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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Admin (del 24/11/2011 @ 12:36:43, in consulenza legale e formazione privacy, linkato 1540 volte)

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) No alla "dichiarazione dei redditi" in farmacia

Il Garante privacy ha recentemente precisato che non ci sarà bisogno di dichiarare il proprio reddito al farmacista per individuare l'importo del ticket da pagare.

Basterà infatti che i medici appongano un codice sulle ricette per l'acquisto dei farmaci e per le altre prestazioni sanitarie. In questi termini il Garante privacy ha dato via libera allo schema di linee di indirizzo in materia di misure regionali di compartecipazione alla spesa sanitaria per fasce di reddito, predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le nuove misure, che avranno valore su tutto il territorio nazionale, traggono origine dalle segnalazioni di pazienti che, per usufruire delle esenzioni sul ticket, erano stati costretti a comunicare il loro livello di reddito al farmacista, magari in presenza di altri clienti, o alle persone che eventualmente acquistavano medicinali per loro conto. Alcune Regioni, infatti, in seguito alla manovra economica 2011, avevano deciso di non introdurre il pagamento di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, differenziando invece il ticket richiesto in base alla fascia di reddito familiare. Le modalità adottate, però, non garantivano un'adeguata protezione dei dati personali dei pazienti.

Lo schema di linee di indirizzo, che tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, prevede che, a tutela della privacy, sia il medico stesso ad apporre sulla ricetta un codice teso a identificare, non in chiaro, la fascia di reddito di appartenenza dell'assistito, e quindi a definire l'entità del contributo da pagare. All'atto della prescrizione, il medico dovrà verificare il codice da inserire per ogni persona collegandosi al Sistema tessera sanitaria oppure utilizzando l'apposita documentazione cartacea o digitale predisposta dalla azienda sanitaria locale.

 

Fonte: www.garanteprivacy.it



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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Una notizia riguardante la salute di un minore è un dato personale e sensibile relativamente al minore. Essa è parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio.

La protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacché sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale.


Così Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2011, n. 19365:

« [...] 1.A. Ritiene il collegio che la doglianza, in qualche punto ripetitiva, individui, nel nucleo essenziale riassunto riguardante la distinzione tra dato sensibile e dato personale, la necessità di una migliore precisazione dei principi in gioco.

La trama normativa che consente di ricostruire sul piano giuridico la vicenda che ne occupa muove dall'art. 1 del D.Lgs. [196/2003] di cui si tratta.

Esso recita: "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano". E' di tutta evidenza la ampiezza dell'oggetto della protezione,giacchè l'uso della dizione "dati personali che lo riguardano" fa diventare "personali" tutti i dati che, per l'appunto, quale che ne sia l'origine ontologica, riguardano la persona che rivendica la protezione in questione.

L'art. 4, quindi, nel chiarire i concetti essenziali che strutturano la normativa alla lettera d) qualifica dato personale, "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Ritiene il collegio che con tale espressione la legge ha inteso individuare ogni circostanza trattabile come dato, ovvero capace di essere raccolta in un archivio per qualsivoglia successivo trattamento, in quanto riferibile ad una persona e capace di consentirne la identificazione.

Infine, e per quanto riguarda la questione oggetto del motivo di ricorso, alla lett. d), l'articolo stesso definisce come dati sensibili, quelli, "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Da tale previsione il Tribunale di [...] trae la conclusione che il dato relativo alla salute che rileva è quello riferibile alla sola persona del soggetto vittima di una condizione negativa di salute.

Il collegio ritiene siffatta distinzione eccessiva rispetto alla finalità della legge, e dunque arbitraria.

1.a. E' opportuno partire, per risolvere la questione, dalla differenza di regime giuridico attribuita al dato sensibile rispetto al più generico dato personale.

Per il secondo in via di principio va detto che l'interessato, ovvero il soggetto al quale il dato si riferisce e che il dato identifica, ha diritto di ottenere conferma della esistenza o meno "di dati che lo riguardano con l'indicazione dei medesimi, delle finalità e delle modalità del trattamento" art. 7 D.Lgs. del 2003). Ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione che ritiene o la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, ed in ogni caso i dati stessi devono essere trattati in modo lecito e secondo specifiche regole che si possono definire di correttezza. Essi devono essere espliciti, legittimi, esatti, aggiornati, per temi pertinenti, completi , e non eccedenti rispetto alla finalità dichiarata. I dati sono custoditi e controllati anche in relazione alla conoscenza acquisita sulla base del progresso tecnico, alla natura dei medesimi e alle caratteristiche del trattamento, così che si evitino rischi di distruzione, perdita, o diffusione; ed ovviamente, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati stessi è tenuto a risarcirlo anche se non patrimoniale.

I dati personali facenti parte della elencazione di cui alla lettera d) precedentemente citata, ovvero i dati sensibili, ricevono un ulteriore specifico trattamento, anzitutto con l'art. 20 del D.Lgs..

Il principio è quello espresso al numero 1 della norma suddetta, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, nonchè "le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".

La restante parte dell'art. 20 disciplina quindi le specifiche modalità di operazioni eseguibili rispetto a tali dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Conclusione che se ne trae è che la storica esperienza dell'uso discriminante, arbitrario, oppressivo, di dati della persona che per la loro delicatezza, (si pensi a quelli che riguardano opinioni politiche, adesione a partiti, origine razziale, ovvero come dimostra anche la attualità, quelli relativi a specifiche malattie particolarmente invalidanti oppure ad una vita sessuale particolare, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei Governi, ha fatto prescrivere che qualunque catalogazione di tali dati e qualunque uso se ne intenda fare debbano essere autorizzati dalla legge.

Quindi la norma si preoccupa, per il caso in cui la legge specifichi la finalità di interesse pubblico che giustifica il trattamento ma non indichi le modalità nè i tipi di dati sensibili ai quali il trattamento si dovrebbe riferire, di stabilire l'intervento del Garante che, caso per caso, determina modi e tempi di particolare protezione. Infine la norma precisa che laddove la legge non prevede il trattamento di uno specifico dato, pur rientrante nella categoria della sensibilità, dovrà allora affidarsi al Garante l'individuazione, previo accertamento dell'interesse pubblico al trattamento stesso, dei modi nei quali esso può essere portato a termine.

1.b. Osserva il collegio che la protezione assegnata al dato sensibile non è solo più forte di quella assegnata al dato meramente personale. Essa è qualitativamente diversa, giacchè sottolinea l'interesse pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale. Al punto che essa, in realtà, rende insufficiente la sola autorizzazione al trattamento da parte del titolare del dato, ovvero da parte del soggetto che pure riveste quella posizione culturale, religiosa, politica, oppure di salute, ritenuta abbisognevole di protezione anche con la tutela della sua riservatezza. Infatti l'art. 26, operante fuori del caso dell'utilizzo del dato sensibile da parte di una Pubblica Amministrazione, precisa ancora un fondamentale principio secondo il quale essi dati possono essere trattati solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione del Garante. A dimostrazione che non si tratta solo di un interesse, per quanto fondamentale, del soggetto la cui situazione culturale, politica o sanitaria può essere racchiusa in un dato, ma si tratta invece di un princìpio generale di ordine pubblico delle relazioni tra i soggetti. Sinteticamente,dunque, ritiene il collegio possa dirsi che ogni dato che consenta l'identificazione in capo ad un soggetto di una situazione di debolezza, di disagio, ovvero di una situazione e l'esperienza storica ha dimostrato possa dar luogo a situazioni discriminatorie ovvero lesive dei diritti del titolare del dato stesso, viene prudenzialmente protetto in maniera più forte che non qualunque dato che attenga alla generica riservatezza della persona, con un regime che implica per definizione l'intervento del Garante, quanto meno accanto alla volontà del titolare, se non addirittura in via ed in misura prevalente. Esistono insomma particolari disagi o pericoli di particolari disagi nei confronti dei quali il legislatore ha voluto che il dato personale che ne consente il disvelamento sia particolarmente vigilato. In ragione, appunto, della strutturale ed ontologica pericolosità del disvelamento.

Pertanto, che una notizia riguardante la salute di un minore sia in quanto tale dato personale e sensibile, relativamente al minore stesso, è fuori questione.

Non può dirsi invece che non sia parimenti dato personale e sensibile anche relativamente ad altre persone, come i genitori, alle quali la legge, individuando una specifica diretta conseguenza negativa della malattia, analoga a quella che risente l'ammalato, ovvero individuando un disagio avente la stessa origine fattuale, riconosce per l'appunto il diritto ad ottenere uno specifico beneficio. In definitiva lo stato di salute del figlio, considerato espressamente dalla legge a fondamento di un diritto del padre, e pertanto dato personale del padre stesso,appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare una necessità di riservatezza ed un disagio analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone ad un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.

Esistono, insomma,a parere del collegio, informazioni che appartengono alla persona non tanto perchè attinenti la fisicità della stessa ma perchè la cultura, nel tempo, ha spinto, all'atto in cui essa individua il patrimonio giuridico della persona, a porre dentro di esso una particolare protezione a fronte della maturata consapevolezza sociale dell' esistenza di un peso meritevole di aiuto. Nel caso che ne occupa si tratta della protezione (prevista dalla L. n 104 del 1992, ma in generale tutte le provvidenze che il sistema giuridico riconosce alla famiglia dell'ammalato portatore di handicap) che deriva dall'essere legato ad obblighi genitoriali di assistenza verso un ammalato. E', dunque, l'obbligo di assistenza che rende personale un dato che nasce sensibile nella situazione soggettiva di altra persona. E tale dato non perde la sua caratteristica di "sensibilità", non diventa dunque meno sensibile, per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa da quella dell'ammalato, ma tenuta al carico, anche sociale, della stessa malattia. Dunque, e ciò va precisato anche in considerazione della funzione nomofilattica della Corte oltre che per la rilevanza che detta precisazione può rivestire nella soluzione della vicenda, la distinzione fatta dal Tribunale di [...], tra dati meramente personali e dati anche sensibili, certamente corretta sul piano esegetico e sistematico, non trova applicazione nella specie. Giacchè il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti che fanno capo al padre lavoratore e pervaso dalla stessa delicatezza culturale, è anche dato sensibile riferibile a questi. La estensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta di una provvidenza quale quella di cui alla Legge n 104 citata, conduce ad una dolorosità ed a rischi di discriminazione sociale che riguardano appunto il genitore, cosicchè il trattamento di tali dati da parte di una PA deve rispondere alle cautele che la legge ha connesso a quei dati.

Conclusivamente deve dirsi che il dato sulla salute, ovvero riguardante una condizione negativa di salute di una persona, che dà luogo a conseguenze giuridiche nel patrimonio di familiari tenuti agli obblighi di assistenza, e che per tale caratteristica necessita di ostensione, deve essere assistito dalla protezione del dato sensibile anche quando identifica la persona del familiare predetto, ovvero il suo statuto di diritti [...] ».

 




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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) « La diffusione di dati personali (relativi, cioè, a persone identificate o identificabili) nel corso di una trasmissione televisiva, raccolti nel corso di alcuni arresti effettuati dalla polizia giudiziaria all'esterno e all'interno di private abitazioni, configura un trattamento di dati personali per finalità giornalistiche al quale si applica la particolare disciplina posta dagli artt. 136-139 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito: Codice), posta al fine di contemperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con i diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può divulgare informazioni, anche sensibili, senza il consenso dell'interessato, purché nei "limiti del diritto di cronaca [.] e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice); si applicano, inoltre, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1 del Codice. In particolare il codice deontologico citato, nel riaffermare la "Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali" (art. 12), precisa che "Salva l'essenzialità dell'informazione" il giornalista "non [.] pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona" (art. 8). Sono, altresì, fatte salve le norme di legge poste a tutela del domicilio (art. 3).

Pertanto il giornalista, nel diffondere immagini che documentano operazioni di arresto, dovrà conformarsi sia ai parametri generali tra cui quello che impone di acquisire le informazioni in modo lecito e secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice) nonché di diffonderle dopo aver valutato la loro essenzialità riguardo alla notizia riferita (art. 137, comma 3, sopra citato), sia al principio posto in modo specifico a tutela della dignità di coloro che sono sottoposti ad arresto, principio che, peraltro, è alla base delle limitazioni poste dall'ordinamento (cfr. art. 114, comma 6bis, c.p.p.) alla diffusione di immagini di persone ritratte con manette ai polsi o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (su questo punto si veda anche il documento del Garante per la protezione dei dati personali 6 maggio 2004, "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti" [doc. web n. 1007634]).

Nel caso specifico posto all'attenzione di questa Autorità, si ritiene che la trasmissione "[...]" del 15 gennaio u.s., ha riferito una vicenda di interesse pubblico, relativa ad alcune indagini dell'autorità giudiziaria dalle quali emerge l'infiltrazione di organizzazioni di stampo mafioso nel tessuto economico e nel governo locale di alcune regioni del Nord Italia, riportata con gli strumenti del reportage propri del c.d. giornalismo di inchiesta, particolare modalità di esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente protetto, tutelata anche dal codice deontologico citato.

Tuttavia la diffusione in chiaro, anche attraverso riprese "in primo piano", delle immagini relative all'arresto dei segnalanti, non appare conforme al quadro normativo sopra esposto. In particolare, non è rispettoso della dignità della persona diffondere immagini -raccolte per finalità estranee a quelle proprie dell'attività giornalistica- che la ritraggono, anche semisvestita e all'interno della propria abitazione privata, nel momento delicatissimo in cui sta per essere presa in consegna dalle forze dell'ordine a seguito della loro irruzione; peraltro tali specifiche immagini, diversamente da quanto affermato nella nota [...] del 13 aprile u.s., non paiono rendere in termini essenziali una vicenda di indubbio interesse pubblico, in quanto non "indispensabil[i] in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6, comma 1 del codice deontologico).

Quanto alle modalità con cui sono state raccolte le immagini, il giornalista in base alle disposizioni vigenti è comunque tenuto ad effettuare una propria valutazione sulla diffusione delle informazioni di cui viene in possesso, fermo restando che restano impregiudicati gli aspetti che attengono al compiuto rispetto degli articoli del codice di procedura penale che disciplinano l'attività di indagine della polizia giudiziaria e la sua documentazione nonché l'obbligo del segreto, aspetti che saranno oggetto di segnalazione alla competente Direzione Distrettuale Antimafia.

Pertanto questa Autorità, ritenuto illecito nei termini di cui in motivazione il trattamento dei dati personali  dei segnalanti effettuato nel corso della trasmissione "[...]" del 15 gennaio 2012, vieta a [...], in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione delle immagini in chiaro dei segnalanti ritratti nel momento in cui vengono sottoposti alla misura dell'arresto, di cui in premessa.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2 ter e 170 del Codice ».

Così Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 18 maggio 2012




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Diritto e Internet (Copyright immagine khz) « È pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte del sig. XY che ha lamentato la ricezione di chiamate indesiderate a carattere promozionale da parte di EE S.p.A. sulla propria utenza di telefonia fissa, nonostante l'intestatario ne avesse curato l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 5 del Codice.

In replica alla richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio, la società ha affermato che i relativi recapiti non sono stati estratti dagli elenchi telefonici, bensì "acquisiti da CD S.p.A., società che si occupa di generazione di anagrafiche con consenso per il marketing diretto . e da questa ceduti ad EE in virtù del contratto di fornitura di liste di nominativi stipulato . in data 3 dicembre 2010", versato in atti; che, inoltre, le informazioni personali in questione sono state comunicate dal sig. XY, in quanto possessore di un telefono cellulare marca MM, all'atto della compilazione di un questionario web sul sito della società MM il 1° febbraio 2007 per l'iscrizione al club MM Village, attraverso cui beneficiare di "servizi aggiuntivi e di customer care".

A seguito di un supplemento di istruttoria, CD S.p.A., destinataria di ulteriore, specifica richiesta di informazioni, non ha provato l'avvenuta acquisizione di un valido consenso informato dell'interessato. Ha infatti dichiarato che "purtroppo . il web server utilizzato . era configurato in modo tale da non mantenere un'associazione diretta tra l'indirizzo IP dell'utente e i singoli dati da questi inseriti nel questionario né un collegamento fra l'indirizzo IP dell'utente e il rilascio del consenso". Ha ammesso, inoltre, che la manifestazione di volontà del sig. XY è stata in realtà condizionata da "un meccanismo bloccante per cui senza consenso le anagrafiche e le risposte inserite non venivano nemmeno memorizzate". In altri termini, "l'utente poteva passare alla pagina successiva solo se le precedenti pagine erano state correttamente compilate", di modo che "in caso di mancata selezione del check box di consenso ("no" al trattamento dei dati con fini di promozione commerciale) i dati non erano salvati e l'utente veniva reindirizzato verso una nuova pagina web che indicava la necessità del consenso pena la mancata iscrizione al club".

La formula utilizzata da CD S.p.A. per l'acquisizione del consenso è risultata caratterizzata, tra l'altro, da notevole indeterminatezza, dunque inidonea ad acquisire una reale consapevolezza da parte dell'interessato sui concreti destinatari della comunicazione dei suoi dati personali. Il segnalante, in effetti, è stato testualmente indotto ad acconsentire al generico utilizzo dei propri dati "per finalità promozionali e di ricerche di mercato e per la comunicazione dei dati (CAMPO BLOCCANTE)" (cfr. punto D28 della legenda versata in atti da CD). Anche la versione estesa del testo dell'informativa che CD ha dichiarato essere presente sul sito riporta, quanto ai possibili destinatari della comunicazione dei dati, l'altrettanto generica dicitura di "società che operano nei settori di largo consumo, grande distribuzione, editoriale, finanziario, automobilistico, servizi ed associazioni benefiche"; con l'avvertenza che il loro elenco "è presente presso la sede di CD" e dunque, di fatto, praticamente inaccessibile e non conoscibile dagli interessati.

Occorre poi valutare il ruolo ricoperto nella specifica vicenda da EE S.p.A..

Questa società - la quale, lo si ribadisce, ha acquistato da CD S.p.A. una lista di dati personali in relazione ai quali sarebbe stato preventivamente raccolto il consenso per l'utilizzo a fini commerciali - non è esente da responsabilità con riguardo al trattamento dei dati del segnalante.

Sebbene, infatti, il contratto per la "fornitura liste di nominativi nel segmento residenziale" stipulato tra CD S.p.A. ed EE S.p.A. stabilisca, a più riprese, che soltanto la prima società agisce nella qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle iniziative commerciali di EE S.p.A.; che, appunto in tale veste, si obbliga a nominare "i teleseller di EE. responsabili del trattamento . non prevedendosi alcuna comunicazione o accesso di EE alle informazioni", di modo che EE S.p.A. si limiterebbe, invece, "a dettare . i criteri di individuazione dei nominativi da contattare senza alcuna ingerenza nel trattamento dei relativi dati" (in tal senso le premesse al contratto, nonché i suoi artt. 2.2 e 12), tuttavia anche EE S.p.A. deve essere considerata titolare del trattamento delle informazioni personali dei destinatari delle iniziative commerciali adottate in suo nome e per suo conto. A questa società competono, infatti, le decisioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. f), del Codice.

Confortano questo convincimento diversi elementi, che devono essere peraltro valutati anche alla luce dell'orientamento già espresso dal Garante nel richiamato provvedimento n. 230 del 15 giugno 2011 in materia di "titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali". Vi sono stati evidenziati gli indici che, in termini concreti, consentono di riconoscere la qualifica di titolare, tra l'altro, al soggetto che venga percepito come tale dall'interessato (in tal senso, la segnalazione del sig. XY); al soggetto, inoltre, che benefici del contatto promozionale, inteso quale antecedente logico dell'instaurando vincolo contrattuale tra la stessa EE S.p.A. e l'utente; a quello che disciplini, regolamentandoli nel dettaglio, modalità, compiti, ruoli e procedure dell'attività di telemarketing. Nella fattispecie all'esame, fin dalle disposizioni del contratto si evince che ad EE S.p.A. compete la scelta in ordine ai criteri di individuazione dei nominativi da contattare, dunque alle modalità del trattamento; che, inoltre, i teleseller agiscono "in qualità di responsabili del trattamento come da nomina diretta da parte di CD e secondo le indicazioni che la stessa comunicherà direttamente, fatte salve le intese con il committente" (art. 2.1); che, poi, compete a EE S.p.A. stessa"mettere a disposizione di CD la piattaforma informatica che sarà necessaria per consentire a CD la comunicazione ai teleseller dei dati provenienti dall'archivio di cui in premessa" (art. 4.2). Sono pattiziamente fissati i principi per i quali i contraenti disciplinano congiuntamente le modalità di effettuazione delle chiamate e le fasce orarie prescelte (art. 4.3 e 4.4) e si obbligano alla preventiva condivisione delle regole ("script") da utilizzare per lo svolgimento delle attività (ancora art. 4.4, lett. c)).

E ancora: in base alla disposizione dell'art. 4.4. lett. d) si conviene che il teleseller, in caso di esercizio del diritto di opposizione da parte dei soggetti contattati, comunichi "settimanalmente a CD - a mezzo del committente (cioè EE) - le cancellazioni" da effettuare. È anche disciplinata dal contratto la "trasmissione delle richieste a EE" di coloro che aderiranno alle offerte prospettate, attività che compete ai "responsabili del trattamento" ancorché con l'ininfluente cautela derivante dal fatto che quei dati "verranno di seguito immediatamente cancellati".

Un ulteriore elemento per cui EE S.p.A. non è esente da responsabilità in quanto titolare è costituito dalla clausola di manleva, di cui all'art. 12.4, ai sensi della quale CD S.p.A. si obbliga a tenere indenne EE S.p.A., tra l'altro, a fronte di eventuali "sanzioni penali o condanne conseguenti ad azioni in qualsiasi modo proposte e a provvedimenti di Autorità e pronunce giudiziali . in qualsiasi modo connesse all'utilizzo delle anagrafiche e dei dati contenuti nel data base"; con ciò dimostrando la piena consapevolezza di EE S.p.A. della possibile attribuzione di responsabilità alla società committente per fatti connessi alla gestione di quei dati.

È poi la stessa EE S.p.A. ad ammettere che, a seguito della ricezione della segnalazione, ha provveduto "a cancellare, conformemente alla volontà manifestata dall'utente, tutti i riferimenti riconducibili all'interessato dalle proprie banche dati" (cfr. il riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità); una esplicita conferma allora che, diversamente da quanto previsto nel contratto, le informazioni personali del Sig. XY, presenti all'interno degli archivi della società, hanno senz'altro costituito oggetto di trattamento anche da parte di quest'ultima.

D'altro canto diversamente argomentando, anche avuto riguardo ad un punto di vista squisitamente contrattuale, ci si troverebbe di fronte ad una pattuizione - il richiamato accordo tra CD S.p.A. ed EE S.p.A. - nella quale il sinallagma proprio del negozio giuridico posto in essere (e cioè la fornitura, verso corrispettivo, delle liste di dati personali di interessati che hanno acconsentito alla ricezione di iniziative di carattere commerciale) risulterebbe di fatto alterato, dal momento che quei dati sarebbero destinati, nella formale volontà dei contraenti, a permanere nella sfera giuridica del soggetto fornitore. Questi, infatti, si limiterebbe a riversarli ai propri responsabili, senza possibilità alcuna per l'acquirente di poterne disporre, nonostante il pagamento del relativo prezzo; con l'innegabile vantaggio di tenere indenne EE S.p.A. da oneri, obblighi e responsabilità connessi all'esercizio della titolarità.

In tale situazione, tuttavia, l'oggetto stesso del contratto risulterebbe illecito poiché si realizzerebbe in tal modo un indiretto risultato elusivo delle norme imperative del Codice che disciplinano, appunto, obblighi, oneri e responsabilità del titolare del trattamento di quelle informazioni.

In realtà invece, e per tutti i motivi evidenziati, la disciplina pattizia non corrisponde al reale atteggiarsi dei rapporti, ivi compresi quelli rilevanti in materia di protezione dei dati personali: anche EE S.p.A. deve essere, in effetti - lo si ribadisce - correttamente qualificata titolare del trattamento dei dati personali del segnalante; con l'effetto che, in tale accertata qualità, a questa società sono da ritenersi applicabili le specifiche prescrizioni adottate dal Garante nel menzionato provvedimento generale del 29 maggio 2003, segnatamente quelle relative alla fattispecie dell'acquisto di banche dati ed, in particolare, il principio per il quale "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario". Non v'è dubbio che il medesimo principio debba essere applicato anche con riguardo alle attività promozionali effettuate utilizzando mezzi diversi dalla posta elettronica (nella fattispecie in esame, le telefonate con operatore), che sono vincolate all'obbligo della preventiva acquisizione del consenso dell'interessato ».



Così Garante per la protezione dei dati personali,
provvedimento 5 aprile 2012



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Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce, come riportato nella newsletter dell'Autorità del 4 luglio 2012,  che sulle buste utilizzate dall'Inps per l'invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari.

Il Garante è intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell'Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell'invalidità civile all'interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione.

L'Autorità ha ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che i plichi postali non devono recare, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario.

Dopo l'intervento del Garante, si legge ancora nella newsletter dell'Autorità, l'ente previdenziale ha provveduto a modificare le sue procedure e ha disposto che sulle buste utilizzate per l'invio di documentazione sanitaria sia apposto unicamente il timbro della filiale Inps mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio.




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Ricerca giuridica sul Web  (Copyright immagine dabobabo Fotolia.com) Credito al consumo, nuovi strumenti di pagamento gestiti dalle compagnie telefoniche (mobile payment), telemarketing tramite call center, ma anche sistemi informativi utilizzati da enti previdenziali e dall'amministrazione finanziaria.

Come si legge nella newsletter del 22 agosto 2012 del Garante per la protezione dei dati personali, e' su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l'attività di accertamento del Garante per la privacy nel secondo semestre del 2012.

Il piano appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, ai tempi di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante.

Sono 220 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati.

Il bilancio sull'attività ispettiva dei primi sei mesi del 2012 registra 174 ispezioni effettuate e l'avvio di 255 procedimenti sanzionatori relativi, in larga parte, alla omessa informativa, al trattamento illecito dei dati, al mancato rispetto delle norme in materia di telemarketing, alla mancata adozione di misure di sicurezza, alla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Le ispezioni, si legge nella newsletter, hanno riguardato in particolare il settore telefonico, gli enti previdenziali e le società che gestiscono banche dati in outsourcing.

L'ammontare delle sanzioni incassate nel corso del semestre è stato di oltre 1,6 milioni di euro. Le segnalazioni all'autorità giudiziaria per violazioni penali sono state 33, e hanno riguardato tra l'altro l'accesso abusivo a sistema informatico, la mancata adozione delle misure di sicurezza, la falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni, il mancato adempimento ai provvedimenti del Garante.



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Legge (Copyright immagine dynamix) Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.

Mancano pochi giorni all'apertura delle scuole e il Garante per la protezione dei dati personali ritiene utile, come si legge nel comunicato stampa del 6/09/2012, fornire a professori, genitori e studenti, sulla base dei  provvedimenti adottati e dei pareri resi, alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy.


Ecco dunque, in sintesi, le regole:

Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.

Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.

Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.

Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.

Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.




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Diritto (Copyright immagine woodsy) Come si legge nella newsletter dell'Autorità, il Garante privacy ha avuto recentemente occasione di affermare che i dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie "centrali rischi" private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati.

In particolare, le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del  ricorso di un cittadino che si era rivolto all'Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico.

Nonostante, infatti, come si legge ancora nella newsletter, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla "centrale rischi" privata,  la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l'archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l'affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti.

E' stato quindi necessario l'avvio di un'istruttoria e l'invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha  aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza.

Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l'Autorità ha  dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.


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Diritto (Copyright immagine woodsy)

« RILEVATO che il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa, occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente  non risulta essere stato previamente informato in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo del personal computer concessogli in uso per esclusive finalità professionali, con particolare riferimento alle modalità e alle procedure da seguire per gli stessi; considerato infatti che nel "regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche" adottato dalla resistente il 15 febbraio 2002 e messo a disposizione dei dipendenti, nonché nel "documento recante istruzioni agli incaricati del trattamento" (sottoscritto per accettazione dall'interessato), la società, pur avendo fatto riferimento alla necessità di effettuare - almeno settimanalmente - il salvataggio dei dati su copie di sicurezza con conseguente verifica del buon fine dell'operazione, non ha fornito un'idonea informativa in ordine al trattamento di dati personali connesso ad eventuali attività di verifica e controllo effettuate dalla società stessa sui p.c. concessi in uso ai dipendenti (cfr. al riguardo anche il provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, punto 3);

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il trattamento dei dati relativi al ricorrente è stato effettuato in violazione dei principi di cui all'art. 11 del Codice e ritenuto pertanto di dover dichiarare fondato il ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati oggetto del presente ricorso a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente già acquisita in tale sede »

Provvedimento Garante privacy

18 ottobre 2012

www.garanteprivacy.it

 

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Diritto (Copyright immagine woodsy)Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali

Il comunicato del Garante privacy:

« Si avvicinano le elezioni e l'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento [doc. web 2181429] (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale [doc. web 1165613] in materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali  avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso. E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Continuerà ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere sempre informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti  direttamente presso l'interessato, l'informativa va data all'atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto.

Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 aprile 2013.

Roma, 15 gennaio 2013 »

 

 

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