Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti. Consulenza legale on-line e a distanza. Assistenza legale Pesaro - Urbino e tutta Italia

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti  - consulenza e assistenza legaleL'Avv. Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001 cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con riviste giuridiche
(Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)

\\ Home Page : Storico : pubblicazioni (inverti l'ordine)
Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

nuove-vie-avvocati-ebook-giuseppe-briganti

Nuove vie per l'avvocato. La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale
Ebook Kindle di Giuseppe Briganti

L'ebook è disponibile su Amazon


Sinossi

Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.
L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".
Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.
L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.
Sono inclusi nel Movimento, per esempio:
il Diritto collaborativo (Collaborative law)
la Giustizia riparativa (Restorative justice)
la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)
altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti
il Creative problem-solving nel diritto
il Diritto preventivo (Preventive law)


L'ebook è disponibile su Amazon

 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Guida breve alla tutela della privacy

e-book gratuito

dell'Avv. Giuseppe Briganti

(agosto 2012)

 

Questa guida si propone di offrire una semplice introduzione ai diritti riconosciuti all'interessato dal Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) e alle forme di tutela della privacy previste da detto Codice.

 

Indice

Premessa 5

1
Quali sono i miei diritti? 6

2
Come posso far valere i miei diritti? 8

3
Come rivolgere le proprie richieste al titolare del trattamento di dati personali? 12

4
Come posso tutelare la mia privacy? 13

5
Quali sono le forme di tutela dinanzi al Garante privacy? 14

6
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: per quali diritti è previsto e quando può essere proposto? 16

7
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: che cos'è l'interpello preventivo? 17

8
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: il contenuto del ricorso 18

9
Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: come si svolge il procedimento? 21

10
Come tutelare i propri diritti innanzi al tribunale? 25

11
Link utili 28

 


La Guida può essere scaricata gratuitamente, ti chiediamo solo di aiutarci a farla conoscere condividendo questa pagina, grazie!

Scarica l'e-book gratuito cliccando
qui





A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter

 


Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti





Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 

Diritto e Internet (Copyright immagine khz)E-book gratuito disponibile per il download

Nuove vie per l'avvocato

La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

dell'Avv. Giuseppe Briganti

(agosto 2012)

 

Dall'Introduzione:

Per "Integrative Law" si intende una integrazione delle pratiche e dei metodi del sistema avversariale con approcci emergenti al diritto più umanistici e relazionali.

L'"Integrative Law Movement", di origine statunitense, include diversi modelli e pratiche, tra cui alcune forme di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), e viene definito anche in altri modi, come per esempio "Comprehensive Law Movement", o più semplicemente "Movimento".

Al cuore del Movimento vi è uno spostamento da un sistema legale focalizzato sulle differenze e sulle divisioni a un sistema che invece include e rispetta le opinioni, le prospettive e l'umanità delle persone coinvolte.

L'Integrative Law si fonda sul concetto che le questioni legali e le controversie sono parte di sistemi complessi e interconnessi.

Il Movimento offre pertanto pratiche che consentono alle persone coinvolte in problemi legali di

  • affrontare le condizioni che hanno dato origine al conflitto

  • e di affrontare il conflitto, una volta sorto, in un modo che consenta il ripristino del benessere della comunità e permetta a coloro che sono coinvolti nel conflitto di partecipare alla sua risoluzione in maniera significativa.

Alcuni si riferiscono ai modelli e agli approcci emergenti del Movimento come "vectors", sulla base del lavoro sul "Comprehensive Law Movement" di Susan Daicoff.

L'Integrative Law include però anche altri modelli e approcci oltre a quelli identificati da Daicoff.

Sono inclusi nel Movimento, per esempio:

  • il Diritto collaborativo (Collaborative law)

  • la Giustizia riparativa (Restorative justice)

  • la Mediazione trasformativa (Transformative mediation)

  • altre forme di mediazione focalizzate sulla relazione tra le parti

  • il Creative problem-solving nel diritto

  • il Diritto preventivo (Preventive law)

Sebbene i vari approcci possano talvolta sembrare molto differenti tra loro, esiste una comunanza di valori e principi tra essi, come per esempio:

  • focalizzarsi sul futuro e sulla riconciliazione, sull'ascolto e sul perdono, sul chiudere con il passato e andare avanti, piuttosto che limitarsi a guardare al passato e punire le violazioni

  • approntare modelli che consentano proattivamente di identificare i rischi e di porre in essere iniziative idonee a prevenire il conflitto

  • creare soluzioni "win/win/win" in cui non solo le parti coinvolte, ma anche la loro comunità e i valori dominanti della società sono tutti considerati e avvantaggiati

  • un approccio umanistico alla pratica del diritto sensibile ai bisogni, ai valori e al bene supremo del cliente, della società e degli operatori del diritto

  • la convinzione che i problemi legali si verificano all'interno di un sistema che costituisce un processo organico in grado di rispondere alle esigenze sia dei clienti che della società e degli avvocati

  • definire un sistema legale basato non solo sulla risoluzione dei problemi, ma anche sul consentire a tutti di vivere e lavorare insieme in pace.

Sebbene sinora riferito specificamente all'esperienza statunitense, il Movimento presenta profili di sicuro interesse e spunti di riflessione anche per l'operatore del diritto italiano, impegnato a far fronte alle nuove sfide del diritto e della professione forense, soprattutto in un momento come quello attuale.

Alcuni dei "vettori" del Movimento, come per esempio la mediazione trasformativa e il diritto collaborativo, sono d'altronde già oggi oggetto di studio e applicazione anche nel nostro Paese.



L'e-book può essere scaricato gratuitamente, ti chiediamo solo di aiutarci a farlo conoscere condividendo questa pagina, grazie!



Scarica l'e-book gratuito cliccando qui





Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter





Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti






Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Di Admin (del 22/06/2011 @ 19:04:02, in pubblicazioni, linkato 2158 volte)

Raccolta degli atti del Convegno tenutosi presso il Tribunale di Frascati il 14/04/2011 dal titolo:

"Conciliazione: Un'opportunità per il Sistema-Paese? Nuove frontiere per lo sviluppo strategico delle professioni liberali".


Primo esperimento in Italia di Convegno ad uso professionale per avvocati e commercialisti ad andare in diretta Twitter e contemporaneamente in diretta audio-video su Internet in modalità live-streaming.



Il volume contiene anche la relazione dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo:

La mediazione telematica

Abstract dell'intervento dell'Avv. Giuseppe Briganti

Come noto, i modi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che si svolgono, per intero o parzialmente, on-line, nati ed evolutisi insieme a Internet, sono indicati con l'acronimo ODR (On-line Dispute Resolution).
Tra essi vi è naturalmente anche il procedimento di mediazione telematico.
Tali modi di risoluzione delle controversie, per diverse ragioni, assumono particolare rilevanza con riferimento alle liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore.
Nel corso degli ultimi anni, diverse disposizioni sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con specifico riguardo al commercio elettronico e ai consumatori, con l'intento di favorire l'affermarsi di strumenti di ADR e anche di On-line Dispute Resolution, sino a giungere oggi, con riferimento alle controversie in materia civile e commerciale in genere, al decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
Saranno dunque brevemente prese in esame tali disposizioni, contenute oltre che nel già citato d.lgs. 28/2010 e nel successivo D.M. 180/2010, anche nel d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e nel Codice del Consumo, senza trascurare la direttiva 2008/52/CE.
Sarà poi illustrato il procedimento di mediazione telematico del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, che proprio di recente (febbraio 2011) ha adottato un nuovo regolamento.
Saranno infine forniti alcuni ulteriori esempi di ODR italiani.


Il volume può essere acquistato su Lulu cliccando qui



Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti



Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Di Admin (del 05/04/2011 @ 12:47:16, in pubblicazioni, linkato 2862 volte)

Diritto (Copyright immagine xlucas) Si segnala il volume "Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico", curato da Michele Iaselli, Collana "Altalex Professionale", Altalex, 2011, 446 pagg., alla realizzazione del quale l'Avv. Giuseppe Briganti ha collaborato come coautore del capitolo dedicato al commercio elettronico e alla risoluzione alternativa delle controversie.


Indice del volume

PREFAZIONE
CAPITOLO I
LA RICERCA DEI DOCUMENTI GIURIDICI
di Michele Iaselli

1. La logica di Boole
2. Le tecniche informatiche applicate ai testi giuridici
3. Tecniche di classificazione dei documenti
4. Le banche dati e criteri distintivi rispetto agli archivi tradizionali
5. Le banche dati in Italia
6. Le principali fonti di informazione giuridica
7. Ricerca normativa, giurisprudenziale e dottrinale su banche dati on-line ed off-line
8. Ricerca dei documenti giuridici su Internet
9. Nascita di una nuova concezione della Rete
10. Ricerca giuridica in rete ed intelligenza artificiale

CAPITOLO II
DIRITTO E WEB 2.0
di Giuliano De Luca

1. Web 2.0 e tutela dei dati personali
1.1. Da Orwell al Web 2.0
1.2. Privacy e Social Networks
1.3. Privacy e siti User-generated Content
1.4. Marc L. ed il "Ritratto Google"
1.5. Strategie di difesa
1.6. Il suicidio 2.0
2. Web 2.0 ed Amministrazione Digitale
2.1. Il Web nel Codice dell?Amministrazione Digitale
2.2. Digital Divide
2.3. Siti Web pubblici ed accessibilità
2.4. Siti Web pubblici: i contenuti
2.5. Il Web 2.0 nella Pubblica Amministrazione
3. Web 2.0 e Pirateria
3.1. Pirateria informatica: origini
3.2. Web 2.0 e pirateria
3.3. Web 2.0 e pirateria: conseguenze giuridiche
4. Web 2.0 e tutela dei diritti dei terzi
4.1. Web 2.0 e diffamazione
4.2. Web 2.0 e diritto all?immagine

CAPITOLO III
DIRITTO D'AUTORE E SITI WEB
di Gerardo Antonio Cavaliere

1. Brevi cenni sulla storia del diritto d'autore
1.1. Gutenberg e gli stampatori
1.2. Lo Statute of Anne e la nostra legislazione
2. Il Diritto d'Autore applicato a Internet
2.1. I diritti patrimoniali
2.1.1. Diritto di riproduzione
2.1.2. Diritto di rappresentazione in pubblico
2.1.3. Diritto di comunicazione al pubblico
2.1.4. Diritto di distribuzione
2.1.5. Diritto di traduzione e di elaborazione
3. Diritti non patrimoniali
3.1. Diritto di rivendicare la paternità dell'opera
3.2. Diritto all'integrità dell'opera
3.3. Diritto a rivelarsi autore
3.4. Diritto al ritiro dell'opera dal commercio
4. Diritti connessi e libere utilizzazioni
4.1. Diritti connessi
4.2. Le libere utilizzazioni
5. Le opere tutelate dal diritto d'autore
5.1. Il software
5.2. Il firmware
5.3. Le banche di dati
5.4. Le pagine web
5.5. I links e la violazione del diritto d'autore
5.6. Le immagini
5.7. Le opere musicali
5.8. Le opere multimediali
6. Fare un sito web, le implicazioni col diritto d'autore
6.1. Come si configura un sito web per il diritto d'autore?
6.2. Quale disclaimer riportare sul sito?
6.3. Fare un sito web: si possono copiare testi da altri siti?
6.4. (segue) Si possono copiare grafica, immagini e suoni da altri siti?
6.5. (segue) Si possono copiare codici di un sito altrui?
6.6. (segue) Si può realizzare una rassegna di stampe?
6.7. (segue) Si può linkare a pagine di altri siti?
6.8. (segue) Si possono inserire le licenze Creative Commons?

CAPITOLO IV
PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE
di Michele Iaselli

1. Principi generali in materia di privacy
2. I diritti dell?interessato
3. Gli amministratori di sistema
4. Privacy e nuove tecnologie. Concetti fondamentali
5. RFID (Radio Frequency ID Devices)
6. I sistemi biometrici
7. La videosorveglianza
8. Il cloud computing
9. Il web 2.0
10. La sicurezza informatica
11. Le transazioni on-line

CAPITOLO V
I NUOVI CONTRATTI INFORMATICI
di Michele Iaselli

1. Cosa si intende per contratto informatico
2. Caratteri distintivi del contratto informatico
3. Aspetti disciplinari dei contratti di informatica
4. La tipologia dei contratti informatici
5. Nascita di nuove figure di contratti informatici: i contratti telematici ed i contratti cibernetici
6. I contratti che hanno per oggetto i servizi telematici: caratteristiche generali
7. I contratti telematici tra professionisti e consumatori. La disciplina dell?e-commerce
8. (segue): Profili di privacy in materia di transazioni on-line
9. Nuove tipologie contrattuali connesse ad Internet
9.1. Il contratto di accesso ad Internet
9.2. Il contratto di hosting
9.3. Il contratto di housing
9.4. Il contratto di inclusione nel portale Internet
9.5. Il contratto di sviluppo e gestione di un sito web
9.6. Il contratto di bannering
9.7. Il contratto di trading on-line
9.8. Il contratto di Internet banking
9.9. Il contratto di Application Service Provisioning
10. Il cloud computing

CAPITOLO VI
IL COMMERCIO ELETTRONICO
di Maria Rosaria Baldascino e Giuseppe Briganti

1. Principi generali
2. Normativa civilistica
2.1. La Direttiva n. 31/2000/UE
2.2. Il Decreto Legislativo n. 70/2003
2.3. Il Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del Consumo
3. La risoluzione alternativa delle controversie e consumatore on-line
3.1. La composizione extragiudiziale delle controversie del commercio elettronico
3.2. La Rete dei Centri europei per i consumatori (ECC-Net)
3.3. La composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
3.4. Camere di Commercio
3.5. Composizione extragiudiziale delle controversie e azioni inibitorie
3.6. Non vessatorietà delle clausole di ricorso a organi di composizione extragiudiziale delle controversie e diritto dei consumatori di rivolgersi al giudice
3.7. Composizione extragiudiziale delle controversie nelle liti relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
3.8. La Raccomandazione n. 98/257/CE
3.9. La Raccomandazione n. 2001/310/CE
3.10. Il formulario europeo di reclamo per il consumatore
3.11. La Direttiva n. 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale . 350
3.12. Il Decreto Legislativo n. 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
3.13. Le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti
3.14. Esempi italiani di ODR
4. Il regime fiscale
4.1. La Direttiva n. 2008/8/CE

CAPITOLO VII
LA PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
di Emilio Robotti

1. Come funziona la PEC
1.1. La PEC dal punto di vista del mittente e del destinatario
2. Punti di forza della PEC
3. Punti deboli della PEC
4. La normativa italiana sulla PEC
5. Utilizzo della PEC tra privati; tra privati e Pubblica Amministrazione; tra le Pubbliche Amministrazioni
5.1. In generale, l?utilizzo della PEC tra privati e tra questi e le P.A., tra le P.A.
6. La (dura) realtà della Pubblica Amministrazione
7. La possibilità per i cittadini di richiedere ed ottenere gratuitamente una casella PEC dalla P.A., obblighi per imprese e professionisti
7.1. Il D.P.C.M. 6 maggio 2009
7.2. La CEC - PAC ed altre iniziative in ordine sparso delle singole pubbliche amministrazioni
7.3. Ancora sui rapporti tra Privati e tra questi e le Pubbliche Amministrazioni e la riforma del Codice dell?Amministrazione Digitale
8. Istanze alla P. A. tramite PEC: PEC e firma digitale
9. La PEC, il Processo Telematico e le notificazioni in ambito Civile, Penale ed Amministrativo
10. Come funziona la PEC: regole tecniche e definizione normativa del servizio 10.1. In generale: modalità di erogazione del servizio
11. Il riferimento temporale del messaggio e dei suoi allegati, obblighi dei gestori in materia di conservazione e sicurezza e di livello minimo di servizio
12. Norme tecniche di riferimento e compatibilità operativa degli standards internazionali
BIBLIOGRAFIA

 



Per maggiori informazioni sul volume: Altalex



Visita
diritto*internet - Il non sempre facile rapporto tra Internet e la legge

Per segnalazioni e aggiornamenti, seguici su Twitter o su Facebook

Follow iusreporter on Twitter






Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 

Diritto (Copyright immagine woodsy)Recentemente pubblicato un e-book dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo

Tutela del consumatore on-line


Presentazione dell'opera

Il presente e-book si pone come obiettivo specifico quello di illustrare, in particolare, la tutela offerta al consumatore dal Codice del Consumo sia con riferimento ai contratti a distanza in generale, soffermandosi sul diritto di recesso, sia con riferimento alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Saranno inoltre prese in esame le norme che mirano a proteggere il consumatore dal noto
quanto fastidioso fenomeno dello spamming, di cui ciascuno di noi fa purtroppo quotidianamente
esperienza ogni qualvolta accede alla propria casella di posta elettronica.
Dato lo stretto legame, sarà altresì per sommi capi esaminata la disciplina dettata per il commercio elettronico dal decreto legislativo 70/2003, con particolare riferimento agli obblighi di informazione posti a carico del prestatore del servizio della società dell'informazione a tutela del consumatore on-line.
Poiché, infine, le liti del commercio elettronico che coinvolgono i consumatori presentano spesso caratteri tali - modesto valore economico ed elementi di internazionalità - da rendere difficoltosa la via giudiziale per la parte debole, ci si soffermerà brevemente sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in ambito italiano ed europeo, con particolare riferimento alla recente introduzione nel nostro Paese della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.


L'autore

Giuseppe Briganti è avvocato in Urbino e conciliatore. Dal 2001 cura il sito web giuridico www.iusreporter.it. Si occupa in particolare di diritto dell'Internet, privacy, diritto dei consumatori e ADR, con particolare riferimento alla mediazione. E' autore di numerose pubblicazioni specifiche in materia, sia on-line che cartacee. Ha svolto attività di docenza in materia di informatica giuridica presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Urbino.


La collana

Il volume "Tutela del consumatore on line" fa parte della collana di Altalex eBook "Informatica Giuridica" diretta da Michele Iaselli.


Indice del volume

Prefazione ... 3
Capitolo I - I contratti a distanza ... 4
Capitolo II - Il diritto di recesso nei contratti a distanza ... 10
Capitolo III - Comunicazioni indesiderate e spamming ... 13
Capitolo IV - Il commercio elettronico ... 17
Capitolo V - La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ... 24
Capitolo VI - Risoluzione alternativa delle controversie e consumatore on-line, con particolare riferimento alla mediazione ... 31



Titolo
Tutela del consumatore on line

Autore
Giuseppe Briganti

Collana
Altalex eBook "Informatica Giuridica"

Edizione
2010

Prezzo

Euro 5,00

L'e-book può essere acquistato su Altalex


Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti



Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 

Diritto (Copyright immagine woodsy)Recentemente pubblicato un nuovo contributo in materia di ADR dell'Avv. Giuseppe Briganti dal titolo

Composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico B2C, con particolare riferimento alla mediazione on-line

Abstract

« Le liti del commercio elettronico, specialmente allorché coinvolgono il consumatore, presentano caratteristiche, quali per esempio il modesto valore economico ed elementi di internazionalità, che le rendono particolarmente idonee ad essere risolte avvalendosi di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, e specificamente di procedure di mediazione on-line, che si svolgono nel medesimo ciberspazio nel quale hanno origine le liti stesse.

Saranno dunque brevemente esaminati quei provvedimenti, in ambito europeo ed italiano, che contengono disposizioni rilevanti per la composizione extragiudiziale delle controversie nel commercio elettronico business to consumer tramite procedure telematiche. Si partirà dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, attuata in Italia con il d.lgs. 70/2003, per arrivare al recente e discusso d.lgs. 28/2010, che introduce il nuovo istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale, il quale costituisce altresì attuazione nel nostro Paese della nota direttiva 2008/52/CE, della quale ugualmente si tratterà.

Sarà infine fornito un esempio di procedura di ODR italiana, quello di RisolviOnline della Camera di Commercio di Milano, attivo dal 2002. »



Il contributo è stato pubblicato in:

"Temi di Mediazione, Arbitrato e Risoluzione Alternativa delle Controversie (A.D.R.)"

Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Damiano Marinelli

Quaderni di Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi e-Campus

2010, Editore CESD srl, ISSN 2036-9190




Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti


 

Studio Legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro - Urbino

 
Di Admin (del 02/06/2010 @ 12:56:21, in pubblicazioni, linkato 3968 volte)

La mediazione in materia civile e commerciale

Guida breve al decreto legislativo 28/2010

dell'Avvocato Giuseppe Briganti

 

La Guida si propone di offrire una semplice introduzione alla mediazione in materia civile e commerciale regolata dal decreto legislativo 28/2010 e che tanto sta facendo parlare di sé negli ultimi mesi.


Indice della Guida
Premessa 7
1
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010 8
2
Chi puo’ accedere alla mediazione? 9
3
Quale disciplina si applica al procedimento di mediazione? 10
4
Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare? 11
5
Quali sono gli obblighi dell’avvocato in tema di mediazione? L’obbligo di informare l’assistito in vigore dal 20/03/2010 12
6
Per quali controversie e’ obbligatorio il procedimento di mediazione? Quando il giudice puo’ invitare le parti a procedere alla mediazione? Quali sono i rapporti con il processo? 13
7
Quale e’ la durata massima del procedimento di mediazione? Quali sono gli effetti sulla ragionevole durata del processo? 17
8
Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare? 18
9
Cosa e’ previsto in merito alla riservatezza? 20
10
Le informazioni acquisite nel procedimento sono utilizzabili in giudizio? Il mediatore puo’ deporre su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione? 21
11
Cosa succede se viene raggiunto un accordo amichevole? E se non viene raggiunto l’accordo? Cos’e’ la proposta del mediatore? 22
12
Il verbale di accordo deve essere omologato dal tribunale? Costituisce titolo esecutivo? 24
13
Quali effetti sulle spese di lite? 25
14
Quali sono gli obblighi del mediatore? 27
15
Quali i rapporti con la class action? 29
16
Quali le regole per gli organismi di mediazione e gli enti formatori? 30
17
Quali le agevolazioni fiscali? Come sono regolate le indennita’ spettanti all’organismo di mediazione e ai mediatori? 33
18
Chi puo’ istituire organismi di mediazione presso i tribunali? 35
19
I consigli degli ordini professionali possono istituire organismi di mediazione? Gli organismi istituiti dalle CCIAA possono essere iscritti nel registro? 36
20
Cosa e’ previsto in tema di credito d’imposta? 37
21
Quali i rapporti con i procedimenti di conciliazione e mediazione già previsti? 39
22
Cosa e’ previsto per l’entrata in vigore? 40
23
La guida on-line sulla mediazione di Iusreporter.it 41
Appendice I
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 n. 28 (G.U. 5 marzo 2010, n. 53) – Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 42
Appendice II
Circolare 11-C-2010 del C.N.F.: MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE - modelli di informativa per l'assistito della possibilità di conciliare la lite 55 


Scarica l'e-book gratuito cliccando qui

O scaricalo su Lulu:

 

Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti

 

Pubblicato anche su: Iusreporter.it (www.iusreporter.it), Diritto&Diritti (www.diritto.it), Giuristi & Diritto (www.giuristiediritto.it)

 
Di Admin (del 11/02/2009 @ 12:52:03, in pubblicazioni, linkato 13171 volte)

Diritto (Copyright immagine woodsy) Nel numero di gennaio 2009 della rivista "Il civilista" un contributo dell'Avv. Giuseppe Briganti, curatore di www.iusreporter.it, dal titolo

"Pubblicazione non autorizzata dell'immagine altrui e risarcimento del danno"

Il contributo analizza due questioni rilevanti nel caso di accertata lesione del diritto all'immagine:

la risarcibilità del danno patrimoniale, sotto l'aspetto del c.d. "prezzo del consenso";

la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche ove il fatto non costituisca reato, alla luce in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il civilista

Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti

www.iusreporter.it

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

 
Di Admin (del 25/10/2008 @ 11:39:55, in pubblicazioni, linkato 3814 volte)

Sempre più rilevanza assumono oggi le questioni legate alla celebrazione all'estero del matrimonio da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Per i più vari motivi infatti anche cittadini residenti in Italia scelgono con una certa frequenza di sposarsi in un altro Stato.

L'art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile)[1] prevede che il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.

La celebrazione del matrimonio all'estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all'autorità consolare italiana[2] o dinanzi all'autorità locale. In questa sede ci si soffermerà su tale ultima modalità[3].

Secondo l'art. 27 L. 218/1995[4] di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

La legge che stabilisce un impedimento al matrimonio determina anche le conseguenze della violazione di esso, i termini per farlo valere, gli eventuali effetti di un certo periodo di vita in comune[5].

Occorre in proposito ricordare altresì l'art. 115, comma 1, del codice civile, il quale prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all'estero, che detto cittadino italiano sia comunque soggetto alle norme italiane sulle "condizioni necessarie per contrarre matrimonio" stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.

Le condizioni richiamate, com'è noto, riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); l'ipotesi del "delitto" (art. 88).

La mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento all'ordinamento giuridico italiano.

La legge italiana prevede altresì degli impedimenti al matrimonio (impedimenti impedienti) che non comportano una invalidità di esso ma una sua semplice irregolarità, la cui unica conseguenza è l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, peraltro di importo minimo (artt. 134 e 140 cod. civ.).

Tali impedimenti sono costituiti dal lutto vedovile (art. 89) e dall'omissione delle pubblicazioni, di cui si tratterà nel prosieguo.

Secondo l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.

Come si vede, la norma pone tre criteri tra loro concorrenti per stabilire la validità dal punto di vista formale del matrimonio: basta che uno di essi sia soddisfatto per aversi un matrimonio valido per l'ordinamento giuridico italiano.

D'altra parte, deve essere preso in considerazione anche l'art. 16 L. 218/1995, il quale prevede che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con le conseguenze di cui al secondo comma della medesima disposizione[6].

Occorre ricordare in proposito che la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi sulla compatibilità con l'ordine pubblico del matrimonio islamico con una pronuncia che, ancorché riferita alla disciplina anteriore alla L. 218/1995, conserva tutt'oggi la propria rilevanza.

Con detta decisione[7], la Corte di Cassazione ha affermato che l'insostenibilità della tesi secondo cui ad un matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero - sia pure nel rispetto delle forme ivi stabilite ed in presenza delle persone - non potrebbe riconoscersi alcun effetto giuridico, ove la lex loci preveda caratteristiche contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento, discende dal principio del cd. favor matrimonii, alla cui stregua l'atto non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate negli artt. 117 e ss. cod. civ. - nelle quali non può essere ricompresa quella del matrimonio contratto secondo un rito che preveda la poligamia e/o lo scioglimento del vincolo ad nutum - e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[8].

Ne deriva che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero pur secondo una legge che consenta la poligamia e/o il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscerne l'idoneità a produrre effetti nel nostro ordinamento, sino a quando non se ne deduca la nullità e non intervenga una pronuncia sul punto[9].

Non mancano d'altra parte taluni i quali sostengono che il matrimonio islamico, prevedendo istituti quali la poligamia ed il ripudio, non possa produrre alcun effetto nel nostro ordinamento giuridico per contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, trattandosi di un matrimonio privo del requisito dell'assunzione dell'obbligo reciproco di fedeltà, requisito da ritenersi essenziale per la configurabilità giuridica del matrimonio nel nostro ordinamento[10].

Secondo l'opinione prevalente, come sopra illustrato, non è tuttavia possibile trarre dai suddetti caratteri del matrimonio islamico la conseguenza automatica della sua inefficacia nel nostro ordinamento, sempreché il matrimonio sia stato contratto nel rispetto delle forme stabilite dalla legge del luogo di celebrazione e sempreché sussistano i requisiti di stato e capacità dei contraenti.

Il matrimonio contratto all'estero dal cittadino italiano residente in Italia nelle forme previste dalla legge del luogo di celebrazione deve essere preceduto dalle pubblicazioni e deve essere seguito dalla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile italiano.

Con riguardo alle pubblicazioni, a tale conclusione si deve pervenire nonostante l'abrogazione dell'art. 115, comma 2, cod. civ.[11].

Tuttavia, la mancanza di siffatti adempimenti (pubblicazione e trascrizione), come già in parte accennato, non pregiudica la validità del matrimonio. La trascrizione in particolare non ha natura costitutiva, ma semplicemente dichiarativa e di pubblicità.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte infatti, in linea di principio, i matrimoni celebrati all'estero tra italiani e stranieri hanno immediata validità nel nostro ordinamento qualora risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera[12]; la loro trascrizione in Italia assume valore meramente certificativo.

Peraltro, nell'ipotesi in cui manchino i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana, l'atto di matrimonio non perde la sua validità fino a quando non sia impugnato per una delle ragioni previste dall'art. 117 cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento[13].

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare altresì, in senso conforme, che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato e alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana; tale principio - prosegue la Suprema Corte - non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum[14].

Né le pubblicazioni né la trascrizione sono dunque richieste per la validità del matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani secondo la legge straniera; matrimonio che è immediatamente valido e rilevante per l'ordinamento giuridico italiano.

Con riguardo alle pubblicazioni, occorre peraltro precisare quanto segue.

La pubblicazione può diventare indispensabile al fine di contrarre matrimonio all'estero allorché il Paese prescelto richieda preliminarmente un'attestazione della mancanza di impedimenti al matrimonio o richieda il rilascio del certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980[15]: tali documenti possono essere infatti rilasciati solo dopo che sia stato dato corso alle pubblicazioni e non ne siano conseguite opposizioni[16].

Con riguardo invece alla trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, sarà cura degli interessati trasmettere copia dell'atto alle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane o direttamente all'ufficiale di stato civile italiano richiedendone la trascrizione[17].

Deve precisarsi che la trascrizione diventa necessaria per l'efficacia del matrimonio - si ritiene - solo nel caso di matrimonio cattolico contratto all'estero da cittadino italiano in uno Stato che ad esso non ricolleghi effetti civili, al fine di realizzare la fattispecie del matrimonio canonico-concordatario[18].

Per quanto concerne infine la prova del matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano, essa è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile dello Stato straniero[19].

Avv. Giuseppe Briganti
avvbriganti.iusreporter.it

Elenco completo pubblicazioni Avv. Giuseppe Briganti

Copyright www.iusreporter.it
Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Note legali
Iusreporter.it e l'autore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze e/o mancato aggiornamento e non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie contenuti nell'opera.
Testo senza carattere di ufficialità. L'opera non costituisce né sostituisce una consulenza legale.

Attenzione: articolo originariamente pubblicato nel luglio 2004 e aggiornato a tale data


[1] DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, GU 303 del 30 dicembre 2000, Suppl. ord.

[2] La celebrazione davanti all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero è regolata dagli artt. 10 ss. della legge consolare (DPR 5/01/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, GU 98 del 19/04/1967, Suppl. ord.).

[3] Sull'argomento, si veda T. Ballarino, Diritto Internazionale Privato, Padova, Cedam; R. Calvigioni, Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione, disponibile su www.anusca.it all'indirizzo www.anusca.it/RelazioniXXIIIConvegno/RENZO-CALVIGIONI.rtf; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero; sua validità interinale fino a quando, nel caso di sua impugnativa, non intervenga pronuncia di nullità o di annullabilità, disponibile su www.sepel.it all'indirizzo www.sepel.it/sci/arti2003/pag-501.pdf.

[4] Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, GU Serie gen. 128 del 3 giugno 1995, Suppl. ord.

[5] Ballarino, op. cit.

[6] L'art. 16, comma 2, L. 218/1995 stabilisce che, qualora non sia possibile applicare la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto, "si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana".

[7] Cass. civ., sez. I, 2/03/1999, n. 1739, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 613.

[8] La Corte di Cassazione prende in esame anche l'opinione secondo cui, nell'ipotesi di matrimonio islamico (e, in ogni caso, contratto secondo una legge che ammetta la poligamia od il ripudio unilaterale), l'atto non potrebbe nemmeno essere qualificato come matrimonio nel senso voluto dal nostro ordinamento poiché il vizio riguarderebbe lo stesso consenso.

In proposito la S.C. rileva che il principio del "favor matrimonii" e, quindi, della sua validità interinale non soffre eccezioni in situazioni che pur configurano la medesima incompatibilità ontologica con l'ordine pubblico ed attengono, in diversa misura, alla validità del consenso, quali il matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 cod. civ.: in ipotesi, cioè, espressamente previste dall'art. 117 cod. civ. come motivo di impugnazione del matrimonio, con la conseguente necessità di una pronuncia di nullità o di annullamento.

[9] La Suprema Corte, con la citata sentenza, richiama anche quell'autorevole indirizzo dottrinario secondo cui occorre distinguere la regolamentazione del rapporto giuridico controverso dalla rilevazione dei suoi presupposti, la regolamentazione della questione principale da quella pregiudiziale o preliminare, con la conseguenza che la disciplina di tali presupposti o questioni, posta dall'ordinamento straniero, al pari del diritto o "status" che si presenta come acquisito rispetto alla situazione da accertare, costituiscono essenzialmente elementi interpretativi (ove a ciò occorra procedere) delle norme straniere richiamate dalle disposizioni di diritto internazionale privato per la soluzione del caso concreto e che, in quanto tali, non sono direttamente immessi nell'ordinamento interno (la fattispecie verteva sui diritti successori del coniuge).

[10] P. Grassano, Del rapporto del matrimonio islamico con l'ordinamento italiano, disponibile su www.sepel.it all'indirizzo www.sepel.it/articoligrassano.htm.

[11] Cfr. R. Calvigioni, op. cit.

[12] Cass. 1739/1999 cit.; Cass. civ., sez. I, 13/04/2001, n. 5537, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, 149.

[13] Sul punto, v. anche P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero cit.

[14] Cass. civ., sez. I, 19/10/1998, n. 10351, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 595.

[15] Legge n. 950 del 19/11/1984, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a monaco il 5 settembre 1980, GU 18 del 22 gennaio 1985.

[16] R. Calvigioni, op. cit.

[17] Si vedano, rispettivamente, gli artt. 16 e 17; 12, comma 11, DPR 396/2000.

[18] Alle condizioni poste dalla legge di esecuzione del Concordato. Ballarino, op. cit.; P. Grassano, Del matrimonio celebrato da cittadino italiano all'estero cit.

[19] Cass. civ., sez. I, 28/04/1990 n. 3599, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1991, 750.

 
Pagine: 1 2


Attenzione: questo sito a breve non sara' piu' aggiornato. Visita anche il nuovo sito dello Studio legale!

Cerca

Ci trovi anche su Facebook


Consulenza legale semplice

anche via e-mail o Skype. Maggiori informazioni - Risposte gratuite

Sezioni e articoli

Titolo
adr (4)
arbitrato (2)
articoli (2)
avvisi (12)
comprehensivelaw (6)
conciliazione e mediazione (47)
consulenza e assistenza legale (1)
consulenza legale e formazione internet (4)
consulenza legale e formazione privacy (35)
contatti e recapiti (1)
contenuti giuridici (1)
contratti-tipo (1)
convenzioni (2)
curriculum vitae (21)
deontologia forense (1)
diritto*internet (94)
domiciliazioni e collaborazioni (1)
formazione giuridica (3)
giurisprudenza (12)
informativa privacy (1)
materie trattate (1)
newsletter (1)
note legali (1)
parere pro veritate (1)
pubblicazioni (15)
pubblicita' avvocati (1)
redazione atti avvocati (1)
redazione contratti (1)
redazione lettere e atti (1)
ricerche giuridiche (1)
risposte (47)
separazione-divorzio (1)
tariffe professionali (1)
tutela siti web (1)

Catalogati per mese:
Novembre 2007
Dicembre 2007
Gennaio 2008
Febbraio 2008
Marzo 2008
Aprile 2008
Maggio 2008
Giugno 2008
Luglio 2008
Agosto 2008
Settembre 2008
Ottobre 2008
Novembre 2008
Dicembre 2008
Gennaio 2009
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010
Luglio 2010
Agosto 2010
Settembre 2010
Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010
Gennaio 2011
Febbraio 2011
Marzo 2011
Aprile 2011
Maggio 2011
Giugno 2011
Luglio 2011
Agosto 2011
Settembre 2011
Ottobre 2011
Novembre 2011
Dicembre 2011
Gennaio 2012
Febbraio 2012
Marzo 2012
Aprile 2012
Maggio 2012
Giugno 2012
Luglio 2012
Agosto 2012
Settembre 2012
Ottobre 2012
Novembre 2012
Dicembre 2012
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013
Luglio 2013
Agosto 2013
Settembre 2013
Ottobre 2013
Novembre 2013
Dicembre 2013
Gennaio 2014
Febbraio 2014
Marzo 2014
Aprile 2014
Maggio 2014
Giugno 2014
Luglio 2014
Agosto 2014
Settembre 2014
Ottobre 2014
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015
Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Aprile 2016
Maggio 2016
Giugno 2016
Luglio 2016
Agosto 2016
Settembre 2016
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016
Gennaio 2017
Febbraio 2017
Marzo 2017
Aprile 2017
Maggio 2017
Giugno 2017
Luglio 2017
Agosto 2017
Settembre 2017
Ottobre 2017
Novembre 2017
Dicembre 2017
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021
Febbraio 2021
Marzo 2021
Aprile 2021
Maggio 2021
Giugno 2021
Luglio 2021
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
Giugno 2022
Luglio 2022
Agosto 2022
Settembre 2022
Ottobre 2022
Novembre 2022
Dicembre 2022
Gennaio 2023
Febbraio 2023
Marzo 2023
Aprile 2023
Maggio 2023
Giugno 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023

Gli interventi piu' cliccati

Ultimi commenti:



Risolvi semplicemente, rapidamente e con costi contenuti una controversia

con uno dei mezzi di risoluzione alternativa delle liti (ADR) messi a disposizione dallo Studio legale. Maggiori informazioni


Link Utili

Titolo
Iusreporter.it - Ricerca giuridica e diritto delle nuove tecnologie

newsletter e social

Abbonati alla newsletter!


Contatti e indicazioni

Studio Legale Briganti Pesaro Urbino
Via R. Ruggeri, 2/A
61033 Fermignano (Pesaro - Urbino) ITALY (UE)
Tel. (+39) 0722 6530891
Cell. 338 9911553
Fax (+39) 0722 654502
Skype: gbriganti
E-mail
avv.briganti@iusreporter.it
Web
avvbriganti.iusreporter.it

Come raggiungerci, qr-code e altri recapiti

P.Iva 02088200411
Assicurazione resp. prof.: polizza Generali n. 270872664
Ordine degli Avvocati di Urbino - Num. iscr. Albo: 182

Contatta lo Studio senza impegno!

- puntuali pareri legali on-line, telefonici o in studio in tempi rapidi
- tariffe chiare
- informazioni accessibili e complete


Alcune pubblicazioni

Nuove vie per l'avvocato.
La mediazione e altri approcci innovativi al diritto e alla professione legale

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo su Amazon

La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico
Libro di Giuseppe Briganti
Disponibile su Amazon

Avvocato non solo "guerriero"
altri approcci possibili per un avvocato "multidimensionale"

E-book di Giuseppe Briganti
Scaricalo gratuitamente su Lulu

Risorse


Translate

Translate with Google

Feed

Il feed RSS del sito



27/09/2023 @ 10:07:26
script eseguito in 88 ms