L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione pubblica in materia di cookie e privacy: entro 90 giorni i contributi di gestori e consumatori su informativa per gli utenti.
Dal comunicato del Garante (www.garanteprivacy.it):
« Chi naviga on line potrà presto decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata. Lo aiuterà un'informativa semplice, chiara e di immediata comprensione sull'uso dei cookie che il Garante sta mettendo a punto.
Sulla base di quanto previsto dalla direttiva europea 2009/136, recepita di recente in Italia, l'Autorità ha infatti avviato una consultazione pubblica (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2012) diretta a tutti i gestori, grandi e piccoli, dei siti e alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori allo scopo di acquisire contributi e suggerimenti.
Per fornire prime indicazioni sul tema e per agevolare l'elaborazione dei contributi e l'individuazione di una valida ed efficace informativa l'Autorità ha messo a punto, disponibile sul proprio sito, un documento contenente alcuni chiarimenti sulle principali questioni in materia di cookie (FAQ).
I cookie - si legge nel documento - sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook ecc.) dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti la navigazione on line (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire), ma sono molto spesso utilizzati dai siti per raccogliere importanti e delicate informazioni all'insaputa degli utenti sui loro gusti, sulle loro abitudini, sulle loro scelte.
Con le nuove regole europee - spiega l'Autorità - i cookie "tecnici" possono essere utilizzati anche senza consenso, ma rimane naturalmente fermo per i gestori dei siti l'obbligo di informare gli utenti della loro presenza in maniera il più possibile semplice, chiara e comprensibile.
E' obbligatorio invece - sottolinea l'Autorità - il consenso preventivo e informato dell'utente per tutti i cookie "non tecnici", quelli cioè che, monitorando i siti visitati, raccolgono dati personali che consentono la costruzione di un dettagliato profilo del consumatore, e che proprio per questo motivo presentano maggiori criticità per la privacy degli utenti.
I gestori dei siti non possono, dunque, installare cookie per finalità di profilazione e marketing sui terminali degli utenti senza averli prima adeguatamente informati e aver acquisito un valido consenso.
La consultazione avviata dal Garante si concluderà entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale. Le proposte relative all'informativa semplificata potranno essere inviate all'Autorità per posta o in via telematica alla e-mail consultazionecookie@gpdp.it.
Il Garante si è riservato di valutare anche eventuali proposte che potrebbero pervenire da università e centri di ricerca ».
A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità
Il Garante per la privacy comunica (newsletter n. 354 del 23 dicembre 2011) di aver vietato a una società concessionaria di pubblicità l'utilizzo di due banche dati contenenti gli indirizzi e-mail di oltre 340.000 persone.
La società era stata sottoposta a una ispezione nell'ambito degli accertamenti effettuati dal Garante nel settore delle promozioni tramite posta elettronica.
Dalle verifiche era emerso che, in alcuni casi, la società aveva operato solamente come intermediario tra chi intendeva promuovere i propri prodotti e servizi e i titolari di alcuni database con liste di persone contattabili per finalità pubblicitarie, senza accedere ai dati personali degli interessati.
In altri casi invece la concessionaria di pubblicità aveva operato direttamente su due banche dati esterne, utilizzando così gli indirizzi e gli altri dati personali contenuti ma senza aver però rispettato l'obbligo di informare le persone registrate e richiedere il loro consenso.
La società inoltre non è risultata essere stata neppure designata come responsabile del trattamento dai titolari delle due banche dati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dunque vietato alla società ogni ulteriore trattamento dei dati personali presenti nei due archivi e ha avviato un autonomo procedimento al fine di valutare eventuali sanzioni amministrative per le violazioni commesse.
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Il comunicato AGCOM del 6/07/2011:
« Nessuna inibizione dell'accesso ai siti Internet
Misure per la promozione legale e a costi ridotti dei contenuti digitali
Possibile ricorso al giudice in ogni fase della procedura
Siti esteri: prima il richiamo, poi segnalazione alla magistratura
Calabrò: "Eliminate ambiguità e possibili criticità, ora confronto a tutto campo"
Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione odierna, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno "schema di regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica". Il provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica, della durata di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l'obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un'occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo.
Lo schema di regolamento è stato infatti rielaborato a seguito della consultazione pubblica sui "lineamenti di provvedimento" che ha visto la partecipazione di 55 soggetti in rappresentanza, a vario titolo, delle diverse comunità e gruppi di interesse.
Il presidente Calabrò ha dichiarato: "Abbiamo messo a punto un testo attentamente riconsiderato, dal quale sono state eliminate ambiguità e possibili criticità, fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell'Autorità e sul rapporto tra l'intervento amministrativo e i preminenti poteri dell'Autorità giudiziaria. L'articolato verrà ora sottoposto a una nuova consultazione pubblica che prevede un ampio termine per far pervenire osservazioni e suggerimenti. E' nostra intenzione stimolare un dibattito approfondito e aperto a tutti i contributi e a tutte le voci della società civile, del mondo web e di quello produttivo, della cultura e del lavoro. In questo spirito ho anche dato la mia disponibilità a un'audizione presso le competenti Commissioni parlamentari sullo schema di regolamento qualora il Parlamento lo ritenga opportuno".
Lo schema del provvedimento si divide in due parti.
La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l'offerta legale e la promozione effettiva dell'accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
promozione dell'offerta legale tramite l'individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative;
elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti;
promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l'accesso ai contenuti premium;
individuazione di criteri e procedure per l'adozione di accordi collettivi di licenza;
realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;
osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell'offerta legale di contenuti digitali;
Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l'istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti.
La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d'autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all'Autorità.
Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down).
Nella seconda fase, qualora l'esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all'Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata.
La procedura dinanzi all'Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.
Inoltre, come tutti i provvedimenti dell'Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d'autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio.
La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use):
i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;
l'esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;
l'uso didattico e scientifico;
la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all'opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa.
La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell'accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie:
non si rivolge all'utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer;
non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;
non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell'interesse di tutte le parti coinvolte;
inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l'upoloader riceverà l'avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica.
Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all'attività istruttoria, l'Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d'autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza ».
Fonte: www.agcom.it
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