tuttavia il giudice, una volta investito della controversia ed accertato
il mancato espletamento del tentativo di conciliazione, è tenuto a rinviare la causa di almeno
quattro mesi, il che non può che incidere sulla ragionevole durata del processo. E' evidente
che il ragionamento svolto non può condurre a conclusioni diverse a seconda che il tentativo
di conciliazione sia stato regolarmente espletato prima della proposizione della domanda
giudiziale ovvero che ciò non sia avvenuto, atteso che in entrambi i casi la mediazione si pone
come condizione di procedibilità.
L'art. 8 dello schema di decreto legislativo si occupa del "Procedimento". Tale
disposizione trascura alcuni aspetti che meriterebbero apposita previsione legislativa, al fine
di garantire l'efficacia della mediazione.
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Invero, risulta indispensabile che la norma primaria precisi che la scelta del mediatore
ad opera del responsabile dell'organismo di conciliazione avvenga in ragione delle sue
specifiche competenze sulla materia oggetto di controversia e secondo criteri oggettivi e
predeterminati, in maniera tale da consentire alle parti di nutrire piena fiducia nel mediatore.
Del pari, dovrebbero essere indicate specificamente quali siano le condizioni in presenza delle
quali possono essere nominati i mediatori ausiliari, dei quali, peraltro, non è definito neanche
il ruolo all'interno del procedimento; per cui non si comprende, ad esempio, se in caso di
dissenso di uno o più mediatori ausiliari rispetto alle scelte operative o decisionali del
mediatore, tale dissenso possa essere manifestato ed in che termini incida sulla procedura in
corso. In ogni caso, la possibilità di designare i mediatori ausiliari dovrebbe essere legata al
consenso delle parti.
In relazione alla previsione contenuta nel secondo comma, pur condividendosi la
scelta legislativa di non strutturare in maniera rigida il procedimento di mediazione, sembra
tuttavia opportuno che il decreto legislativo preveda, quantomeno, le conseguenze
dell'assenza ingiustificata delle parti quando la stessa sia stata richiesta dal mediatore o
riconnetta a comportamenti ostruzionistici delle stesse effetti sul procedimento di mediazione
in corso.
Con riguardo, da ultimo, alla disposizione del sesto comma, desta qualche
preoccupazione il rinvio al "regolamento di procedura" per l'individuazione delle modalità di
calcolo e liquidazione dei compensi spettanti gli esperti. Invero, la possibilità di nominare
esperti - funzionale all'efficace definizione della mediazione - corre il rischio di determinare,
non solo una dilatazione dei tempi ma, soprattutto, un notevole aumento dei costi della
conciliazione, in ordine all'entità dei quali il decreto legislativo non fornisce alcuna
indicazione. Proprio i costi della mediazione potrebbero costituire un oggettiva remora per gli
interessati a ricorrere ad essa ed integrare un ostacolo all'accesso alla giustizia - laddove la
mediazione è obbligatoria - di difficile compatibilità costituzionale.
6. L'art. 9, rubricato "Dovere di riservatezza", disciplina i doveri di riservatezza che
incombono su coloro i quali svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso
l'organismo di conciliazione, in ordine alle dichiarazioni ed alle informazioni comunque
acquisite nel corso della mediazione.
La previsione generale del dovere di riservatezza - indispensabile per favorire la
diffusione della mediazione facilitativa - comporta di per sé la superfluità del dovere di non
rivelazione alle parti dei contenuti di dichiarazioni ed informazioni resi al mediatore in
assenza dell'altra parte. Risulta, in ogni caso, necessario che il legislatore preveda che la
manifestazione del consenso alla diffusione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite
dal mediatore avvenga in forma scritta, al fine di evitare il sorgere di inutile conflittualità ed
anche per non esporre il mediatore a responsabilità nel caso di utilizzo dell'informazione
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riservata in sede di conciliazione o nel procedimento giurisdizionale eventualmente instaurato
a seguito dell'insuccesso della mediazione.
L'opportunità di un intervento legislativo sul punto è ancor più evidente alla luce
dell'art. 10, rubricato "Inutilizzabilità e segreto professionale". Tale norma trova
fondamento proprio nella natura facilitativa della mediazione ed in tale prospettiva se ne
giustifica l'introduzione. Non è chiaro, tuttavia, se essa riguardi anche quelle dichiarazioni e
quelle informazioni refluite nel procedimento di mediazione, per le quali la parte abbia
esonerato dalla riservatezza il mediatore. In tal senso si auspica, quindi, una maggiore
chiarezza della scelta legislativa.
I criteri di riserbo e di segretezza di cui agli articoli 9 e 10 sono funzionali a garantire
il buon esito della mediazione, atteso che il relativo procedimento ha caratteristiche
ontologiche del tutto distinte dal processo giurisdizionale. La stessa relazione illustrativa,
d'altra parte, pone più volte l'accento sulle peculiarità strutturali della mediazione, in virtù
delle quali è consentito, ad esempio, al mediatore, di incontrare anche separatamente le parti.
Tutto ciò impone, tuttavia, che si tenga conto della natura facilitativa della mediazione
anche in sede di disciplina delle conseguenze, processuali e non, scaturenti dal mancato
raggiungimento dell'accordo. Allo stato, per quanto si evidenzierà compiutamente nel
commento degli articoli 11 e 13, non appare che il legislatore delegato abbia adeguatamente
considerato i legami esistenti tra gli imposti doveri di riservatezza ed i possibili esiti della
mediazione.
L'art. 11 dello schema in esame regolamenta la fase conclusiva del procedimento di
mediazione. La norma in commento, per come formulata, pone una serie di questioni
interpretative e di coerenza sistematica di non scarso rilievo.
Sotto un primo aspetto, deve evidenziarsi che il primo comma dell'art. 11, letto
congiuntamente alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 8, 9 e 10, esplicita in maniera
piuttosto chiara la scelta del legislatore in favore della cosiddetta mediazione facilitativa.
Invero, al mediatore spetta, anche tramite incontri separati con le parti, cercare di
trovare un accordo, che tenga conto si dell'oggetto della domanda, ma anche del complessivo
assetto degli interessi alle stessi facenti capo. Come affermato nella relazione "Il mediatore
non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può
trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il
mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione
della relazione intersoggettiva in prospettiva futura". Nella medesima relazione è pure
sottolineato, sub art. 11, che il mediatore assume la "veste di facilitatore di un accordo
amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato
dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello
avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti
non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò
a formare processo verbale dell'avvenuto accordo".
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Ebbene, proprio la caratterizzazione della funzione del mediatore non sembra
consentirgli di formulare una proposta, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un
accordo. Infatti, il mediatore ha la facoltà di sentire le parti anche separatamente, al fine, come
si è detto, di poter favorire un accordo complessivo tra gli interessati, i quali dovrebbero avere
l'agio di esplicitargli riservatamente tutte le ragioni del contrasto, pur se non strettamente
legate all'oggetto della domanda. È, d'altronde, per tale motivo che gli artt. 9 e 10 impongono
al mediatore il dovere di riservatezza nei confronti sia delle altre parti sia della stessa autorità
giudiziaria, tanto che egli, come affermato nella relazione illustrativa, non può rivelare quanto
appreso nelle sessioni separate e non può "trasfondere le informazioni nella proposta o nel
verbale che chiudono la mediazione", a meno che non sia stato a ciò autorizzato.
Pertanto, è incoerente con la funzione facilitativa del procedimento in esame che il
mediatore possa formulare una proposta, nell'articolare la quale egli non può non tenere conto
di elementi conoscitivi potenzialmente sottratti al pieno contraddittorio tra le parti, perché
acquisiti nel corso delle sessioni separate. E' inevitabile, infatti, che egli fondi la propria
ipotesi di accordo alla luce di tutte le emergenze procedimentali, che, tuttavia, potrebbero
addirittura risultare incomprensibili alle parti, giacché sottratte alla loro conoscenza. A ciò si
aggiunga che, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, della proposta formulata dal
mediatore deve tenere conto il giudice successivamente investito della questione, benché
anche a lui sia negata la piena conoscenza di tutte le circostanze poste a suo fondamento, le
quali potrebbero anche essere estranee al ristretto thema decidendum in ragione della natura
facilitativa della mediazione.
La proposta conciliativa dovrebbe essere normativamente prevista solo quando siano
le parti stesse a chiederla ed in tal caso il mediatore dovrebbe essere da loro autorizzato a
rendere noto quanto acquisito nel corso delle sessioni separate.
7. Sotto diverso aspetto, deve poi evidenziarsi che, a norma del terzo comma dell'art.
11, il mediatore redige un verbale, nel quale dà atto della conclusione dell'accordo o del suo
mancato raggiungimento e certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere.
Vengono così riconosciuti al mediatore i poteri certificativi propri del pubblico
ufficiale, benché egli tale non sia qualificato né dalla legge delega né dallo schema di decreto
legislativo in esame; l'attribuzione di siffatti poteri, oltre a determinare rilevanti conseguenze
anche sul piano della responsabilità penale del mediatore, imporrebbe quanto meno l'attenta
verifica dei titolo professionali dei mediatori e della loro affidabilità tecnica, aspetti sui quali
l'atto normativo in esame non si sofferma affatto.
L'art. 12 dello schema si occupa dell'efficacia esecutiva del verbale di
conciliazione. Tale previsione è funzionale a garantire la diffusione del ricorso alla
mediazione, giacché consente di evitare che essa venga ritenuta un'alternativa meno utile
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rispetto al procedimento giudiziario, cosa che accadrebbe se, ad esempio, l'esecuzione
dell'accordo raggiunto fosse rimessa alla buona volontà delle parti.
Appare utile che il legislatore precisi se ed in che limiti il verbale omologato possa
essere impugnato innanzi all'autorità giudiziaria, specificandone anche termini e modalità.
Inoltre, considerato che l'efficacia esecutiva del verbale ai fini dell'esecuzione in
forma specifica può riguardare, nell'attuale formulazione della norma, qualunque controversia
in materia immobiliare nell'ambito delle indicazioni contenute nel primo comma dell'articolo
5, ivi comprese costituzioni, modificazioni e trasferimenti del diritto di proprietà o di altri
diritti reali e che l'articolo 474 c.p.c., anche dopo gli ampliamenti introdotti dalla riforma del
2006, richiede sempre che il contratto sia stipulato in forma di atto pubblico o quantomeno di
scrittura privata autenticata, ne consegue che l'accordo conciliativo può fornire tutela
esecutiva solo se esso sia passato attraverso l'intervento del pubblico ufficiale competente in
materia (che, nel nostro ordinamento, è il notaio), per evidente scopo di garanzia, affidabilità
e sicurezza del documento tra le parti e nei confronti di terzi .
D'altra parte, l'omologazione del verbale da parte del tribunale, prescritta dal primo
comma dello stesso articolo 12 dello schema di d.lgs., concretandosi nel mero accertamento
della sua "regolarità formale", non attenua la valenza in linea di principio e l'importanza
pratica degli effetti che conseguono alla "certificazione" effettuata dal mediatore, privo di
qualsiasi qualificazione professionale e, a maggior ragione, di quella di "pubblico ufficiale".
L'art. 13 del decreto legislativo disciplina l'incidenza del procedimento di mediazione
sulle spese processuali del giudizio intrapreso a seguito del mancato raggiungimento
dell'accordo conciliativo. Invero, il giudice è obbligato, nella liquidazione delle spese di
giustizia, a tener conto dell'esito infausto della mediazione, benché il relativo procedimento
possa essere stato incentrato su questioni più ampie rispetto a quelle oggetto di giudizio,
attesa la natura facilitativa della mediazione; inoltre, in ragione del dovere di riservatezza, il
giudice potrebbe non avere piena conoscenza degli elementi e delle ragioni che hanno
condotto alla proposta di mediazione, come maturate anche nel corso delle sessioni d'incontro
separate.
Pertanto, appare incoerente con la disciplina processuale dettata dal codice di rito
imporre al giudice una decisione sulla spese derivante da circostanze potenzialmente estranee
all'oggetto del giudizio, inerenti fatti dei quali egli può legittimamente non essere a
conoscenza.
Giova ricordare che già nel parere espresso dal C.S.M. sul disegno di legge delega,
con riferimento proprio alle spese del giudizio, era suggerito di consentire "al giudice di
valutare, al termine della causa, la ragionevolezza e la giustificabilità del rifiuto da parte del
vincitore della causa di procedere ad un tentativo di risoluzione alternativa, con le necessarie
conseguenze in termini di spese del giudizio; non si dovrà trattare di una conseguenza
automatica ma di una valutazione caso per caso, basata sul comportamento delle parti nella
causa e sulla obiettiva incertezza del caso".
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Tali valutazioni consiliari erano espresse prima che il legislatore optasse per il modulo
della mediazione facilitativa, scelta che ancor più sembra imporre una diversa disciplina delle
spese processuali, alla luce delle considerazioni sopra svolte.
8. L'art. 14 dello schema di decreto legislativo definisce gli obblighi del mediatore e
dei suoi ausiliari, "finalizzati ad assicurarne la terzietà ed il rispetto dei vincoli anche
latamente disciplinari", secondo quanto si legge nelle relazione illustrativa.
La ratio è quella di garantire con la disposizione in esame la terzietà del mediatore. La
sola previsione degli obblighi sopra riportati non appare, tuttavia, idonea ad assicurare
l'imparzialità del mediatore. Sembra, invero, opportuno che la norma sia integrata mediante
l'inserimento di casi specifici di incompatibilità del mediatore, sul modello di quelli previsti
dall'art. 51 c.p.c..
Inoltre, è indispensabile che il legislatore delegato individui precise sanzioni, di tipo
procedimentale, funzionale o soggettive riferite alla persona del mediatore, da collegare alla
violazione degli obblighi di imparzialità.
Al fine, poi, di garantire che il procedimento in oggetto si svolga sotto la direzione di
professionisti dotati di sufficiente preparazione tecnica, sembra indispensabile prevedere
accuratamente i requisiti richiesti per svolgere l'attività di mediatore, differenziandoli a
seconda dell'oggetto della controversia, in modo tale da poter poi ricollegare alla mancanza di
essi l'obbligo di astensione in capo al mediatore.
Sembra opportuno, poi, prevedere che il mediatore, in caso di mancato
raggiungimento della conciliazione, non possa svolgere nel successivo procedimento
giurisdizionale attività difensiva, né di consulenza.
Il terzo comma della norma introduce la possibilità che il mediatore sia sostituito a
seguito di istanza di parte. La mancata previsione di casi specifici in cui la sostituzione può
essere richiesta o può essere disposta determina l'effetto di minare l'autorevolezza del
mediatore, condizionando la stessa legittimazione del mediatore ad esercitare la sua funzione
all'assenza di richieste di sostituzione provenienti anche solo da una delle parti. Inoltre non
risulta indicato il termine entro il quale l'istanza de qua può essere formulata, con la
conseguenza che la sostituzione potrebbe essere domandata ed effettuata anche nella fase
conclusiva del procedimento, il che vanificherebbe tutte le attività fino ad allora svolte.
Sotto diverso aspetto, sembra utile che la norma detti regole unitarie anche per la
sostituzione del responsabile dell'organismo, senza limitarsi ad operare un rinvio alle
disposizioni all'uopo contenute nei singoli regolamenti, così come risulta stabilito.
9. L'art. 15, rubricato "Mediazione nell'azione di classe", prevede che, nel caso di
esercizio dell'azione di classe di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e
successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
16
l'adesione, abbia effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito.
La formulazione di tale disposizione è poco chiara; essa appare riprodurre in maniera
meno leggibile l'art 140 bis, comma 15, d.lgs. n. 206/2005, con l'effetto di costituire una
previsione superflua. È, inoltre, idoneo a generare difficoltà interpretative l'uso del termine
"mediazione" in rubrica e del termine "conciliazione" nel corpo della disposizione.
Si auspica, quindi, un intervento chiarificatore del legislatore delegato.
10. L 'art. 16, rubricato "Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori",
disciplina la costituzione degli organismi deputati alla mediazione.
Tale previsione non appare idonea a garantire la necessaria adeguata professionalità e
la serietà degli organismi di conciliazione. Sotto un primo aspetto, non sfugge che il primo
comma consente che la costituzione avvenga indifferentemente ad opera di enti pubblici o enti
privati, senza specificare quale debba essere la natura di tali enti. La genericità della
previsione consentirà a qualsiasi ente, indipendentemente dall'oggetto, lo scopo e l'ambito
territoriale di operatività, di procedere a detta costituzione.
L'unica prescrizione di carattere "soggettivo" imposta dal legislatore delegato riguarda
le "garanzie di serietà ed efficienza", che l'ente costituente è tenuto a rendere. In proposito si
osserva che trattasi di requisito già di per sé di difficile verifica, a maggior ragione in
mancanza di indicazioni in ordine alla natura, lo scopo, l'attività e l'ambito di operatività
dell'ente.
Nulla è, poi, detto con riguardo ai requisiti degli organismi che vengono costituiti,
all'ambito delle loro competenze, al numero dei mediatori chiamati a comporli nonché al
livello di formazione o di specializzazione richiesto per quest'ultimi. È previsto solo che gli
organismi siano inscritti nel registro disciplinato dal secondo comma della medesima norma.
Si tratta di omissioni non condivisibili, perché è proprio sull'adeguatezza professionale degli
organismi di mediazione che può fondarsi la rapida diffusione della cultura della
conciliazione, per garantire la quale è necessaria una disciplina rigorosa soprattutto in tema di
requisiti per l'iscrizione del registro, a maggior ragione alla luce della scelta del legislatore
delegato di rendere obbligatoria la mediazione per la gran parte dei processi civili.
Conseguentemente non può condividersi neanche l'opzione legislativa, esplicitata nel
secondo comma, in base alla quale viene attribuito a fonte di rango secondario il compito di
specificare tutti gli aspetti inerenti la disciplina del registro degli organismi di conciliazione,
giacché tali aspetti non sono affatto marginali per l'efficiente riuscita della mediazione.
Il comma terzo prescrive, poi, che l'organismo di mediazione depositi, insieme alla
domanda di iscrizione, il proprio regolamento, il quale deve prevedere le procedure
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati; al regolamento devono essere allegate le
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tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'articolo 17.
Non è previsto che i regolamenti contengano disposizioni in tema di: durata in carica
dei mediatori, requisiti per lo svolgimento dell'attività, meccanismi di verifica
dell'indipendenza, ipotesi di incompatibilità o ancora requisiti minimi di professionalità e
specializzazione. La mancata garanzia di livelli minimi di specializzazione e di
professionalità, anche con specifico riferimento al metodo della mediazione, ovvero di
imparzialità ha l'effetto di svilire la figura del mediatore e non contribuisce all'efficienza ed
all'efficacia della mediazione.
Quanto fino ad ora considerato va ribadito anche con riguardo alla previsione del
quinto comma della norma, atteso che pure per "l'albo dei formatori per la mediazione" ogni
scelta viene rimessa al Ministro della Giustizia, senza che la norma primaria fornisca un
nucleo di regole minime ed indispensabile a garantire la professionalità e la serietà dei
formatori. A ciò si aggiunga che la legge delega non si occupava dei "formatori", di talché
sotto tale aspetto è prospettabile un eccesso di delega da parte del legislatore delegato.
11. L'art. 17, rubricato "Regime fiscale. Indennità", disciplina il regime fiscale del
procedimento di mediazione e l'ammontare delle indennità dovute al mediatore.
La norma condivisibilmente detta una serie di misure dirette ad agevolare il ricorso
alla mediazione; tuttavia occorre aver ben presente che le stesse potrebbero agevolare l'uso
strumentale del tentativo di conciliazione. Invero, la previsione in base al quale "il verbale di
accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore (catastale) di 51.646"
origina il rischio che la mediazione possa essere utilizzata per effettuare trasferimenti
immobiliari a costo fiscale zero; le parti potrebbero dar vita ad una fittizia controversia per
inadempimento di contratto preliminare di compravendita (funzionale all'attivazione del
rimedio previsto dall'art. 2932 c.c.) e ricorrere alla conciliazione per trascrivere il relativo
verbale senza sostenere gli ordinari oneri fiscali dovuti in caso di regolare stipula del contratto
definitivo.
12. Si evidenzia, inoltre, che l'attribuzione di maggiorazioni delle indennità in caso di
esito favorevole della mediazione (quarto comma, lett. c) potrebbe originare una pericolosa
cointeressenza del mediatore alla conciliazione, così da pregiudicarne la terzietà.
Non si giustifica, poi, in alcuna prospettiva la l'introduzione di un binario diversificato
per le indennità spettanti agli organismi pubblici e per quelle, invece, da riconoscersi agli
organismi costituiti da enti privati.
Desta, altresì, qualche perplessità la previsione del potere di autenticazione della firma
in capo al mediatore, al quale viene così riconosciuto il ruolo proprio del pubblico ufficiale,
benché, come già detto, il decreto legislativo non qualifichi tale il mediatore.
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Merita particolare attenzione la previsione di inammissibilità contenuta nel quarto
comma, giacché di essa non vi è traccia nella legge delega e, in ogni caso, non appare
conforme al dettato costituzionale collegare alla mancata presentazione della documentazione
necessaria per provare la ricorrenza delle condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello
Stato la suddetta sanzione di inammissibilità della domanda di conciliazione.
La disposizione del quinto comma non appare condivisibile, perché introduce
surrettiziamente un'imposta, esonerando lo Stato dall'obbligo di sostenere le spese dei meno
abbienti. Infine deve ribadirsi che particolare attenzione deve essere dedicata al tema delle
indennità, giacché la loro entità, in ordine alla quale la norma primaria non fornisce
indicazioni sufficienti, potrebbe scoraggiare l'accesso alla mediazione e, laddove essa è
obbligatoria, tradursi in ostacolo all'accesso alla giustizia.
Gli artt. 18 e 19, rubricati rispettivamente "Organismi presso i tribunali" ed
"Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio",
danno attuazione alle previsioni contenute nell'art. 60, terzo comma, lett. e) e g) della legge
delega. L'art. 18 stabilisce che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da
iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a
disposizione dal Presidente del tribunale. L'art. 19 detta disposizione analoga per gli altri
ordini professionali, prevedendo che gli organismi di conciliazione istituiti presso i consigli
degli ordini professionali e presso le camere di commercio siano iscritti nel registro a
semplice domanda; per l'istituzione di detti organismi è necessaria, altresì, l'autorizzazione
del Ministro della Giustizia e la stessa non può comportare oneri a carico dello Stato.
Le due norme in commento prevedono un regime d'iscrizione agevolato per gli
organismi di conciliazione da esse delineati, il che evidenzia ancora la necessità che il
legislatore delegato introduce requisiti rigorosi per la costituzione degli organismi di
conciliazione.
L'art. 20 fissa la disciplina in tema di credito d'imposta, mentre l'art. 21 detta
particolari disposizioni per favorire la divulgazione di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
13. Si segnala l'abrogazione degli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs. n. 5/2003, in tema di
conciliazione societaria, contenuta nell'art. 23, il quale, per una maggiore chiarezza del testo
normativo, sarebbe opportuno che specificasse anche quale sia la sorte degli organismi ai
quali è attualmente devoluta tale conciliazione.
Inoltre l'art. 24, nel dettare la disciplina transitoria, stabilisce che la mediazione
obbligatoria si applicherà ai processi instaurati dopo diciotto mesi dalla data in cui il decreto
legislativo entrerà in vigore. Si segnala l'opportunità che tale previsione sia integrata con un
riferimento temporale anche ai decreti che il Ministro della Giustizia è tenuto ad adottare a
norma degli artt. 16 e 17, trattandosi di atti normativi imprescindibili per il corretto
funzionamento della mediazione obbligatoria.».
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Fonte: www.csm.it

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Conciliazione: le modifiche dell'avvocatura al decreto delegato del governo

Niente nullità del contratto ma illecito disciplinare per il legale che non avvisa l'assistito sulla possibilità di conciliare, proposta di conciliazione del mediatore solo se entrambe le parti sono d'accordo. Il CNF suggerisce anche di optare per il regime ordinario sulle spese processuali.

Il comunicato del CNF del 2/11/2009

<< Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente. Il Consiglio nazionale forense ha inviato oggi alle commissioni parlamentari competenti un documento che contiene le osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge 69/2009), approvato mercoledì scorso dal consiglio dei ministri su proposta del ministero della giustizia.
La lettera del presidente Alpa. Le osservazioni, messe a punto dalla commissione per lo studio della riforma del processo civile e approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre, si pongono come un contributo per migliorare un testo che comunque il Cnf ha accolto con favore visto che, ha ricordato il presidente Guido Alpa nella lettera di accompagnamento, da vari anni promuove la cultura delle Adr. Non solo. Alpa ha ricordato le modalità attraverso cui si è articolato nel tempo l'impegno del Cnf nella materia: promuovendo l'affidamento agli Ordini forensi delle attività di mediazione e conciliazione, "nella considerazione che l'Avvocatura sia la categoria professionale più appropriata per lo svolgimento di queste funzioni, per competenza, esperienza, autorevolezza"; organizzando una rete di coordinamento degli Organismi di conciliazione forense per far sì che le problematiche emerse negli anni passati e quelle che emergeranno dall'applicazione della futura normativa vengano risolte in quadro unitario.
E ancora. Per favorire l'applicazione delle nuove norme, Alpa ha annunciato che il Cnf sta predisponendo un modello di regolamento per i profili procedimentali e quelli deontologici relativi alle attività di mediazione e conciliazione; e che infine è impegnato ad approfondire i temi connessi all'organizzazione di tali attività (gestione delle pratiche, operazioni di segreteria e così via), nonché nella promozione e nella realizzazione, per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, degli idonei programmi formativi dei conciliatori.
Le osservazioni al testo. Le osservazioni sono state approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre e si articolano su tre piani. Innanzitutto, vi sono quelle che suggeriscono "modifiche radicali" al testo. In questa direzione vanno quelle che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell'omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare. "L'utilizzo della categoria della nullità", si legge nel documento, "non è in linea con la figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione". Piuttosto, suggerisce il Cnf si potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e comunque prevedere che l'obbligo di informazione scatti prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito.

Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine all'articolo 11 che prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli effetti sulle spese processuali: "tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa". La proposta alternativa è quella di ancorare rigorosamente la proposta di conciliazione da parte del mediatore "a una richiesta concorde delle parti".

Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dlgs: la norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in qualsiasi momento, "provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva"; e quella che (comma 7) prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri, "già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di attitudine alla conciliazione".

Tra le norme da ripensare quella sulle spese processuali (articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo 91 cpc) come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e cioé condanna alle spese per la parte che ha rifiutato senza gisti motivo la proposta di conciliazione. Quanto alla seconda, il Cnf riscontra una certa disomogeneità tra le controversie annoverate, scelta parametrata non "sulle caratteristiche intrinseche della lite", cioè in base alla probabilità del risultato conciliativo.

"Sono invece da condividere le disposizioni che prevedono la istituzione di organismi di conciliazione, quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione". >>


Estratto dal verbale della Commissione per lo studio e le riforme del codice di procedura civile del 29 ottobre 2009, approvato dal Cnf nella seduta amministrativa del 30 ottobre 2009


« - Omissis-

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame)

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (art. 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'art. 140-bis del codice del consumo (art. 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'art. 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'art. 91, comma 1, seconda parte c.p.c.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perchè non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'art. 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'art. 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'art. 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'art. 4, comma 3 deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'art. 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Si rinvia, per le singole proposte di modifica, alla tabella sinottica di seguito riportata».

 


Omissis


Art. 4

(Accesso alla mediazione)


1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.


2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.



Art. 4

(Accesso alla mediazione)



Non è chiaro il momento di produzione della litispendenza: deposito di produzione dell’istanza ovvero comunicazione alla controparte.







-omissis-


3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l’avvocato è tenuto, prima di promuovere il giudizio, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. L’omissione dell’informazione costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.



Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.







3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.













4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.


5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.



6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.




7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)


Catalogo troppo disomogeneo. Occorrerebbe selezionare in base alla probabilità del risultato conciliativo. Di conseguenza appare illogica l’esclusione di talune ipotesi (cessione d’azienda ove si contempla l’affitto; soltanto talune forme di responsabilità) e l’inclusione di altri (patti di famiglia)










































2 bis. Anche nel caso di conciliazione facoltativa, il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1.




3. Il procedimento di mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti interinali e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.


(La sostituzione del termine urgenti è opportuna viste le difficoltà interpretative che la locuzione ha già creato. L’utilizzo dell’espressione «interinali» oltretutto ha un ambito di applicazione più esteso.

La previsione della trascrizione delle domande giudiziali appare fondamentale visti i delicati problemi di coordinamento tra le due discipline)



4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti in camera di consiglio e nei procedimenti sommari di cui agli articoli 702-bis e ss. ;




5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.



Particolarmente criticabile il risultato di far dipendere gli effetti sostanziali della domanda dall’attività di un terzo.











7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Si tratta di procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione.


Art. 6

(Durata)


1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all’articolo 5.






Va inteso come termine ordinatorio.

Può servire soltanto ai fini della responsabilizzazione dell’Ente.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)


1. Salvo che nei casi di conciliazione obbligatoria, il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.


(Non sembra possibile estendere la soluzione alla conciliazione obbligatoria)

Art. 8

(Procedimento)


1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.




2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.


3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.



4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.




Omissis







Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.


(L’esigenza non è necessariamente presente)





3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Ridondante


Omissis

Omissis


Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.


Omissis



Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)


1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.










Art. 11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.


2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.


3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.


4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Omissis

Art.11

(Conciliazione)


1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, ove tutte le parti ne facciano richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.






Omissis







Omissis






4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.


Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.


Omissis

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)


1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.



Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 13

(Spese processuali)


1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

1. Si applica l’art. 91 c.p.c.


Omissis


Art. 15

(Mediazione nell’azione di classe)


1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Art. 15

(Mediazione nell’azione di classe)


1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.


Inutile, già previsto nell’art. 140-bis solo gli effetti della sentenza, come d’altronde emerge dalla stessa relazione.

Capo III

ORGANISMI DI CONCILIAZIONE


Omissis


CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA


Omissis



CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Omissis



Art. 23

(Abrogazioni)


1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.






Non risulta chiaro se sopravvivono gli organismi “societari” o meno.


Omissis



Fonte: CNF

 

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e conciliatore professionista

Per maggiori informazioni sulla mediazione civile e commerciale è possibile contattare l'Avv. Giuseppe Briganti tramite i recapiti indicati nel sito.


Aggiornamenti sulla mediazione
sul sito dell'Avv. Giuseppe Briganti

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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 
Europa (Copyright immagine svilen001) Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

Questa direttiva facilita il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

Atto

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.


Sintesi

Con questa direttiva la Commissione promuove il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione consensuale delle controversie in materia civile e commerciale.

La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere ma non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Essa non si applica alla Danimarca.

Dopo aver definito i termini "mediazione" e "mediatore", la direttiva prevede che gli Stati membri consentano ai tribunali di suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione, senza tuttavia obbligarle a tale scelta. La mediazione, d'altronde, non è considerata un'alternativa ai procedimenti giudiziari, bensì uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibili in una società moderna...

Leggi al link: Modi alternativi di risoluzione delle controversie: la mediazione

 


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Europa (Copyright immagine svilen001) Nell'ottobre 2004 è stato redatto un Codice di condotta per mediatori approvato da esperti europei. Se ne pubblica il testo


CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori

possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere

applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.

Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso,

chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le

organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e

monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito

o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a

raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la

pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o

delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più

dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono,

nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.


1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO

SERVIZI

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della

propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti

e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver

luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della

preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso propostoe, su

richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni

complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà

accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state

approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e

dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del

mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima

di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione

all'esito della mediazione;

- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità

diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di

poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il

consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del

procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale,

cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti

nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le

caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti

nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti

abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di

mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al

mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle

circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi

dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione

della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione

dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel

procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto

riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere

tale valutazione; o

- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a

una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto

tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna

giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le

parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di

rendere l'accordo esecutivo.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla

mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è

svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere

rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

 

Fonte: Commissione europea

 

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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) A fronte del grande interesse suscitato dal tema della mediazione civile e commerciale, si pubblica il testo dello schema di decreto legislativo.

 

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Iusreporter.it - Documenti

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari .

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo , si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;

d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

(Controversie oggetto di mediazione)

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

(Disciplina applicabile e forma degli atti)

1.  Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3.  Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art. 4

(Accesso alla mediazione)

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia,  la mediazione si volge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.

Art. 6

(Durata)

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Effetti sulla ragionevole durata del processo)

1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8

(Procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Art. 9

(Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.

2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

(Inutilizzabilità e segreto professionale)

1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni  conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

(Conciliazione)

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12

(Efficacia esecutiva ed esecuzione)

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13

(Spese processuali)

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

(Obblighi del mediatore)

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2.  Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

(Mediazione nell'azione di classe)

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

Art. 16

(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia. Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

Art. 17

(Regime fiscale. Indennità)

1. In attuazione  dell'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi  2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della Giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, in data 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle, delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque percento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di conciliazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo di conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo di conciliazione lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvede al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.  Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il  decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici di conciliazione, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi  2 e 3, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

(Credito d'imposta)

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".

Art. 21

(Informazioni al pubblico)

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "6) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;".

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

      2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" - Relazione illustrativa

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo 1 contiene alcune definizioni di concetti ricorrenti nell'articolato, al fine di delimitare la materia di intervento del decreto legislativo rispetto a fenomeni contigui quali la conciliazione giudiziale e l'arbitrato, oltre che per garantire una migliore leggibilità del testo.

Alla lettera a), viene in primo luogo offerta una definizione del concetto di mediazione. La legge-delega n. 69 del 2009 non prevede una struttura rigida e predeterminata della mediazione civile e commerciale, ma si affida principalmente all'esperienza autoregolativa di quei soggetti pubblici e privati che, negli ultimi anni, hanno dato vita - nel contesto della conciliazione societaria di cui agli articoli 38-40 del d. lgs. n. 5 del 2003, ma anche in forme più spontanee - a esperienze di mediazione stragiudiziale di buon successo e che possono pertanto costituire il punto di riferimento per l'intervento del legislatore delegato. Per tale ragione, nella definizione di mediazione si sottolinea anzitutto che la denominazione attribuita all'attività svolta, dalle parti, da coloro che la esercitano o da altre fonti normative, è irrilevante, posto che la moderna mediazione non si lascia irrigidire in formule che in realtà colgono del fenomeno solo aspetti parziali.

L'elemento caratterizzante è invece dato dalla finalità di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione non giudiziale di una controversia.

Per controversia è da intendersi la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva. Già nella definizione iniziale viene pertanto esplicitata l'opzione per una mediazione che sappia abbracciare contemporaneamente forme sia facilitative che aggiudicative. Alle forme facilitative è anzi assegnata una certa preferenza (v. anche gli articoli 8 e 11), in virtù della loro maggiore duttilità rispetto ai reali interessi delle parti e della conseguente loro maggiore accettabilità sociale.

I mezzi utilizzati per giungere alla composizione sono dunque tendenzialmente irrilevanti, anche se la terzietà e l'imparzialità del soggetto che svolge la mediazione restano elementi imprescindibili.

La lettera b) definisce il concetto di conciliazione, intesa come esito positivo dell'attività di mediazione.

La lettera c) definisce l'organismo abilitato a svolgere la mediazione e precisa che tale abilitazione spetta a enti pubblici e privati, privi tuttavia dell'autorità di imporre una soluzione in termini vincolanti. Tale precisazione, ripresa da alcuni strumenti normativi internazionali, è utile a ribadire la natura informale e primariamente facilitativa dell'attività di mediazione svolta dagli organismi di cui al decreto, ma soprattutto serve a distanziarla da forme arbitrali o pararbitrali di decisione della controversia.

La lettera d) definisce infine il registro degli organismi di conciliazione. In linea con la legge-delega e riprendendo l'esperienza della conciliazione societaria, si è scelto di riservare la mediazione a organismi dotati di un'abilitazione pubblica e soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia (v. articolo 16). A tal fine il decreto legislativo rimanda a un decreto ministeriale, che dovrà istituire un registro degli organismi abilitati, salvo affidare,  fino a quella data e senza soluzioni di continuità, i compiti descritti al già esistente registro della conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Nel testo, il rinvio al registro è dunque indifferentemente operato a quello già esistente e a quello da istituire.

Articolo 2 (Controversie oggetto di mediazione)

L'articolo 2, comma 1 chiarisce - in linea con la delega (articolo 60, comma 3, lettera a), della legge n. 69 del 2009) e con la normativa comunitaria (articolo 1, comma 2 della direttiva dell'Unione europea n. 52/2008) - che la mediazione ha per oggetto diritti di cui le parti possano disporre. A tale enunciato, del resto, corrisponde il limite generale dell'ordine pubblico e del rispetto delle norme imperative di cui fanno menzione gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 2, lettera c).

Al comma 2 è poi precisato che la procedura di mediazione disciplinata dal decreto non esclude il ricorso a istituti già ampiamente sperimentati nella pratica, che consentono di giungere alla composizione di controversie su base paritetica o attraverso procedure di reclamo disciplinate dalle carte di servizi, ma che si differenziano dalla mediazione per il mancato intervento di organismi terzi e imparziali.

Articolo 3 (Disciplina applicabile e forma degli atti)

L'articolo 3 regola la disciplina applicabile al procedimento di mediazione.

In linea con i principi di delega, che a loro volta fanno rinvio sul punto alla normativa comunitaria e alla disciplina della conciliazione societaria, la scelta di fondo, calata nei commi 1 e 2, è stata quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di minimizzare l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione. Quest'ultima è pertanto disciplinata in modo prevalente dal regolamento privato, di cui ciascun singolo organismo deve dotarsi e che deve essere depositato presso il Ministero della giustizia all'atto dell'iscrizione al registro (articolo 16, comma 3). I limiti che l'articolo 3 pone alla potestà regolamentare degli organismi  si riducono al rispetto del dovere di riservatezza, poi disciplinato in modo analitico nell'articolo 9, e del dovere di imparzialità del mediatore rispetto al singolo affare trattato.

Al comma 3 si precisa poi che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

Il comma 4 infine recepisce il principio di cui all'articolo 60, comma 3, lettera i) della legge-delega, prevedendo la possibilità di esercitare la mediazione secondo modalità telematiche, affidando al regolamento dell'organismo la disciplina più analitica di tali modalità. Anche il ricorso alla telematica si inserisce nel quadro della semplificazione e deformalizzazione dell'attività di mediazione, che costituisce una della leve su cui fare maggior affidamento per la diffusione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 4 (Accesso alla mediazione)

L'articolo 4 delinea innanzi tutto le modalità di avvio del procedimento di mediazione, che si articolano in una semplice domanda da depositare, e dunque da porre per iscritto, presso la segreteria di un organismo inserito nel registro di cui all'articolo 16.

Deliberatamente, non si stabilisce un criterio di competenza in senso proprio, così da evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti.

Le parti saranno così libere di investire, concordemente o singolarmente, l'organismo ritenuto maggiormente affidabile.

Qualora, rispetto alla stessa controversia, vi siano più domande di mediazione, si è optato per un criterio selettivo oggettivo, e di piana applicazione, quale quello della prevenzione: il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata depositata la prima domanda. Questo spiega anche perché si è scelto di imporre alla domanda la forma documentale (o quanto meno documentata da apposito processo verbale, ove il regolamento dell'organismo lo preveda).

Il descritto requisito formale minimo garantisce certezza anche ai diversi, ulteriori e delicati fini del regime di impedimento della decadenza di cui all'articolo 5,  e di interruzione e sospensione della prescrizione.

Si è previsto, con finalità di garanzia, che, per l'applicazione del criterio di prevenzione, si deve fare riferimento alla necessaria ricezione della comunicazione della domanda depositata.

La regola della prevenzione evita quindi la scelta di criteri più prettamente processuali, quale quello della sede o residenza della parte chiamata in mediazione, ovvero quello opposto. Ognuna di queste ipotesi avrebbe comunque alimentato - nonostante l'apparente semplicità - dannosi contrasti interpretativi (si pensi alla residenza o sede ritenute fittizie). E avrebbe altresì implicato inconvenienti non trascurabili: ad esempio, il "foro del convenuto" avrebbe costretto alcune categorie di soggetti, che oggi godono di un regime protettivo di competenza, quali i consumatori, a recarsi necessariamente presso l'avversario; ovvero, avrebbe impedito alla parte di optare per organismi ritenuti più affidabili anche se con sede viciniore ma differente da quella propria o della propria residenza, senza contare che, in alcune materie, gli organismi ben difficilmente conosceranno una distribuzione così capillare da riprodurre la competenza degli uffici giudiziari.

Il secondo comma dell'articolo mira poi a risolvere un problema connesso: quello della individuazione della controversia. Si fa riferimento alle parti, all'oggetto e alle ragioni della pretesa, per delineare una cornice più snella rispetto a quella della domanda giudiziale, in quanto riferibile a una contesa che investa un rapporto fonte di possibili plurime cause. Allo stesso tempo, si è dovuto precisare quel contenuto minimo che risultasse coerente con le anticipate ricadute sulla prescrizione e decadenza.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 4, affronta il delicato tema degli obblighi di informazione dell'avvocato (articolo 60, comma 3, lettera n), della legge n. 69/2009) cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge.

Si evidenzia l'importanza di tale obbligo imponendo un'informativa specifica e scritta, abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire.

L'avvocato dovrà informare la parte nel primo contatto, anche in anticipo rispetto al formale conferimento dell'incarico.

La sanzione per l'omessa informativa è stata individuata nella nullità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, rafforzata dall'obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all'atto del giudizio in ipotesi instaurato. Si tratta di una nullità di protezione che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo la Suprema Corte, infatti, la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio la cui nullità non toglie quindi al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura.

In tal modo, inoltre, si è evitato sia di indebolire la previsione lasciandola presidiata dal solo vincolo disciplinare a rispettare i doveri imposti ex lege, sia di prevedere una improcedibilità della domanda medesima, che sarebbe andata a danno della stessa parte a favore della quale è introdotta la previsione.

In aggiunta, il giudice informerà la parte non avvisata della possibilità di avvalersi della mediazione.

Articolo 5 (Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)

Nell'articolo 5 sono regolati i rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione.

Il comma 1 configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilità. Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro, agli articoli 410 ss. del codice di procedura civile, o nelle controversie agrarie, ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203. La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi - su eccezione di parte nella prima difesa o d'ufficio entro la prima udienza - che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento. Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve altresì assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto. Rispetto al modello del processo del lavoro, si è preferito non prevedere la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento, atteso lo sfavore che il legislatore degli ultimi anni rivolge verso l'istituto della sospensione. La sospensione è del resto anche più dispendiosa per le parti, che possono dover riassumere il processo dopo la cessazione della causa sospensiva.

Il comma 1 intende così allargare a una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82 e in relazione al giusto processo Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

La condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega, laddove stabilisce (articolo 60, comma 3, lettera a) che la mediazione non può precludere l'accesso alla giustizia: essa realizza dunque quel punto di equilibrio tra diritto d'azione ex articolo 24 Cost., da un lato, e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, dall'altro, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi.

In aggiunta, va sottolineato che numerosi articoli del testo pongono l'accento sulla mediazione facilitativa, vale a dire su una forma di mediazione nella quale il mediatore non è, a differenza del giudice, vincolato strettamente al principio della domanda e può trovare soluzioni della controversia che guardano al complessivo rapporto tra le parti. Il mediatore non si limita a regolare questioni passate, guardando piuttosto a una ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura. Si pensi ai contratti bancari, in cui il cliente ha spesso la necessità non soltanto di vedersi riconoscere competenze negategli dall'istituto creditizio, ma anche di rinegoziare il complessivo rapporto bancario in tutti i suoi molteplici aspetti. O ancora, si faccia l'esempio dei rapporti condominiali, in cui la coesistenza forzata dei comproprietari consiglia, se non addirittura impone, la ricerca di soluzioni facilitative, che consentano in ogni caso di riavviare la convivenza condominiale al di là della decisione del singolo affare.

Tale impostazione, che connota fortemente la mediazione disciplinata dal decreto, è di grande ausilio anche per giustificare una condizione di procedibilità a largo raggio, in particolare per garantire che tale limitazione del diritto di azione sia realmente efficace in chiave deflattiva. Una mediazione in cui la definizione complessiva del rapporto tra le parti è incentivata si presenta, infatti, assai più appetibile per le parti, consentendo loro non soltanto un'abbreviazione dei tempi, ma anche di conseguire risultati che il processo è inidoneo ad assicurare.

Nella scelta delle materie rispetto alle quali la mediazione è condizione di procedibilità, due sono stati i criteri-guida seguiti.

In primo luogo, si sono prescelte quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione aggiudicativa della singola controversia. Oltre al condominio, di cui si è già detto, si è fatto riferimento anzitutto ad alcuni contratti di durata per i quali la condizione di procedibilità non è tra l'altro sconosciuta (locazione, comodato, affitto d'azienda) ovvero ai rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, condominio, patti di famiglia); poi si sono prescelti i rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa). Tali controversie appaiono più facilmente mediabili e sono inoltre caratterizzate da una complessità che può essere più facilmente dipanata in ambito stragiudiziale.

In secondo luogo, si sono individuate alcune tipologie contrattuali (contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti e dunque necessità analoghe a quelle appena illustrate, conoscono una diffusione di massa e sono alla base di una parte non irrilevante del contenzioso. A ciò si aggiunga che il settore dei contratti di servizi già vanta diffuse esperienze di composizione bonaria, che potranno essere messe utilmente a profitto anche nel nuovo procedimento di mediazione introdotto. Proprio per quest'ultima ragione, si è pensato di valorizzare sia il procedimento di conciliazione previsto dal d. lgs. 8 settembre 2007, n. 179, sia il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, facendoli assurgere - nelle materie di riferimento - a condizione di procedibilità alternativa rispetto a quella davanti agli organismi, sul presupposto che gli organi ivi disciplinati offrano già oggi adeguate garanzie di imparzialità e di efficienza.

Si è ritenuto peraltro opportuno escludere dal raggio applicativo del tentativo obbligatorio le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo e le azioni risarcitorie previste dagli articoli 137 ss. del codice delle assicurazioni private.

Nel caso delle azioni a tutela di interessi superindividuali, l'esclusione nasce o dall'esistenza di un'autonoma condizione di procedibilità o dalla constatazione che non è concepibile una mediazione nell'azione di classe fino a quando quest'ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni (v. articolo 15).

Nel secondo caso, già oggi la legge prevede condizioni di procedibilità con lo scopo di favorire la composizione stragiudiziale della vertenza, cosicché un loro cumulo con il tentativo obbligatorio avrebbe l'effetto di differire eccessivamente l'accesso alla giurisdizione della parte danneggiata.

Fermo quanto previsto dal comma 1, la mediazione è facoltativa.

Per rafforzarne l'efficacia, al comma 2 è stato peraltro previsto che anche la mediazione facoltativa possa interferire con il processo.

Si tratta della mediazione sollecitata dal giudice, imposta anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce e che si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale. La mediazione disciplinata dal presente decreto ha tuttavia potenzialità ulteriori, legate alle soluzioni facilitative di cui si è parlato e che sono invece tendenzialmente estranee ai poteri del giudice. Il giudice valuta se formulare l'invito in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, onde non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, questi provvede ai sensi del comma 1, fissando una nuova udienza dopo la scadenza del termine per la mediazione. L'adesione delle parti è stata prevista onde evitare che esse debbano soggiacere a un'iniziativa del giudice, senza essere convinte della possibilità di comporre la controversia in via stragiudiziale.

Va precisato che, nelle materie di cui al comma 1, la mediazione sollecitata dal giudice non è impedita o vietata dal fallimento della mediazione `obbligatoria`. Come è sempre possibile giungere alla conciliazione giudiziale anche nelle cause per le quali il previo tentativo di conciliazione riveste carattere obbligatorio, analogamente il giudice può individuare nuovi spazi di composizione della controversia e invitare le parti a esplorarli.

Ai commi 3 e 4 sono elencati i procedimenti il cui svolgimento non è precluso dalla mediazione.

In particolare, il comma 3 riprende, con formulazione più estesa, il disposto dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile. La mediazione non può andare a discapito della parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare; imporre una sospensione in tali ipotesi significherebbe precludere l'accesso alla giurisdizione rispetto a situazioni di emergenza e sulle quali il mediatore è privo di qualsiasi potere d'intervento. La formula prescelta ("provvedimenti urgenti e cautelari") è molto ampia, onde potervi ricomprendere con sicurezza anche quei provvedimenti volti a fronteggiare stati di bisogno, la cui qualificazione è incerta in giurisprudenza e dottrina (come ad es. l'ordinanza provvisionale ex articolo 147 del codice delle assicurazioni private).

Il comma 4 elenca poi una serie di procedimenti ai quali non si applicano le disposizioni sulla condizione di procedibilità e per i quali la mediazione su sollecitazione del giudice non opera con effetto preclusivo.

Il carattere che accomuna i procedimenti elencati è dato dal fatto che essi sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi.

Rispetto alla disciplina dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile, l'elenco dei procedimenti esclusi è più nutrito, in quanto più ampia è la gamma degli affari investiti dalla mediazione rispetto ai rapporti di lavoro, e dunque più varie le esigenze di tutela che possono presentarsi.

L'esclusione dei procedimenti di ingiunzione e di convalida di licenza o sfratto (lettere a e b) si giustifica per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva. Il il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio differito o rudimentale, e mira a consentire al creditore di conseguire rapidamente un titolo esecutivo. Appare pertanto illogico frustrare tale esigenza imponendo la mediazione o comunque il differimento del processo (sulla non applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione al procedimento ingiuntivo v. del resto Corte cost. 6 febbraio 2001, n. 29; Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276). E' stato peraltro previsto che la mediazione possa trovare nuovamente spazio all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata già presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie.

L'esclusione dei procedimenti possessori fino all'adozione dei provvedimenti interdittali (lettera c) si giustifica per motivi analoghi a quelli che riguardano i provvedimenti cautelari (somma urgenza nel provvedere). La collocazione nel comma 5 è dovuta al fatto che il procedimento possessorio può conoscere una fase di merito (articolo 703, quarto comma, codice di procedura civile), nella quale è incongruo non consentire la mediazione.

I procedimenti di cognizione che si inseriscono incidentalmente nell'esecuzione forzata (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, controversie in sede di distribuzione, accertamento dell'obbligo del terzo) sono stati esclusi (lettera d) per la loro stretta interferenza con l'esecuzione forzata. Consentire o, peggio, imporre la dilazione nella fase processuale in cui la soddisfazione del singolo diritto è più prossima significherebbe aprire la strada a manovre dilatorie da parte dei debitori esecutati.

Rispetto ai procedimenti in camera di consiglio (lettera e), l'esclusione trova ragione nella flessibilità e rapidità con cui il giudice può provvedere sul bene della vita richiesto.

Infine, la lettera f) esclude l'azione civile esercitata nel processo penale, sul presupposto che tale azione è subordinata ai tempi e alle condizioni dello stesso; subordinarne l'esercizio alla previa mediazione equivarrebbe a impedire o a ostacolare fortemente la costituzione di parte civile, così sacrificando una forma di esercizio dell`azione civile da reato di grande efficacia e forte valore simbolico.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui una clausola di mediazione o conciliazione è contenuta in un contratto o nello statuto societario e il tentativo non è stato esperito, sulla falsariga di quanto già previsto dall'articolo 40 del d. lgs. n. 5 del 2003 in materia di conciliazione societaria. In tale ipotesi si è previsto che, fuori dei casi di tentativo obbligatorio, il giudice adito debba fissare una nuova udienza ai sensi del comma 1 e assegnare un termine per il deposito della domanda di mediazione davanti all'organismo scelto in contratto, se iscritto al registro, o, in mancanza, ad altro organismo iscritto. In questo caso l'invito del giudice e il contestuale rinvio non richiedono l'adesione delle parti, ma sono obbligatori: ciò dipende dal fatto che una delle parti, proponendo il giudizio, ha già rinunciato alla clausola di mediazione, cosicché l'invito alla mediazione è più assimilabile al provvedimento che il giudice deve adottare ai sensi del comma 1.

Il comma 6 equipara l'istanza di mediazione alla domanda giudiziale ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione e dell'impedimento della decadenza. Anche tale previsione è stata modellata sull'analoga disciplina della conciliazione societaria (articolo 40, d. lgs. n. 5 del 2003) e appare ancor più opportuna nel quadro di una mediazione che in alcuni casi deve essere obbligatoriamente tentata prima dell'accesso alla giurisdizione. Rispetto all'articolo 40 citato, si è ritenuto tuttavia di aggiungere che la domanda di mediazione impedisce la decadenza una sola volta: ciò al fine di evitare che vengano proposte istanze strumentali di mediazione al solo fine di differire la scadenza del termine decadenziale. Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza si producono a decorrere dalla ricezione della comunicazione all'altra parte.

Il comma 7 estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 ai procedimenti promossi davanti agli arbitri. Si vuole in tal modo incentivare il ricorso alla mediazione anche rispetto a un procedimento, quello arbitrale, che pur indubbiamente più snello rispetto a quello giudiziale, sfocia comunque in una soluzione aggiudicativa.

Articolo 6 (Durata)

All'articolo 6, come da delega (articolo 60, comma 3, lettera q), si fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, decorrente dal deposito della domanda, o, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine fissato da quest'ultimo per il menzionato deposito.

Si osserva che il termine massimo è più esteso di quello previsto dal novellato articolo 295 del codice di procedura civile per la sospensione volontaria. Le parti che vogliano andare in mediazione potranno usufruire del termine di tre mesi di sospensione volontaria all'esito del quale le udienze potranno riprendere, senza peraltro che ciò debba necessariamente incidere sulla mediazione medesima.

Infatti, posto che in tale ipotesi la mediazione avrà base puramente volontaristica, non sono ragionevolmente prospettabili atti processuali che ne possano impedire il buon esito per il breve differenziale temporale descritto.

Articolo 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)

L'articolo 7 sottrae il periodo di sospensione al computo del termine oltre il quale la durata del processo è da considerarsi irragionevole ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. Il presupposto di tale previsione è che la mediazione determina un rallentamento del processo da un lato non imputabile allo Stato, dall'altro lato funzionale a una più rapida e meno dispendiosa composizione degli interessi delle parti.

Articolo 8 (Procedimento)

L'articolo 8 regola il procedimento di mediazione, non soggetto ad alcuna formalità.

Si prevede che il responsabile dell'organismo fissi il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, evitando che vi sia dispersione temporale tra il deposito stesso, la designazione del mediatore e l'avvio dell'attività di quest'ultimo.

Qualora il rapporto oggetto di controversia implichi la necessità di conoscenze tecniche specifiche, l'organismo nominerà co-mediatori, e solo ove ciò non sia possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi presso i tribunali. In quest'ultimo caso il regolamento dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione del compenso all'esperto.

Con la descritta scelta si vogliono contenere i costi della mediazione, posto che, nel caso di mediatore ausiliario, l'indennità complessivamente dovuta dalle parti all'organismo deve restare nei limiti massimi previsti (articolo 17, comma 3), mentre nell'ipotesi dell'esperto vi sarà un distinto compenso aggiuntivo.

La norma prevede, poi, che il mediatore abbia come primario e previo obiettivo quello di portare le parti all'accordo amichevole. Solo in linea gradata, e come specificato all'articolo 11, proporrà una soluzione della controversia, come tale fondata sulla logica c.d. adversarial della distribuzione delle ragioni e dei torti.

Articolo 9 (Dovere di riservatezza e divieto di testimonianza)

L'articolo 9 disciplina i doveri di riservatezza che incombono su coloro che svolgono la loro attività professionale o lavorativa presso l'organismo, rispetto alle dichiarazioni e informazioni comunque acquisite durante il procedimento di mediazione.

Per il mediatore, tale dovere si estende (comma 2) alle parti del procedimento, rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni che egli ha raccolto da ciascuna di esse durante le sessioni separate tenute. E' infatti noto che la moderna mediazione, ispirata alla logica della composizione anche facilitativa della lite, si caratterizza per il fatto di utilizzare tecniche diverse da quelle che contraddistinguono il processo ordinario; tra queste vi è quella che suggerisce al mediatore di ascoltare le parti anche separatamente, onde assumere informazioni che la parte potrebbe non essere propensa a rivelare davanti alla controparte, ma che sono comunque utili al mediatore per ricercare l'accordo. A garanzia della buona riuscita delle sessioni separate, vi è dunque il dovere del mediatore di non rivelare quanto appreso in quella sede neppure alle altre parti del procedimento durante le sessioni comuni e di non trasfondere le informazioni nella proposta o nel verbale che chiudono la mediazione.

Il dovere di segretezza rispetto alle dichiarazioni rese separatamente può essere derogato dalle parti, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale.

Articolo 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)

L'articolo 10 disciplina il segreto professionale cui è tenuto il mediatore, e il regime probatorio di cui sono oggetto le informazioni riservate acquisite durante lo svolgimento della mediazione.

In particolare, le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della mediazione, né possono formare oggetto di testimonianza in un qualunque giudizio.

Il mediatore, inoltre, non può essere costretto a deporre sulle stesse dichiarazioni o informazioni davanti ad ogni autorità, giudiziaria o di altra natura.

A quest'ultimo, in particolare, sono estese le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie assegnate dall'articolo 103, dello stesso codice, al difensore.

Questa norma si collega alla regolamentazione della riservatezza che - anche nei rapporti bilaterali tra le singole parti e il mediatore - deve accompagnare il procedimento di mediazione, affinché i soggetti coinvolti si sentano liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità. Va ribadito che l'esperienza comparata e pratica ha mostrato che solo su queste premesse la mediazione può essere realmente alternativa alle soluzioni autoritative del conflitto sociale, e avere successo.

Articolo 11 (Conciliazione)

Nell'articolo 11 è regolata la fase conclusiva del procedimento di mediazione, che ha tre potenziali esiti, come anticipato nell'articolo 8.

Il primo, positivo, è regolato nel comma 1 e vede il mediatore in veste di facilitatore di un accordo amichevole tra le parti. Il raggiungimento di un accordo amichevole è fortemente stimolato dal decreto, che intende promuovere la composizione bonaria, non basata sul modello avversariale. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una conciliazione, i cui contenuti non scaturiscono tuttavia da una proposta conciliativa espressa. Il mediatore si limita perciò a formare processo verbale dell'avvenuto accordo.

Qualora l'accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore formula, su richiesta delle parti, una proposta e la reazione delle parti a tale proposta determina gli altri due possibili esiti del procedimento.

In caso di accettazione di tutte le parti, la conciliazione è raggiunta. In mancanza anche di un solo consenso, la conciliazione è da considerarsi fallita.

L'accordo amichevole, o quello raggiunto a seguito della proposta del mediatore, possono prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi ivi previsti. Si tratta dell'avallo di forme di astreintes convenzionali, che le parti, nella loro autonomia, possono inserire per rendere più efficace l'accordo. Il limite dell'ordine pubblico, che riguarda l'intera proposta ai sensi dell'articolo 14, resta naturalmente a presidio di eventuali disposti che si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento.

Rifiuto e accettazione devono essere espressi in tempi rapidi e con qualunque mezzo scritto, a sottolineare la speditezza e l'informalità del procedimento di mediazione. La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto.

In entrambi i casi, il mediatore deve redigere processo verbale, contenente la proposta e le risposte delle parti.

La documentazione mediante verbale riveste importanza fondamentale, in quanto il verbale positivo di accordo costituisce, ai sensi dell'articolo 12, titolo esecutivo, mentre il verbale che attesta la mancata conciliazione produce le conseguenze di cui al successivo articolo 13.

Il deposito del verbale, positivo o negativo, presso la segreteria dell'organismo è previsto per ragioni di certezza e ha inoltre rilevanza ai fini della ulteriore decorrenza del termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Articolo 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

L'articolo 12 si occupa dell'efficacia esecutiva, stabilendo che il verbale di accordo è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo ovvero, nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

In sede di omologazione, andrà verificata, oltre alla regolarità formale, anche la mancanza di ogni contrasto con l'ordine pubblico o le norme imperative, posto che queste ultime rientrano nell'ambito dei limiti - latamente pubblicistici e soggetti a verifica officiosa - che anche in materia di diritti disponibili devono essere rispettati.

La natura di verifica omologatoria di merito di tale ultima attività, ha indotto a riservarla all'autorità giudiziaria.

Il titolo varrà per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 60, comma 3, lettera s, della delega).

Articolo 13 (Spese processuali)

L'articolo 60, comma 3, lett. p) ha approfondito il solco già tracciato dalla disciplina della conciliazione societaria e ha indicato al legislatore delegato, tra i criteri per l'esercizio della delega, la previsione di meccanismi di incentivo alla mediazione legati alle spese del processo eventualmente instaurato dopo l'insuccesso della stessa.

La parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, quando vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio. E' questa, infatti, la palmare dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi. La disciplina delle spese processuali viene dunque intesa come risposta dell'ordinamento alla strumentalizzazione tanto della mediazione che del servizio-giustizia.

La disciplina dell'articolo 13, comma 1, prevede pertanto una rilevante eccezione al principio della soccombenza e stabilisce - in caso di coincidenza tra proposta e provvedimento - che la parte vittoriosa non possa ripetere le spese sostenute, sia condannata al rimborso di quelle sostenute dalla controparte e sia altresì soggetta al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa. Detta somma, che al contributo unificato è solo parametrata ma non ne condivide la natura, è versata al Fondo Unico Giustizia, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 181 del 2008, in quanto detto Fondo è individuato dalla legge-delega come serbatoio per la copertura finanziaria delle spese necessarie all'attuazione della mediazione.

Ai medesimi fini, sono poi equiparate alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione.

Resta ferma l'applicabilità dei disposti contenuti negli articoli 92 e 96 del codice di rito civile. Va precisato che nel comma 1 è utilizzata la locuzione "provvedimento che definisce il giudizio" sia per ricomprendervi tutti i provvedimenti definitori del processo, qualunque ne sia la forma, sia per chiarire che il raffronto tra la proposta e il contenuto del provvedimento va operato dal giudice che decide sulle spese anche quando il provvedimento coincidente con la proposta rifiutata non è emesso contestualmente. L'ipotesi è quella in cui il giudice pronunci sentenza non definitiva, il cui contenuto corrisponda interamente a quello della proposta, senza poter decidere sulle spese, trattandosi di provvedimento che non chiude il processo davanti a sé, come esige l'articolo 91 codice di procedura civile.

Con il principio sopra illustrato, la legge-delega ha al tempo stesso fissato un limite oltre il quale il legislatore delegato non può spingersi e un criterio-guida per la disciplina dei rapporti tra mediazione e processo sotto il profilo delle spese.

Il limite è costituito dalla condizione cui sono subordinate le severe conseguenze fissate dal comma 1: esse sono destinate a operare solo in caso di integrale coincidenza tra proposta e provvedimento. Il criterio-guida indica però che, al di là di questa ipotesi, l'uso strumentale della mediazione e il comportamento processuale scorretto o ostruzionistico comunque autorizzano il giudice a tenerne conto all'atto della regolazione delle spese.

Al comma 2 è quindi stabilito che il giudice, anche quando non vi sia piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrano gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione.

La disciplina dell`articolo 13 (comma 3) non si estende agli arbitri, in quanto nel procedimento arbitrale il regime delle spese è peculiare e non è ravvisabile la necessità di scongiurare l`abuso del processo. Restano peraltro fermi diversi accordi tra le parti.

Articolo 14 (Obblighi del mediatore)

L'articolo 14 definisce gli obblighi del mediatore e dei suoi ausiliari, finalizzati ad assicurarne la terzietà e il rispetto di vincoli anche latamente disciplinari.

In particolare, quanto al primo profilo si prevede il divieto, per i menzionati soggetti, di assumere diritti o obblighi comunque connessi con gli affari trattati, fatti ovviamente salvi quelli riferibili, in senso stretto, alla prestazione dell'opera o del servizio. Si fa altresì divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Quanto al secondo aspetto, il mediatore deve informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'attività e, in ogni caso, corrispondere immediatamente a ogni richiesta, di natura organizzativa, del responsabile dell'organismo. Tale ultimo inciso ha una chiara valenza di clausola di chiusura.

Il terzo comma disciplina le modalità di sostituzione del mediatore per incompatibilità, specificando che provvede il responsabile ovvero altro soggetto la cui individuazione deve essere predeterminata dal regolamento dell'organismo.

La sostituzione deve essere richiesta da almeno una parte; altrimenti, permanendo la fiducia dei soggetti in lite nei confronti del mediatore, non vi è ragione per un suo avvicendamento.

Con riguardo al contenuto dell'attività del mediatore, infine, si enuncia il principio generale per cui le sue proposte devono rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Articolo 15 (Mediazione nell'azione di classe)

L'articolo 15 regola i rapporti tra la mediazione e l'azione di classe ai sensi del nuovo articolo 140-bis del codice del consumo.

In linea generale, rispetto all'azione di classe la mediazione non costituisce mai, neppure nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, condizione di procedibilità della domanda, per le ragioni spiegate in quella sede.

Al tempo stesso, l'azione di classe non preclude la mediazione.

Poiché tuttavia l'articolo 140-bis fa salvi i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l'azione, né aderito alla stessa successivamente, la mediazione intervenuta tra attore e convenuto in un'azione di classe non sarà distinguibile da una normale mediazione individuale, facente stato tra le sole parti del procedimento.

Affinché la mediazione sia idonea a propagare i propri effetti oltre l'attore e il convenuto e possa atteggiarsi a mediazione di classe, occorre attendere la scadenza del termine per l'adesione degli altri appartenenti alla classe medesima, ai sensi dell'articolo 140-bis, comma 9.

Solo la conciliazione intervenuta dopo tale data è idonea a coinvolgere tutti gli appartenenti alla classe che vi abbiano aderito.

Tuttavia, tale estensione non è automatica, né può esserlo, a pena di incoerenza con l'articolo 140-bis, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell'ambito dell'azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito.

Anche l'articolo 15 del decreto prevede pertanto che la mediazione di classe abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Articolo 16 (Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)

L'articolo 16 regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria di cui al d. lgs. n. 5 del 2003.

Si stabilisce, in particolare, la formazione di sezioni separate, per i mediatori che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 141 del codice del consumo e quelle che presentano elementi di internazionalità, nonché l'istituzione, sempre con decreto, di un albo dei formatori, essenziali per stimolare il decisivo profilo di professionalità dei mediatori.

A tale ultimo riguardo, si rinvia alla normativa decretale per l'individuazione della data a decorrere dalla quale dovrà essere comunque previsto che lo svolgimento della formazione, per come disciplinata, sarà requisito per l'esercizio dell'attività di mediazione.

Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.

Il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti.

Sino all'emanazione dei menzionati decreti si farà applicazione di quelli vigenti, sinora, per la conciliazione societaria.

Per quanto attiene alle conciliazioni in materia di consumo, è fatta salva sino alla stessa data la possibilità di costituire organismi ai sensi dell'articolo 141 del codice del consumo, organismi che dovranno tuttavia possedere fin dall'inizio i requisiti già oggi fissati dai citati decreti ministeriali in materia societaria.

Resta ferma la previsione generale, contenuta nell'articolo 17, di maggiorazione dell'indennità in ipotesi di successo della mediazione, in applicazione della lettera m), dell'articolo 60, comma 3, della delega.

Articolo 17 (Regime fiscale. Indennità)

L'articolo 17 disciplina il regime fiscale del procedimento di mediazione e l'ammontare delle indennità dovute al mediatore.

Sotto il primo profilo, i commi 2 e 3 introducono - in linea con quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera o) della legge-delega e con la evidente finalità di incentivare il ricorso alla mediazione - un regime di esenzione fiscale, che è integrale con riferimento all'imposta di bollo e parziale con riferimento all'imposta di registro. Quest'ultima non è infatti dovuta per i verbali di conciliazione di valore superiore a 51.646 euro. Il tetto è stato così fissato, innalzando quello già previsto nella conciliazione societaria, per uniformare la conciliazione stragiudiziale disciplinata dal decreto alla conciliazione giudiziale.

Il comma 4 fa rinvio alla normativa secondaria per la determinazione dell'ammontare delle indennità, in linea con quanto già avvenuto per la conciliazione societaria, i cui parametri sono del resto destinati a operare fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16.

Alla normativa secondaria è altresì demandato il compito di determinare i criteri per l'approvazione delle tabelle elaborate dagli organismi privati, le maggiorazioni dovute per l'ipotesi di successo della mediazione e le riduzioni che i regolamenti degli organismi devono prevedere per l'ipotesi in cui il ricorso alla mediazione sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Per le maggiorazioni già il presente decreto, quale fonte legislativa primaria, prevede peraltro un tetto, fissato al venticinque per cento dell'indennità, onde evitare un'eccessiva lievitazione dei costi della mediazione e dunque una minore convenienza per le parti.

Il comma 5 regola il caso in cui le parti che accedono alla mediazione versano nelle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115.

Le parti sono in tal caso esentate dal pagamento dell'indennità, purché depositino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti.

E' opportuno precisare che la disciplina riguarda la mediazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nelle altre ipotesi, la completa facoltatività e volontarietà della mediazione - anche quella su invito del giudice, che richiede l'adesione di tutte le parti - non rende necessario esonerare la parte dal pagamento delle spese della mediazione.

Quando invece l'esperimento della mediazione è obbligatorio, la sua gratuità per le persone non abbienti è requisito indispensabile: una diversa soluzione si porrebbe in contrasto sia con l'articolo 24 della Costituzione per il fatto di introdurre un ostacolo ingiustificato all'accesso alla giurisdizione, sia con gli obblighi comunitari previsti dalla direttiva 2002/8/Ce del 27 gennaio 2003, la quale impone di sollevare le parti, incapaci di sostenere il peso economico del processo, anche dagli oneri necessari allo svolgimento "di procedimenti stragiudiziali, quali la mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale" (considerando 21 e articolo 10).

La scelta di far gravare il costo della mediazione per i non abbienti sugli organismi deputati alla conciliazione, ai quali l'indennità non è in tali casi dovuta, dipende dalla considerazione del valore sociale dell'attività di mediazione, spesso svolta da enti pubblici non economici o nell'ambito di essi (camere di commercio e ordini professionali), e comunque resa obbligatoria in un numero elevato di ipotesi e per controversie di valore spesso molto alto.

Il comma 7 demanda al decreto ministeriale l'aggiornamento triennale delle indennità dovute, in relazione al variare del costo della vita, apprezzato secondo i consueti indici Istat.

Articolo 18 (Organismi presso i tribunali)

L'articolo 18 fa applicazione dell'articolo 60, comma 3, lettera e), della legge di delega, stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.

L'iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da parte dell'amministrazione che detiene il registro, di alcuni requisiti minimi, che consentono all'organismo il materiale svolgimento dell'attività.

Resta inoltre fermo che anche questi organismi sono soggetti ai motivi di sospensione o cancellazione degli iscritti, così come di revoca dell'iscrizione, che saranno stabiliti dai sopra descritti decreti ministeriali.

Articolo 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)

L'articolo 19, comma 1, attua il criterio fissato nell'articolo 60, comma 3, lettera g) della legge-delega.

La facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali risponde all'esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile ecc.).

Rispetto alla facoltà concessa ai consigli degli ordini degli avvocati di cui all'articolo precedente, quella riservata agli altri ordini professionali si differenzia sotto due profili: l'istituzione degli organismi richiede la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e non può comportare oneri logistici ed economici a carico dello Stato. Non solo il personale, ma anche i locali per lo svolgimento della mediazione devono essere messi a disposizione dagli ordini stessi.

L'articolo 19, comma 2, allunga l'elenco degli organismi che sono iscritti al registro a semplice domanda, oltre a quelli istituiti presso i tribunali ai sensi dell'articolo 18. Si tratta degli organismi di cui al comma 1, a seguito dell'autorizzazione ministeriale, e di quelli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In entrambe le ipotesi, la natura pubblicistica dell'ente che istituisce gli organismi offre infatti una garanzia di serietà ed efficienza. Anche in questo caso l'iscrizione a semplice domanda non priva l'amministrazione che detiene il registro del potere di verificare l`esistenza dei requisiti minimi, né dei poteri di vigilanza successivi.

Articolo 20 (Deducibilità fiscale)

L'articolo 20 esercita la delega nella parte in cui prevede agevolazioni fiscali (articolo 60, comma 3, lettera o), della legge n. 69/2009). Si prevede l'agevolazione in forma di credito d'imposta.

Articolo 21 (Informazioni al pubblico)

Nell'articolo 21 si abilita il Ministero della giustizia ad avvalersi delle risorse previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, per promuovere la divulgazione al pubblico di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

In quanto ritenuta idonea a ridurre il debito giudiziario e a facilitare accordi amichevoli sulle liti tra i cittadini, la mediazione riveste un'utilità sociale e merita un'adeguata campagna promozionale pubblica.

Articolo 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo)

L'articolo 22 coordina l'attività del mediatore con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, imponendo allo stesso un obbligo di segnalazione anche se non di identificazione e registrazione, analogamente a quanto previsto per altre categorie.

Articolo 23 (Abrogazioni)

L'articolo 23, comma 1, abroga gli articoli da 38 a 40 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sulla conciliazione societaria e stabilisce che i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

La delega contenuta nell'articolo 60 ha infatti abilitato il legislatore delegato a disciplinare la mediazione in relazione a tutte le controversie in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili, così ponendo le basi per un assorbimento della conciliazione societaria nell'alveo della nuova normativa.

L'articolo 23, comma 2 stabilisce invece la salvezza delle disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. Tali procedimenti, quali ad es. quelli disciplinati dagli articoli 410 ss. del codice di procedura civile o dall'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno infatti una fisionomia propria e collaudata, che si è reputato inopportuno stravolgere per riportarla sotto la nuova normativa. In ogni caso, l'articolo 5, comma 1, non tocca  le materie attualmente soggette a condizione di procedibilità in base ad altre normative.

Articolo 24 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 24 detta la disciplina transitoria, stabilendo un differimento nell'acquisto di efficacia delle norme sulla condizione di procedibilità, che si applicheranno ai processi instaurati dopo diciotto mesi dalla data in cui il decreto legislativo entra in vigore.

 

 







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