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Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
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Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Pubblicato il 29 luglio 2011 in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2011, previsto dal Regolamento 21 febbraio 2011 n.44, sulle nuove specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il provvedimento concerne in particolare:

- le tipologie di sistemi informatici del dominio giustizia
- le modalità di trasmissione di atti e documenti informatici
- le procedure di consultazione delle informazioni del dominio giustizia
- i metodi per effettuare pagamenti telematici


Con riferimento al Portale dei servizi telematici, l'art. 5 del provvedimento prevede quanto segue:

« Il portale dei servizi telematici è accessibile all'indirizzo www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una "area pubblica" e di una "area riservata".
L'"area pubblica", dal titolo "Servizi online Uffici Giudiziari", è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d'informazione:

Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia;
Raccolte giurisprudenziali;
Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese di-sponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all'identità dell'interessato. Il canale di comunicazione per l'accesso a tali informazioni è cifrato (HTTPS).

Nell'area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui all'Allegato 10.
Per "area riservata" s'intende il contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come disciplinata dall'articolo 6.
Nell'area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie ».

Con riferimento invece al formato degli atti del processo, l'art. 12 del provvedimento stabilisce quanto segue:

« L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;
è privo di elementi attivi;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m;
è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple ».


Il testo del provvedimento su IRDoc


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Note legali. Quanto precede non costituisce né sostituisce una consulenza legale. Testi senza carattere di ufficialità

 
Di Admin (del 11/05/2011 @ 12:59:11, in diritto*internet, linkato 2607 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011:

« [...] Passando quindi all'esame dei diversi profili di censura mossi da Google all'ordinanza reclamata, al punto 1) Google evidenzia come "le associazioni di parole visualizzate dagli utenti attraverso la funzionalità denominata "Autocomplete" non sono - contrariamente a quanto afferma l'Ordinanza _ "associazioni create dal software" di Google, bensì sono il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti".

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata. Il procedimento attraverso il quale opera il servizio Autocomplete è chiaro e può ritenersi assolutamente pacifico anche per il fatto che sin dal ricorso introduttivo lo stesso ricorrente (come evidenziato in premessa) ha dato atto alla pag. 4 dell'automatismo della ricerca compiuta dal software che raccoglie i termini di ricerca immessi dagli utenti nel web e provvede a restituirli in ordine di popolarità - mediante un algoritmo matematico. Altrettanto ha detto il giudice nel terzo capoverso della parte motiva del provvedimento. In coerenza con tale passo va inteso quello censurato dal reclamante e contenuto nel sesto capoverso dell' ordinanza, ove l'espressione "associazioni create dal proprio software" va inteso appunto come associazioni "elaborate" dal software attraverso il filtro dei termini di ricerca maggiormente utilizzati dagli utenti (come puntualmente descritto al richiamato terzo capoverso dell' ordinanza).

Quanto al punto 2) la società reclamante lamenta che il primo giudice abbia omesso di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità a suo carico, senza tenere conto delle diffuse argomentazioni che sul punto Google aveva articolato nella memoria di costituzione in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate all'Internet Service Provider dal D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico. In particolare osserva la reclamante che "non solo Google ha ampiamente dimostrato in fase cautelare la sua natura di ISP, ma lo stesso ricorrente espressamente riconosce che ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 Google è un hosting provider ed in quanto tale non è responsabile dei contenuti immessi in rete da terzi".

A tale proposito è opportuno inquadrare l'ambito e le modalità secondo le quali opera la società reclamante. Va anzitutto premesso che il termine "provider" si riferisce, in genere, ad un'azienda o ad un'organizzazione che fornisce un servizio e, in particolare, il termine può riferirsi ad un Internet Service Provider, che è un fornitore di servizi internet. Google è notoriamente un ISP (Internet Service Provider) vale a dire un provider che offre servizi di motore di ricerca. I motori di ricerca sono database che indicizzano i testi sulla rete e che offrono agli utenti un accesso per la consultazione: sono dunque sostanzialmente una banca dati + un software. Per tale ragione i motori di ricerca vengono qualificati come ISP ed operano come intermediari dell'informazione tipici dell'Internet, utilizzando vari strumenti per intermediare appunto le informazioni, tra cui a) una piattaforma tecnologica (il che comporta pagine di web, data-base e software necessari al funzionamento della piattaforma); b) databases e c) softwares (in particolare gli spiders). Il complesso di tale sistema consente di pervenire all'esito della ricerca che è una o più pagine web con una serie di informazioni organizzate dal meccanismo predisposto dal motore di ricerca.

I motori di seconda generazione come Virgilio, Yahoo, Google ecc.... sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web. Google in particolare è un'enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm.

Dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di "parole chiave".

Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, cosÌ organizzate, all'utente.

Google è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui propri servers.

Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica della posizione dei vari providers è dato dagli art. da 12 a 15 della direttiva comunitaria 2000/31/CE (recepita dal D. Lgs. n. 70/03) relativa ad aspetti giuridici del commercio elettronico e più in generale dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Con riferimento alI'host provider la disciplina normativa citata prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da altro soggetto (hosting) non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l'attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l'illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso (art. 14). L'art. 15 esclude poi un obbligo di sorveglianza generale a carico dei providers o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, ma prevede l'obbligo di informare l'autorità web dove le stesse figurano presenti) sono il risultato delle ricerche più frequenti e quindi più "popolari" effettuate in precedenza dagli utenti.

Se - come è pacifico -l'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore" è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l'accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l'operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l'utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l'applicazione di tale sistema può determinare.

Inconferente è l'obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider, di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti internet gestiti e di proprietà di terzi e che l'abbinamento dei termini non è frutto di una "scelta" del motore di ricerca o dei suoi gestori, bensì "è la semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi - gli utenti di internet che accedono al motore di ricerca - hanno ricercato con maggiore frequenza di recente" (pag.7 del reclamo).

Infatti il content provider è un fornitore di contenuti e - come più volte evidenziato - Google è solo un host provider ed in ogni caso nella specie il sig. B. non si lamenta del contenuto del materiale memorizzato sul web, bensì dell'abbinamento di parole che è il frutto del sistema adottato da Google e da intendersi dunque come prodotto di un'attività direttamente riconducibile, come tale, alla reclamante.

D'altro canto è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall'utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti - calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da Google che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all'utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave.

Dunque è la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare - a valle - l'addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l'evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l'utilizzo (così reso più facile e rapido per l'utente) del motore di ricerca gestito da Google.

D'altro canto è un falso problema quello prospettato dalla reclamante secondo la quale ove si pretendesse la rimozione a posteriori deIl'associazione censurata "Google che impedisse la visualizzazione di contenuti immessi dagli utenti potrebbe causare lamentele e richieste risarcitorie a carico del motore di ricerca proprio da parte degli utenti che vedrebbero un 'illegittima intromissione dell 'hosting provider nei contenuti da questi immessi nel sito" (pag. 7 della memoria di costituzione di prime cure).

Infatti - come si è descritto in precedenza - il servizio "Suggest/ Autocomplete" non compie alcun intervento diretto sui contenuti memorizzati nel web, ma si limita a compiere su di essi una rilevazione/estrapolazione meramente statistica (e dunque "esterna" rispetto al contenuto) dei dati oggettivi sulla base unicamente della frequenza (c.d. popolarità) dei termini usati dagli utenti nelle ricerche.

Si tratta perciò di un software che solo astrattamente è "neutro" in quanto basato su di un sistema automatico di algoritmi matematici, poiché esso perde tale neutralità ove produca - quale risultato dell'applicazione di tale automatismo basato sui criteri prescelti dal suo ideatore - un abbinamento improprio fra i termini di ricerca.

Né viceversa il solo fatto che la modalità operativa (software) del sistema crea l'abbinamento in maniera automatica può rendere "neutro" - in virtù della mera automaticità con la quale perviene all'associazione di parole - un abbinamento che di per sé non lo è.

Irrilevante ai fini che interessano è poi il rilievo per il quale - secondo Google - "trattandosi di un software completamente automatico,... è evidente l'impossibilità - senza compromettere l'intero servizio - di operare un discrimine tra termini "buoni" e termini "cattivi ", non solo in considerazione del numero indeterminabile di parole con un potenziale significato negativo, ma anche e soprattutto de/fatto che il medesimo termine potrebbe avere significati del tutto diversi se abbinati a parole diverse" (paggg. 12 e 13 del reclamo).

Anche in questo caso la reclamante si pone in una prospettiva diversa da quella introdotta dal ricorrente: ciò che quest'ultimo richiede non è il controllo preventivo sui dati presenti nel sistema, ma quello successivo a posteriori sui risultati della sua operatività. Sotto tale profilo, peraltro, è evidente che resta del tutto irrilevante in questa sede la problematica connessa ai rimedi operativi da adottare direttamente sul software per evitare in maniera sistematica che si pervenga al risultato di abbinamenti impropri - trattandosi chiaramente di aspetti estranei alla cognizione di cui il Tribunale è stato investito. Tanto più che Google ben potrebbe ritenere sufficiente in ipotesi intervenire soltanto in via successiva, provvedendo a rimuovere l'abbinamento solo nei casi in cui ciò fosse richiesto - a fronte di chiare violazioni di diritti di terzi.

Non si deve in ogni caso dimenticare che il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione (nei termini illustrati) offerto da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca.

Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale - irilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.

Quanto al punto 3) ritiene il collegio di condividere la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del B. delle parole "truffa" e "truffatore". Non pare revocabile in dubbio - anche solo sulla base della comune esperienza - che l'utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso.

Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo la circostanza (peraltro pacifica in causa) che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi.

A tale proposito non si può condividere la tesi di Google secondo la quale la suggestione iniziale sarebbe comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale raccolto all'interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall'utente, che deve digitare le parole del suggerimento per "entrare" nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all'evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico - in assenza del quale gli resta solo l'originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall'abbinamento di parole.

Obietta in proposito Google che "l'utente di internet è perfettamente in grado di filtrare e di interpretare i contenuti caricati sul web da terzi (a maggior ragione se tali contenuti si limitano ad una stringa di ricerca) e di discernere, vagliare e selezionare le informazioni a disposizione su internet" (pag. 17 del reclamo). Si tratta di affermazione sulla quale questo Tribunale non ritiene di concordare non solo perché priva di ogni riscontro obiettivo, ma anche perché, allo stato ed in considerazione del diverso livello culturale e delle capacità assai variegate in ambito informatico da parte degli utenti di internet, la tesi non appare condivisibile neppure secondo la comune esperienza e buon senso. Da parte di Google si ipotizza un utente smaliziato, che naviga abitualmente in internet, sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico, "perfettamente in grado di discernere i contenuti offerti dalla rete": che rappresenta un' immagine certamente corrispondente ad una fetta - ma minoritaria - degli utenti del sistema; utopistica con riguardo all'utente medio del sistema e certo alla grande maggioranza di essi.

Irrilevante è altresì la circostanza che le parole censurate siano state individuate dal sistema automatico di completamento della ricerca (secondo i criteri di operatività già descritti) essendo esse presenti in parte in un articolo redatto dallo stesso B. ed in parte in contenuti immessi nel sistema dagli utenti. Si tratta di un profilo da considerarsi pacifico ma ininfluente ad elidere la responsabilità di Google, per le considerazioni già espresse laddove si è evidenziato che è il risultato dell' operatività automatica del sistema - qualora determini associazioni improprie di termini - a fondare la responsabilità di Google.

La ritenuta valenza diffamatoria dell'associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente di per sé foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare - come fa Google - che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno alla sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata alla reclamante - suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell'impiego del motore di ricerca Google - giustifica il legittimo accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del ricorso in via d'urgenza pure sotto il profilo del periculum in mora; anche in considerazione della difficoltà obiettiva di provare e quindi liquidare il danno nella sua effettiva consistenza, avuto riguardo altresì alla circostanza (rilevabile dal sito del B. ed in ogni caso non contestata) che il reclamato utilizza il web per la propria attività professionale.

L'accertata infondatezza dei moti vi dedotti con il proposto reclamo ne comporta il rigetto, con la conseguente condanna di Google a rimborsare a controparte le spese della presente fase.

Esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate [...] »




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Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20-22/03/2011, nel noto caso "About Elly", ha statuito quanto segue:

« [...] -Sul merito del caso e sulla sussistenza del fumus boni iuris: che, nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità alla parte resistente Yahoo, unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di provider gestore del servizio di Web Search, della responsabilità per contributory infringement per la attività di gestione del motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti "pirata", che permettono la visione in streaming o il downloading e peer to peer del film "About Elly" senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

-che non vi è contestazione tra le parti circa la liceità degli atti di pirateria digitale in sé, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verte piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;

-che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l'una reagisce sull'altra, di cui la prima è questione di fatto, e consiste nell'accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall'altro;

-che la seconda questione invece è questione di diritto, e consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall'altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt. 156 S.S. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs. 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

-che circa il funzionamento del sistema di Web Search, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell'utente di Internet, che inserisce alcune parole chiave (meta tags), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca- reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche- in forma di links con siti web, c.d. siti sorgente;

-che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai cd Urls (Uniform Resource locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo invece materia del contendere in difetto peraltro della partecipazione a giudizio del webmaster, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

-che la possibilità di rimozione dei collegamenti è comprovata dalla stessa risposta di MCS alla diffida di PFA, con cui la società si dichiara "disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni", richiedendo all'uopo la comunicazione degli URLs (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

- che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l'insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell'informazione regolano la responsabilità del provider rispetto agli artt. 14,15 e 16 dell'access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. Mere conduit), del caching providing , che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell'hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni;

-che l'art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell'informazione sopradescritti l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell'art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni nell'art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell'art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all'esercizio di una "autorità o controllo"sul destinatario del servizio, mentre l'Italia, a differenza di altri Paesi Europei (Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i cd hyperlinks;

-che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16 b) e 17 commi 2e 3 i prestatori di servizio sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predette autorità (sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 Fuvap c Telecom, in una fattispecie relativa ad access provider );

-che nel sottosistema speciale di nome sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria ratio nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che -questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al provider ma alle vittime dei medesimi,

-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra l'interesse alla libera circolazione delle informazioni (la c.d. libertà di Internet), anche quale profilo della libertà di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell'impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;

-che pertanto una interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

-che in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14 della direttiva sulle società dell'informazione in una fattispecie di remissione della Court de Cassation in tre controversie tra la Louis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest'ultima nella gestione del motore di ricerca AWords (CGE C236/08 e C238/08 Louis Vuitton Mallettier SA vs GoogleFrance);

-che infatti la Corte ha enunciato il principio secondo cui " l'art. 14 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati, Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato, salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (sottolineatura dell'estensore)

-che gli art. 14, 15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che "la autorità giudiziaria .. .può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività.. .impedisca o ponga fine alle violazioni commesse";

-che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta (vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all'hosting provider, ancora la responsabilità alla " conoscenza della esistenza di materiale sospetto" e, in termini, Court d'Appel de Paris- 19 marzo 2009,. SARL Publison vs SARL GoogleFrance e SAS Yahoo France, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta per i terzi al fine di . identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: "retrouver l'auteur des commentaires et agir a sono encontre" e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che "l'exploitant du moteur de recherche n'echappe pas a tuote responsabilit et celle ci peut etre engagée tant pour les fautes, imprudences ou negligences qu'il commet dans l'exercise de son activitè");

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del search engine, vi è invero un distinguo tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l'intermediario era a conoscenza dell'illecito (casi Godfrey v demon Intemet ltd e Bunt v Tilley, par. 35 ss.; lo stesso principio dell'esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la "conoscenza attuale" è affermato nella sentenza del Judgado de lo Mercantil di Madrid Palomo vGoogle Inc del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il Copyright Act, richiede, per la responsabilità del provider e la presenza di un direct infringement, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima (US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 10 marzo 2006, Parker v Google ;

-che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 156 lda, attuando la direttiva enforcement, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire "la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore di una violazione che dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione";

-che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell'informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei providers intermediari, fa superare l'apparente confitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva enforcement e tra le relative norme - di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso Lasedisken), da difendersi con un ricorso effettivo;

-che nel caso in esame Yahoo può essere definita come intermediario della società dell'informazione, e precisamente come caching provider che ha la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. crawling, alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

-che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell'esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave "About Elly" parte del consumatore navigatore il Web search fornisca una serie di links con siti che trasmettono in tutto o in parte il film, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di PFA, e quindi in contraffazione del diritto di autore sull'opera cinematografica, tutti siti quindi pirata, a eccezione di quello ufficiale del film;

-che tale circostanza è stata portata a conoscenza di Yahoo da una diffida di PFA (doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l'intermediario è stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui è speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l' accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

-che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;

-Conclusioni: che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly", mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono ,diversi da quello ufficiale del film, può essere accolta nei confronti di Yahoo, gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Google e MCS, che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

-che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei links possono richiedere un tempo tecnico non preventivabile in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perché non necessaria né per la informazione al consunatore-navigatore, a cui l'accesso al sito è comunque inibito dalla mancanza di collegamento, né per la prevenzione della ripetizione dell'illecito da parte di altri concorrenti, e cioè delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, né per la reintegrazione del patrimonio della società lesa, che la diffusione della informazione in sé non garantisce dallo sviamento di clientela [...] »

 

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Di Admin (del 20/04/2011 @ 12:41:36, in diritto*internet, linkato 2397 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Con il D.M. 44/2011 vengono dettate le nuove regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il nuovo Regolamento prevede in particolare l'utilizzo della PEC.


Secondo l'art. 13 del Regolamento, per esempio:

1. I documenti informatici di  cui  agli  articoli  11  e  12  sono
trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni  e  degli  utenti
privati  mediante  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
risultante  dal  registro  generale  degli   indirizzi   elettronici,
all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
destinatario, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34.

L'art. 20 del Regolamento fissa i requisiti della casella di PEC:

  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata  del  soggetto
abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal  decreto
ministeriale  2  novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
posta  elettronica  certificata»,  e'  tenuto  ad  adottare  software
antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta
elettronica indesiderati.
  2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotare  il  terminale
informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di
virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza  e  di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di
posta elettronica indesiderati.
  3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,  con  ogni
mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi
al dominio giustizia.
  4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno
spazio  disco  minimo  definito  nelle  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 34.
  5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a  dotarsi  di  servizio
automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella
di  posta  elettronica  certificata  e  a  verificare  la   effettiva
disponibilita' dello spazio disco a disposizione.
  6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire  dall'1  al
31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
  7. La disposizione di cui al comma 6  non  si  applica  qualora  la
modifica  dell'indirizzo   si   renda   necessaria   per   cessazione
dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011 , n. 44

Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione   nel
processo   civile   e   nel   processo   penale,   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010 n. 24
(G.U. 89 del 18/04/2011)



Leggi il testo completo del provvedimento su
IRDoc

 

 

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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com)Con provvedimento del 2 marzo 2011, il Garante privacy ha emanato le linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web


Con riguardo all'ambito di applicazione del provvedimento, il Garante, in particolare, afferma:

« L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.

Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti ».


Il sommario del provvedimento:

1. Ambito di applicazione

1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee guida

2. Premessa

2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative

2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni

2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali

3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni

3. 1. Trasparenza

3. 2. Pubblicità

3. 3. Consultabilità

4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line

5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite

5. 1. Motori di ricerca

5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati

5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali

5. 4. Dati esatti e aggiornati

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. Trasparenza

A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica

A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali

A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici

A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line

B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche

B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale

C. Consultabilità di atti e documenti

C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili


Leggi il provvedimento su
IRDoc




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Di Admin (del 22/03/2011 @ 12:28:14, in diritto*internet, linkato 3028 volte)

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) M. veniva ritenuto colpevole dalla Corte di Appello del reato di diffamazione, in quanto, attraverso l'utenza telefonica installata presso la propria abitazione e utilizzando il suo user-name si collegava con un sito web, inserendo stabilmente, nel forum intitolato "che si dice a (omissis)", frasi offensive dell'onore e del decoro di B.V. e della sua famiglia.

M. proponeva ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che la Corte di Appello non aveva tenuto conto degli accertamenti effettuati dal consulente dell'imputato, secondo cui era possibile modificare i messaggi già postati e soprattutto era impossibile attribuire con certezza un determinato messaggio a un certo utente.


La Corte di Cassazione, sez. V, con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8824, afferma:   

« [...] i giudici di merito, con valutazioni pienamente fedeli alle risultanze processuali e improntate a evidente razionalità, sono giunti all'incontestabile dimostrazione che per l'invio del messaggio attribuito al M. è stato utilizzato il codice numerico IP (OMISSIS) , - fornito di XXXXXXXX - gestore del Forum, accessibile in internet, intitolato "che si dice a (OMISSIS) " Questo indirizzo IP è stato associato, attraverso il gestore del servizio telefonico, Wind Autostrada, alla linea telefonica (OMISSIS) , che è quella di casa M. ; il nick name utilizzato (OMISSIS) è intestato all'imputato. Lo stesso M. ha poi riconosciuto di utilizzare il sito XXXXXXX, con uno specifico username, ottenuto in abbonamento, servendosi di uno pseudonimo.

La corte, con adeguata e articolata argomentazione tecnica ha dimostrato il carattere irreale e irrazionale dell'assunto difensivo secondo cui un inverosimile personaggio si sia impegnato a trasformare un lecito messaggio del M. in uno strumento aggressivo e lesivo della reputazione delle parti civili.

L'accertamento tecnico - a cui la corte ha attribuito forza persuasiva con una articolata valutazione assolutamente incensurabile in questa sede- ha posto in luce che

a) il numero identificativo sulla rete internet mondiale è assegnato in via esclusiva ad un determinato computer connesso;

b) un altro utente delle rete, per realizzare l'intromissione modificativa,dovrebbe esattamente conoscere dettagliati particolari di tempi e modalità della connessione in cui intromettersi;

c) questo scorretto utente avrebbe dovuto compiere una complessa e difficile serie di interventi finalizzati all'eliminazione di tracce dell'irregolare intervento invasivo. La corte ha ritenuto contrario al senso comune che tanto impiego di tempo e tanto impegno tecnico siano stati profusi da questo sconosciuto per offendere i B.

La corte ha poi messo in luce - ai fini dell'identificazione del responsabile - che nella famiglia dell'imputato, il solo figlio era capace di utilizzare internet, ma non conosceva l'esistenza del "Forum", né l'username per accedervi.

L'identificazione nel M. dell'autore del messaggio offensivo è stata confermata dall'accertato movente costituito dal dissidio esistente tra questi e la famiglia B. - D.B. oltre che con lo stesso V.B. [...] ».

 

Leggi il testo completo della sentenza su dirittoeprocesso.com

 

 

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Di Admin (del 22/03/2011 @ 12:19:39, in diritto*internet, linkato 2901 volte)

Europa (Copyright immagine svilen001) Corte di giustizia dell'Unione europea: secondo l'avvocato generale Ján Mazák il rifiuto assoluto, da parte di una società di prodotti cosmetici, di consentire ai propri distributori francesi di vendere i propri prodotti su Internet è sproporzionato 

A tale divieto non può essere applicata l'esenzione per categoria, ma esso potrebbe - a determinate condizioni - beneficiare dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE


Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-439/09

Nelle sue conclusioni l'avvocato generale Ján Mazák giunge in primo luogo alla conclusione che un divieto generale e assoluto di vendere su Internet nel contesto di una rete  di distribuzione selettiva, che ecceda quanto obiettivamente necessario per distribuire prodotti in maniera adeguata tenendo conto delle loro caratteristiche materiali, della loro aura e della loro immagine, ha un oggetto restrittivo della concorrenza e rientra nell'art. 81, n. 1, CE.

A questo proposito,  l'avvocato generale ritiene oggettivamente infondata l'affermazione secondo cui il divieto, nella fattispecie, sarebbe giustificato da motivi di sanità pubblica, in quanto l'uso corretto dei prodotti in questione richiederebbe il consiglio di un farmacista. Secondo l'avvocato generale, è chiaro  che i prodotti in  esame non  sono prodotti medicinali e che non esistono disposizioni che obblighino a venderli in uno spazio fisico ed esclusivamente in presenza di un laureato in farmacia.

Per quanto riguarda l'obiettivo di preservare l'immagine di lusso dei prodotti  di bellezza in questione, l'avvocato generale Mazák osserva che, in passato, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli accordi di distribuzione  selettiva possono essere giustificati per preservare l'aura e l'immagine dei prodotti in esame.

Pur riconoscendo che i prodotti cosmetici e per l'igiene personale,  in linea  di  principio, si prestano ad un accordo di distribuzione  selettiva e che la presenza di un farmacista può migliorare l'immagine di tali prodotti, l'avvocato generale ritiene tuttavia che il giudice nazionale  debba esaminare se un divieto generale ed assoluto  di vendite su Internet sia proporzionato.

A suo avviso, dato che il produttore potrebbe imporre condizioni adeguate, ragionevoli e  non discriminatorie sulle vendite via Internet, tutelando in tal modo l'immagine dei suoi prodotti, un divieto generale e assoluto di vendite su Internet potrebbe essere proporzionato solo in circostanze realmente eccezionali.

L'avvocato generale suggerisce  che il giudice nazionale esamini se informazioni  e consigli possano essere adeguatamente forniti via Internet.

Inoltre, l'avvocato generale rileva che un divieto di vendite su Internet esclude un moderno strumento di distribuzione, che consentirebbe ai clienti che si trovano al di fuori del bacino di riferimento  di un punto di vendita fisico di acquistare tali  prodotti, il che,  insieme alla trasparenza dei prezzi che le vendite su Internet comportano, accresce la concorrenza all'interno del marchio. 

L'avvocato  generale Mazák afferma poi che, a suo parere, siffatto divieto di vendite su Internet restringe sia le vendite attive sia le vendite passive, impedendo di avvalersi di un moderno strumento di comunicazione e commercializzazione. Pertanto, esso costituisce una restrizione grave ai sensi del Regolamento sull'esenzione per categoria degli accordi verticali e, in quanto tale, non può beneficiare dell'esenzione da esso prevista.

Da ultimo, l'avvocato generale ricorda che qualsiasi accordo anticoncorrenziale che restringa la  concorrenza e sia, in linea di principio, vietato dell'art. 81,  n. 1, CE, può beneficiare, in linea  di massima, dell'esenzione stabilita  dell'art. 81, n. 3, CE

Per determinare se tale situazione si verifichi, il  giudice del rinvio deve verificare se  l'accordo in oggetto soddisfa i quattro criteri contenuti in tale disposizione: in primo luogo, esso deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in oggetto o promuovere il progresso tecnico o economico; in  secondo luogo, una  congrua parte dell'utile  che ne deriva deve essere riservata ai consumatori; in terzo luogo, non deve imporre alle parti dell'accordo restrizioni non indispensabili e, in quarto luogo, non deve fornire la possibilità di eliminare la concorrenza.

Tuttavia, dato che dal fascicolo sottoposto alla Corte non risultano elementi sufficienti sul punto, l'avvocato generale Mazák ritiene che la Corte non sia in condizione di fornire al giudice del rinvio indicazioni più specifiche al riguardo.


Fonte:
http://curia.europa.eu



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Leggi, sentenze, articoli (Copyright foto James Steidl - Fotolia.com) Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza 24 febbraio 2011, n. 7155:

« [...] 3. Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice ordine di considerazioni: il primo, dato dalla mancata contestazione in sede d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte dei primo Giudice, del fumus boni iuris.

Il secondo che la "definitivamente accertata diffamatorietà" delle frasi contenute nell'articolo pubblicato su internet non è un requisito previsto dalla normativa in tema di sequestro preventivo ma soltanto dall'articolo 1 del citato R.D.Lgs. 561/46, applicabile al solo sequestro probatorio.

Invero, il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, all'articolo 1, primo comma, nel sancire che non si può procedere a sequestro dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, si ricollega all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di stampa e con riferimento al sequestro pone una garanzia negativa, rafforzata da riserva di legge specifica (recitando: "si può procedere a sequestro soltanto con atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi ovvero nel caso di stampa clandestina").

Il successivo secondo comma del suddetto articolo i costituisce, a sua volta, una deroga all'enunciato divieto e di conseguenza deve essere interpretato rigorosamente: in tale ottica questa Corte ha già avuto modo di segnalare che il sequestro ivi previsto non può che essere quello probatorio, sia per ragioni storiche (essendo stata la figura del sequestro preventivo introdotta solo con il codice di rito del 1988) sia, soprattutto, perché sarebbe contraria alla logica ed alle finalità tipiche dell'istituto, volto ad impedire l'aggravamento o il protrarsi delle conseguenze della ipotizzata condotta criminosa, la previsione di un sequestro preventivo limitato a tre sole copie (v. le sentenze 24 gennaio 2006 n. 15961, 7 dicembre 2007 n. 7319 e 12 giugno 2008 n. 30611 di questa stessa Sezione).

4. Quanto al primo motivo, occorre ancora prendere le mosse dall'articolo 21 della Norma Fondamentale (ma anche in ambito sovranazionale dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) che tutela l'esercizio dell'attività d'informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero.

Nessun ostacolo può, quindi, sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del proprio pensiero, che non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività dianzi indicate.

Il sequestro preventivo, a sua volta, allorchè cada su di un qualsiasi supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su di un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale.

Occorre, quindi, che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il chè si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.

A tal ultimo proposito si osserva come nell'impugnata ordinanza si faccia riferimento al "fumus commissi delicti", ritenuto sussistente dal Gip (v. pagina 2 della motivazione) e come il decidente abbia, poi, condiviso e fatte proprie le asserzioni in merito alla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, a cagione del mantenimento in rete delle frasi oggetto del procedimento penale (v. pagina 4 della motivazione).

Essendo le suddette motivazioni logicamente espresse e correttamente ispirate ai principi penali sostanziali e processuali e non venendo neppure in contestazione la loro sussistenza ecco che, in conclusione, appare legittimo il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento [...] ».

 



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Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Come si legge nella newsletter del Garante privacy n. 346 del primo marzo 2011, il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell'ambito di eventuali procedimenti penali.

Il Garante privacy ha avuto occasione di chiarire quanto sopra decidendo sul ricorso di un dipendente, il quale chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel PC. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale.

Nel corso dell'istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L'azienda intendeva quindi mettere l'hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell'autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti.

Il Garante privacy, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, si legge ancora nella newsletter, non ha accolto la richiesta avanzata dall'interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l'accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all'attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy.

L'Autorità ha però riconosciuto il diritto dell'impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell'ambito del contenzioso penale. L'acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice.

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Di Admin (del 09/02/2011 @ 13:05:44, in diritto*internet, linkato 2484 volte)

Ricerca giuridica sul Web (Copyright immagine clix) Il Garante privacy (newsletter 345 del 4 febbraio 2011) comunica che è stato varato il piano ispettivo per il primo semestre 2011. Nello scorso anno risultano applicate sanzioni per circa 3 milioni e 800 mila euro.

Si legge nella newsletter:

« Investigatori privati, servizi informatici (in particolare quelli forniti mediante il cosiddetto "cloud computing"), istituti bancari e carte di credito, marketing (anche via sms ed e-mail), enti previdenziali. E' su questi delicati settori e sulle modalità con le quali vengono trattati i dati personali di milioni di cittadini italiani che si concentrerà l'attività di accertamento del Garante per la privacy nei primi sei mesi dell'anno.

Il piano ispettivo appena varato prevede specifici controlli, sia nel settore pubblico che in quello privato, anche riguardo alle informazioni da fornire ai cittadini sull'uso dei loro dati personali, all'adozione delle misure di sicurezza, alla durata di conservazione dei dati, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all'obbligo di notificazione al Garante.

Oltre 250 gli accertamenti ispettivi programmati che verranno effettuati come di consueto anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati ».



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