L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Il Ministro della Giustizia precisa i contenuti dell'annunciato intervento normativo sulla giustizia civile, che non sembra incidere su quanto già previsto in tema di mediazione civile dal d.lgs. 28/2010.
Arbitrato
In particolare, sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate.
Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né riguardare la materia del lavoro, della previdenza e assistenza sociale.
Si ipotizza un requisito temporale che scrimina le cause interessate dall'istituto: il trasferimento in sede arbitrale sarà possibile solo ove la causa non sia stata assunta in decisione.
Al giudice che riceve la richiesta congiunta delle parti è rimessa la sola valutazione sulla sussistenza dei presupposti ora esaminati. Egli, effettuata tale verifica, trasmette il fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense in cui si trova l'ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale, ove le parti non provvedano esse stesse alla loro designazione. Gli arbitri devono essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale.
Trasmesso il fascicolo all'arbitro, il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale, mentre,
in via generale, è previsto che il lodo abbia gli stessi effetti della sentenza.
Conciliazione con l'assistenza degli avvocati (negoziazione assistita)
Si prevede inoltre l'introduzione di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato sarà definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.
Contenuto essenziale del predetto accordo sarà costituito dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese) e dall'oggetto della controversia. In generale che l'accordo, analogamente a quanto previsto per l'arbitrato, non potrà avere ad oggetto diritti indisponibili.
Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introdurrà una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.
La proposta di intervento normativo ipotizza il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie.
In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei predetti casi e di quelli previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria), costituisce altresì condizione di procedibilità per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro. Non sono sottoposte a tale regime le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Sul piano processuale, è riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione quanto alla rilevabilità, anche d'ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità qui regolata e sul meccanismo di differimento dell'udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il tempo concordato dalle parti.
Sono sempre procedibili, per l'evidente esigenza di assicurare tutela in tali procedimenti, azioni monitorie, cautelari, ex art. 696-bis c.p.c., possessorie, di convalida di sfratto o licenza, opposizioni esecutive, camerali e azioni civili nel processo penale. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la trascrizione della domanda giudiziale. Anche questa norma trova nell'ordinamento un precedente nell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione.
Andrà prevista la gratuità della prestazione dell'avvocato quando questi assista una parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (disposizione in linea con l'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010).
In chiave sistematica e in coerenza con la natura conciliativa dell'istituto, viene previsto, quindi, che il procedimento di negoziazione assistita non possa essere obbligatorio quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Si dovranno regolare gli effetti dell'invito a stipulare la convenzione (non seguito da risposta o rifiutato).
L'invito a stipulare una convenzione che l'avvocato di una parte rivolge all'altra dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell'accordo.
Poteri di certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito e di certificazione della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.
L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, è previsto che costituisca titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Agli avvocati che hanno assistito le parti è dato il potere di attestazione dell'autografia delle firme e di verifica e attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Inoltre, per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile necessita invece autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
E' esclusa l'applicazione della procedura di negoziazione assistita, nei predetti casi, in presenza di figli minori, i di figli maggiorenni portatori di handicap grave e i figli maggiorenni non autosufficienti.
L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, nonché certificato, quanto all'autografia delle firme e alla conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Venuto meno, nei casi ora illustrati, ogni rapporto con l'ufficio giudiziario, nella più volte evidenziata finalità di valorizzazione della funzione dell'avvocatura, viene previsto che l'avvocato, il quale, mediante la convenzione di negoziazione assistita, abbia dato luogo all'accordo in tema di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, copia autentica e certificata dell'accordo. Per la violazione di tale obbligo da parte dell'avvocato è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile.
La mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone la modifica dell'articolo 3, secondo comma, della legge sul divorzio, prevedendo che il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorra dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Dovrà quindi inserirsi nell'art. 69, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396 del 2000, la lettera d-bis) al fine di prevedere l'annotazione negli atti di matrimonio degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.
Andranno individuati gli obblighi specifici dei difensori cui è affidata la procedura di negoziazione assistita (divieto di essere nominati arbitri e obblighi di riservatezza).
Andranno introdotte norme in materia di raccolta dei dati concernenti le procedure di negoziazione assistita illustrate.
Andrà previsto in particolare:
che i difensori siano tenuti a trasmettere copia degli accordi raggiunti mediante la procedura di negoziazione assistita al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo stesso è stato raggiunto;
che il Consiglio nazionale forense provveda, con cadenza annuale, al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmette i dati significativi delle medesime procedure al Ministero della giustizia, al fine di una compiuta valutazione dell'efficacia dell'istituto.
Fonte: www.giustizia.it, cui si rimanda per approfondimenti
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Esistono mondi virtuali nei quali oggi le persone possono condurre vite parallele attraverso i propri avatar, ossia la propria rappresentazione grafica nell'ambiente digitale. In questi mondi virtuali(1), che ridefiniscono lo spazio e il tempo, le persone interagiscono, s'innamorano, si separano, e concludono contratti.
Virtual worlds are environments created out of informational tools. Dispute resolution processes are also created out of informational tools. The nature of a virtual world depends upon the tools provided and the manner in which the tools can be used. Much the same thing can actually be said about dispute resolution. A MMORPG or a virtual world may be more fun to engage in than a dispute resolution process but the fact that both are informational activities opens opportunities to experiment with new approaches to dispute resolution and to integrate new methods for resolving disputes into the fabric of the virtual world (Katsh, 2004: 272).
Sia con riferimento alle liti sorte in questi ambienti, che con riferimento alle controversie del mondo "reale", l'ambiente virtuale può senz'altro, dunque, essere uno degli strumenti a disposizione degli ODR provider.
Le parti, attraverso i propri avatar, siederanno pertanto al tavolo virtuale della mediazione insieme al mediatore, e potranno svolgere la sessione di mediazione nell'ambiente digitale, attraverso la voce o lo scambio di messaggi scritti, e condividendo file.
Particolarmente rilevanti saranno, in questo caso, come facilmente immaginabile, le ripercussioni sulla comunicazione non verbale, che avverrà attraverso l'avatar comandato dall'utente, rappresentazione grafica dotata di proprie e personalizzabili caratteristiche "fisiche" (anche, eventualmente, non umane), gestuali ecc., che possono differire enormemente da quelle dell'utente reale.
(1) Si ricordano i MMORPG (Multi-player Massive Online Role Playing Games). Si ricorda inoltre il noto Second Life (secondlife.com).
Tratto da: Giuseppe Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, 2013, youcanprint, ebook euro 1,99 disponibile su ibs.it
La mediazione telematica (e-mediation) rientra tra i modi di risoluzione alternativa delle controversie che si svolgono per intero, o almeno parzialmente, on-line, definiti On-line Dispute Resolution (ODR) (Bruni, 2011: 255).
Nel procedimento che si svolge telematicamente, si assiste alla comparsa di quella che viene definita quarta parte, oltre alle parti in lite e al mediatore, ossia la tecnologia (Katsh e Rifkin, 2001), quale strumento a disposizione delle stesse parti e del mediatore(1).
Le tecnologie utilizzabili per dar modo alle parti e al mediatore di svolgere on-line le sessioni di mediazione sono già oggi numerose. Due sono le modalità attraverso le quali si possono svolgere i processi comunicativi in questo ambito: sincrona e asincrona.
E' possibile dunque utilizzare sistemi di audio-video conferenza, i quali normalmente consentono anche lo scambio di file di ogni tipo e di lavorare insieme, a distanza, sullo stesso documento. Così come possono essere utilizzati software di instant messaging e chat room dedicate; oppure può essere utilizzata la modalità asincrona attraverso uno scambio di e-mail. Oggi va del resto affermandosi anche l'uso dei dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e tablet.
La mediazione telematica può essere in linea di principio utilizzata con riferimento a qualunque tipo di controversia civile e familiare. Vi sono del resto tipologie di controversie che meglio di altre si prestano a essere gestite telematicamente (Ebner, 2012: 379-380).
In primo luogo, il ricorso alla mediazione on-line può essere consigliabile quando le parti e/o il mediatore si trovano geograficamente distanti tra loro, o addirittura in Paesi diversi, o quando gli spostamenti possono comunque rivelarsi difficoltosi o antieconomici. In secondo luogo, quando è la controversia stessa a sorgere on-line, a seguito per esempio della conclusione di un contratto telematico (commercio elettronico) o a seguito di una interazione avvenuta on-line (per es. diffamazione via Facebook). Oppure, allorché le parti non intendono incontrarsi faccia a faccia (per es. controversia familiare caratterizzata da alta conflittualità tra i coniugi).
Alcuni genitori e alcuni figli trovano addirittura più facile esprimere i propri sentimenti liberamente e spontaneamente via e-mail. A volte il contatto faccia a faccia è inibitore e non coincide con il momento in cui si desidererebbe condividere dei sentimenti (Parkinson, 2003: 297).
La modalità on-line e quella off-line possono del resto essere impiegate anche in fasi diverse del medesimo procedimento di mediazione.
D'altronde, l'e-mediation richiede che alcune pre-condizioni siano soddisfatte (Ebner, 2012: 380). Le parti e il mediatore dovranno pertanto avere comodo accesso all'hardware e software richiesti, nonché, naturalmente, alla Rete; le parti dovranno avere dimestichezza e sentirsi a proprio agio con le tecnologie che il servizio di mediazione propone loro; e dovrà essere assicurato un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
(1) La tecnologia può anche, del resto, prendere il posto della terza parte, il mediatore, come per esempio nella automated negotiation. A questo proposito, osserva David Allen Larson (2010: 105), "As technology has advanced, you may have wondered whether (or simply when) artificial intelligence devices will replace the humans who perform complex, interactive, interpersonal tasks such as dispute resolution. Has science now progressed to the point that artificial intelligence devices can replace human mediators, arbitrators, dispute resolvers, and problem solvers? Can humanoid robots, attractive avatars, and other relational agents create the requisite level of trust and elicit the truthful, perhaps intimate or painful, disclosures often necessary to resolve a dispute or solve a problem?".
Tratto da: Giuseppe Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, 2013, youcanprint, ebook euro 1,99 disponibile su ibs.it
Iusreporter.it e guidamediazionecivile.it, curati dall'Avv. Giuseppe Briganti, comunicano che è iniziata da oggi su Twitter la pubblicazione della tweet-guida
"La mediazione civile in 140 caratteri"
Mini-guida al decreto legislativo n. 28 del 2010
Edizione 2013
La mini-guida viene pubblicata su Twitter da @iusreporter. Hashtag ufficiale è #guidamediazione.
Sarà naturalmente possibile interagire in ogni momento con l'Avv. Giuseppe Briganti, autore della guida, tramite Twitter.
Anche chi non è iscrittto a Twitter può seguire la mini-guida collegandosi qui.
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
La Guida sulla mediazione civile e commerciale di Iusreporter.it
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Testi senza carattere di ufficialità
Il Garante per la protezione dei dati personali, come si legge nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012, ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati.
La decisione, si legge ancora nella newsletter, è stata assunta allo scopo di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni con le quali l'Autorità ha semplificato le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione, mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
La prima autorizzazione dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
La mediazione delle controversie civili, evidenzia l'Autorità, è una procedura obbligatoria affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.
Il nuovo istituto comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti
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Pesaro - Urbino
Dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO del 29/11/2011 (COM(2011) 791 definitivo) sulla Risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico:
« 1.2. REGOLAMENTO SULL'ODR
Il regolamento sull'ODR per i consumatori consentirà ai consumatori e ai professionisti di
accedere direttamente ad una piattaforma online che li aiuterà a risolvere le controversie
contrattuali connesse a operazioni transfrontaliere online grazie all'intervento di un organismo
ADR conforme alla direttiva.
Il regolamento istituisce una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online
(piattaforma ODR). Tale piattaforma, creata dalla Commissione, sarà direttamente accessibile
ai consumatori e ai professionisti e trasmetterà il reclamo automaticamente all'organismo
ADR competente a trattare la loro controversia. La piattaforma si baserà quindi sulla
disponibilità di ADR per le controversie dei consumatori in tutti gli Stati membri.
La piattaforma ODR sarà un sito web interattivo che offre ai consumatori e ai professionisti
un punto d'ingresso unico per la risoluzione delle controversie contrattuali riguardanti
operazioni commerciali transfrontaliere nell'ambito del commercio elettronico. La piattaforma
sarà accessibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE ed il suo utilizzo sarà gratuito. Il suo
funzionamento sarà agevolato da una rete di assistenti ODR.
I consumatori e i professionisti potranno presentare reclami attraverso uno specifico modulo
elettronico disponibile sul sito web della piattaforma in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Attraverso i dati inseriti nel modulo di reclamo elettronico, la piattaforma sarà in grado di
identificare gli organismi ADR potenzialmente competenti a trattare la controversia e
trasmetterà automaticamente i reclamo all'organismo ADR che entrambe le parti riconoscono
come competente. Tale organismo cercherà di risolvere la controversia secondo il proprio
regolamento interno. Tutti i reclami inoltrati attraverso la piattaforma ODR devono però
essere trattati rapidamente, visto che riguardano il commercio elettronico. Per tale motivo il
regolamento fissa scadenze più brevi rispetto ai tempi normalmente necessari per risolvere
una controversia offline.
La piattaforma fornirà anche informazioni su organismi ADR e sull'ADR in generale quale
strumento di composizione extragiudiziale delle controversie. I consumatori potranno reperire
informazioni sulla piattaforma ODR, compreso un link verso la piattaforma, sui siti web dei
professionisti. I consumatori alla ricerca di beni o servizi sui siti pertinenti saranno quindi in
grado di sapere, prima di operare una transazione, quali sono i mezzi di ricorso disponibili in
caso di eventuali problemi connessi alla transazione prevista. Essi saranno quindi più sicuri
nella decisione di acquistare online e in paesi diversi dal loro.
Il regolamento affronterà quindi uno dei principali problemi nell'ambito degli acquisti e delle
vendite transfrontalieri online, consentendo di sfruttare appieno il potenziale del commercio
elettronico. In un mondo digitale è importante che i consumatori e i professionisti possano
presentare i loro reclami online e possano trattare le controversie mediante strumenti
elettronici. In tal modo si possono creare economie di scala, si può semplificare la vita ed
accelerare la risoluzione dei casi transfrontalieri ».
Maggiori informazioni qui: http://ec.europa.eu/consumer-adr
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Pesaro-Urbino
La recente proposta di Regolamento europeo relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori) (COM/2011/0794 definitivo - 2011/0374 (COD)) prevede l'istituzione della Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (Piattaforma ODR) (art. 5).
La Piattaforma ODR deve essere un sito web interattivo che offra un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
La Piattaforma costituisce l'unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento.
A tal proposito, l'art. 2 della proposta prevede che il Regolamento si applichi alla risoluzione extragiudiziale delle controversie contrattuali tra consumatori e professionisti connesse alla vendita di beni o alla fornitura di servizi online a livello transfrontaliero.
Ai fini della proposta di regolamento (art. 4), per "procedura di risoluzione alternativa delle controversie" (procedura ADR) s'intende una procedura per la risoluzione extragiudiziale di una controversia mediante l'intervento di un organismo di risoluzione delle controversie che propone o impone una soluzione o riunisce le parti allo scopo di trovare una soluzione amichevole.
Pare rientrarvi pertanto anche la mediazione telematica.
La Piattaforma ODR ha, in particolare, le funzioni seguenti:
- mette a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente;
- propone alle parti, in base alle informazioni contenute nel modulo di reclamo elettronico, uno o più organismi ADR competenti e fornisce informazioni sulle loro tariffe, se del caso, sulla lingua o sulle lingue in cui sarà condotta la procedura, sulla durata approssimativa della procedura oppure comunica alla parte ricorrente che in base alle informazioni presentate non è stato possibile individuare alcun organismo ADR competente;
- riferisce i reclami all'organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi;
- consente alle parti e all'organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia;
- mette a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all'articolo 9, lettera c);
- mette a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consente alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della Piattaforma ODR e sull'organismo ADR che ha trattato la loro controversia;
- fornisce informazioni generali sulla risoluzione alternativa delle controversie quale mezzo extragiudiziale di composizione delle controversie;
- offre accesso a statistiche sui risultati delle controversie trattate dagli organismi ADR cui sono stati trasmessi reclami tramite la Piattaforma ODR.
In base all'art. 6 della proposta di regolamento, ogni Stato membro UE designa un Punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti per la risoluzione delle controversie online ("Assistenti ODR").
Gli Assistenti ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la Piattaforma, eseguendo le funzioni seguenti:
- all'occorrenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente;
- informano i consumatori degli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la Piattaforma, ad esempio quando il professionista non acconsente all'uso dell'ADR;
- presentano, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione annuale di attività alla Commissione e agli Stati membri;
- informano le parti dei vantaggi e degli svantaggi delle procedure applicate dagli organismi ADR proposti.
In base all'art. 7 della proposta di regolamento, per presentare un reclamo alla Piattaforma ODR la parte ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico disponibile sul sito web della Piattaforma.
La parte ricorrente può allegare al modulo di reclamo eventuali documenti in formato elettronico a sostegno del proprio reclamo.
Le informazioni presentate dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per determinare l'organismo ADR competente.
La Piattaforma ODR fornisce alle parti le informazioni sugli organismi ADR competenti individuati dalla Piattaforma ODR; se sono disponibili più opzioni, gli Assistenti ODR degli Stati membri interessati forniscono alle parti i dettagli dei vari organismi identificati e informazioni sui vantaggi e svantaggi delle procedure applicate da ciascun organismo in modo da consentire alle parti di operare una scelta informata.
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Nel mese di marzo 2012 ho partecipato alla fase sperimentale di Virtual Mediation Lab
Come si legge nel sito web del progetto:
Virtual Mediation Lab e' un progetto pilota ideato da Giuseppe Leone e sponsorizzato dalla Association for Conflict Resolution - Hawaii Chapter Il suo scopo e' di dimostrare come mediatori in tutto il mondo possono far pratica con le tecniche apprese durante i loro corsi di formazione partecipando - insieme ad altri mediatori - a simulazioni online di mediazione con Skype.
La fase sperimentale di Virtual Mediation Lab in Italia si e' conclusa con successo il 28 marzo 2012, dopo aver condotto 20 simulazioni online di mediazione con Skype per casi di natura commerciale, familiare, lavoro, Internazionale e RCA.
In due delle simulazioni online di mediazione alle quali ho partecipato ho rivestito il ruolo di una delle parti in lite, mentre nella terza simulazione ho rivestito il ruolo di mediatore in una controversia in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Dato anche il mio particolare interesse per la mediazione telematica, l'esperimento si è rivelato molto interessante e stimolante e mi ha consentito di confrontarmi con altri colleghi mediatori superando ogni problema legato alla distanza fisica.
Colgo dunque l'occasione anche per ringraziare Giuseppe Leone, ideatore del progetto.
Giuseppe Briganti, avvocato e mediatore
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"La mediazione civile in 140 caratteri" è la prima tweet-guida sulla mediazione, diffusa dall'autore Avv. Giuseppe Briganti nel mese di febbraio del 2012 su Twitter, il noto social network dove gli utenti possono pubblicare messaggi di testo (tweet) di lunghezza non superiore, appunto, a 140 caratteri (hashtag #irguidamediazione).
I tweet sono stati diffusi anche su Facebook e Linkedin, attraverso gli account dell'autore.
Questo e-book raccoglie tutti i tweet che compongono la mini-guida, la quale si propone di offrire una semplice e rapida introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010.
Ciò anche in considerazione dell'imminente entrata in vigore, prevista per il 20 marzo 2012, della mediazione "obbligatoria" anche per le liti in materia di condominio e per le liti da circolazione di veicoli e natanti
L'autore ringrazia, in particolare, tutti i follower che hanno seguito questo esperimento.
Scarica l'ebook
Per scaricare l'ebook occorre "pagare" con un tweet o un post su Facebook: l'ebook è gratuito, ma per poterlo scaricare occorre prima pubblicare una segnalazione dell'ebook stesso su Twitter o Facebook, cliccando sul pulsante qui sotto e seguendo le istruzioni
Avv. Giuseppe Briganti
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