L'Avv.
Giuseppe Briganti è Avvocato in Urbino dal 2001 e mediatore
professionista e formatore nei corsi per mediatori dal 2011. Dal 2001
cura il sito www.iusreporter.it dedicato alla ricerca giuridica sul
Web e al diritto delle nuove tecnologie. Svolge attività di
docenza, è autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con
riviste giuridiche
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Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)
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Tariffe professionali degli avvocati
Stabilite dal Consiglio Nazionale Forense
(www.consiglionazionaleforense.it)
Le nuove tariffe forensi sono state approvate con decreto Ministero della Giustizia n. 127 dell'8 aprile 2004 e sono applicabili dal 2 giugno 2004
Ministero della Giustizia
Decreto 8 aprile 2004, n. 127
Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale
(Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2004, n. 115, Suppl. ord.)
TARIFFE APPLICATE DALLO STUDIO
A titolo meramente indicativo, il costo di pareri, anche telefonici o telematici, in ambito stragiudiziale che non importino uno studio particolare va da un minimo di 22 euro a un massimo di 210 euro (Cassa avvocati 4% e Iva 20% comprese). Il costo dei pareri che richiedono invece informativa e studio particolare varia in funzione del valore della pratica, secondo la tabella di cui alle tariffe professionali in vigore sopra richiamate. Si ricorda che le disposizioni che prevedevano per i professionisti l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime sono state abrogate.
L'attività di consulenza e assistenza legale in ambito stragiudiziale può essere prestata anche tramite apposita convenzione con il cliente sulla base di un corrispettivo forfettario.
Ai sensi dell'art. 45 del Codice deontologico forense, è consentito all'avvocato, in ogni caso, pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.
Per le tariffe applicate in sede giudiziale e per ogni altra informazione a riguardo, contatta senza impegno lo Studio legale inviando un e-mail all'indirizzo avv.briganti@iusreporter.it.
Data ultimo aggiornamento post: gennaio 2010